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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/12/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 C.F._1
in atti, dagli avv.ti Giuseppina Alberghina e Marco Gitto;
Appellata
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4281/2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania accoglieva il ricorso proposto da volto ad accertare l'illegittimità della sanzione Parte_2
disciplinare conservativa, avente ad oggetto la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 7, comminata con il provvedimento prot. n. 0002719 del
27.2.2019, reso all'esito del procedimento disciplinare intrapreso il 29 novembre 2018 con nota prot. n. 20295, di contestazione degli addebiti.
Il Tribunale, in via preliminare, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
in quanto, come osservato dalla Controparte_2
giurisprudenza di legittimità, il rapporto di lavoro del personale docente e del personale amministrativo sorge non con il singolo istituto ma con il;
Parte_1
annullava ad ogni effetto la sanzione conservativa inflitta e rigettava la domanda di risarcimento del danno, compensando integralmente le spese di lite.
In particolare, istruita la causa con l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'istituto e l'escussione dei testi di parte ricorrente, il Tribunale non riteneva provati i fatti che avevano determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare.
Con ricorso depositato in data 3.1.2023, il proponeva Parte_1
appello, insistendo nell'accoglimento del ricorso, con il favore delle spese del doppio grado.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellata, la quale instava per il rigetto del gravame, siccome infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 20.11.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico e articolato motivo di gravame l'appellante adduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha annullato la sanzione disciplinare per aver ritenuto non provati i fatti che ne hanno determinato l'irrogazione.
2 Rileva che si tratta di una ricostruzione che palesa una valutazione inadeguata e incompleta delle fonti di prova raccolte nel giudizio di primo grado e che non tiene minimamente in considerazione gli elementi già emersi in sede di procedimento disciplinare.
1.1 In particolare, evidenzia che con riferimento al primo episodio contestato alla ricorrente, ovvero non aver provveduto alla individuazione del docente di sostegno per la copertura del posto in deroga assegnato all'Istituto in data 6.11.2018, le prove testimoniali assunte hanno evidenziato che la non si è attivata tempestivamente, pur trattandosi CP_1
di adempimenti di propria competenza;
anzi, rispetto a tali adempimenti, l'appellata è rimasta inerte, nonostante i numerosi solleciti da parte della Dirigente, fino al 23.11.2018, momento di individuazione della docente . Persona_1
Evidenzia che tale individuazione si è verificata solamente dopo il ricevimento da parte della Direttrice dell'ordine di servizio emesso in data 15.11.2018, risultando evidenti, in relazione a tale episodio, il ritardo e la negligenza della nell'adempimento dei propri CP_1
compiti. Sostiene che il decidente avrebbe dovuto considerare un ulteriore elemento sintomatico della negligenza della nell'esecuzione delle direttive impartite, la CP_3
quale ha ulteriormente ritardato il suddetto adempimento, non sapendo quale data di scadenza apporre al contratto, se quella del termine delle lezioni o quella del 30 giugno, come si evinceva dall'interrogatorio formale della Dirigente, all'epoca dei fatti Pt_3
.
[...]
1.2 Sostiene che analoghe considerazioni valgono con riferimento al secondo episodio contestato, ovvero il non aver provveduto alla convocazione dei docenti di lingua inglese per l'attribuzione di sei ore settimanali nelle classi V A Meccanica e IV B Informatica, a seguito della richiesta di riduzione oraria per allattamento da parte della docente supplente
La richiesta da parte della Dirigente alla D.S.G.A. di provvedere Persona_2
all'individuazione di un docente di lingua inglese per la copertura delle ore residue, nonostante ripetuti solleciti, restava inattuata, tanto che la stessa Dirigente decideva di
3 attivarsi personalmente procedendo all'assegnazione delle sei ore settimanali alla docente
, in data 23.11.2018. Persona_3
Tale sequenza di fatti storici si evinceva dall'interrogatorio formale della Pt_3
Dirigente all'epoca dei fatti, che il giudice di primo grado, erroneamente, non ha preso in considerazione, nonostante tale interrogatorio fosse già stato ammesso e assunto.
Deduce, poi, che non è rilevante la carenza di legittimazione passiva dell'Istituto scolastico diretto dalla Dirigente in quanto il Dirigente Scolastico costituisce, comunque, Pt_3
organo del , parimenti convenuto in giudizio. Parte_1
1.3 Rileva, in ordine al terzo episodio - relativo al ritardo nel pagamento della somma di rinnovo del CPI d'Istituto – che la richiesta di pagamento della somma di euro 1.836,00 era pervenuta in data 18.10.2018 e che, nonostante la Dirigente avesse richiesto da subito alla di procedere al pagamento, questo era stato effettuato solamente in data CP_3
17.11.2018, dunque due giorni dopo aver ricevuto l'ordine di esecuzione che intimava di provvedere al pagamento. Evidenzia che in sede di interrogatorio formale la Dirigente ha precisato di aver materialmente firmato di provvedere al pagamento in data 26.10.2018 ma di avere approvato la richiesta in data 18.10.2018; che, dunque, l'odierna appellata avrebbe dovuto al più tardi eseguire il pagamento immediatamente il 26.10.2018, e non attendere l'ordine di servizio del 15.11.2018.
Ancora, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo decidente non ha ritenuto provato da parte datoriale che la non ha ottemperato alle diposizioni CP_1
impartitele dalla Dirigente scolastica e che la stessa ha ricevuto per le vie brevi le disposizioni al cui adempimento si sarebbe sottratta.
Sostiene, come statuito dalla Suprema Corte in materia di sanzioni disciplinari, che ricade sul dipendente l'onere di provare che il mancato adempimento della prestazione sia dovuto a causa diversa dalla scarsa diligenza. Deduce che, essendo la legge a prevedere tra le mansioni del D.S.G.A. quella di eseguire i pagamenti autorizzati dal D.S., il datore di
4 lavoro non doveva provare nient'altro, dovendo semmai controparte provare i fatti giustificativi della condotta.
1.4. Con riferimento all'ultimo episodio, accaduto il 15.11.2018, relativo alla reazione che la ha avuto nei confronti della D.S. e dei suoi collaboratori dopo aver ricevuto gli CP_1
ordini di servizio sopra indicati, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto non provato, da parte dell'amministrazione scolastica convenuta che non si è presenta all'udienza del 25.10.2021 fissata per l'escussione dei testi della stessa, il compimento della condotta addebitata alla ricorrente in primo grado.
Ritiene che il giudice di prime cure abbia erroneamente omesso di valutare le dichiarazioni rilasciate nell'ambito dell'istruttoria del procedimento disciplinare dal prof.
[...]
e dal prof. , in quanto costituenti prove atipiche e, dunque, Per_4 Persona_5
elementi indiziari idonei a costituire, per la loro univoca concordanza, prova presuntiva, da cui poter desumere la veridicità dei fatti.
2. Tanto premesso, va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'appellata, di inammissibilità dell'appello principale per inosservanza del disposto di cui all'art. 434
c.p.c, nel testo vigente ratione temporis.
2.1. La censura non merita accoglimento.
2.2. "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n.
27199/2017.
5 2.3 Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
3. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
3.1 Va premesso all'esame di motivi di appello, come precisato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, che “Su segnalazione del 22 novembre 2018 del Dirigente scolastico l con nota del 19 novembre 2018 ha disposto Parte_3 CP_4
l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente, contestandole “di non avere ottemperato a quanto disposto dal dirigente scolastico in merito alle disposizioni impartite per le vie brevi e precisamente:
1) di non aver proceduto alla convocazione dei docenti di sostegno per l'attribuzione della nomina a seguito della disponibilità di un posto di sostegno in deroga comunicato dall' di Catania con nota 18846 del 6/11/2018; Controparte_5
2) di non avere proceduto alla convocazione delle docenti di lingua inglese per
1'attribuzione delle 6 ore settimanali di supplenza a seguilo di assenza per allattamento della docente di lingua inglese-classe di concorso AB24- nelle classi 5° Meccanica e 4B
Informativa;
3) di non aver provveduto a versare la somma di € 1.836,00 a mezzo Bonifico Bancario ... intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Catania, servizi resi a pagamento dai
VV.F. causale: rinnovo CPI - pratica 15576 a seguito della nota Prot. n. 59255 del
18.1.2018 introitata il 26.10.2018 prot. n. 11853, dell'Ing. che ne Persona_6
sollecitava il versamento'". Nel preambolo del provvedimento disciplinare si legge, sempre sul punto: “Considerato che da quanto emerso dall'istruttoria risulta che il dirigente scolastico ha dovuto procedere alla notifica per iscritto di tre ordini di servizio per far sì che venissero adempiute delle disposizioni già comunicate per le vie brevi al DS CP_1
come indicato nella nota di contestazioni di addebito a cui si fa espresso riferimento…”.
6 Contr Con la medesima nota l' ha contestato alla ricorrente che, a seguito della ricezione degli ordini di servizio, in data 15 novembre 2018, avrebbe avuto una reazione spropositata nei riguardi della D.S. e dei suoi collaboratori, specificamente descritta nella lettera di contestazione (cfr. all. 1 al ricorso).
Sempre in ordine ai fatti contestati alla odierna appellata, nella memoria di costituzione di primo grado del (oggi , Controparte_6 CP_7
dell , Controparte_8 Controparte_9
e dell' di , si legge: “Con nota Controparte_10 CP_2
prot. n. 18846 del 06.11.2018 l Controparte_11
comunicava all'I.I.S. “ ” di la disponibilità di un posto di sostegno Controparte_2 CP_2
in deroga per l'anno scolastico 2018-2019 (doc. 1); pertanto, la Dirigente scolastica
Dott.ssa impartiva verbalmente alla D.S.G.A. la direttiva Parte_3 CP_1
di procedere alle convocazioni dei docenti di sostegno per l'attribuzione di tale nomina.
Tuttavia, la non eseguiva tale richiesta e la D.S. sollecitava ripetutamente per CP_3
ottenere, tempestivamente, l'adempimento delle direttive impartite. Con nota prot. n.
11116 del 15.10.2018, la docente supplente di lingua inglese -classe di concorso AB/24- richiedeva la riduzione oraria per allattamento per sei ore settimanali nelle classi V A
Meccanica e IV B informatica (doc.2); si rendeva così necessaria la nomina di un docente supplente, quindi, la D.S. invitava la a convocare i docenti di lingua inglese per CP_3
la copertura delle sei ore settimanali suddette. Nonostante i ripetuti solleciti, anche in questo caso, la non eseguiva quanto disposto dalla Dirigente Scolastica. Inoltre, CP_3
la non ottemperava alla disposizione impartita più volte verbalmente da parte CP_3
della D.S., di provvedere al pagamento della somma di euro 1836,00, a mezzo bonifico bancario, per il rinnovo del CPI d'istituto, già sollecitato dall'Ing. con Persona_6
nota prot. n. 59255 del 18.10.2018 introitata in data 26.10.2018 prot. n. 11853 (doc.3). La sig.ra non ottemperava a quanto disposto dalla D.S. per le vie brevi entro CP_1
termini congrui, creando disservizi all'istituzione scolastica…”; ancora sia dalla
7 contestazione di addebito sia dalla memoria di costituzione si evince che la condotta contestata alla ricorrente in primo grado è il non avere adempiuto agli ordini verbali reiteratamente impartiti dalla dirigente scolastica per le vie brevi e non già il non Pt_3
avere posto in essere gli adempimenti amministrativi sulla stessa incombenti;
sul punto così si legge in sentenza: “In relazione a tutte e tre le mancanze addebitate l'amministrazione ha rimproverato alla DS di non avere adempiuto alle disposizioni comunicate per le vie brevi, ciò che aveva reso necessaria l'emissione di ordini di servizio scritti. Si è dunque contestato alla ricorrente di avere ritardato l'individuazione sia del docente di sostegno, dopo che il 6 novembre 2018 l aveva comunicato al CP_4
Dirigente scolastico l'assegnazione di un posto in deroga, che del docente di inglese che avrebbe dovuto coprire sei ore di insegnamento alla settimana in due classi, dopo che la docente supplente aveva ottenuto dal Dirigente scolastico una riduzione Persona_2
oraria di sei ore alla settimana per allattamento e di avere ritardato il pagamento dell'importo dovuto per il rinnovo del CPI. Tanto la ricorrente avrebbe fatto non ottemperando a quanto disposto dal dirigente scolastico che le aveva impartito
“disposizioni per le vie brevi””.
4. A fronte di tale contestazione il giudice di prime cure ha ritenuto che non vi fosse prova sia della comunicazione al DS dei provvedimenti dai quali sarebbe scaturito l'obbligo della stessa di attivare le procedure amministrative di competenza sia degli ordini reiteratamente impartiti dal dirigente scolastico: “Specialmente a fronte delle deduzioni della ricorrente di avere fatto quanto necessario per la nomina e designazione del richiesto insegnante di sostegno e di non dover essere tenuta a fare alcunché al fine di individuare il docente cui assegnare le sei ore di insegnamento della lingua inglese rimaste scoperte,
l'amministrazione datrice di lavoro, in coerenza con il formulato addebito, del “non avere ottemperato a quanto disposto da1 dirigente scolastico in merito alle disposizioni impartite per le vie brevi”, avrebbe dovuto fornire la prova che quelle disposizioni fossero state effettivamente impartite dal Dirigente scolastico e disattese dalla Tanto più che, CP_3
8 come risulta dalla documentazione prodotta dalla Amministrazione resistente, il provvedimento dell del 6 novembre 2018 con cui era stato assegnato un posto CP_4
di sostegno in deroga risulta indirizzato al solo Dirigente scolastico e il provvedimento di riduzione di sei ore dell'orario di lavoro della docente per allattamento è Persona_2
stato adottato dalla Dirigente scolastica senza che figuri una precedente fase istruttoria eventualmente curata dalla DS (cfr. all. 1 e 2 alla memoria difensiva). Analogamente, con riferimento al mancato pagamento, se non il giorno successivo all'emesso ordine di servizio, della somma da corrispondersi per il rinnovo del CPI, risulta dalla documentazione prodotta da parte resistente che la richiesta di pagamento fu indirizzata al DS (cfr. all. 3 alla memoria difensiva) ma non è stata fornita in giudizio, da parte dell'amministrazione convenuta, la prova dell'avvenuta sollecitazione della ricorrente a curare l'adempimento in questione e della mancata ottemperanza a quanto richiestole per le vie brevi … Il quadro così delineato non consente di ritenere provato che la ricorrente, come invece contestatole, non abbia ottemperato alle disposizioni impartitele dalla
Dirigente scolastica, non essendo stato dimostrato dalla parte datoriale che effettivamente, prima della emissione degli ordini di servizio più volte menzionati, la ricorrente abbia ricevuto per le vie brevi le disposizioni al cui adempimento si sarebbe sottratta.”.
4.1 Ancora il giudice di prime cure ha ritenuto non utilizzabili le dichiarazioni rese dal
Dirigente scolastico dott.ssa in sede di interrogatorio formale in quanto pur avendo Pt_3
accertato il difetto di legittimazione passiva dell , evocato in Controparte_12
giudizio, il predetto mezzo di prova è stato assunto senza le formalità proprie della prova testimoniale;
a fronte di tale motivazione, il appellante ha svolto censure Parte_1
incongrue, precisando che “La valutazione del giudice in ordine all'ammissibilità ed alla rilevanza di un interrogatorio formale va effettuata ex ante, ai sensi dell'art. 187 cod. proc. civ., sulla base del contenuto dei capitoli in rapporto ai termini della controversia e non in base al supposto esito del mezzo istruttorio, perché altrimenti detta valutazione si risolverebbe in un apprezzamento fondato su di una supposizione (sul punto si veda Cass.
9 civ. Sez. II, 25/01/2007, n. 1629). A fortiori, nel caso di specie, in cui il Decidente ha ritenuto di non utilizzare le dichiarazioni assunte in sede di interrogatorio formale nonostante tale interrogatorio fosse già stato ammesso e assunto. A nulla rileva, poi, che l'Istituto scolastico diretto dalla dirigente sia carente di legittimazione passiva, in Pt_3
quanto il Dirigente Scolastico costituisce, comunque, organo del Parte_1
(del quale, come affermato dagli stessi riferimenti normativi e giurisprudenziali richiamati dal Giudice di prime cure, gli istituti scolastici costituiscono meri uffici periferici), parimenti convenuto in giudizio. D'altra parte, rientrerebbe nel potere discrezionale del giudice di merito la mancata valutazione delle risultanze dell'interrogatorio libero (da cui il giudice può semplicemente dedurre motivi sussidiari di convincimento per rafforzare o disattendere le prove già acquisite al processo) ma non dell'interrogatorio formale, in quanto integrante prova legale”.
