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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1321/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile composta dai magistrati:
dr.ssa Alessandra Arceri Presidente
dr.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
dr.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello iscritta al n. 1321/2023 R.G.
T R A
(C.F. ) e, per essa, quale procuratrice speciale, Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sollazzo, ed Parte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata al suo indirizzo pec come da delega in atti;
Email_1
appellante
E
C.F. ); CP_1 P.IVA_3
appellata contumace
Sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“In accoglimento dell'atto di appello, ed in parziale riforma dell'ordinanza appellata, si insiste affinché l'adita Ecc.ma Corte di appello di Milano:
1. accerti l'inadempimento contrattuale di anche in relazione al mancato trasferimento ad CP_1
delle somme ricevute dalla a saldo delle fatture 6, 8 e 10 e 12 del Parte_1 Controparte_2
2021 per € 29.657,56; pagina 1 di 6
2. accolga, per l'effetto, integralmente la domanda proposta in primo grado e dunque condanni CP_1
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di della somma di euro
[...] Parte_1
145.315,66 a titolo di sorta capitale nonché degli interessi al tasso legale di volta in volta vigente maggiorato di ulteriori 8 (otto) punti percentuali dall'incasso delle singole fatture all'effettivo soddisfo, nonché degli interessi anatocistici ex art. 1283 codice civile sugli interessi dovuti almeno per sei mesi dalla proposizione della presente domanda all'effettivo soddisfo, anch'essi liquidati al saggio di cui al combinato disposto ex D. Lgs. 231/2002 ed art. 1284 IV comma codice civile.
3. Condanni in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite del doppio CP_1
grado di giudizio calcolate ai sensi del D.M. 147/2022, maggiorati di spese generali al 15%, CPA ed
IVA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., adiva il Tribunale di Milano, esponendo di aver Parte_1 acquistato dalla società nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, i crediti vantati CP_1 da quest'ultima nei confronti della , per un importo complessivo di euro 145.315,661. Controparte_2
La ricorrente deduceva di aver inviato formale diffida alla , intimandole il pagamento Controparte_2
delle somme suddette, ma la debitrice, nel riscontrare la richiesta, le aveva comunicato di aver già provveduto al pagamento dell'importo complessivo di euro 145.315,66 direttamente in favore della società cedente, trasmettendo altresì la documentazione attestante l'avvenuto versamento.
rappresentava, inoltre, che, ai sensi dell'art.
5.3 del contratto quadro di cessione, la società Pt_1
in qualità di cedente, era tenuta a trasferire alla cessionaria l'importo ricevuto dal debitore CP_1
ceduto entro due giorni lavorativi dalla data del pagamento. In caso di ritardato adempimento, il contratto prevedeva l'applicazione di interessi di mora pari al tasso legale vigente, maggiorato di otto punti percentuali (cfr. doc. 5 del fascicolo di primo grado).
Pertanto, la ricorrente chiedeva la condanna di al pagamento, in suo favore, dell'importo di CP_1
euro 145.315,66, oltre agli interessi legali maggiorati di otto punti percentuali e agli interessi anatocistici dovuti a decorrere da sei mesi dalla proposizione della domanda sino al saldo effettivo, da calcolarsi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., a partire dal momento della ricezione, da parte di del pagamento eseguito dalla . CP_1 Controparte_2
A sostegno della propria pretesa, la ricorrente depositava gli ordinativi e le contabili dei pagamenti disposti in favore di dalla , nonché la documentazione comprovante la CP_1 Controparte_2 cessione dei crediti in questione e l'avvenuto pagamento, in favore della cedente, del corrispettivo pattuito per l'acquisto dei crediti.
Instaurato il procedimento, la resistente sebbene ritualmente convenuta, non si costituiva CP_1
in giudizio e veniva, pertanto, dichiarata contumace.
All'udienza del 5 aprile 2023, il Tribunale di Milano, ritenendo la domanda solo parzialmente fondata, condannava al pagamento, in favore di della somma di euro 115.658,10, CP_1 Parte_1
oltre agli interessi di mora al tasso convenzionale da calcolarsi: i) sull'importo di euro 8.319,15 dal 10 novembre 2021 sino al saldo effettivo;
ii) sull'importo di euro 52.885,98 dal 3 maggio 2021 sino al saldo effettivo;
iii) sull'importo di euro 54.452,97 dall'1 giugno 2021 sino al saldo effettivo, con l'aggiunta di ulteriori interessi sugli interessi così maturati fino al 21 maggio 2022, ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., a partire dal 21 novembre 2022 e sino al saldo effettivo.
Il Tribunale condannava, inoltre, alla rifusione, in favore di delle spese CP_1 Parte_1
di lite, che liquidava in euro 2.090,00 per compensi professionali e in euro 406,50 per spese.
Più nello specifico, il giudice di prime cure riteneva che la ricorrente avesse fornito idonea prova documentale del pagamento dei crediti ceduti alla cedente esclusivamente con riferimento ai crediti oggetto delle fatture n. 11, 9 e 4 del 2021, come risultante dai bonifici allegati al documento n. 10 di parte ricorrente, datati 29 luglio 2021, 8 agosto 2021 e 1 novembre 2021. Viceversa, non riteneva adeguatamente documentata l'effettiva esecuzione dei bonifici indicati a pagina tre del ricorso introduttivo (fatture n. 6, 8, 10 e 12 del 2021).
Con atto di citazione d'appello, notificato il 3.5.2023, ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, ritenendo la decisione del Tribunale errata nella parte in cui ha ritenuto non provato il pagamento delle fatture n. 6, 8 e 10, per complessivi 29.657,56, dichiarando solo parzialmente fondata la domanda introduttiva.
Secondo l'appellante, tale conclusione deriva da un errore di valutazione del materiale probatorio, in particolare del documento n. 10 allegato al ricorso introduttivo. In particolare, ha Parte_1
pagina 3 di 6 dedotto che tale documento contiene una comunicazione della del 10 maggio 2022, Controparte_2
indirizzata al precedente difensore di con allegato un file PDF riportante le Parte_1
disposizioni di pagamento e le relative contabili bancarie riguardanti i crediti ceduti alla società appellante.
L'appellante ha evidenziato che, alle pagine 29 e 30 di tale file, risultano:
i) l'ordine di pagamento n. 10625 dell'8 novembre 2021, che riporta l'elenco di tutte le fatture oggetto della disposizione in favore di tra cui anche le fatture n. 6, 8 e 10 del 2021; CP_1
ii) la relativa contabile bancaria del bonifico effettuato, con indicazione del CRO.
Alla luce di tali elementi, ritiene di aver dimostrato in modo incontrovertibile il Parte_1
pagamento delle fatture in questione in favore di da parte della . CP_1 Controparte_2
Conseguentemente, sostiene che la domanda attorea avrebbe dovuto essere integralmente accolta e che il Tribunale avrebbe dovuto condannare la resistente al pagamento anche degli importi relativi alle suddette fatture, per un totale di euro 29.657,56, oltre agli interessi di mora.
Alla (prima) udienza del 4.10.2023, il Consigliere istruttore, rilevata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di CP_1
Il difensore dell'appellante ha fatto presente che “nell'atto di appello, per mero errore di trascrizione,
è stata omessa l'indicazione della fattura n. 12 (a pag. 2 e 3 e nella conclusione nella parte in cui si indicano le fatture), invece oggetto del petitum come risulta dal quantum richiesto e chiede, pertanto, che in tal senso vengano lette le conclusioni”. Il consigliere istruttore ha disposto quindi la notifica del verbale alla parte appellata e fissato udienza al 24.1.2024 al fine di verificare la regolarità della notifica.
Alla suddetta udienza, il Consigliere istruttore, rilevata la regolarità della notifica, ha dichiarat la contumacia di e rinviato la causa all'udienza del 26.2.2025 per la rimessione della causa in CP_1
decisione.
