Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 282/2022 R.G. vertente
fra
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Carulli e Parte_1 C.F._1
domiciliato nel di lui studio in Potenza alla Via Caserma Lucania n. 109, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
, PI , in persona del legale rapp.te pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Casareale ed elettivamente domiciliata in Gravina in Puglia alla via Venezia n. 5 giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 28.1.2022 e ritualmente notificato, adiva il giudice del Parte_1
lavoro ed esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società
Rapporto, non ha incluso e conteggiato tutte le indennità previste durante il rapporto di lavoro in maniera continuativa e non occasionale, (straordinario, indennità di presenza, indennità di turno, indennità di concorso pasto, indennità di produttività, etc.) oltre all'1,50% in misura fissa, ed al 75% degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati dall'ISTAT, come da consulenza tecnica di parte, aveva provveduto a richiedere alla resistente la rideterminazione del
TFR, senza esito. Ritenendo ingiusto e illegittimo il comportamento della parte datoriale adiva il giudice del lavoro per dichiarare e statuire che nella retribuzione utile al conteggio del TFR maturato erano da ricomprendere e conteggiare anche il corrispettivo per tutti gli elementi fissi della retribuzione e la condanna della società convenuta, in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle somme maturate per TFR quale differenza, per il periodo dal 08.04.1987 sino al 31 agosto 2018, pari alla somma lorda di €uro 8.274,82 e euro 193,08 per premio di risultato;
con vittoria di spese e compensi come per legge.
Si costituiva la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La società rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie anche in relazione ai conteggi elaborati.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, rigettate le richieste di prova testimoniale come da ordinanza alla quale si rimanda, la causa veniva istruita in via documentale e attraverso l'espletamento della consulenza tecnica contabile e chiarimenti del ctu, e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda sulla base del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta, dal 1987 al 2018, con la qualifica professionale di operatore d'esercizio, la rideterminazione della retribuzione utile maturata ai fini del TFR in base a tutte le indennità dovute e in base ai conteggi depositati, rivendica differenze retributive in misura complessiva di € 8.274,82 e euro 193,08. Si oppone la parte datoriale deducendo la correttezza della liquidazione del TFR operata in base alla legge e in base al contratto collettivo in concreto applicato.
In via preliminare va evidenziato che il Trattamento di Fine Rapporto per i lavoratori dipendenti assume tale denominazione dal 1/06/82, avendo di fatto sostituito la cd indennità di buonuscita generalmente commisurata, secondo quanto fissato dalla contrattazione collettiva, all'ultima retribuzione spettante. Il calcolo del TFR utilizza il diverso criterio dell'accantonamento annuale dell'indennità maturata ed esigibile, calcolata in relazione alla retribuzione dovuta al lavoratore in ciascun anno di riferimento. Poiché il rapporto di lavoro del ricorrente è iniziato dopo il 1982 si applica il TFR calcolato attraverso la formazione di quote annuali ottenute dividendo la retribuzione
“computabile” di ciascun periodo per il coefficiente 13,5 per cui salva diversa previsione dei contratti collettivi, nel calcolo occorre fare riferimento a tutti i compensi retributivi aventi la causa “tipica” e
“normale “ nel rapporto di lavoro e sono di natura “ripetitiva”, ovvero che si manifestano con una certa frequenza. Pertanto restano escluse dalla base di calcolo del TFR, le somme aventi natura
“occasionale”, i rimborsi spesa, le ferie non godute (art. 2120 c.c.).
In corso di causa è stata disposta la consulenza tecnica contabile a mezzo della d.ssa che, Tes_1
sulla scorta degli atti di causa ha così ricostruito la posizione del ricorrente prendendo in considerazione gli elementi riconosciuti a prescindere dalla frequenza, e cioè il minimo contrattuale,
l'indennità di contingenza, trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.), i superminimi, gli scatti di anzianità, le mensilità aggiuntive(quali la tredicesima o gratifica natalizia, la quattordicesima), il c.d. compenso per tempo di viaggio o casa – lavoro, l'indennità per il lavoro notturno ed il compenso per turni avvicendati, l'indennità sostitutiva di ferie e festività, e i compensi percepiti per lavoro straordinario vanno esclusi solo se erogati per prestazioni a carattere saltuario, mentre devono essere computati quando il lavoro straordinario viene prestato con frequenza (ma non necessariamente con periodicità assoluta) in correlazione con la particolare organizzazione del lavoro (Cass. 5.2.1994, n.
1002).
Pertanto, il ctu all'esito delle attività svolte, ha così concluso : “ Ai fini della determinazione delle somme ancora dovute al ricorrente si è proceduto come segue : Parte_1
• sono state incluse tutte le voci stipendiali effettive della retribuzione, escludendo eventuali rimborsi spese e compensi occasionali;
• il lavoro straordinario è stato escluso per le annualità 1987-1988 in quanto è componente occasionale;
• le diarie e trasferte sono corrisposte con continuità, sicchè sono voce fissa della retribuzione e rientrano nel calcolo del TFR;
• il concorso pasti è stato computato nel calcolo del TFR per periodi superiori a 6 mesi;
• il premio di produttività ( premio di risultato) è una componente variabile per cui non costituisce elemento retributivo utile ai fini del computo del TFR.
Il TFR ricalcolato ammonta a complessivi € 46.144,29 ( Allegato n. 3 ) da cui va detratto il TFR lordo corrisposto dall'azienda pari a € 37.857,96 ( busta paga di agosto 2018) sicchè al Sig. Pt_1
spetta l'ulteriore somma lorda di € 8.286,33 (ottomiladuecentottantasei,33)”.
[...]
L'accertamento così effettuato dal ctu -peraltro avendo questi tenuto in considerazione e risposto in modo esaustivo alle osservazioni della difesa resistente- è condivisibile perché ancorato a disposizioni legislative, alla giurisprudenza richiamata dallo stesso ctu, e tenuto conto delle previsioni del contratto collettivo di applicazione.
Il lavoratore ha depositato copia dei prospetti paga, modello C2 storico, visura storica della società datoriale ed conteggi relativi alle differenze retributive maturate.
Il dato documentale acquisito nonché la ctu consentono di ritenere provata la pretesa azionata dal ricorrente.
Risulta pertanto provato l'an, e in relazione al quantum si osserva che l'elaborato del ctu non è contestabile.
Stante quanto sopra, pertanto, la società resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma lorda complessiva di € 8.286,33 a titolo di rideterminazione e differenze spettanti per TFR, e della somma di euro 193,08 per premio di risultato anno 2017, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto al saldo come per legge.
In ordine agli accessori sui crediti riconosciuti, va rimarcato che, a seguito dell'intervento della
Corte Costituzionale con la pronuncia 2 novembre 2000 n. 459, per i crediti derivanti da rapporti di lavoro privati opera nuovamente il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Per quanto concerne le relative modalità di calcolo, vale qui richiamare l'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite civili (sent. n. 38 del 29 Gennaio 2001), secondo cui gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con cadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore;
la base di calcolo degli interessi risulta così gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, in base all'oggetto, al valore, alle fasi di causa con riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4).
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 28.1.2022, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva lorda di € 8.286,33 a titolo di rideterminazione e differenze spettanti per TFR, e della somma di euro 193,08 per premio di risultato anno 2017, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto al saldo come per legge;
2) condanna la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida complessivamente in €
1.886,50 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Potenza lì 5 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla