TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8472/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8472 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa
Lazzarini e dall' Avv. Sara Buraschi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo difensore in Cinisello Balsamo (MI), Via Mascagni n. 78B, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
2. i figli e , entrambi maggiorenni, restano collocati, ai fini anagrafici, presso la casa Per_1 Per_2 coniugale di Paderno Dugnano, via Alessandrina n.21, sino alla vendita della stessa che avverrà entro settembre 2025 (come da proposta di acquisto accettata e sottoscritta), decideranno in seguito presso quale genitore fissare la propria residenza;
3. i genitori si obbligano a provvedere al mantenimento diretto del figlio sino a che gli stessi Per_1 coabiteranno sotto lo stesso tetto, successivamente in base al collocamento del ragazzo e sino alla sua indipendenza economica, il genitore non collocatario si impegna sin d'ora a corrispondere la somma mensile di € 200,00 in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, con bonifico bancario alle coordinate note, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. ogni genitore trascorrerà coi figli, in via alternata di anno in anno, le festività nazionali secondo accordi raggiunti con gli stessi che, in ogni caso potranno vedere e sentire i rispettivi genitori ogni qualvolta lo desiderano e compatibilmente con gli impegni di tutti;
5. la casa coniugale, di proprietà al 50% cadauno, sita in Paderno Dugnano, via Alessandrina n. 21, verrà abitata da entrambi i coniugi nonché dai loro figli, sino alla vendita della stessa. Al momento del rogito il ricavato, già dedotto della caparra di € 15.000,00 da imputare al riscatto del diritto di superficie, sarà suddiviso tra i coniugi in parti uguali affinché possano acquistare a loro volta un'abitazione da poter adibire a propria dimora abituale;
6. Rispetto ai finanziamenti supprecisati e ancora in essere, gli stessi verranno ripartiti come segue:
Finanziamento Agos a carico della sig.ra mentre il finanziamento Santander, Findomestic e Pt_3 la cessione del quinto resteranno ad esclusivo carico del sig. ; Pt_2
7. Il conto corrente comune permarrà sino alla data del rogito della casa coniugale e verrà nello stesso versato mensilmente e in egual misura da ciascun coniuge l'importo necessario a far fronte alle spese delle utenze e delle rate condominiali ancora dovute, successivamente verrà estinto.
8. le parti concordano che gli effetti delle presenti condizioni inizieranno a prodursi a fare data dalla sottoscrizione delle stesse;
9. le parti rinunciano sin da ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 26 marzo 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 18.12.2024, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Milano il 15 giugno 1996 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Milano, anno
1996, n. 174, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8472 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa
Lazzarini e dall' Avv. Sara Buraschi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo difensore in Cinisello Balsamo (MI), Via Mascagni n. 78B, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
2. i figli e , entrambi maggiorenni, restano collocati, ai fini anagrafici, presso la casa Per_1 Per_2 coniugale di Paderno Dugnano, via Alessandrina n.21, sino alla vendita della stessa che avverrà entro settembre 2025 (come da proposta di acquisto accettata e sottoscritta), decideranno in seguito presso quale genitore fissare la propria residenza;
3. i genitori si obbligano a provvedere al mantenimento diretto del figlio sino a che gli stessi Per_1 coabiteranno sotto lo stesso tetto, successivamente in base al collocamento del ragazzo e sino alla sua indipendenza economica, il genitore non collocatario si impegna sin d'ora a corrispondere la somma mensile di € 200,00 in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, con bonifico bancario alle coordinate note, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. ogni genitore trascorrerà coi figli, in via alternata di anno in anno, le festività nazionali secondo accordi raggiunti con gli stessi che, in ogni caso potranno vedere e sentire i rispettivi genitori ogni qualvolta lo desiderano e compatibilmente con gli impegni di tutti;
5. la casa coniugale, di proprietà al 50% cadauno, sita in Paderno Dugnano, via Alessandrina n. 21, verrà abitata da entrambi i coniugi nonché dai loro figli, sino alla vendita della stessa. Al momento del rogito il ricavato, già dedotto della caparra di € 15.000,00 da imputare al riscatto del diritto di superficie, sarà suddiviso tra i coniugi in parti uguali affinché possano acquistare a loro volta un'abitazione da poter adibire a propria dimora abituale;
6. Rispetto ai finanziamenti supprecisati e ancora in essere, gli stessi verranno ripartiti come segue:
Finanziamento Agos a carico della sig.ra mentre il finanziamento Santander, Findomestic e Pt_3 la cessione del quinto resteranno ad esclusivo carico del sig. ; Pt_2
7. Il conto corrente comune permarrà sino alla data del rogito della casa coniugale e verrà nello stesso versato mensilmente e in egual misura da ciascun coniuge l'importo necessario a far fronte alle spese delle utenze e delle rate condominiali ancora dovute, successivamente verrà estinto.
8. le parti concordano che gli effetti delle presenti condizioni inizieranno a prodursi a fare data dalla sottoscrizione delle stesse;
9. le parti rinunciano sin da ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 26 marzo 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 18.12.2024, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Milano il 15 giugno 1996 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Milano, anno
1996, n. 174, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi