CASS
Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2023, n. 5440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5440 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28112/2018 R.G. proposto da: IA ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO MESSICO, 7, presso lo studio dell’avvocato TOZZI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PI RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADOLFO RAVÀ, 106, presso lo studio dell’avvocato SALVATI ARTURO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- Civile Sent. Sez. 2 Num. 5440 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 22/02/2023 2 di 7 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1237/2018 depositata il 22/02/2018. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022), formulate dal P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA DR IA ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 1237/2018, pubblicata il 22 febbraio 2018. Resiste con controricorso ED AN. La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame spiegato da DR IA contro l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. resa in data 12 gennaio 2017 dal Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda di pagamento di € 20.000,00 proposta da ED AN, importo pari al doppio della caparra pattuita in un contratto di cessione di azienda, e per l’effetto condannato il convenuto IA, rimasto contumace. Disattendendo l’unica censura formulata dall’appellante IA, la Corte d’appello di Roma ha affermato che la regolarità della notificazione del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto da ED AN, in ordine alla notizia del deposito dell’atto, con particolare riguardo alla “spunta” della casella “immesso avviso”, poteva ricavarsi dal duplicato dell’avviso di ricevimento ex art. 8 d.P.R. n. 655 del 1982 prodotto dall’appellato nel giudizio di secondo grado, nonostante la medesima formalità non risultasse dall’avviso depositato davanti al Tribunale. 3 di 7 Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., venne fissata l'adunanza della camera di consiglio in data 1° febbraio 2012. Il Collegio affermò, tuttavia, che non ricorresse l’ipotesi prevista dall'art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c., quanto al primo motivo del ricorso, e la causa, perciò, con ordinanza interlocutoria n. 7469/2020, venne rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice e rinviata a nuovo ruolo. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022). Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo del ricorso di DR IA denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., nonché degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, ed ancora il difetto di motivazione, per aver la Corte d’appello ritenuto di privilegiare il duplicato della cartolina di ricevimento rispetto all’originale depositato in primo grado, che accertava che il postino non avesse inserito in cassetta notizia della notifica. Il secondo motivo del ricorso di DR IA denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l.n. 162 del 2014, non avendo l’attore esperito la procedura di negoziazione assistita prima di introdurre il giudizio. 2. Va premesso che DR IA notificò in data 16 novembre 2017 citazione in appello avverso l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. pubblicata il 12 gennaio 2017. Si trattava, dunque, di appello proposto decorso il termine di cui all’art. 327 c.p.c., per la cui ammissibilità l’appellante, rimasto contumace in primo grado, avrebbe dovuto dimostrare di non aver 4 di 7 avuto conoscenza del processo, come lamentava, per nullità della notificazione dell’atto introduttivo. 2.1. Ora, il primo motivo del ricorso di DR IA non indica il contenuto degli atti del procedimento di notificazione, ed in particolare della relazione di notificazione dell’ufficiale giudiziario, limitandosi nella parte espositiva a narrare che “dalla disamina della notifica depositata in giudizio si era accertato che la ricevuta di ritorno originale depositata in atti fosse per tabulas priva della cd. ‘spunta’ da parte del postino dell’immissione in cassetta della notizia della notifica stessa, e che comunque non fossero stati posti essere tutti gli adempimenti di cui all’art. 140 c.p.c.”. Di seguito, nell’argomentare il primo motivo di ricorso, si ripete che il ES “aveva rinvenuto nel fascicolo l’originale dell’avviso depositato senza alcuna ‘spunta’ da parte del postino, il quale dunque non aveva mai depositato alcun avviso in cassetta”. 2.2. Peraltro, la notificazione del ricorso introduttivo di causa, per quanto concordemente allegano le parti anche nel giudizio di legittimità, per quanto espone la Corte d’appello di Roma e per quanto emerge dall’esame degli atti, avvenne ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Secondo costante elaborazione giurisprudenziale, la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa (cfr. Corte cost. n. 3 del 2010), che rende conoscibile l'atto, essendo altrimenti necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (ex multis, Cass. Sez. 6 - 2, 02/10/2015, n. 19772). Dunque le notifiche ex art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della già richiamata sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa 5 di 7 esplicitamente coincidere tale momento, come detto, con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare (non l'effettiva conoscenza, ma) la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale (Cass. Sez. 2, 04/03/2020, n. 6089). Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non occorre, dunque, che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata stessa, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale dall’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto la raccomandata informativa non tiene luogo dell'atto da notificare, e perciò dall’avviso deve risultare la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale (nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria), nonché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso (Cass. Sez. 6-3, 12/12/2018, n. 32201; Cass. Sez. 2, 27/02/2012, n. 2959; Cass. Sez. 5, 18/12/2014, n. 26864; Cass. Sez. 3, 21/02/2006, n. 3685). Se dunque nella notificazione a mezzo del servizio postale l'avviso di ricevimento è parte integrante della relata di notifica, deve recare le annotazioni prescritte dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, e in caso di smarrimento viene surrogato dal duplicato rilasciato dall’ufficio postale ai sensi dell'art. 6 della l. n. 890 del 1982 e dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 6 di 7 1982 (duplicato che deve essere conforme all’originale per produrne gli effetti: Cass. Sez. 1, 22/02/2000, n. 1996), nella notificazione eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c. il compimento di tutte le formalità prescritte dalla legge per il suo perfezionamento deve essere documentato nella relazione dell'ufficiale giudiziario di cui all’art. 148 c.p.c., che di esse fa piena prova fino a querela di falso, mentre l’avviso a mezzo lettera raccomandata, comunque da produrre in giudizio, è funzionale soltanto a dare notizia del deposito presso la casa comunale (Cass. Sez. L, 08/01/2002, n. 131; Cass. Sez. 1, 16/04/2004, n. 7246; cfr. anche Cass. Sez. Unite 15/04/2021, n. 10012; Corte cost. 12 ottobre 2016, n. 220). 2.3. Il primo motivo del ricorso di DR IA intenderebbe allora dimostrare la causa di una nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza contestare che il compimento delle prescritte formalità (deposito della copia presso la casa comunale;
affissione di un avviso di detto deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
comunicazione allo stesso della notizia del deposito per raccomandata con avviso di ricevimento) risultava dalla relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario, ma deducendo che l’originale dell’avviso di ricevimento della “raccomandata informativa” volta a rendere conoscibile l'atto notificato (a differenza del duplicato difforme prodotto in secondo grado) non conteneva le annotazioni prescritte, piuttosto, in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale dall’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890. 3. In difetto di sussistenza della condizione oggettiva della nullità della notificazione dell’atto introduttivo di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c., deve dirsi allora accertata l’inammissibilità per tardività ex art. 327 c.p.c. dell’appello notificato da DR IA in data 16 novembre 2017 avverso l’ordinanza del 12 gennaio 2017. 7 di 7 Va perciò disposta, a norma dell'art. 382, comma 3, c.p.c. la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto il processo non poteva essere proseguito. DR ES va condannato a rimborsare a ED AN le spese processuali sostenute nel giudizio di cassazione e nel giudizio di appello, queste ultime nel medesimo importo liquidato dalla Corte d’appello di Roma nella sentenza cassata. Per la natura della pronuncia resa, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, operando tale misura soltanto nel caso del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito, stante l’inammissibilità dell’appello, e condanna DR IA al pagamento in favore di ED AN delle spese del giudizio di appello, nell’importo già liquidato nella sentenza cassata, nonché delle spese del giudizio di cassazione, che liquida che liquida in complessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA DR IA ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 1237/2018, pubblicata il 22 febbraio 2018. Resiste con controricorso ED AN. La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame spiegato da DR IA contro l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. resa in data 12 gennaio 2017 dal Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda di pagamento di € 20.000,00 proposta da ED AN, importo pari al doppio della caparra pattuita in un contratto di cessione di azienda, e per l’effetto condannato il convenuto IA, rimasto contumace. Disattendendo l’unica censura formulata dall’appellante IA, la Corte d’appello di Roma ha affermato che la regolarità della notificazione del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto da ED AN, in ordine alla notizia del deposito dell’atto, con particolare riguardo alla “spunta” della casella “immesso avviso”, poteva ricavarsi dal duplicato dell’avviso di ricevimento ex art. 8 d.P.R. n. 655 del 1982 prodotto dall’appellato nel giudizio di secondo grado, nonostante la medesima formalità non risultasse dall’avviso depositato davanti al Tribunale. 3 di 7 Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., venne fissata l'adunanza della camera di consiglio in data 1° febbraio 2012. Il Collegio affermò, tuttavia, che non ricorresse l’ipotesi prevista dall'art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c., quanto al primo motivo del ricorso, e la causa, perciò, con ordinanza interlocutoria n. 7469/2020, venne rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice e rinviata a nuovo ruolo. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022). Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo del ricorso di DR IA denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., nonché degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, ed ancora il difetto di motivazione, per aver la Corte d’appello ritenuto di privilegiare il duplicato della cartolina di ricevimento rispetto all’originale depositato in primo grado, che accertava che il postino non avesse inserito in cassetta notizia della notifica. Il secondo motivo del ricorso di DR IA denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l.n. 162 del 2014, non avendo l’attore esperito la procedura di negoziazione assistita prima di introdurre il giudizio. 2. Va premesso che DR IA notificò in data 16 novembre 2017 citazione in appello avverso l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. pubblicata il 12 gennaio 2017. Si trattava, dunque, di appello proposto decorso il termine di cui all’art. 327 c.p.c., per la cui ammissibilità l’appellante, rimasto contumace in primo grado, avrebbe dovuto dimostrare di non aver 4 di 7 avuto conoscenza del processo, come lamentava, per nullità della notificazione dell’atto introduttivo. 2.1. Ora, il primo motivo del ricorso di DR IA non indica il contenuto degli atti del procedimento di notificazione, ed in particolare della relazione di notificazione dell’ufficiale giudiziario, limitandosi nella parte espositiva a narrare che “dalla disamina della notifica depositata in giudizio si era accertato che la ricevuta di ritorno originale depositata in atti fosse per tabulas priva della cd. ‘spunta’ da parte del postino dell’immissione in cassetta della notizia della notifica stessa, e che comunque non fossero stati posti essere tutti gli adempimenti di cui all’art. 140 c.p.c.”. Di seguito, nell’argomentare il primo motivo di ricorso, si ripete che il ES “aveva rinvenuto nel fascicolo l’originale dell’avviso depositato senza alcuna ‘spunta’ da parte del postino, il quale dunque non aveva mai depositato alcun avviso in cassetta”. 2.2. Peraltro, la notificazione del ricorso introduttivo di causa, per quanto concordemente allegano le parti anche nel giudizio di legittimità, per quanto espone la Corte d’appello di Roma e per quanto emerge dall’esame degli atti, avvenne ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Secondo costante elaborazione giurisprudenziale, la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa (cfr. Corte cost. n. 3 del 2010), che rende conoscibile l'atto, essendo altrimenti necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (ex multis, Cass. Sez. 6 - 2, 02/10/2015, n. 19772). Dunque le notifiche ex art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della già richiamata sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa 5 di 7 esplicitamente coincidere tale momento, come detto, con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare (non l'effettiva conoscenza, ma) la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale (Cass. Sez. 2, 04/03/2020, n. 6089). Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non occorre, dunque, che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata stessa, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale dall’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto la raccomandata informativa non tiene luogo dell'atto da notificare, e perciò dall’avviso deve risultare la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale (nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria), nonché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso (Cass. Sez. 6-3, 12/12/2018, n. 32201; Cass. Sez. 2, 27/02/2012, n. 2959; Cass. Sez. 5, 18/12/2014, n. 26864; Cass. Sez. 3, 21/02/2006, n. 3685). Se dunque nella notificazione a mezzo del servizio postale l'avviso di ricevimento è parte integrante della relata di notifica, deve recare le annotazioni prescritte dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, e in caso di smarrimento viene surrogato dal duplicato rilasciato dall’ufficio postale ai sensi dell'art. 6 della l. n. 890 del 1982 e dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 6 di 7 1982 (duplicato che deve essere conforme all’originale per produrne gli effetti: Cass. Sez. 1, 22/02/2000, n. 1996), nella notificazione eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c. il compimento di tutte le formalità prescritte dalla legge per il suo perfezionamento deve essere documentato nella relazione dell'ufficiale giudiziario di cui all’art. 148 c.p.c., che di esse fa piena prova fino a querela di falso, mentre l’avviso a mezzo lettera raccomandata, comunque da produrre in giudizio, è funzionale soltanto a dare notizia del deposito presso la casa comunale (Cass. Sez. L, 08/01/2002, n. 131; Cass. Sez. 1, 16/04/2004, n. 7246; cfr. anche Cass. Sez. Unite 15/04/2021, n. 10012; Corte cost. 12 ottobre 2016, n. 220). 2.3. Il primo motivo del ricorso di DR IA intenderebbe allora dimostrare la causa di una nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza contestare che il compimento delle prescritte formalità (deposito della copia presso la casa comunale;
affissione di un avviso di detto deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
comunicazione allo stesso della notizia del deposito per raccomandata con avviso di ricevimento) risultava dalla relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario, ma deducendo che l’originale dell’avviso di ricevimento della “raccomandata informativa” volta a rendere conoscibile l'atto notificato (a differenza del duplicato difforme prodotto in secondo grado) non conteneva le annotazioni prescritte, piuttosto, in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale dall’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890. 3. In difetto di sussistenza della condizione oggettiva della nullità della notificazione dell’atto introduttivo di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c., deve dirsi allora accertata l’inammissibilità per tardività ex art. 327 c.p.c. dell’appello notificato da DR IA in data 16 novembre 2017 avverso l’ordinanza del 12 gennaio 2017. 7 di 7 Va perciò disposta, a norma dell'art. 382, comma 3, c.p.c. la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto il processo non poteva essere proseguito. DR ES va condannato a rimborsare a ED AN le spese processuali sostenute nel giudizio di cassazione e nel giudizio di appello, queste ultime nel medesimo importo liquidato dalla Corte d’appello di Roma nella sentenza cassata. Per la natura della pronuncia resa, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, operando tale misura soltanto nel caso del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito, stante l’inammissibilità dell’appello, e condanna DR IA al pagamento in favore di ED AN delle spese del giudizio di appello, nell’importo già liquidato nella sentenza cassata, nonché delle spese del giudizio di cassazione, che liquida che liquida in complessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile