Sentenza breve 20 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 20/12/2021, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2021
N. 01543/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01050/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Gatto, Angelo Ressa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Salute, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-del Tribunale di-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la ricorrente ha proposto azione per l’ottemperanza del Ministero della Salute al decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-, con il quale il Tribunale di -OMISSIS-ha così deciso: “ ingiunge al Ministero della Salute di pagare entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto la somma di € 5.247,98 in favore della ricorrente oltre interessi legali maturati dalla domanda al saldo e le spese di procedura che si liquidano in complessivi € 500,00, oltre accessori e spese al 12,5% “;
la ricorrente evidenzia e documenta che, nonostante abbia provveduto a notificare in forma esecutiva il suddetto decreto ingiuntivo al Ministero della Salute, in data 24.2.2021, il Ministero non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto;
la ricorrente pertanto chiede che venga ordinato al Ministero della Salute di ottemperare al decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-del Tribunale di -OMISSIS-, provvedendo al pagamento di quanto previsto dal titolo in questione e che venga nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, con spese a carico dell’amministrazione intimata, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
L’amministrazione non si è costituita in giudizio.
Il ricorso è stato chiamato alla camera di Consiglio del 1 dicembre 2021, come da verbale, e quindi trattenuto in decisione.
Considerato che il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia, al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile, ove divenuto esecutivo, per revocazione o per opposizione di terzo nei limiti e casi di cui all’art. 656 c.p.c.; pertanto, esso ha valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2 lett. c) del c.p.a., come affermato da giurisprudenza costante (cfr., tre le altre, Tar Veneto, sent. n.681 del 2019, con la giurisprudenza ivi citata; Tar Lazio, Roma, sent. n. 6512 del 2013);
atteso che il decreto ingiuntivo in epigrafe, per la cui ottemperanza agisce la ricorrente, è stato regolarmente notificato in forma esecutiva al Ministero della Salute ed è, altresì, infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. 30/97;
considerato che non risulta che il Ministero della Salute abbia corrisposto le somme dovute alla ricorrente, sulla base del decreto ingiuntivo in epigrafe;
ritenuto, pertanto, che il ricorso in ottemperanza debba essere accolto e debba essere sancito l’obbligo per l’intimato Ministero della Salute di conformarsi pienamente a quanto disposto dal decreto ingiuntivo in epigrafe, provvedendo al pagamento integrale delle somme riconosciute alla ricorrente dallo stesso, entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte della presente pronuncia;
ritenuto, nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, di nominare fin d’ora quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o un dirigente da lui delegato, il quale, entro i successivi trenta giorni, su richiesta dell’interessato, dovrà provvedere alla liquidazione delle somme dovute, secondo quanto disposto dal decreto ingiuntivo in epigrafe, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;
ritenuto infine che le spese di lite, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate, in considerazione della serialità delle controversie concernenti l’ottemperanza al giudicato per il pagamento di somme di denaro, nella somma di €1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute di dare piena esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte.
Nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, nomina quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o un dirigente da lui delegato, il quale, entro i successivi trenta giorni, su richiesta dell’interessato, dovrà provvedere alla liquidazione delle somme dovute, secondo quanto disposto dal decreto ingiuntivo in epigrafe, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Condanna il Ministero della Salute a rifondere le spese di lite, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.