All'udienza del 26.2.2025 la causa è rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
L'appellante ha contestato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provato il pagamento, da parte di , delle fatture n. 6, 8 e 10 del 2021, per un importo Pt_1 complessivo di € 29.657,56. Tuttavia, tale somma comprende anche la fattura n. 12, erroneamente omessa nell'atto di appello.
pagina 4 di 6 Come evidenziato, alla prima udienza (4 ottobre 2023), l'appellante ha chiarito che, per mero errore di trascrizione, nell'atto di appello non è stata indicata la fattura n. 12, pur essendo questa inclusa nel petitum, come risulta dal quantum richiesto. Tale precisazione è stata verbalizzata e il relativo verbale è stato notificato alla controparte.
Dall'analisi degli atti emerge che l'appellante ha richiesto la condanna della controparte al CP_1 pagamento dell'intera somma originariamente domandata in primo grado, pari a € 145.315,66. Sebbene nell'atto di appello siano state espressamente menzionate solo le fatture n. 6, 8 e 10, i documenti prodotti e richiamati dall'appellante (in particolare, l'ordine di pagamento n. 10625 dell'8 novembre
2021 e la relativa contabile bancaria, di cui al doc. 10 del fascicolo di primo grado) attestano il pagamento anche della fattura n. 12.
Nello specifico, l'ordinativo di pagamento n. 10625 contiene l'elenco completo delle fatture oggetto della disposizione di pagamento in favore di tra cui rientrano le fatture n. 6, 8, 10 e 12 del CP_1
2021. L'importo totale dell'ordinativo, pari a € 60.304,53, corrisponde esattamente alla somma delle fatture elencate.
Alla pagina 32 dello stesso file è inoltre presente la contabile bancaria, che attesta l'avvenuto pagamento dell'importo di € 60.304,53, con l'indicazione del codice CRO/TRN e la sottoscrizione digitale dell'istituto bancario BNL Gruppo BNP Paribas. Tale documento, riportando il numero di
CRO e il riferimento al mandato di pagamento, conferma il collegamento certo tra il pagamento effettuato e le fatture indicate. Inoltre, la data del pagamento (8 novembre 2021) coincide con quella dell'ordinativo e l'importo corrisponde esattamente a quello previsto dall'ordine di pagamento n.
10625, che include anche le fatture n. 6, 8, 10 e 12.
Ne consegue che risulta provato il diritto dell'appellante a ottenere il pagamento dell'ulteriore importo non riconosciuto dal Tribunale, pari a € 29.657,56, corrispondente al totale delle fatture di cui sopra.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza impugnata va riformata, con conseguente condanna di al pagamento dell'importo di € 145.315,66, in luogo di € 115.658,10, come CP_1
originariamente determinato dal Tribunale di Milano.
Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'esito complessivo del giudizio, nonché dei criteri e parametri tutti ex d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., pare congruo alla Corte, stante la soccombenza dell'appellata disporre la condanna di quest'ultima a CP_1 rifondere all'appellante le spese del presente giudizio, che vengono liquidate, applicando i parametri pagina 5 di 6 minimi dello scaglione di riferimento (da € 26.001 a € 52.0002), in € 3.473,00 (con esclusione della fase istruttoria, che in appello non ha avuto luogo), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso l'ordinanza n. 2946/2023, pubblicata in data 5.4.2023, del
[...] CP_1
Tribunale di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento, in CP_1
favore di dell'importo rideterminato di € 145.315,66, oltre interessi di mora al tasso Parte_1
convenzionale come indicato nella sentenza di primo grado, nonché ulteriori interessi sugli interessi come determinati ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dal 21.11.2022 sino all'effettivo soddisfo come indicato nella sentenza di primo grado;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna altresì al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate CP_1
in euro € 3.473,00 per compensi, oltre, rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuela Rizzi Alessandra Arceri 2 “Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum).” (Cass. 26819/2024). pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, trattasi delle seguenti fatture:
- fattura n. 000004 del 1° febbraio 2021 per euro 8.319,15;
- fattura n. 000006 del 2 marzo 2021 per euro 6.553,82;
- fattura n. 000008 del 1° aprile 2021 per euro 8.281,69;
- fattura n. 000009 del 3 maggio 2021 per euro 52.885,98;
- fattura n. 000010 del 3 maggio 2021 per euro 7.038,35;
- fattura n. 000011 del 1° giugno 2021 per euro 54.452,97;
- fattura n. 000012 del 1° giugno 2021 per euro 7.783,70. pagina 2 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile composta dai magistrati:
dr.ssa Alessandra Arceri Presidente
dr.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
dr.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello iscritta al n. 1321/2023 R.G.
