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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/11/2024, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 2917/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dr. Caterina CANIATO Giudice
Dr. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 25/04/2024, assunto in decisione all'udienza in data 29/10/2024 e vertente TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GALIMBERTI MATTEO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nata in [...] in data [...] (C.F.: ), non CP_1 C.F._2 costituita
- CONVENUTA CONTUMACE –
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2024 sulle seguenti conclusioni di parte ricorrente:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i sigg.ri e in data Parte_1 CP_1
18/05/2002 in Monza e trascritto nei Registri dello Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 2002 N. 43, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti necessari.”
*** Con ricorso depositato in data 25.04.2024 ha adito l'intestata Autorità Giudiziaria al Parte_1 fine di sentire pronunciare lo scioglimento del matrimonio nei confronti di esponendo CP_1 che dalle loro nozze, contratte a Monza in data 18.05.2002, non erano nati figli. Ha dato atto dell'intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 15.09.2009 esponendo che da quel momento la convivenza non si è più ricostituita e che l'affectio coniugalis è venuto completamente meno. Vista la mancanza di questioni economiche o di qualsivoglia altra questione da regolamentare, il ricorrente chiedeva unicamente una pronuncia in punto status. All'udienza del 29.10.2024, ove non risultava costituita e non compariva neppure CP_1 personalmente, il Giudice ne dichiarava la contumacia e invitava il ricorrente a precisare le conclusioni. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice la rimetteva al Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 15.09.2009. Il ricorrente ha poi dato atto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 25/04/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1
a Monza in data 18.05.2002 (e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di CP_1
Monza, atto n. 43, parte I); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 31 ottobre 2024 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dr. Caterina CANIATO Giudice
Dr. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 25/04/2024, assunto in decisione all'udienza in data 29/10/2024 e vertente TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GALIMBERTI MATTEO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nata in [...] in data [...] (C.F.: ), non CP_1 C.F._2 costituita
- CONVENUTA CONTUMACE –
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2024 sulle seguenti conclusioni di parte ricorrente:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i sigg.ri e in data Parte_1 CP_1
18/05/2002 in Monza e trascritto nei Registri dello Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 2002 N. 43, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti necessari.”
*** Con ricorso depositato in data 25.04.2024 ha adito l'intestata Autorità Giudiziaria al Parte_1 fine di sentire pronunciare lo scioglimento del matrimonio nei confronti di esponendo CP_1 che dalle loro nozze, contratte a Monza in data 18.05.2002, non erano nati figli. Ha dato atto dell'intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 15.09.2009 esponendo che da quel momento la convivenza non si è più ricostituita e che l'affectio coniugalis è venuto completamente meno. Vista la mancanza di questioni economiche o di qualsivoglia altra questione da regolamentare, il ricorrente chiedeva unicamente una pronuncia in punto status. All'udienza del 29.10.2024, ove non risultava costituita e non compariva neppure CP_1 personalmente, il Giudice ne dichiarava la contumacia e invitava il ricorrente a precisare le conclusioni. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice la rimetteva al Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 15.09.2009. Il ricorrente ha poi dato atto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 25/04/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1
a Monza in data 18.05.2002 (e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di CP_1
Monza, atto n. 43, parte I); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 31 ottobre 2024 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona