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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1685/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Michelangelo Pinto n. 3, con l'avv. ROMANO LUIGI ) e l'avv. C.F._2
MARTIGNETTI MARIA, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), elettivamente domiciliato in VIA FILIPPO Controparte_1 C.F._3
CORRIDONI, 19 ROMA con l'avv. VACCARO FRANCESCO ) e C.F._4
l'avv. FABBRI BERNARDO, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Arricchimento senza causa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio al fine di sentirla condannare Parte_1 Controparte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 11.250,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di arricchimento senza causa dalla stessa conseguito dopo la fine del rapporto di convivenza more uxorio intervenuto tra le parti dal 2009 agli inizi del mese di aprile 2017.
A sostegno della domanda, ha dedotto di aver acquistato, previa vendita della propria autovettura, l'autovettura Mazda CX5 (targata EZ613LL) nell'aprile 2016, usufruendo della
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
scontistica riservata ai dipendenti e, a tal fine, di aver intestato Controparte_2
l'autovettura anche alla odierna convenuta quale dipendente della predetta società, con l'accordo tra le parti che l'odierno attore ne avrebbe sostenuto ogni onere e che, in caso di vendita, il ricavato sarebbe stato destinato a lui per intero;
tuttavia, successivamente alla vendita dell'autovettura i questione in data 30.3.2017, la convenuta si rifiutava di versare all'ex compagno l'importo di € 11.250,00 (pari alla metà del prezzo di vendita) da lei incassato.
Si è costituita , sostenendo l'infondatezza della domanda in punto di Controparte_1 fatto, avendo lei stessa contribuito personalmente all'acquisto della vettura Mazda, nonché acquistato in via esclusiva l'altra autovettura (modello AR) in uso al nucleo familiare e provveduto da sola al pagamento delle utenze di luce e gas, spese condominiali, rette dell'asilo del figlio in sintesi, ha sostenuto che la decisione in ordine all'acquisto della prima come Per_1 della seconda autovettura, nonché il successivo utilizzo della stessa, sono avvenuti nell'ambito di una concertazione familiare e con la finalità di far fronte alle esigenze della famiglia.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi;
all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del
5.12.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. L'attore ha sostenuto che l'incasso da parte della convenuta della somma di € 11.250,00
a titolo di prezzo di vendita del veicolo per la quota del 50%, realizza un ingiustificato arricchimento in capo alla stessa a suo danno, atteso che il prezzo di acquisto del veicolo Mazda
CX5 (targato EZ613LL) era stato da lui corrisposto in via esclusiva, stante la co-intestazione solo formale della proprietà, e che tale esborso esulava i limiti di proporzionalità e adeguatezza dell'obbligazione naturale nascente dal rapporto di convivenza.
La domanda va valutata ai sensi dell'art. 2041 c.c., che costituisce una norma di chiusura della disciplina delle obbligazioni, concedendo uno strumento di tutela, esperibile in tutti i casi in cui tra due soggetti si verifica uno spostamento patrimoniale (c.d. utiliter versum), tale che uno subisca danno e l'altro si arricchisca, "senza una giusta causa" e, cioè, senza che sussista una ragione che, secondo l'ordinamento, giustifichi il profitto o il vantaggio dell'arricchito.
L'azione ha carattere generale, perché è esperibile in una serie indeterminata di casi, in quanto espressione del principio per cui non è ammissibile l'altrui pregiudizio patrimoniale senza una ragione giustificativa;
ha, inoltre, carattere sussidiario, perché è esercitabile solo quando al depauperato non spetti nessun'altra azione, basata su un contratto, su un fatto illecito o su altro atto o fatto produttivo dell'obbligazione restitutoria o risarcitoria (art. 2042 c.c.). Invero, se l'arricchimento costituisce la conseguenza di un contratto o di un rapporto compiutamente
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
regolato, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa, almeno fino a quando il rapporto o il contratto mantengano la loro efficacia obbligatoria (cfr. Cass. n. 2312 del 2008; Sez.
Unite, n. 14215 del 2002).