5. In ordine a tale ultima statuizione, va evidenziato che le dichiarazioni rese dal dirigente scolastico in sede di interrogatorio formale - in disparte la valutazione delle stesse in quanto rese senza le formalità proprie della prova per testi - non possono rilevare quale mezzo di prova dei fatti dedotti dallo stesso . L'attendibilità delle dichiarazioni - che Parte_1
peraltro nulla proverebbero in ordine alla reiterazione degli ordini verbali impartiti - è sicuramente compromessa dall'essere la dirigente scolastica la controparte diretta della condotta posta in essere dal DS.
5.1 Quanto alla motivazione del giudice di prime cure in ordine ai fatti contestati, va rilevato che l'odierno appellante non ha sollevato censure idonee a confutarne il fondamento, limitandosi ad eccepire per un verso l'onere del lavoratore di provare l'adempimento di quanto allo stesso contestato, che tuttavia non può estendersi alle circostanze integranti l'inadempimento (quale nella specie la reiterazione degli ordini verbali) e, per altro verso, di avere provato, anche attraverso le dichiarazioni del dirigente scolastico, gli ordini verbali in precedenza impartiti;
quanto a tale ultima difesa non può che rilevarsene la infondatezza, posta l'assenza di alcun elemento di prova in tal senso.
10 Sicché, così delineate le censure sollevate, i motivi di appello afferenti alle prime tre violazioni contestate alla lavoratrice si appalesano infondate.
6. Per contro sono fondate le censure relative all'ultima contestazione.
Sul punto nella lettera di contestazione si legge: “Ricevuti i succitati ordini di servizio la
S.V, in data 15/11/2018 si è recata nella stanza della Dirigente Scolastica accompagnata dalle Assistenti Amministrative Sig.ra e Sig.ra , dove si trovava in quel Pt_4 Pt_5
momento il Prof e chiedeva di parlare a quattrocchi con la dirigente Persona_5
scolastica. Appena entrata, la S.V ha buttato gli ordini di servizio sulla scrivania della dirigente scolastica, aggredendola verbalmente ad alta voce ed è uscita sbattendo la porta.
Nel frattempo, i collaboratori della dirigente scolastica. Prof e il Prof. Persona_5
richiamati dalle urla della S.V., sono entrati chiedendo cosa fosse Persona_4
successo. Mentre la Dirigente Scolastica parlava con i suddetti collaboratori la Sig.ra entrava nella stanza comunicando che la S.V stava male. Intervenuta la Pt_5
Dirigente Scolastica con i suoi collaboratori nella sua stanza, la S.V. si è rivolta alla cacciandola e lanciandole carte e una bottiglia d'acqua e cercando Parte_6
di aggredirla anche fisicamente e cacciando in modo brutale i collaboratori della stessa
”. Parte_6
A fronte di tale contestazione, nel provvedimento disciplinare impugnato si legge:
“Ritenuto non conforme ai doveri di pubblico dipendente la condotta del DS che CP_1
ha reagito, ricevuti gli ordini di servizio del 15/11/2018, in maniera non consona nei confronti del dirigente scolastico, entrando in pari data nella sua stanza accompagnata da due assistenti amministrativi e chiedendo di far uscire il collaboratore del dirigente scolastico, agitandosi senza motivo per gli ordini di servizio ricevuti tanto da stare male;
Acquisite le dichiarazioni contrastanti da parte del personale docente e ATA in merito al lancio della bottiglietta d'acqua in direzione del dirigente scolastico avvenuto nella stanza del DS successivamente alla discussione avuta nella stanza del dirigente scolastico e tenuto conto che dall'istruttoria emerge che il DS abbia comunque urlato ed intimato
11 di uscire in malo modo sia al Dirigente scolastico che ai docenti collaboratori in una situazione di nervosismo non giustificabile in quanto il dirigente scolastico e i docenti erano intervenuti nella stanza del DS. su segnalazione dell'assistente amministrativa
, per prestarle soccorso…”. Pt_5
Il giudice di prime cure ha ritenuto non provata la condotta contestata avuto riguardo alla mancata assunzione in giudizio dei mezzi di prova articolati per intervenuta decadenza.
