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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta relativa al numero di RG: 4976 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
rappresentato e difeso, dall'avv. Giuseppe Palladino, presso il Parte_1
quale elettivamente domicilia in Nola alla via Napolitano n. 9;
OPPONENTE
E
, rappresentata dalla procuratrice quest'ultima rappresentata e CP_1 Controparte_2
difesa dall'avv. Luigi Magno, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito
Pomigliano (NA) alla via G. Verdi, 2;
OPPOSTA CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2024 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha proposto Parte_1
formale opposizione al provvedimento n. 1259/2019, con il quale è stato ingiunto al pagamento di
Euro 258.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria. L'opponente ha eccepito in via preliminare la prescrizione del credito di cui al provvedimento monitorio e, nel merito,
l'infondatezza della pretesa creditoria.
Si è altresì costituita in giudizio l'opposta, la quale ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione, con richiesta di conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese di lite.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n.
1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto allo svolgimento del processo, pare sufficiente precisare che con ordinanza del 14.1.2020 è
stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, e che con provvedimento dell'1.10.2020, sono state rigettate le istanze istruttorie delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto il credito portato dall'assegno bancario n. 1038516948-01
dell'importo di euro 258.000,00, privo di data.
Preliminarmente va scrutinata e disattesa la doglianza dell'opponente relativa al presunto decorso del termine di prescrizione, in quanto del tutto generica, nonché priva di ogni supporto probatorio.
A riguardo, la Suprema Corte si è espressa in tal senso: “l'eccezione di prescrizione deve sempre
fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il
fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai
sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di
un fatto diverso” (Cass. Ordinanza 10 marzo 2020, n. 6760 - ex plurimis: Cass. n. 15991 del 2018,
Cass. n. 16326 del 2009). Nel caso di specie le difese espletate dall'opponente non sono soltanto, lo si ribadisce, generiche,
ma anche, in parte, contraddittorie, in quanto dapprima deduce l'assenza di data sull'assegno, e successivamente si duole del decorso del termine di legge (senza consentire l'individuazione del
dies a quo della prescrizione). Soltanto in prima memoria, poi, evidenzia - senza documentare né
provare in alcun modo - che il titolo in esame sarebbe parte di un carnet di assegni rilasciato dal
Banco di Napoli S.p.A., Filiale di Palma Campania, da oltre dieci anni.
Venendo al merito, l'opposizione è infondata ed il decreto ingiuntivo va confermato.
L'art. 1988 c.c. stabilisce che “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa
colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo
si presume fino a prova contraria”.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che anche i titoli di credito privi di qualche elemento di validità, possono valere come promesse di pagamento.
Secondo la consolidata giurisprudenza la promessa di pagamento e la ricognizione di debito determinano unicamente un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice
relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa o della ricognizione è
dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (Cass. II, n. 6353/2022; Cass. n. 2091/2022).
Conseguentemente, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.), la parte promittente è tenuta a fornire la prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'avversa pretesa creditoria.
Fatta questa precisazione, va detto che in un primo momento parte opponente ha dedotto l'inesistenza di qualsiasi rapporto con la controparte, per non aver mai ricevuto dalla stessa alcuna somma in prestito (cfr. atto di opposizione e memoria istruttoria n. 1); diversamente, nella memoria istruttoria n. 2, ha riconosciuto l'esistenza di (non meglio precisati) rapporti commerciali tra la e l'opposta, in ragione dei quali sarebbe stato rilasciato l'assegno azionato nella Controparte_3
sede monitoria.
Orbene, in proposito pare opportuno evidenziare che per orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui si ritiene di aderire, “In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere
tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i
primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova
il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni
documentali” (Cass. n. 21332 del 30.7.2024).
Per le medesime ragioni, anche la prova del fatto impeditivo (necessario per paralizzare il rilievo probatorio della promessa di pagamento) presuppone che lo stesso venga dedotto ed allegato entro il termine della memoria n. 1, potendo poi il fatto secondario (necessario, per l'appunto, a dare dimostrazione al fatto principale già allegato) trovare ingresso nel processo nella seconda memoria.
Nel caso di specie, invece, il fatto impeditivo, ovvero la riferibilità dell'assegno a rapporti (peraltro,
lo si ribadisce, in alcun modo oggetto di specifica allegazione) che l'opposta avrebbe intrattenuto con la società amministrata dall'opponente, e non con il medesimo, è stata dedotto per la prima volta soltanto in sede di seconda memoria istruttoria, pertanto tardivamente.
Per tale ragione, nonché per le quelle già indicate nell'ordinanza dell'1.10.2020, che in questa sede possono essere integralmente ribadite, la prova istruttoria articolata dall'opponente non è stata accolta, né tantomeno sussistono ragioni per revocare la medesima.
In ragione delle considerazioni che precedono, a fronte dell'avversa produzione della promessa di pagamento, e della conseguente inversione dell'onere probatorio, l'opponente non ha fornito la prova contraria, cui era tenuto. Per l'effetto, l'opposizione risulta del tutto infondata e il decreto ingiuntivo, già esecutivo, va confermato.
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti in causa, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia, delle difese delle parti e del mancato svolgimento di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione per i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto conferma il D.I. n.
1259/2019 3933/2019, già dichiarato esecutivo;
- Condanna , al pagamento delle spese di lite, che si liquidano: in Euro Parte_1
14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% su compenso totale), oltre IVA, e CPA.
