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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/11/2024, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi, iscritto al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 990/2024, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti
MANUELA ACQUATI e ADRIANA BENINI,
e da
(c.f. ) nata a [...], il Parte_2 C.F._2
16.11.1975 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. MARIA GIUSEPPINA BARBERA;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 5 - dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio a
Perugia in data 10/05/2003 con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune Perugia
(PG) all'anno 2003 al n. 52 parte 2 Serie A, in regime di separazione dei beni (doc. n. 3).
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia (PG) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Affidamento
Affidamento condiviso ai genitori della figlia minorenne . Per_1
Stante l'età di e , verrà dato ampio spazio agli accordi diretti tra genitori e figli per Per_2 Per_1 stabilire i tempi di permanenza con ciascun genitore. I genitori, comunque, s'impegnano alla piena collaborazione per concordare tempi e modalità di permanenza dei figli presso ciascun genitore secondo un principio paritario, nel rispetto delle volontà e, come detto, in accordo diretto con gli stessi, fermo restando la libera accessibilità della signora alla casa familiare per la Parte_2
frequentazione dei figli senza vincoli di sorta, con detenzione delle chiavi.
2) Elezione
Ai soli fini della residenza anagrafica del figlio presso la madre e della figlia presso Per_2 Per_1
il padre;
3) La casa familiare e Soluzione abitativa in favore della signora Parte_2
La casa familiare rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità del sig. quale unico e pieno Parte_1
proprietario.
Il sig. al fine di garantire una soluzione abitativa in favore della signora Parte_1 Parte_2
s'impegna a finanziare l'acquisto, a sua cura ed integrali spese, di una abitazione in un contesto signorile, con presenza di almeno due stanze da letto e due bagni, impegnandosi in un alveo di ragionevolezza e comunque per un valore complessivo non superiore ad € 200.000,00, che include altresì possibili spese di ristrutturazione della casa per lavori strettamente necessari e realizzati secondo criteri di ponderatezza, ferma la possibilità per la signora di eventualmente Parte_2
integrare l'investimento. I coniugi ben potranno insieme visionare i potenziali immobili oggetto di opzione.
Con l'acquisto verrà trasferita al figlio , oggi maggiorenne, la nuda proprietà dell'immobile Per_2
sopra indicato e alla signora il diritto di usufrutto perpetuo. Le spese e gli oneri di Parte_2
qualunque natura, anche fiscale della suddetta compravendita, sono a carico integrale del sig.
La signora si farà carico, di costi ed oneri di godimento dell'immobile ex art. 1004 Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 5 C.C., mentre le spese straordinarie ex art. 1005 C.C. saranno di competenza del nudo proprietario, il tutto come per legge.
L'accordo, volto a garantire una soluzione abitativa in favore della signora è connesso alla Parte_2
definitiva risoluzione della crisi familiare e la causa concreta perseguita dai coniugi, attraverso detto accordo, è stata perfezionata nell'esercizio della loro legittima capacità di autodeterminazione negoziale.
Ciascuna parte provvederà autonomamente al pagamento delle utenze, della tassa rifiuti e di ogni altra spesa/imposte di godimento o comunque conseguente l'utilizzo dell'immobile, dalla separazione delle abitazioni.
La signora dal momento in cui sarà disponibile l'abitazione indicata nel presente articolo, Parte_2
s'impegna a lasciare la casa coniugale, asportando gli effetti personali e i beni di sua proprietà, oltre ai beni comuni che verranno tra le parti concordemente suddivisi.
Nelle more della ricerca della casa e della sua eventuale sistemazione/ristrutturazione le parti temporaneamente continueranno ad abitare nella casa familiare, suddividendo tra loro il godimento degli spazi e cercando di garantirsi il più possibile ampia libertà ed autonomia.
4) Accordi economici
Le parti concordano che, sino alla data di disponibilità della nuova abitazione della signora Parte_2
il sig. provvederà alle spese di gestione della casa e alle necessità della famiglia, la signora Parte_1
sarà libera di proseguire (e, nel caso, nella misura in cui ritiene) nei versamenti a favore dei Parte_2
figli, rimanendo sospesi gli obblighi di cui ai successivi punti 5) e 7).
Quando la signora lascerà la casa coniugale, i due Fondi Fideuram di cui al precedente Parte_2
punto d) delle premesse verranno chiusi e col relativo saldo verranno sottoscritte due polizze vita a premio unico di pari importo intestate rispettivamente ad e per la durata di anni 5 Per_2 Per_1
5) Mantenimento dei figli
Ciascun genitore provvede con il mantenimento diretto dei figli quando sono presso di sé, sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica e sempre sino al verificarsi di tale condizione, il signor riconosce un contributo di mantenimento prole quale assegno perequativo pari ad €. Parte_1
350,00 per ciascun figlio (così €. 700,00 complessivi), che viene corrisposto alla signora il Parte_2
10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, importo questo soggetto a rivalutazione Istat del 75% dell'anno successivo all'effettivo inizio di contribuzione e in ogni caso con un tetto massimo del 3%, precisando che, con l'eventuale trasferimento dei figli (per esempio per motivi di studio, di vacanza), il contributo verrà versato direttamente ai figli stessi fino a quando sussiste il suddetto trasferimento.
pagina 3 di 5 Questo contributo verrà corrisposto a far data dall'effettivo trasferimento della signora Parte_2 dall'attuale casa coniugale.
