Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N° 3420/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente
dott.ssa Alina Rossato Giudice
dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n° 3420/2025 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data
31.03.2025 da
, con l'avv. VIVODA ANNA, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con l'avv. FARINA BUSETTO GIANFRANCO, come da Parte_2
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“OMOLOGARE CON SENTENZA
la separazione consensuale dei SIg. e alle Parte_1 Parte_2
seguenti
CONDIZIONI
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, autorizzando gli stessi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria
[...]
residenza dove meglio crederà, con obbligo di reciproco rispetto;
2) Disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore secondo il Persona_1
piano genitoriale concordato che si allega, affinché egli mantenga un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori;
con abitazione prevalente del minore presso la madre, e residenza anagrafica presso la stessa;
con autorizzazione a ciascun genitore, e con loro autorizzazione reciproca, a recarsi all'estero con il figlio per motivi turistici e a chiedere ed ottenere i relativi documenti e permessi;
3) Il SI. terrà con sé il figlio secondo le seguenti Parte_1 Per_1
modalità ordinarie:
• il mercoledì, con cena e pernotto presso il padre e accompagnamento a scuola nel periodo scolastico;
• un fine settimana alternato (uno sì e uno no), dal venerdì pomeriggio/sera alla domenica sera, con accompagnamento a scuola durante il periodo scolastico;
• suddivisione delle festività natalizie con uguale distribuzione del tempo disponibile e ripartizione a metà dei giorni di vacanza, con alternanza tra la Vigilia e Santo
Stefano, e tra Natale e Capodanno;
eventuali variazioni, per impegni oggettivi di ciascun genitore, vanno comunicati all'altro genitore con preavviso di almeno 15
giorni;
• suddivisione delle festività pasquali con uguale distribuzione del tempo disponibile e ripartizione a metà dei giorni di vacanza, alternando Pasqua e il Lunedì dell'Angelo
(Pasquetta);
• suddivisione di ogni altro ponte con alternanza, salvo che cada nel weekend di 3
spettanza dell'altro genitore;
• vacanze estive con il padre per almeno due settimane anche non consecutive, con obbligo per i genitori di comunicarsi quelle prescelte entro il 31/05 di ogni anno;
• indipendentemente dalla spettanza della permanenza, possibilità per entrambi i genitori di accompagnare il figlio in occasioni particolari, quali attività Per_1
scolastiche, sportive e ricreative, visite specialistiche, ecc., secondo i criteri dell'alternanza e della divisione degli oneri al 50%, in ragione delle rispettive disponibilità di spostamento e comunque secondo le precipue esigenze del figlio;
• i genitori si impegnano a far sì che il figlio mantenga rapporti significativi Per_1
con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) In considerazione della collocazione prevalente presso la madre, il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 15 di ogni mese, con le modalità che verranno concordate tra i genitori, la somma di € 450,00
mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico universale erogato dall'INPS verrà percepito per intero dalla madre;
5) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di Per_1
ciascun genitore nella misura del 50% secondo i termini di seguito elencati:
A) spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e da rifondere a semplice richiesta del genitore che le ha sostenute:
a. spese mediche quali: visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
cure dentistiche nel limite di € 500 euro annui complessivi;
visite, farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal SSN;
ticket sanitari;
b. spese scolastiche quali: tasse di iscrizione scolastiche e universitarie imposte da 4
istituti pubblici;
libri di testo ed eventuale corredo necessario allo studio;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche;
gite scolastiche senza pernottamento;
c. spese extrascolastiche quali un' attività sportiva e pertinente attrezzatura e/o un eventuale corso musicale e relativi strumenti.
B) spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a. spese mediche quali: cure termali e fisoterapiche;
trattamenti sanitari erogati da strutture che operano in regime non convenzionato;
cure dentistiche di importo superiore a € 500,00 annui;
farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
b. spese scolastiche quali tasse di iscrizione scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di recupero e lezioni private;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di specializzazione;
alloggio presso la sede universitaria;
eventuale periodo di studio all'estero;
c. spese extrascolastiche quali: corsi di istruzione, attività sportive ulteriori al primo sport, e musicali ulteriori al primo corso e relative attrezzature, attività ricreative e ludiche;
viaggi e vacanze;
Sulla definizione di mantenimento ordinario e spese straordinarie, e per quanto non precisato in questa sede, le parti rinviano al protocollo attualmente adottato dal Tribunale di Padova. In relazione alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore che non le ha anticipate, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (anche a mezzo mail) dovrà,
qualora non sia d'accordo con le spese medesime, manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro 10 giorni dalla data della richiesta;
il silenzio verrà inteso come consenso. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario agli interessi del figlio la 5
spesa andrà comunque divisa al 50% tra i genitori. Il rimborso di tutte le spese straordinarie sub A) e B) (queste ultime se approvate nei termini di cui sopra) avverrà
mensilmente, previa esibizione della documentazione giustificativa, entro il giorno 20
di ogni mese successivo all'esibizione;
6) La casa familiare sita in LA sul NT (PD), Via Dei Del Dente n.37, di proprietà della SI.ra , rimane definitivamente assegnata alla medesima;
Parte_2
7) Le pari dichiarano di avere definito ogni aspetto patrimoniale afferente il loro rapporto di coniugio e di non avere, dunque, più nulla a pretendere l'una dall'altra e viceversa a qualsiasi titolo e/o ragione dedotta e/o deducibile dal rapporto di coniugio e/o da qualsivoglia altro rapporto tra di loro intercorso in costanza di matrimonio;
in particolare, i coniugi concordano che il sig. non ha alcun diritto al rimborso Pt_1
per gli importi erogati per la ristrutturazione dell'abitazione di proprietà della moglie,
trattandosi di esborsi sostenuti per rendere l'abitazione più confacente ai bisogni della famiglia e dunque, costituenti adempimento spontaneo dell'obbligo di contribuzione ex art. 143 c.c..
8) Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti.
* * *
I ricorrenti chiedono inoltre:
• che la sentenza di separazione venga trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di AN EN e di LA sul NT per le relative annotazioni;
• che successivamente, decorsi i termini di legge, la causa venga rimessa nel ruolo affinché - autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non 6
volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per acquisirne il parere - venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario.”
Per il P.M.: “Visto”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in data 16.07.2006 a AN EN (VI) e trascritto nel relativo Registro, parte II, atto n. 16, anno 2006; nonché nel registro di stato civile del comune di LA sul NT (PD) parte II, atto n. 8, serie B, anno
2006. Dall'unione coniugale è nato un figlio: , in data 22.11.2007 a Per_1
Camposampiero (PD).
La domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti,
va accolta.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle conclusioni conformi rassegnate dalle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi, relative alla separazione personale, con riferimento ai punti dal 2) al 7) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt, 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata e, pertanto, vanno omologate
Avendo le parti presentato oltre alla domanda di separazione personale anche contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 7
473bis.49 c.p.c. e dovendosi attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve proseguire, come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria, riservata, dunque,
all'esito dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario contratto il 16.07.2006 a CAMISANO
[...]
NT (VI) e trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 16, parte II, serie A, anno 2006; nonché nel Registro dello Stato Civile del
Comune di LA sul NT (PD) al n. 8, parte II, serie B, anno 2006.
2. ordina agli Ufficiali di Stato Civile dei suddetti Comuni di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. omologa le conclusioni rassegnate relative alla separazione personale con riferimento ai punti dal 2) al 7);
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Balletti