Da quanto sopra precisato risulta chiaro che nella formula "senza una giusta causa" di cui all'art. 2041 c.c., rientrano anche i casi di arricchimento senza la volontà del depauperato, risolvendosi la mancanza di volontà in un'ipotesi di mancanza di causa;
e, tuttavia, la non volontarietà dello spostamento patrimoniale non costituisce il tratto esclusivo dell'istituto in questione. Invero, l'arricchimento/depauperamento deve avere una giustificazione giuridicamente valida (secundum ius), intendendosi per tale un titolo legale o negoziale idoneo a sorreggere sia l'incremento, sia la connessa diminuzione patrimoniale. Al contrario, l'arricchimento risulterà
"senza una giusta causa", quando non ha tale giustificazione e, cioè, quando è correlato ad un impoverimento non remunerato, né conseguente ad un atto liberalità e neppure all'adempimento di un'obbligazione naturale;
e ciò in quanto l'ordinamento esige che ogni arricchimento dipenda dalla realizzazione di un interesse meritevole di tutela.
È il caso di puntualizzare - per quanto qui ci occupa - che il riferimento ad esigenze di tipo solidaristico non è di per sé sufficiente a prefigurare una "giusta causa" dello spostamento patrimoniale, giacché ai fini dell'art. 2034 c.c., comma 1, occorre allegare e dimostrare non solo l'esistenza di un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società, ma anche che tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità e adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (cfr. Cass. n. 11330 del
15/05/2009).
In altre parole, l'inquadramento delle prestazioni rese dai coniugi nell'ambito concettuale dell'obbligazione naturale, postula che le prestazioni stesse trovino la loro giustificazione, per l'appunto, nel rapporto di convivenza e, cioè, che si tratti di prestazioni rese nell'adempimento dei doveri di carattere morale e civile di solidarietà e reciproca assistenza che, avuto riguardo alle condizioni sociali e patrimoniali delle parti, devono presiedere alla famiglia;
mentre quando risulti che le prestazioni rese da un coniuge e convertite (in tutto o in parte) a vantaggio dell'altro esorbitano dagli indicati limiti di proporzionalità e adeguatezza, allora è configurabile una mera operazione economico-patrimoniale, comportante un ingiustificato arricchimento del coniuge con pregiudizio dell'altro.
Ciò premesso, nel caso di specie la domanda è stata formulata con riferimento al prezzo di vendita della vettura Mazda, ma in realtà ciò di cui l'attore si duole è di aver corrisposto integralmente il prezzo di acquisto dell'autovettura, per poi incassare solo la metà del prezzo di vendita.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Pertanto, era onere dell'attore fornire la prova di aver sostenuto in via esclusiva l'esborso relativo all'acquisto dell'autovettura Mazda in questione.
Sul punto, in base alle allegazioni dello stesso attore, risulta che il prezzo di acquisto è stato anticipato dai genitori dell'attore e poi restituito dopo la vendita del veicolo già di proprietà esclusiva dell'odierno attore (Mazda CX3).
Tuttavia, non è stata fornita la prova circa la proprietà della CX3 in capo CP_2 all'odierno attore in via esclusiva, né del fatto che il prezzo di acquisto di tale veicolo fosse stato a sua volta sostenuto economicamente dal solo Parte_1
Inoltre, è emerso che l'autovettura in questione (Mazda CX5) era stata acquistata e di fatto utilizzata per consentire gli spostamenti del figlio della coppia e, dunque, per esigenze di natura familiare.
Considerato che
il nucleo familiare disponeva di altri veicoli (tra cui uno scooter, di cui non si conosce la proprietà, e la AR intestata alla convenuta), risulta verosimile che l'esborso relativo all'acquisto della fosse posto a carico del nell'ambito di un CP_2 Pt_1 complessivo assetto economico familiare.
Del resto, dall'esame dei testi non è emersa la prova circa l'utilizzo della Mazda da parte dell'attore in via esclusiva, né circa l'esistenza di un accordo tra le parti in merito alla intestazione
“solo formale” della proprietà del veicolo in capo ad entrambi. Risulta invece che
[...]
ha pagato il bollo dell'autovettura in data 30.1.2017 e, pertanto, contribuiva alle spese CP_1 relative al veicolo in questione.
Peraltro, la domanda risulta carente sotto un profilo assertivo, atteso che nulla è stato dedotto circa le condizioni sociali e patrimoniali delle parti, ai fini della valutazione circa l'esorbitanza delle prestazioni rese dall'odierna attrice rispetto ai doveri morali imposti dal rapporto di coniugio.
In conclusione, dagli elementi acquisiti a processo risulta che l'acquisto della vettura
Mazda CX5 è stato determinato da esigenze familiari e sostenuto economicamente dall'attore come adempimento di un'obbligazione naturale.