7. Quanto alle censure sollevate dal sul punto, ovvero la mancata valutazione Parte_1
delle prove in atti - id est, le dichiarazioni rese in sede di procedimento disciplinare dai professori e - va premesso che questa Corte, con ordinanza resa Per_5 Per_4
all'esito dell'udienza del 16.01.2025, ritenutane la necessità ai fini del decidere, ha disposto prova per testi sulle circostanze oggetto delle dichiarazioni rese dai predetti docenti nel corso del procedimento disciplinare.
7.1 All'udienza del 11.03.2025, il teste ha dichiarato: “… Non parente, Per_4
disinteressato alla causa. Nell'anno 2018 svolgevo l'attività di insegnate presso l' CP_2
di ed ero il fiduciario della Dirigente per la sede distaccata. A D.R.: il
[...] CP_2
15.11.2018, in tarda mattinata, mi trovavo vicino la biblioteca dell'Istituto distante circa
10/15 metri dagli uffici amministrativi e di Presidenza;
avendo sentito della grida, io, il prof. e il prof. e altro personale ATA ci siamo avvicinati al back Per_5 Tes_1
office e qui ci è stato detto che c'era stato un alterco tra la dirigente scolastica e la dirigente amministrativa;
quindi ci siamo recati con il prof. presso l'Ufficio Per_5
di presidenza e siamo entrati nella stanza della Dirigente, la quale ci ha riferito che la dott.ssa si era arrabbiata a seguito dell'ordine di servizio che le era stato impartito. CP_1
Nello stesso frangente si è avvicinata una dipendente del personale ATA di cui non ricordo il nome, che ci ha invitato a recarci presso la stanza del dirigente amministrativo che stava male. A questo punto la Preside seguita da me e dal prof. si è avviata presso Per_5
la stanza della dirigente amministrativa;
entrati nell'Ufficio della dirigente, quest'ultima gridando, invitava la preside ad andare via perché la sua presenza aggravava lo stato
12 fisico, precisando che doveva misurarsi la pressione. In particolare, ha proferito le seguenti parole “se ne vada perché sto male e la sua presenza mi fa stare più male”. Il tono della voce era abbastanza sostenuto. A questo punto siamo usciti tutti dalla stanza. A
D.R.: Confermo integralmente le dichiarazioni rese in data 6.2.2019 presso l'Ufficio VII dell'Ambito territoriale di Catania. A D.R.: Confermo altresì di avere visto degli oggetti che si trovavano sulla scrivania del dirigente amministrativo essere lanciati per terra. Non ho visto esattamente chi ha lanciato gli oggetti perché la vista era ostruita dalla parete.
All'epoca dei fatti ero responsabile del plesso di Via Trieste, istituto e CP_2
collaboratore del dirigente scolastico”.
Alla stessa udienza il teste ha riferito: “Non parente, disinteressato Persona_5
alla causa. Nel 2018 ero insegnante presso l'istituto Ferri di Riposto. AD.R.: in data
15.11.2018, mi trovavo nella stanza della Preside e stavamo lavorando;
a un certo punto la dott.ssa è entrata nell'ufficio con altro dipendente del personale ATA per parlare Per_7
con la Preside, preciso che quando sono uscito la porta dell'ufficio era chiusa. Quindi mi sono allontanato dalla stanza della Dirigente restando nei pressi. Dopo un quarto d'ora, ho sentito delle urla e ho visto uscire la dirigente amministrativa;
dopo, con la preside l'abbiamo seguita nella sua stanza. Ricordo che allontanò degli oggetti lanciandoli via dalla scrivania e gridando ha chiesto alla dirigente di allontanarsi. Ricordo che sul tavolo c'era una bottiglietta d'acqua, non ricordo altro. Preciso che essendo passati diversi anni, non ricordo il decorso degli eventi. A D.R.: Confermo integralmente le dichiarazioni rese in data 6.2.2019 presso l VII dell'Ambito territoriale di Catania”. CP_8
Quanto alle dichiarazioni rese dai predetti testi in sede di procedimento disciplinare, appare opportuno richiamarne i passaggi salienti.
In particolare, in data 6.02.2019, a domanda del funzionario Persona_4
dell , dott.ssa ha riferito: “È vero che in data Controparte_9 Tes_2
15/11/2018 lei… si trovava in vice Presidenza e, richiamato dalle grida provenienti dalla stanza del dirigente scolastico immediatamente si recava nella stanza per vedere cosa
13 fosse successo? Sì, è vero…. Quando sono arrivato erano presenti il Prof.
[...]
ed il Dirigente Scolastico… successivamente… è entrata nella stanza la Per_5
Signora , confusa e con il magone, dicendo che c'era il DS che stava male. Pt_5
Diceva, venite. venite perché il DS si sente male. … Lei si è recato nella stanza del
DS? Sì insieme alla Preside e al Prof. . Dietro c'era la Signora . Per_5 Pt_5
… chi era presente nella stanza del DS quando siete arrivati? C'era il fratello del
La RA e la Cosa è accaduto nella stanza del CP_3 Pt_4 Parte_7
DS? Quando siamo arrivati è diventata una furia…è vero che il DS alzandosi come una furia buttava in aria una bottiglietta d'acqua e dei fogli di carta in direzione del
Dirigente Scolastico? Sì. è vero …. cosa diceva il DS al Dirigente Scolastico? Vada via, non la voglio vedere. se ne deve andare e nel frattempo spingeva le persone presenti che hanno dovuto trattenerla in quanto voleva andare in direzione del Dirigente
Scolastico…in quel frangente il fratello aveva l'apparecchio della pressione in mano, ma ancora non stavano procedendo con la misurazione…quando la Preside se ne era già andata ed il DS continuava a urlare, in un tumulto di eventi ci ha buttato fuori sbattendo la porta…”.
Sempre su domanda del predetto funzionario e nella stessa data del 6.02.2019, il Prof.
ha riferito: “E' vero che in data 15/11/2018 lei… si trovava in Persona_5
Presidenza a lavorare con il Dirigente Scolastico quando siete stati interrotti dal DS?
Si. lo confermo … È vero che lei è stato invitato ad uscire dalla stanza? Assolutamente sì ed il tono dell'esortazione ad uscire era un po' agitato. La Preside ha assecondato la richiesta del DS. Io sono uscito nonostante il DS rimanesse in compagnia delle due assistenti amministrative … cosa è accaduto successivamente? Rimasto fuori, quasi in prossimità dell'ingresso, zona front office e vicepresidenza, sentivo le grida del DS che immaginavo inveisse contro la Preside. Dopo qualche minuto, il DS è uscita in maniera molto alterata e io e il Prof. che si trovava in vicepresidenza ci siamo subito Per_4
recati nella stanza della Preside ... Ricordo che alcuni genitori si trovavano nel front Office
14 e certamente nel sentire le urla avevano una faccia un po' stranita… in Presidenza era rimasta inizialmente la RA , un po' scioccata per l'accaduto. Pt_5
Successivamente, dopo essere uscita, rientrava dicendo che il DS si stava sentendo male. Nel frattempo, sentivamo le urla del DS provenire dalla segreteria e così insieme al Prof. e alla preside siamo andati in segreteria per dare soccorso… Chi era Per_4
presente nella stanza del DS quando siete arrivati? Il fratello del DS, Per_8
, la Signora e forse la che aveva chiamato noi che eravamo in
[...] Pt_8 Pt_5
presidenza… Era pronta una macchinetta per la misurazione della pressione…. Quando siamo arrivati, io, la Preside e il Prof. il DS si è agitato ulteriormente Per_4
inveendo contro la Preside e lanciando dal tavolo ogni cosa che fosse sotto tiro. Ricordo distintamente una bottiglia d'acqua e delle carte oltre ad altri oggetti che erano sulla scrivania. Si è creato un gran trambusto ed in maniera poco garbata siamo stati esortati dal DS e dal fratello ad uscire dalla segreteria… Dunque è vero che il DS alzandosi come una furia buttava in aria una bottiglietta d'acqua e dei fogli di carta in direzione del
Dirigente Scolastico? Si, è vero. … Cosa diceva il DS al Dirigente Scolastico? Non ricordo i termini esatti ma continuava ad inveire contro la Preside…. È vero che si alzava per andare in direzione del Dirigente Scolastico? Sì è vero, le persone presenti hanno dovuto trattenerla in quanto voleva andare in direzione del Dirigente Scolastico... Stavano in quel momento misurando la pressione al DS? No, stavano accingendosi a misurarla…. Cosa ha fatto in quel frangente il Signor ? Ci ha sbattuto fuori alzando CP_1
il tono della voce…”.
7.2 Ebbene, le superiori dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento ispettivo, confermate nel presente processo e riscontrate dalle dichiarazioni dei testimoni quanto agli elementi rilevanti, confermano una condotta non conforme agli obblighi gravanti sul lavoratore;
deve, invero, ritenersi provata la condotta contestata di grave insubordinazione nei confronti del superiore gerarchico. In particolare, pur escludendo la condotta di lancio di oggetti all'indirizzo della dirigente scolastica, devono comunque ritenersi provati
15 l'utilizzo di un tono di voce sostenuto e una condotta aggressiva nei confronti del superiore gerarchico alla presenza di personale e utenti.
Né possono rilevare le censure sollevate dall'appellata nelle note autorizzate, posto che le limitate difformità evidenziate tra le dichiarazioni rese in sede di procedimento ispettivo e quelle rese nel presente processo possono ben giustificarsi alla luce del significativo lasso di tempo intercorso dai fatti per cui è causa;
parimenti i rilievi aventi fondamento nelle asserite dichiarazioni rese in sede ispettiva da altro personale in servizio, in difetto di produzione dei relativi verbali, si rivelano privi di riscontro probatorio.
7.3 Pertanto, ritiene la Corte che la condotta dell'appellata integri la violazione di cui all'art. 13, comma 3, lett. b): “condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi” e che la stessa rivesta, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lett. b) “particolare gravità”. Tale ultima connotazione discende dalle modalità della condotta (elevato tono di voce, aggressività fisica), dalla presenza di altro personale e di utenti;
dal pregiudizio all'immagine delle istituzioni e al decoro della funzione.
Tuttavia, tenuto conto del difetto di prova delle ulteriori violazioni contestate per le ragioni che precedono, si ritiene che la sanzione della sospensione dal servizio per giorni sette non sia proporzionata ai fatti contestati.
Nel caso di specie, deve, farsi applicazione della previsione dell'art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. 165/2001, sì come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, che prevede: “Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato”.
La Corte di cassazione ha chiarito che il comma 2 bis del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 21, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 75/2001, nel prevedere che il giudice “può” rideterminare la sanzione, deve essere interpretata nel senso che “il giudice ha il
16 potere/dovere di rimodulare la predetta sanzione anche in difetto di sollecitazione ad opera dell'amministrazione, in quanto l'assoluta discrezionalità nell'esercizio del potere in questione renderebbe la norma priva di ragionevolezza, oltre che contrastante con la dichiarata necessità di valorizzare e tutelare gli interessi pubblici coinvolti nell'illecito”
(cfr. Cass. n. 18846/2024; Cass. n. 10236/2023).
Tenuto conto che l'art. 13, comma 4, del CCNL Scuola triennio 2016-2018 prevede che
“La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: … b) particolare gravità delle mancanze previste al comma
3”, valutate tutte le circostanze del caso concreto, appare congrua la predetta sanzione della sospensione per giorni 4.
8. In definitiva, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va annullata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata all'appellata; la sanzione da comminare per la condotta oggetto di causa va rideterminata nella sanzione della “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni quattro”.
9. Le spese di lite del doppio grado, come liquidate in dispositivo sulla base delle tariffe professionali vigenti e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla la sanzione conservativa inflitta con provvedimento n. 2719 del 7 febbraio 2019 dell;
Controparte_13
ridetermina la sanzione annullata nella “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni quattro”;
17 condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che si liquidano quanto al giudizio di primo grado in € 4.629,00 e quanto al presente giudizio in € 4.996,00, oltre IVA e CPA e spese forfettarie,
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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