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Sentenza 19 agosto 2024
Sentenza 19 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 19/08/2024, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2024 |
Testo completo
R.G. n. 467/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.467/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MACCHI ANNA MARIA e DESCA MARILENA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/01/1975, rappresentato e difeso dall'Avv. FEDELI BRUNO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale”.
Le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
1. Dichiarazione la separazione dei coniugi e con Parte_1 Controparte_1 annotazione della Sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Bisuschio (Va);
2. Affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 PE prevalente presso la madre.
pagina 1 di 5 3. Assegnazione della casa famigliare di Carnago (VA) - via Cesare Battisti 22 alla NOa che la abiterà con i figli e e con il figlio maggiorenne e con CP_1 Per_1 PE Per_3 obbligo della stessa a no ci e persone estranee.
4. Pagamento del mutuo ipotecario dell'abitazione coniugale sita Carnago (VA) - via Cesare Battisti 22 a carico esclusivo del NO , come pure le spese straordinarie relative all'immobile. Pt_1
5. Il NO avrà diritto di figli minori e tenerli con sé: Pt_1
• A fine settimana alternati dalle ore 14 del venerdì al lunedì mattina quando accompagnerà a scuola i figli minori.
• Un giorno a settimana con pernotto nella settimana in cui ha con sé i figli per il week end, due giorni con pernotto nella settimana in cui non ha i figli con sé durante il week end. Il Signor preleverà i figli il martedì ed il mercoledì pomeriggio dalla casa Pt_1 famigliar e 17.00 e li porterà a scuola la mattina successiva. Quando la NOa troverà un'occupazione lavorativa nelle ore pomeridiane sarà onere del CP_1 genitore collocatario farsi carico di prelevare i figli da scuola o di incaricare altri per tale incombente, assumendosene le spese relative. Nella settimana in cui il padre avrà i figli con sé il giorno di visita e pernotto sarà il mercoledì.
6. Il figlio maggiorenne potrà stare con il padre quando lo desidera con accordi da Per_3 rendersi direttamente con il r compatibili con gli impegni universitari.
7. Durante le trasferte di lavoro del Signor i figli staranno presso la madre. È onere del Pt_1 NO avvisare delle trasferte di lav congruo anticipo. Al rientro dalla trasferta il Pt_1
Signor recupererà i giorni di collocamento non goduti con i figli nei giorni immediatamente Pt_1 successivi previsti al capitolo 5) con modifica, quindi, della turnazione dei week-end già in uso.
8. Assicurare a ciascun genitore il contatto telefonico giornaliero con i figli obbligando le parti a tenere attiva l'utenza telefonica intestata ai genitori ogni giorno alle ore 19.
9. Quanto alle vacanze estive, viene previsto un tempo da trascorrere con ciascun genitore di tre settimane, anche non consecutive, da comunicarsi entro il 30 aprile di ciascun anno.
10. Durante le vacanze Natalizie viene previsto che i figli trascorrano con ciascun genitore un periodo uguale da dividersi in due turni, il primo dalla fine della scuola fino al 31 dicembre al mattino, il secondo dal 31 dicembre pomeriggio sino al ritorno a scuola. I periodi dovranno essere alternati di anno in anno. Viene sempre previsto che il Giorno di Natale i figli possano fare visita al genitore non collocatario nel pomeriggio per lo scambio dei doni con pernotto e rientro a casa dell'altro genitore la mattina del giorno 26.
11. Durante le vacanze pasquali i figli minori e trascorreranno alternativamente Per_1 PE con ciascun genitore dal giovedì santo al luned el mattina de lunedì dell'Angelo al rientro a scuola.
12. Le altre festività e ponti scolastici verranno suddivisi tra i genitori con pari giorni ed alternati di anno in anno, in modo da assicurare nell'arco dell'anno pari giorni festivi con ciascun genitore.
13. A titolo di contributo al mantenimento per i figli il NO verserà entro il giorno 5 di Pt_1 ciascun mese, con bonifico bancario alla NOa all'iban che verrà comunicato la somma CP_1 mensile di Euro 150,00 per figlio (per complessi ,00), somma da rivalutarsi ai fini ISTAT dal mese di luglio del 2025.
14. Le spese straordinarie, note alle parti e come da Protocollo del Tribunale di Varese, saranno ripartite nella misura del 30% a carico della NOa e del 70% a carico del NO CP_1 Pt_1
pagina 2 di 5 15. L'assegno unico verrà percepito per intero (100%) dalla NOa I figli rimangono CP_1 fiscalmente a carico del NO al 100% per quanto attiene alle detrazioni fiscali. Pt_1
16. Nessun mantenimento sarà reciprocamente dovuto ai coniugi che si dichiarano economicamente indipendenti.
17. Gli importi percepiti e percipiendi a titolo di assegno di invalidità per il figlio Per_1 continueranno ad essere “vincolati” ed accantonati sul libretto postale cointestato ad e genitori, con espressa facoltà di disporne soltanto a firma congiunta.
18. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere in essere il percorso psicologico cominciato a sostegno del figlio Per_1
19. Entro il 30.6.24 la NOa intesterà a suo nome tutte le utenze domestiche, TARI, CP_1 abbonamenti TV, spese condom ella casa di Carnago (VA) - via Cesare Battisti 22 ed il NO si farà carico esclusivo del pagamento delle bollette relative alle predette utenze Pt_1 limitat ai consumi fino al 30 giugno 2024. L'assegno unico verrà percepito dal NO Pt_1 fino alla data del 30.6.2024. In data 1.7.2024 l'assegno verrà percepito per intero dalla m quale dalla medesima data avrà a suo carico interamente tutte le utenze domestiche ordinarie.
20. La NOa si impegna a mantenere l'immobile di proprietà del marito secondo le CP_1 norme della normale diligenza sia per quanto attiene alla cura degli spazi interni che di quelli esterni.
21. Il Signor provvederà a saldare con gli Enti competenti le spese di mensa e/o trasporti Pt_1 pubblici arre i figli fino alla fine dell'anno scolastico 2023-24.
22. Entro 10 giorni dall'omologa il NO asporterà dalla casa coniugale i seguenti beni: Pt_1
- Abbigliamento militare;
- CD DISCHI e LIBRI
- Documenti e faldoni personali e di gestione fino a giugno 2023
- N. 3 riportati dalle missioni estere Persona_4
- e Valigie compresi 2 trolley (CARPISA e Parte_2 Per_5
- Vestiti ed effetti personali compreso abbigliamento sportivo
- Giocattoli bambini da dividere equamente secondo accordi
- Utensileria e Materiale informatico (Elettroutensili per lavori domestici e scatola cavi e componenti informatici)
- Bicicletta da Corsa
23. Autorizzare il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i coniugi e per i figli minori
24. Rinuncia alle ulteriori domande di cui ai rispettivi atti.
25. Spese di causa compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/02/2024 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione personale dal coniuge CP_1
in relazione al matrimonio contratto in Bisuschio (Va), in data 10/2/2001, come da
[...] relativo Atto di Matrimonio n. 2, parte II, serie A, dell'anno 2001; da tale unione sono nati i figli:
nato a [...] il [...] (maggiorenne, studente universitario), Persona_6
pagina 3 di 5 nato a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_7 CP_2
10.02.2016, questi ultimi ancora minorenni. Parte ricorrente svolgeva domanda di addebito nei confronti della moglie, chiedeva l'affido condiviso della prole minorenne con collocamento paritario secondo proposta di regolamentazione, con disponibilità a versare un contributo al mantenimento per ciascun figlio di €. 150=, oltre al 50% delle spese straordinarie e dell'AU.
Con memoria difensiva depositata in data 6/5/2024. è costituita in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto della domanda di addebito, l'affidamento condiviso dei figli e il
[...] loro collocamento prevalente presso la madre nella ex casa coniugale. Chiedeva inoltre di regolamentare le frequentazioni tra la prole e il padre e disporsi un contributo al mantenimento a carico del sig. sia dei figli che della moglie siccome disoccupata e da sempre dedita alla Pt_1 famiglia.
All'udienza del 5/6/2024 venivano sentite liberamente le parti presenti personalmente;
quindi il Giudice formulava una proposta conciliativa a seguito della quale le parti chiedevano un rinvio per verificare la possibilità di raggiungere un accordo. Concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, le parti rassegnavano conclusioni congiunte.
Quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***********
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
) nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario in Bisuschio (Va), in data 10/2/2001, come da relativo Atto di Matrimonio n. 2, parte
II, serie A, dell'anno 2001.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione, senza alcuna pronuncia sulla domanda di addebito che era stata inizialmente formulata dal marito.
In merito alle statuizioni accessorie, relative all'affidamento, al collocamento dei figli minori e al diritto di visita del padre, al contributo al mantenimento dei figli Per_1 PE
(compreso , maggiorenne ancora studente universitario), ritiene il Collegio di provvedere in Per_3 conformità agli accordi raggiunti dalle parti, che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con la legge n. 54/2006 e confermati dal d.lgs. n. 154/2013.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione sino all'indipendenza economica.
pagina 4 di 5 Il Collegio prende atto dell'impegno espresso dai genitori, conformemente al loro dovere di assumere insieme le decisioni di maggior importanza per i figli, di mantenere in essere il percorso psicologico cominciato a sostegno del figlio Per_1
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.21 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._2 matrimonio in Bisuschio (Va), in data 10/2/2001, come da relativo Atto di Matrimonio n. 2, parte II, serie A, dell'anno 2001, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22/6/2024.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.467/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MACCHI ANNA MARIA e DESCA MARILENA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/01/1975, rappresentato e difeso dall'Avv. FEDELI BRUNO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale”.