Ne deriva il rigetto della domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
4 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 18 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1685/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Michelangelo Pinto n. 3, con l'avv. ROMANO LUIGI ) e l'avv. C.F._2
MARTIGNETTI MARIA, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), elettivamente domiciliato in VIA FILIPPO Controparte_1 C.F._3
CORRIDONI, 19 ROMA con l'avv. VACCARO FRANCESCO ) e C.F._4
l'avv. FABBRI BERNARDO, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Arricchimento senza causa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio al fine di sentirla condannare Parte_1 Controparte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 11.250,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di arricchimento senza causa dalla stessa conseguito dopo la fine del rapporto di convivenza more uxorio intervenuto tra le parti dal 2009 agli inizi del mese di aprile 2017.
A sostegno della domanda, ha dedotto di aver acquistato, previa vendita della propria autovettura, l'autovettura Mazda CX5 (targata EZ613LL) nell'aprile 2016, usufruendo della
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
scontistica riservata ai dipendenti e, a tal fine, di aver intestato Controparte_2
l'autovettura anche alla odierna convenuta quale dipendente della predetta società, con l'accordo tra le parti che l'odierno attore ne avrebbe sostenuto ogni onere e che, in caso di vendita, il ricavato sarebbe stato destinato a lui per intero;
tuttavia, successivamente alla vendita dell'autovettura i questione in data 30.3.2017, la convenuta si rifiutava di versare all'ex compagno l'importo di € 11.250,00 (pari alla metà del prezzo di vendita) da lei incassato.
Si è costituita , sostenendo l'infondatezza della domanda in punto di Controparte_1 fatto, avendo lei stessa contribuito personalmente all'acquisto della vettura Mazda, nonché acquistato in via esclusiva l'altra autovettura (modello AR) in uso al nucleo familiare e provveduto da sola al pagamento delle utenze di luce e gas, spese condominiali, rette dell'asilo del figlio in sintesi, ha sostenuto che la decisione in ordine all'acquisto della prima come Per_1 della seconda autovettura, nonché il successivo utilizzo della stessa, sono avvenuti nell'ambito di una concertazione familiare e con la finalità di far fronte alle esigenze della famiglia.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi;
all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del
5.12.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. L'attore ha sostenuto che l'incasso da parte della convenuta della somma di € 11.250,00
a titolo di prezzo di vendita del veicolo per la quota del 50%, realizza un ingiustificato arricchimento in capo alla stessa a suo danno, atteso che il prezzo di acquisto del veicolo Mazda
CX5 (targato EZ613LL) era stato da lui corrisposto in via esclusiva, stante la co-intestazione solo formale della proprietà, e che tale esborso esulava i limiti di proporzionalità e adeguatezza dell'obbligazione naturale nascente dal rapporto di convivenza.
La domanda va valutata ai sensi dell'art. 2041 c.c., che costituisce una norma di chiusura della disciplina delle obbligazioni, concedendo uno strumento di tutela, esperibile in tutti i casi in cui tra due soggetti si verifica uno spostamento patrimoniale (c.d. utiliter versum), tale che uno subisca danno e l'altro si arricchisca, "senza una giusta causa" e, cioè, senza che sussista una ragione che, secondo l'ordinamento, giustifichi il profitto o il vantaggio dell'arricchito.
L'azione ha carattere generale, perché è esperibile in una serie indeterminata di casi, in quanto espressione del principio per cui non è ammissibile l'altrui pregiudizio patrimoniale senza una ragione giustificativa;
ha, inoltre, carattere sussidiario, perché è esercitabile solo quando al depauperato non spetti nessun'altra azione, basata su un contratto, su un fatto illecito o su altro atto o fatto produttivo dell'obbligazione restitutoria o risarcitoria (art. 2042 c.c.). Invero, se l'arricchimento costituisce la conseguenza di un contratto o di un rapporto compiutamente
2 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
regolato, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa, almeno fino a quando il rapporto o il contratto mantengano la loro efficacia obbligatoria (cfr. Cass. n. 2312 del 2008; Sez.
Unite, n. 14215 del 2002).
Da quanto sopra precisato risulta chiaro che nella formula "senza una giusta causa" di cui all'art. 2041 c.c., rientrano anche i casi di arricchimento senza la volontà del depauperato, risolvendosi la mancanza di volontà in un'ipotesi di mancanza di causa;
e, tuttavia, la non volontarietà dello spostamento patrimoniale non costituisce il tratto esclusivo dell'istituto in questione. Invero, l'arricchimento/depauperamento deve avere una giustificazione giuridicamente valida (secundum ius), intendendosi per tale un titolo legale o negoziale idoneo a sorreggere sia l'incremento, sia la connessa diminuzione patrimoniale. Al contrario, l'arricchimento risulterà
"senza una giusta causa", quando non ha tale giustificazione e, cioè, quando è correlato ad un impoverimento non remunerato, né conseguente ad un atto liberalità e neppure all'adempimento di un'obbligazione naturale;
e ciò in quanto l'ordinamento esige che ogni arricchimento dipenda dalla realizzazione di un interesse meritevole di tutela.
È il caso di puntualizzare - per quanto qui ci occupa - che il riferimento ad esigenze di tipo solidaristico non è di per sé sufficiente a prefigurare una "giusta causa" dello spostamento patrimoniale, giacché ai fini dell'art. 2034 c.c., comma 1, occorre allegare e dimostrare non solo l'esistenza di un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società, ma anche che tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità e adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (cfr. Cass. n. 11330 del
15/05/2009).
In altre parole, l'inquadramento delle prestazioni rese dai coniugi nell'ambito concettuale dell'obbligazione naturale, postula che le prestazioni stesse trovino la loro giustificazione, per l'appunto, nel rapporto di convivenza e, cioè, che si tratti di prestazioni rese nell'adempimento dei doveri di carattere morale e civile di solidarietà e reciproca assistenza che, avuto riguardo alle condizioni sociali e patrimoniali delle parti, devono presiedere alla famiglia;
mentre quando risulti che le prestazioni rese da un coniuge e convertite (in tutto o in parte) a vantaggio dell'altro esorbitano dagli indicati limiti di proporzionalità e adeguatezza, allora è configurabile una mera operazione economico-patrimoniale, comportante un ingiustificato arricchimento del coniuge con pregiudizio dell'altro.
Ciò premesso, nel caso di specie la domanda è stata formulata con riferimento al prezzo di vendita della vettura Mazda, ma in realtà ciò di cui l'attore si duole è di aver corrisposto integralmente il prezzo di acquisto dell'autovettura, per poi incassare solo la metà del prezzo di vendita.
3 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Pertanto, era onere dell'attore fornire la prova di aver sostenuto in via esclusiva l'esborso relativo all'acquisto dell'autovettura Mazda in questione.
Sul punto, in base alle allegazioni dello stesso attore, risulta che il prezzo di acquisto è stato anticipato dai genitori dell'attore e poi restituito dopo la vendita del veicolo già di proprietà esclusiva dell'odierno attore (Mazda CX3).
Tuttavia, non è stata fornita la prova circa la proprietà della CX3 in capo CP_2 all'odierno attore in via esclusiva, né del fatto che il prezzo di acquisto di tale veicolo fosse stato a sua volta sostenuto economicamente dal solo Parte_1
Inoltre, è emerso che l'autovettura in questione (Mazda CX5) era stata acquistata e di fatto utilizzata per consentire gli spostamenti del figlio della coppia e, dunque, per esigenze di natura familiare.
Considerato che
il nucleo familiare disponeva di altri veicoli (tra cui uno scooter, di cui non si conosce la proprietà, e la AR intestata alla convenuta), risulta verosimile che l'esborso relativo all'acquisto della fosse posto a carico del nell'ambito di un CP_2 Pt_1 complessivo assetto economico familiare.
Del resto, dall'esame dei testi non è emersa la prova circa l'utilizzo della Mazda da parte dell'attore in via esclusiva, né circa l'esistenza di un accordo tra le parti in merito alla intestazione
“solo formale” della proprietà del veicolo in capo ad entrambi. Risulta invece che
[...]
ha pagato il bollo dell'autovettura in data 30.1.2017 e, pertanto, contribuiva alle spese CP_1 relative al veicolo in questione.
Peraltro, la domanda risulta carente sotto un profilo assertivo, atteso che nulla è stato dedotto circa le condizioni sociali e patrimoniali delle parti, ai fini della valutazione circa l'esorbitanza delle prestazioni rese dall'odierna attrice rispetto ai doveri morali imposti dal rapporto di coniugio.
In conclusione, dagli elementi acquisiti a processo risulta che l'acquisto della vettura
Mazda CX5 è stato determinato da esigenze familiari e sostenuto economicamente dall'attore come adempimento di un'obbligazione naturale.
Ne deriva il rigetto della domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
4 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 18 marzo 2025
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