T R A
(C.F. ) e, per essa, quale procuratrice speciale, Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sollazzo, ed Parte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata al suo indirizzo pec come da delega in atti;
Email_1
appellante
E
C.F. ); CP_1 P.IVA_3
appellata contumace
Sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“In accoglimento dell'atto di appello, ed in parziale riforma dell'ordinanza appellata, si insiste affinché l'adita Ecc.ma Corte di appello di Milano:
1. accerti l'inadempimento contrattuale di anche in relazione al mancato trasferimento ad CP_1
delle somme ricevute dalla a saldo delle fatture 6, 8 e 10 e 12 del Parte_1 Controparte_2
2021 per € 29.657,56; pagina 1 di 6
2. accolga, per l'effetto, integralmente la domanda proposta in primo grado e dunque condanni CP_1
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di della somma di euro
[...] Parte_1
145.315,66 a titolo di sorta capitale nonché degli interessi al tasso legale di volta in volta vigente maggiorato di ulteriori 8 (otto) punti percentuali dall'incasso delle singole fatture all'effettivo soddisfo, nonché degli interessi anatocistici ex art. 1283 codice civile sugli interessi dovuti almeno per sei mesi dalla proposizione della presente domanda all'effettivo soddisfo, anch'essi liquidati al saggio di cui al combinato disposto ex D. Lgs. 231/2002 ed art. 1284 IV comma codice civile.
3. Condanni in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite del doppio CP_1
grado di giudizio calcolate ai sensi del D.M. 147/2022, maggiorati di spese generali al 15%, CPA ed
IVA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., adiva il Tribunale di Milano, esponendo di aver Parte_1 acquistato dalla società nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, i crediti vantati CP_1 da quest'ultima nei confronti della , per un importo complessivo di euro 145.315,661. Controparte_2
La ricorrente deduceva di aver inviato formale diffida alla , intimandole il pagamento Controparte_2
delle somme suddette, ma la debitrice, nel riscontrare la richiesta, le aveva comunicato di aver già provveduto al pagamento dell'importo complessivo di euro 145.315,66 direttamente in favore della società cedente, trasmettendo altresì la documentazione attestante l'avvenuto versamento.
rappresentava, inoltre, che, ai sensi dell'art.
5.3 del contratto quadro di cessione, la società Pt_1
in qualità di cedente, era tenuta a trasferire alla cessionaria l'importo ricevuto dal debitore CP_1
ceduto entro due giorni lavorativi dalla data del pagamento. In caso di ritardato adempimento, il contratto prevedeva l'applicazione di interessi di mora pari al tasso legale vigente, maggiorato di otto punti percentuali (cfr. doc. 5 del fascicolo di primo grado).
Pertanto, la ricorrente chiedeva la condanna di al pagamento, in suo favore, dell'importo di CP_1
euro 145.315,66, oltre agli interessi legali maggiorati di otto punti percentuali e agli interessi anatocistici dovuti a decorrere da sei mesi dalla proposizione della domanda sino al saldo effettivo, da calcolarsi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., a partire dal momento della ricezione, da parte di del pagamento eseguito dalla . CP_1 Controparte_2
A sostegno della propria pretesa, la ricorrente depositava gli ordinativi e le contabili dei pagamenti disposti in favore di dalla , nonché la documentazione comprovante la CP_1 Controparte_2 cessione dei crediti in questione e l'avvenuto pagamento, in favore della cedente, del corrispettivo pattuito per l'acquisto dei crediti.
Instaurato il procedimento, la resistente sebbene ritualmente convenuta, non si costituiva CP_1
in giudizio e veniva, pertanto, dichiarata contumace.