Le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
1. Dichiarazione la separazione dei coniugi e con Parte_1 Controparte_1 annotazione della Sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Bisuschio (Va);
2. Affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 PE prevalente presso la madre.
pagina 1 di 5 3. Assegnazione della casa famigliare di Carnago (VA) - via Cesare Battisti 22 alla NOa che la abiterà con i figli e e con il figlio maggiorenne e con CP_1 Per_1 PE Per_3 obbligo della stessa a no ci e persone estranee.
4. Pagamento del mutuo ipotecario dell'abitazione coniugale sita Carnago (VA) - via Cesare Battisti 22 a carico esclusivo del NO , come pure le spese straordinarie relative all'immobile. Pt_1
5. Il NO avrà diritto di figli minori e tenerli con sé: Pt_1
• A fine settimana alternati dalle ore 14 del venerdì al lunedì mattina quando accompagnerà a scuola i figli minori.
• Un giorno a settimana con pernotto nella settimana in cui ha con sé i figli per il week end, due giorni con pernotto nella settimana in cui non ha i figli con sé durante il week end. Il Signor preleverà i figli il martedì ed il mercoledì pomeriggio dalla casa Pt_1 famigliar e 17.00 e li porterà a scuola la mattina successiva. Quando la NOa troverà un'occupazione lavorativa nelle ore pomeridiane sarà onere del CP_1 genitore collocatario farsi carico di prelevare i figli da scuola o di incaricare altri per tale incombente, assumendosene le spese relative. Nella settimana in cui il padre avrà i figli con sé il giorno di visita e pernotto sarà il mercoledì.
6. Il figlio maggiorenne potrà stare con il padre quando lo desidera con accordi da Per_3 rendersi direttamente con il r compatibili con gli impegni universitari.
7. Durante le trasferte di lavoro del Signor i figli staranno presso la madre. È onere del Pt_1 NO avvisare delle trasferte di lav congruo anticipo. Al rientro dalla trasferta il Pt_1
Signor recupererà i giorni di collocamento non goduti con i figli nei giorni immediatamente Pt_1 successivi previsti al capitolo 5) con modifica, quindi, della turnazione dei week-end già in uso.
8. Assicurare a ciascun genitore il contatto telefonico giornaliero con i figli obbligando le parti a tenere attiva l'utenza telefonica intestata ai genitori ogni giorno alle ore 19.
9. Quanto alle vacanze estive, viene previsto un tempo da trascorrere con ciascun genitore di tre settimane, anche non consecutive, da comunicarsi entro il 30 aprile di ciascun anno.
10. Durante le vacanze Natalizie viene previsto che i figli trascorrano con ciascun genitore un periodo uguale da dividersi in due turni, il primo dalla fine della scuola fino al 31 dicembre al mattino, il secondo dal 31 dicembre pomeriggio sino al ritorno a scuola. I periodi dovranno essere alternati di anno in anno. Viene sempre previsto che il Giorno di Natale i figli possano fare visita al genitore non collocatario nel pomeriggio per lo scambio dei doni con pernotto e rientro a casa dell'altro genitore la mattina del giorno 26.
11. Durante le vacanze pasquali i figli minori e trascorreranno alternativamente Per_1 PE con ciascun genitore dal giovedì santo al luned el mattina de lunedì dell'Angelo al rientro a scuola.
12. Le altre festività e ponti scolastici verranno suddivisi tra i genitori con pari giorni ed alternati di anno in anno, in modo da assicurare nell'arco dell'anno pari giorni festivi con ciascun genitore.
13. A titolo di contributo al mantenimento per i figli il NO verserà entro il giorno 5 di Pt_1 ciascun mese, con bonifico bancario alla NOa all'iban che verrà comunicato la somma CP_1 mensile di Euro 150,00 per figlio (per complessi ,00), somma da rivalutarsi ai fini ISTAT dal mese di luglio del 2025.
14. Le spese straordinarie, note alle parti e come da Protocollo del Tribunale di Varese, saranno ripartite nella misura del 30% a carico della NOa e del 70% a carico del NO CP_1 Pt_1
pagina 2 di 5 15. L'assegno unico verrà percepito per intero (100%) dalla NOa I figli rimangono CP_1 fiscalmente a carico del NO al 100% per quanto attiene alle detrazioni fiscali. Pt_1
16. Nessun mantenimento sarà reciprocamente dovuto ai coniugi che si dichiarano economicamente indipendenti.
17. Gli importi percepiti e percipiendi a titolo di assegno di invalidità per il figlio Per_1 continueranno ad essere “vincolati” ed accantonati sul libretto postale cointestato ad e genitori, con espressa facoltà di disporne soltanto a firma congiunta.
18. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere in essere il percorso psicologico cominciato a sostegno del figlio Per_1
19. Entro il 30.6.24 la NOa intesterà a suo nome tutte le utenze domestiche, TARI, CP_1 abbonamenti TV, spese condom ella casa di Carnago (VA) - via Cesare Battisti 22 ed il NO si farà carico esclusivo del pagamento delle bollette relative alle predette utenze Pt_1 limitat ai consumi fino al 30 giugno 2024. L'assegno unico verrà percepito dal NO Pt_1 fino alla data del 30.6.2024. In data 1.7.2024 l'assegno verrà percepito per intero dalla m quale dalla medesima data avrà a suo carico interamente tutte le utenze domestiche ordinarie.
20. La NOa si impegna a mantenere l'immobile di proprietà del marito secondo le CP_1 norme della normale diligenza sia per quanto attiene alla cura degli spazi interni che di quelli esterni.
21. Il Signor provvederà a saldare con gli Enti competenti le spese di mensa e/o trasporti Pt_1 pubblici arre i figli fino alla fine dell'anno scolastico 2023-24.
22. Entro 10 giorni dall'omologa il NO asporterà dalla casa coniugale i seguenti beni: Pt_1
- Abbigliamento militare;
- CD DISCHI e LIBRI
- Documenti e faldoni personali e di gestione fino a giugno 2023
- N. 3 riportati dalle missioni estere Persona_4
- e Valigie compresi 2 trolley (CARPISA e Parte_2 Per_5
- Vestiti ed effetti personali compreso abbigliamento sportivo
- Giocattoli bambini da dividere equamente secondo accordi
- Utensileria e Materiale informatico (Elettroutensili per lavori domestici e scatola cavi e componenti informatici)
- Bicicletta da Corsa
23. Autorizzare il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i coniugi e per i figli minori
24. Rinuncia alle ulteriori domande di cui ai rispettivi atti.
25. Spese di causa compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/02/2024 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione personale dal coniuge CP_1
in relazione al matrimonio contratto in Bisuschio (Va), in data 10/2/2001, come da
[...] relativo Atto di Matrimonio n. 2, parte II, serie A, dell'anno 2001; da tale unione sono nati i figli:
nato a [...] il [...] (maggiorenne, studente universitario), Persona_6
pagina 3 di 5 nato a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_7 CP_2
10.02.2016, questi ultimi ancora minorenni. Parte ricorrente svolgeva domanda di addebito nei confronti della moglie, chiedeva l'affido condiviso della prole minorenne con collocamento paritario secondo proposta di regolamentazione, con disponibilità a versare un contributo al mantenimento per ciascun figlio di €. 150=, oltre al 50% delle spese straordinarie e dell'AU.
Con memoria difensiva depositata in data 6/5/2024. è costituita in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto della domanda di addebito, l'affidamento condiviso dei figli e il
[...] loro collocamento prevalente presso la madre nella ex casa coniugale. Chiedeva inoltre di regolamentare le frequentazioni tra la prole e il padre e disporsi un contributo al mantenimento a carico del sig. sia dei figli che della moglie siccome disoccupata e da sempre dedita alla Pt_1 famiglia.
All'udienza del 5/6/2024 venivano sentite liberamente le parti presenti personalmente;
quindi il Giudice formulava una proposta conciliativa a seguito della quale le parti chiedevano un rinvio per verificare la possibilità di raggiungere un accordo. Concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, le parti rassegnavano conclusioni congiunte.
Quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***********
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
) nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario in Bisuschio (Va), in data 10/2/2001, come da relativo Atto di Matrimonio n. 2, parte
II, serie A, dell'anno 2001.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione, senza alcuna pronuncia sulla domanda di addebito che era stata inizialmente formulata dal marito.
In merito alle statuizioni accessorie, relative all'affidamento, al collocamento dei figli minori e al diritto di visita del padre, al contributo al mantenimento dei figli Per_1 PE
(compreso , maggiorenne ancora studente universitario), ritiene il Collegio di provvedere in Per_3 conformità agli accordi raggiunti dalle parti, che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con la legge n. 54/2006 e confermati dal d.lgs. n. 154/2013.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione sino all'indipendenza economica.
pagina 4 di 5 Il Collegio prende atto dell'impegno espresso dai genitori, conformemente al loro dovere di assumere insieme le decisioni di maggior importanza per i figli, di mantenere in essere il percorso psicologico cominciato a sostegno del figlio Per_1
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.21 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._2 matrimonio in Bisuschio (Va), in data 10/2/2001, come da relativo Atto di Matrimonio n. 2, parte II, serie A, dell'anno 2001, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22/6/2024.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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