Nola, 28 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta relativa al numero di RG: 4976 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
rappresentato e difeso, dall'avv. Giuseppe Palladino, presso il Parte_1
quale elettivamente domicilia in Nola alla via Napolitano n. 9;
OPPONENTE
E
, rappresentata dalla procuratrice quest'ultima rappresentata e CP_1 Controparte_2
difesa dall'avv. Luigi Magno, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito
Pomigliano (NA) alla via G. Verdi, 2;
OPPOSTA CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2024 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha proposto Parte_1
formale opposizione al provvedimento n. 1259/2019, con il quale è stato ingiunto al pagamento di
Euro 258.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria. L'opponente ha eccepito in via preliminare la prescrizione del credito di cui al provvedimento monitorio e, nel merito,
l'infondatezza della pretesa creditoria.
Si è altresì costituita in giudizio l'opposta, la quale ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione, con richiesta di conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese di lite.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n.
1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto allo svolgimento del processo, pare sufficiente precisare che con ordinanza del 14.1.2020 è
stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, e che con provvedimento dell'1.10.2020, sono state rigettate le istanze istruttorie delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto il credito portato dall'assegno bancario n. 1038516948-01
dell'importo di euro 258.000,00, privo di data.
Preliminarmente va scrutinata e disattesa la doglianza dell'opponente relativa al presunto decorso del termine di prescrizione, in quanto del tutto generica, nonché priva di ogni supporto probatorio.
A riguardo, la Suprema Corte si è espressa in tal senso: “l'eccezione di prescrizione deve sempre
fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il
fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai
sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di
un fatto diverso” (Cass. Ordinanza 10 marzo 2020, n. 6760 - ex plurimis: Cass. n. 15991 del 2018,
Cass. n. 16326 del 2009). Nel caso di specie le difese espletate dall'opponente non sono soltanto, lo si ribadisce, generiche,
ma anche, in parte, contraddittorie, in quanto dapprima deduce l'assenza di data sull'assegno, e successivamente si duole del decorso del termine di legge (senza consentire l'individuazione del
dies a quo della prescrizione). Soltanto in prima memoria, poi, evidenzia - senza documentare né
provare in alcun modo - che il titolo in esame sarebbe parte di un carnet di assegni rilasciato dal
Banco di Napoli S.p.A., Filiale di Palma Campania, da oltre dieci anni.
Venendo al merito, l'opposizione è infondata ed il decreto ingiuntivo va confermato.
L'art. 1988 c.c. stabilisce che “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa
colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo
si presume fino a prova contraria”.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che anche i titoli di credito privi di qualche elemento di validità, possono valere come promesse di pagamento.
Secondo la consolidata giurisprudenza la promessa di pagamento e la ricognizione di debito determinano unicamente un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice
relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa o della ricognizione è
dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (Cass. II, n. 6353/2022; Cass. n. 2091/2022).
Conseguentemente, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.), la parte promittente è tenuta a fornire la prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'avversa pretesa creditoria.
Fatta questa precisazione, va detto che in un primo momento parte opponente ha dedotto l'inesistenza di qualsiasi rapporto con la controparte, per non aver mai ricevuto dalla stessa alcuna somma in prestito (cfr. atto di opposizione e memoria istruttoria n. 1); diversamente, nella memoria istruttoria n. 2, ha riconosciuto l'esistenza di (non meglio precisati) rapporti commerciali tra la e l'opposta, in ragione dei quali sarebbe stato rilasciato l'assegno azionato nella Controparte_3
sede monitoria.
Orbene, in proposito pare opportuno evidenziare che per orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui si ritiene di aderire, “In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere
tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i
primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova
il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni
documentali” (Cass. n. 21332 del 30.7.2024).
Per le medesime ragioni, anche la prova del fatto impeditivo (necessario per paralizzare il rilievo probatorio della promessa di pagamento) presuppone che lo stesso venga dedotto ed allegato entro il termine della memoria n. 1, potendo poi il fatto secondario (necessario, per l'appunto, a dare dimostrazione al fatto principale già allegato) trovare ingresso nel processo nella seconda memoria.
Nel caso di specie, invece, il fatto impeditivo, ovvero la riferibilità dell'assegno a rapporti (peraltro,
lo si ribadisce, in alcun modo oggetto di specifica allegazione) che l'opposta avrebbe intrattenuto con la società amministrata dall'opponente, e non con il medesimo, è stata dedotto per la prima volta soltanto in sede di seconda memoria istruttoria, pertanto tardivamente.
Per tale ragione, nonché per le quelle già indicate nell'ordinanza dell'1.10.2020, che in questa sede possono essere integralmente ribadite, la prova istruttoria articolata dall'opponente non è stata accolta, né tantomeno sussistono ragioni per revocare la medesima.
In ragione delle considerazioni che precedono, a fronte dell'avversa produzione della promessa di pagamento, e della conseguente inversione dell'onere probatorio, l'opponente non ha fornito la prova contraria, cui era tenuto. Per l'effetto, l'opposizione risulta del tutto infondata e il decreto ingiuntivo, già esecutivo, va confermato.
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti in causa, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia, delle difese delle parti e del mancato svolgimento di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione per i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto conferma il D.I. n.
1259/2019 3933/2019, già dichiarato esecutivo;
- Condanna , al pagamento delle spese di lite, che si liquidano: in Euro Parte_1
14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% su compenso totale), oltre IVA, e CPA.
Nola, 28 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)