All'udienza del 5 aprile 2023, il Tribunale di Milano, ritenendo la domanda solo parzialmente fondata, condannava al pagamento, in favore di della somma di euro 115.658,10, CP_1 Parte_1
oltre agli interessi di mora al tasso convenzionale da calcolarsi: i) sull'importo di euro 8.319,15 dal 10 novembre 2021 sino al saldo effettivo;
ii) sull'importo di euro 52.885,98 dal 3 maggio 2021 sino al saldo effettivo;
iii) sull'importo di euro 54.452,97 dall'1 giugno 2021 sino al saldo effettivo, con l'aggiunta di ulteriori interessi sugli interessi così maturati fino al 21 maggio 2022, ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., a partire dal 21 novembre 2022 e sino al saldo effettivo.
Il Tribunale condannava, inoltre, alla rifusione, in favore di delle spese CP_1 Parte_1
di lite, che liquidava in euro 2.090,00 per compensi professionali e in euro 406,50 per spese.
Più nello specifico, il giudice di prime cure riteneva che la ricorrente avesse fornito idonea prova documentale del pagamento dei crediti ceduti alla cedente esclusivamente con riferimento ai crediti oggetto delle fatture n. 11, 9 e 4 del 2021, come risultante dai bonifici allegati al documento n. 10 di parte ricorrente, datati 29 luglio 2021, 8 agosto 2021 e 1 novembre 2021. Viceversa, non riteneva adeguatamente documentata l'effettiva esecuzione dei bonifici indicati a pagina tre del ricorso introduttivo (fatture n. 6, 8, 10 e 12 del 2021).
Con atto di citazione d'appello, notificato il 3.5.2023, ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, ritenendo la decisione del Tribunale errata nella parte in cui ha ritenuto non provato il pagamento delle fatture n. 6, 8 e 10, per complessivi 29.657,56, dichiarando solo parzialmente fondata la domanda introduttiva.
Secondo l'appellante, tale conclusione deriva da un errore di valutazione del materiale probatorio, in particolare del documento n. 10 allegato al ricorso introduttivo. In particolare, ha Parte_1
pagina 3 di 6 dedotto che tale documento contiene una comunicazione della del 10 maggio 2022, Controparte_2
indirizzata al precedente difensore di con allegato un file PDF riportante le Parte_1
disposizioni di pagamento e le relative contabili bancarie riguardanti i crediti ceduti alla società appellante.
L'appellante ha evidenziato che, alle pagine 29 e 30 di tale file, risultano:
i) l'ordine di pagamento n. 10625 dell'8 novembre 2021, che riporta l'elenco di tutte le fatture oggetto della disposizione in favore di tra cui anche le fatture n. 6, 8 e 10 del 2021; CP_1
ii) la relativa contabile bancaria del bonifico effettuato, con indicazione del CRO.
Alla luce di tali elementi, ritiene di aver dimostrato in modo incontrovertibile il Parte_1
pagamento delle fatture in questione in favore di da parte della . CP_1 Controparte_2
Conseguentemente, sostiene che la domanda attorea avrebbe dovuto essere integralmente accolta e che il Tribunale avrebbe dovuto condannare la resistente al pagamento anche degli importi relativi alle suddette fatture, per un totale di euro 29.657,56, oltre agli interessi di mora.
Alla (prima) udienza del 4.10.2023, il Consigliere istruttore, rilevata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di CP_1
Il difensore dell'appellante ha fatto presente che “nell'atto di appello, per mero errore di trascrizione,
è stata omessa l'indicazione della fattura n. 12 (a pag. 2 e 3 e nella conclusione nella parte in cui si indicano le fatture), invece oggetto del petitum come risulta dal quantum richiesto e chiede, pertanto, che in tal senso vengano lette le conclusioni”. Il consigliere istruttore ha disposto quindi la notifica del verbale alla parte appellata e fissato udienza al 24.1.2024 al fine di verificare la regolarità della notifica.
Alla suddetta udienza, il Consigliere istruttore, rilevata la regolarità della notifica, ha dichiarat la contumacia di e rinviato la causa all'udienza del 26.2.2025 per la rimessione della causa in CP_1
decisione.
All'udienza del 26.2.2025 la causa è rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
L'appellante ha contestato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provato il pagamento, da parte di , delle fatture n. 6, 8 e 10 del 2021, per un importo Pt_1 complessivo di € 29.657,56. Tuttavia, tale somma comprende anche la fattura n. 12, erroneamente omessa nell'atto di appello.
pagina 4 di 6 Come evidenziato, alla prima udienza (4 ottobre 2023), l'appellante ha chiarito che, per mero errore di trascrizione, nell'atto di appello non è stata indicata la fattura n. 12, pur essendo questa inclusa nel petitum, come risulta dal quantum richiesto. Tale precisazione è stata verbalizzata e il relativo verbale è stato notificato alla controparte.
Dall'analisi degli atti emerge che l'appellante ha richiesto la condanna della controparte al CP_1 pagamento dell'intera somma originariamente domandata in primo grado, pari a € 145.315,66. Sebbene nell'atto di appello siano state espressamente menzionate solo le fatture n. 6, 8 e 10, i documenti prodotti e richiamati dall'appellante (in particolare, l'ordine di pagamento n. 10625 dell'8 novembre
2021 e la relativa contabile bancaria, di cui al doc. 10 del fascicolo di primo grado) attestano il pagamento anche della fattura n. 12.
Nello specifico, l'ordinativo di pagamento n. 10625 contiene l'elenco completo delle fatture oggetto della disposizione di pagamento in favore di tra cui rientrano le fatture n. 6, 8, 10 e 12 del CP_1
2021. L'importo totale dell'ordinativo, pari a € 60.304,53, corrisponde esattamente alla somma delle fatture elencate.
Alla pagina 32 dello stesso file è inoltre presente la contabile bancaria, che attesta l'avvenuto pagamento dell'importo di € 60.304,53, con l'indicazione del codice CRO/TRN e la sottoscrizione digitale dell'istituto bancario BNL Gruppo BNP Paribas. Tale documento, riportando il numero di
CRO e il riferimento al mandato di pagamento, conferma il collegamento certo tra il pagamento effettuato e le fatture indicate. Inoltre, la data del pagamento (8 novembre 2021) coincide con quella dell'ordinativo e l'importo corrisponde esattamente a quello previsto dall'ordine di pagamento n.
10625, che include anche le fatture n. 6, 8, 10 e 12.
Ne consegue che risulta provato il diritto dell'appellante a ottenere il pagamento dell'ulteriore importo non riconosciuto dal Tribunale, pari a € 29.657,56, corrispondente al totale delle fatture di cui sopra.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza impugnata va riformata, con conseguente condanna di al pagamento dell'importo di € 145.315,66, in luogo di € 115.658,10, come CP_1
originariamente determinato dal Tribunale di Milano.
Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'esito complessivo del giudizio, nonché dei criteri e parametri tutti ex d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., pare congruo alla Corte, stante la soccombenza dell'appellata disporre la condanna di quest'ultima a CP_1 rifondere all'appellante le spese del presente giudizio, che vengono liquidate, applicando i parametri pagina 5 di 6 minimi dello scaglione di riferimento (da € 26.001 a € 52.0002), in € 3.473,00 (con esclusione della fase istruttoria, che in appello non ha avuto luogo), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso l'ordinanza n. 2946/2023, pubblicata in data 5.4.2023, del
[...] CP_1
Tribunale di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento, in CP_1
favore di dell'importo rideterminato di € 145.315,66, oltre interessi di mora al tasso Parte_1
convenzionale come indicato nella sentenza di primo grado, nonché ulteriori interessi sugli interessi come determinati ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dal 21.11.2022 sino all'effettivo soddisfo come indicato nella sentenza di primo grado;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna altresì al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate CP_1
in euro € 3.473,00 per compensi, oltre, rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuela Rizzi Alessandra Arceri 2 “Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum).” (Cass. 26819/2024). pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, trattasi delle seguenti fatture:
- fattura n. 000004 del 1° febbraio 2021 per euro 8.319,15;
- fattura n. 000006 del 2 marzo 2021 per euro 6.553,82;
- fattura n. 000008 del 1° aprile 2021 per euro 8.281,69;
- fattura n. 000009 del 3 maggio 2021 per euro 52.885,98;
- fattura n. 000010 del 3 maggio 2021 per euro 7.038,35;
- fattura n. 000011 del 1° giugno 2021 per euro 54.452,97;
- fattura n. 000012 del 1° giugno 2021 per euro 7.783,70. pagina 2 di 6