Il padre inoltre provvederà integralmente in maniera diretta al mantenimento dei figli che per motivi di studio dovessero lasciare la casa dei genitori.
6) Spese straordinarie
Il signor si farà carico del 100% delle spese straordinarie dei figli, individuate secondo Parte_1
l'applicazione del Protocollo del Tribunale di Lecco, e delle spese per i viaggi dell'intero nucleo familiare, o che i ragazzi (o uno di essi) volessero fare con entrambi genitori.
7) Rapporti economici tra i coniugi
Il signor al fine di favorire l'accesso della moglie ad una eventuale pensione di reversibilità, Parte_1 corrisponderà alla signora un assegno di mantenimento pari ad €. 350,00., importo non Parte_2
soggetto a rivalutazione a fronte della finalità riconosciuta.
8) Polizza assicurativa
Il signor continuerà ad estendere a proprie spese i benefici assicurativi della polizza Parte_1
sanitaria privata alla signora sino allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Parte_2
9) Dare atto del reciproco assenso dei genitori al rilascio del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
10) Dare atto che le parti si esonerano reciprocamente dal deposito della documentazione indicata dall'art. 473 bis12 cpc;
11) Dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
12) Sostituzione udienza
I coniugi dichiarano espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.
13) Le spese legali
Le spese legali sono compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13, comma 98 L.P.F.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2
rito concordatario il 10.05.2003 a Perugia, nel corso del quale sono nati i figli pagina 4 di 5 (a Merate, il 06.05.2004) e (a Merate, Persona_3 Persona_4
il 30.11.2007).
Con ricorso depositato il 25.07.2024 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico
Ministero), hanno chiesto congiuntamente la separazione, alle condizioni sopra riportate, ed hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
sposati a Perugia (PG), il 10.05.2003 (atto trascritto nei registri dello Parte_2
Stato Civile del predetto Comune, al n. 52, parte II, serie A, anno 2003), alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
2) MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PERUGIA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 04 novembre 2024.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi, iscritto al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 990/2024, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti
MANUELA ACQUATI e ADRIANA BENINI,
e da
(c.f. ) nata a [...], il Parte_2 C.F._2
16.11.1975 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. MARIA GIUSEPPINA BARBERA;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 5 - dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio a
Perugia in data 10/05/2003 con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune Perugia
(PG) all'anno 2003 al n. 52 parte 2 Serie A, in regime di separazione dei beni (doc. n. 3).
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia (PG) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Affidamento
Affidamento condiviso ai genitori della figlia minorenne . Per_1
Stante l'età di e , verrà dato ampio spazio agli accordi diretti tra genitori e figli per Per_2 Per_1 stabilire i tempi di permanenza con ciascun genitore. I genitori, comunque, s'impegnano alla piena collaborazione per concordare tempi e modalità di permanenza dei figli presso ciascun genitore secondo un principio paritario, nel rispetto delle volontà e, come detto, in accordo diretto con gli stessi, fermo restando la libera accessibilità della signora alla casa familiare per la Parte_2
frequentazione dei figli senza vincoli di sorta, con detenzione delle chiavi.
2) Elezione
Ai soli fini della residenza anagrafica del figlio presso la madre e della figlia presso Per_2 Per_1
il padre;
3) La casa familiare e Soluzione abitativa in favore della signora Parte_2
La casa familiare rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità del sig. quale unico e pieno Parte_1
proprietario.
Il sig. al fine di garantire una soluzione abitativa in favore della signora Parte_1 Parte_2
s'impegna a finanziare l'acquisto, a sua cura ed integrali spese, di una abitazione in un contesto signorile, con presenza di almeno due stanze da letto e due bagni, impegnandosi in un alveo di ragionevolezza e comunque per un valore complessivo non superiore ad € 200.000,00, che include altresì possibili spese di ristrutturazione della casa per lavori strettamente necessari e realizzati secondo criteri di ponderatezza, ferma la possibilità per la signora di eventualmente Parte_2
integrare l'investimento. I coniugi ben potranno insieme visionare i potenziali immobili oggetto di opzione.
Con l'acquisto verrà trasferita al figlio , oggi maggiorenne, la nuda proprietà dell'immobile Per_2
sopra indicato e alla signora il diritto di usufrutto perpetuo. Le spese e gli oneri di Parte_2
qualunque natura, anche fiscale della suddetta compravendita, sono a carico integrale del sig.
La signora si farà carico, di costi ed oneri di godimento dell'immobile ex art. 1004 Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 5 C.C., mentre le spese straordinarie ex art. 1005 C.C. saranno di competenza del nudo proprietario, il tutto come per legge.
L'accordo, volto a garantire una soluzione abitativa in favore della signora è connesso alla Parte_2
definitiva risoluzione della crisi familiare e la causa concreta perseguita dai coniugi, attraverso detto accordo, è stata perfezionata nell'esercizio della loro legittima capacità di autodeterminazione negoziale.
Ciascuna parte provvederà autonomamente al pagamento delle utenze, della tassa rifiuti e di ogni altra spesa/imposte di godimento o comunque conseguente l'utilizzo dell'immobile, dalla separazione delle abitazioni.
La signora dal momento in cui sarà disponibile l'abitazione indicata nel presente articolo, Parte_2
s'impegna a lasciare la casa coniugale, asportando gli effetti personali e i beni di sua proprietà, oltre ai beni comuni che verranno tra le parti concordemente suddivisi.
Nelle more della ricerca della casa e della sua eventuale sistemazione/ristrutturazione le parti temporaneamente continueranno ad abitare nella casa familiare, suddividendo tra loro il godimento degli spazi e cercando di garantirsi il più possibile ampia libertà ed autonomia.
4) Accordi economici
Le parti concordano che, sino alla data di disponibilità della nuova abitazione della signora Parte_2
il sig. provvederà alle spese di gestione della casa e alle necessità della famiglia, la signora Parte_1
sarà libera di proseguire (e, nel caso, nella misura in cui ritiene) nei versamenti a favore dei Parte_2
figli, rimanendo sospesi gli obblighi di cui ai successivi punti 5) e 7).
Quando la signora lascerà la casa coniugale, i due Fondi Fideuram di cui al precedente Parte_2
punto d) delle premesse verranno chiusi e col relativo saldo verranno sottoscritte due polizze vita a premio unico di pari importo intestate rispettivamente ad e per la durata di anni 5 Per_2 Per_1
5) Mantenimento dei figli
Ciascun genitore provvede con il mantenimento diretto dei figli quando sono presso di sé, sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica e sempre sino al verificarsi di tale condizione, il signor riconosce un contributo di mantenimento prole quale assegno perequativo pari ad €. Parte_1
350,00 per ciascun figlio (così €. 700,00 complessivi), che viene corrisposto alla signora il Parte_2
10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, importo questo soggetto a rivalutazione Istat del 75% dell'anno successivo all'effettivo inizio di contribuzione e in ogni caso con un tetto massimo del 3%, precisando che, con l'eventuale trasferimento dei figli (per esempio per motivi di studio, di vacanza), il contributo verrà versato direttamente ai figli stessi fino a quando sussiste il suddetto trasferimento.
pagina 3 di 5 Questo contributo verrà corrisposto a far data dall'effettivo trasferimento della signora Parte_2 dall'attuale casa coniugale.
Il padre inoltre provvederà integralmente in maniera diretta al mantenimento dei figli che per motivi di studio dovessero lasciare la casa dei genitori.
6) Spese straordinarie
Il signor si farà carico del 100% delle spese straordinarie dei figli, individuate secondo Parte_1
l'applicazione del Protocollo del Tribunale di Lecco, e delle spese per i viaggi dell'intero nucleo familiare, o che i ragazzi (o uno di essi) volessero fare con entrambi genitori.
7) Rapporti economici tra i coniugi
Il signor al fine di favorire l'accesso della moglie ad una eventuale pensione di reversibilità, Parte_1 corrisponderà alla signora un assegno di mantenimento pari ad €. 350,00., importo non Parte_2
soggetto a rivalutazione a fronte della finalità riconosciuta.
8) Polizza assicurativa
Il signor continuerà ad estendere a proprie spese i benefici assicurativi della polizza Parte_1
sanitaria privata alla signora sino allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Parte_2
9) Dare atto del reciproco assenso dei genitori al rilascio del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
10) Dare atto che le parti si esonerano reciprocamente dal deposito della documentazione indicata dall'art. 473 bis12 cpc;
11) Dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
12) Sostituzione udienza
I coniugi dichiarano espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.
13) Le spese legali
Le spese legali sono compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13, comma 98 L.P.F.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2
rito concordatario il 10.05.2003 a Perugia, nel corso del quale sono nati i figli pagina 4 di 5 (a Merate, il 06.05.2004) e (a Merate, Persona_3 Persona_4
il 30.11.2007).
Con ricorso depositato il 25.07.2024 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico
Ministero), hanno chiesto congiuntamente la separazione, alle condizioni sopra riportate, ed hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
sposati a Perugia (PG), il 10.05.2003 (atto trascritto nei registri dello Parte_2
Stato Civile del predetto Comune, al n. 52, parte II, serie A, anno 2003), alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
2) MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PERUGIA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 04 novembre 2024.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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