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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/12/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa NU ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 937 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa DA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Terni, Parte_1 Corso del Popolo n.26, presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Lavari che, anche disgiuntamente dall'Avv.to Francesca Taborri, lo rappresenta e difende come da procura rilasciata in calce al ricorso RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n.144, in persona del direttore della CP_1 Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore ing. che agisce ai sensi CP_2 dell'art.16 del D.Lgs. n.29/1993 e giusta delibera del Presidente – Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n.78, rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito Notaio Per_1 del 17 dicembre 2010, rep. n.87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura Inail di Terni RESISTENTE OGGETTO: malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 ottobre 2025 parte ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l' chiedendo: - in via principale, di accertare e dichiarare che
CP_1 la malattia “spondilodiscopatie del tratto lombare – ernia discale L4-L5 in quadro di spondilodiscoartrosi e radicolopatia” – ovvero la eventuale diversa malattia che risulterà all' esito dell'istruttoria - sofferta dal ricorrente e già riconosciuta dall' di natura
CP_1 tecnopatica - apporta esiti invalidanti nella misura del 12% di danno biologico, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, e, conseguentemente, condannare l' a corrispondere al ricorrente il relativo indennizzo in capitale ovvero
CP_1 la rendita dalla data della domanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria e previa sommatoria con altra patologia già riconosciuta;
- In via subordinata, di accertare le malattie professionali sofferte dal ricorrente, come emergenti dal quadro patologico documentato in atti e secondo la eventuale diversa denominazione che dovesse emergere dalla CTU afferente i distretti sopra richiamati e, conseguentemente, condannare l'
CP_1 a corrispondere al ricorrente il relativo indennizzo in capitale ovvero la rendita dalla data della domanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria. vinte le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva l' rappresentando che in seguito a riesame in via amministrativa CP_1 della domanda di parte ricorrente con visita collegiale sulla persona del ricorrente espletata il 28.11.25, conclusasi con valutazione concorde del primario dell' dr. CP_1 e del Dr. , medico fiduciario del ricorrente, quest'ultimo è stato riconosciuto Per_2 Per_3 affetto da sindrome del tunnel carpale bilaterale col grado del 4% e da spondilodiscopatia del rachide lombare col grado del 8% di origine professionale e un grado complessivo di invalidità del 10% (cfr. verbale di collegiale allegato alla memoria). L' chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere con CP_1 spese di lite compensate. Nelle note di trattazione scritta anche parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso il riconoscimento in via amministrativa in capo alla parte ricorrente di percentuale di invalidità del 10% con relativa liquidazione di indennizzo in capitale;
tuttavia, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle CP_3 spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta della causa in sostituzione d'udienza, la causa è stata decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE L'avvenuto riconoscimento in via amministrativa da parte dell' della natura CP_1 professionale delle patologie denunciate “sindrome del tunnel carpale bilaterale” col grado del 4% e “spondilodiscopatia del rachide lombare” col grado del 8% e conseguente liquidazione del beneficio economico (cfr. verbale di collegiale depositato in atti), con integrale soddisfacimento delle richieste avanzate dalla parte ricorrente, così come riconosciuto dalla difesa attorea nelle note di trattazione scritta, consente di dichiarare cessata la materia del contendere. Deve evidenziarsi che il procuratore di parte ricorrente ha aderito alla richiesta dell' di dichiarazione di cessata materia del contendere, tuttavia con vittoria delle CP_1 spese di lite. In merito alla regolamentazione delle spese di lite l'adempimento spontaneo da parte dell' avvenuto in data 28.11.2025 che ha consentito di definire celermente la CP_1 controversia, dunque successivamente al deposito del ricorso, costituisce giusto motivo per compensare nella misura della metà le spese del giudizio;
l' convenuto, il CP_3 quale, con il tardivo riconoscimento della malattia professionale ha costretto il ricorrente a presentare ricorso, deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della restante metà delle spese del giudizio come liquidate in dispositivo, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite nella CP_1 misura della metà che liquida complessivamente in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Lì, 18 dicembre 2025
2 Il giudice
NU ER
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa NU ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 937 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa DA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Terni, Parte_1 Corso del Popolo n.26, presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Lavari che, anche disgiuntamente dall'Avv.to Francesca Taborri, lo rappresenta e difende come da procura rilasciata in calce al ricorso RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n.144, in persona del direttore della CP_1 Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore ing. che agisce ai sensi CP_2 dell'art.16 del D.Lgs. n.29/1993 e giusta delibera del Presidente – Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n.78, rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito Notaio Per_1 del 17 dicembre 2010, rep. n.87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura Inail di Terni RESISTENTE OGGETTO: malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 ottobre 2025 parte ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l' chiedendo: - in via principale, di accertare e dichiarare che
CP_1 la malattia “spondilodiscopatie del tratto lombare – ernia discale L4-L5 in quadro di spondilodiscoartrosi e radicolopatia” – ovvero la eventuale diversa malattia che risulterà all' esito dell'istruttoria - sofferta dal ricorrente e già riconosciuta dall' di natura
CP_1 tecnopatica - apporta esiti invalidanti nella misura del 12% di danno biologico, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, e, conseguentemente, condannare l' a corrispondere al ricorrente il relativo indennizzo in capitale ovvero
CP_1 la rendita dalla data della domanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria e previa sommatoria con altra patologia già riconosciuta;
- In via subordinata, di accertare le malattie professionali sofferte dal ricorrente, come emergenti dal quadro patologico documentato in atti e secondo la eventuale diversa denominazione che dovesse emergere dalla CTU afferente i distretti sopra richiamati e, conseguentemente, condannare l'
CP_1 a corrispondere al ricorrente il relativo indennizzo in capitale ovvero la rendita dalla data della domanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria. vinte le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva l' rappresentando che in seguito a riesame in via amministrativa CP_1 della domanda di parte ricorrente con visita collegiale sulla persona del ricorrente espletata il 28.11.25, conclusasi con valutazione concorde del primario dell' dr. CP_1 e del Dr. , medico fiduciario del ricorrente, quest'ultimo è stato riconosciuto Per_2 Per_3 affetto da sindrome del tunnel carpale bilaterale col grado del 4% e da spondilodiscopatia del rachide lombare col grado del 8% di origine professionale e un grado complessivo di invalidità del 10% (cfr. verbale di collegiale allegato alla memoria). L' chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere con CP_1 spese di lite compensate. Nelle note di trattazione scritta anche parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso il riconoscimento in via amministrativa in capo alla parte ricorrente di percentuale di invalidità del 10% con relativa liquidazione di indennizzo in capitale;
tuttavia, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle CP_3 spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta della causa in sostituzione d'udienza, la causa è stata decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE L'avvenuto riconoscimento in via amministrativa da parte dell' della natura CP_1 professionale delle patologie denunciate “sindrome del tunnel carpale bilaterale” col grado del 4% e “spondilodiscopatia del rachide lombare” col grado del 8% e conseguente liquidazione del beneficio economico (cfr. verbale di collegiale depositato in atti), con integrale soddisfacimento delle richieste avanzate dalla parte ricorrente, così come riconosciuto dalla difesa attorea nelle note di trattazione scritta, consente di dichiarare cessata la materia del contendere. Deve evidenziarsi che il procuratore di parte ricorrente ha aderito alla richiesta dell' di dichiarazione di cessata materia del contendere, tuttavia con vittoria delle CP_1 spese di lite. In merito alla regolamentazione delle spese di lite l'adempimento spontaneo da parte dell' avvenuto in data 28.11.2025 che ha consentito di definire celermente la CP_1 controversia, dunque successivamente al deposito del ricorso, costituisce giusto motivo per compensare nella misura della metà le spese del giudizio;
l' convenuto, il CP_3 quale, con il tardivo riconoscimento della malattia professionale ha costretto il ricorrente a presentare ricorso, deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della restante metà delle spese del giudizio come liquidate in dispositivo, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite nella CP_1 misura della metà che liquida complessivamente in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Lì, 18 dicembre 2025
2 Il giudice
NU ER
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