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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/11/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 278/2025 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CARDILLI GIOVANNI per la parte ricorrente e e che non risultano depositate note per conto di CP_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione conte- stuale in forma telematica. Viterbo lì 26/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 278 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Cardilli (C.F. = , PEC C.F._2 Email_1
, fax 06 50934511, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso;
[...]
RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_2 P.IVA_1 con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti conferita con rogito del giorno 22/03/2024 redatto a cura del dott. Notaio in Fiumicino con studio alla Persona_1 via Enrico Berlinguer n.18 ed iscritto al Co i Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, dall'avvocato Valeria Capotorti (C.F = ), che autorizza l'in- C.F._3 vio da parte dell'Autorità giudiziaria e dei suoi uffici p.e.c. sopra indicata all' , elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via Savarè, 1; CP_2
RESISTENTE CP_ OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hann luso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.2.2025 ha adito questo Tribunale in fun- Parte_1 zione di Giudice del Lavoro propone avviso di addebito n. 3972024- CP_ 0024100652000 del 9.12.2024, emesso dall' e notificato a mezzo posta in data 13.1.2025, concernente il pagamento della somma di 4,25, comprese spese di notifica, per omesso versamento di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione agricola lavoratori autonomi e associati per l'anno 2023. A sostegno dell'opposizione ha dedotto di aver svolto per circa trenta anni l'attività agricola quale coltivatrice diretta, come tale iscritta nella Gestione agricola lavoratori autonomi e associati e te- CP_ nuta al versamento dei relativi contributi previdenziali all' che, con atto del 25.2.2021, a ro- gito Notaio di Montefiascone, Rep. n. 28798, a eduto la propria azienda agricola Per_2 alla , per cui, a decorrere dal febbraio 2021, aveva Controparte_3 ces retta e imprenditrice agricola, andando defini- tivamente in pensione;
che di tale cessazione dell'attività e della cancellazione della partita iva aveva dato formale comunicazione telematica, tramite idoneo intermediario, con comunicazione unica d'impresa (protocollo n. VT/ RI PRA /2021/000080237) inoltrata alla Camera di Com- CP_ mercio di Viterbo in data 14.10.2021; che, con nota del 20.10.2021, la sede di Viterbo aveva confermato l'avvenuta ricezione di tale comunicazione, rilevando la necessità di procedere ad un approfondimento istruttorio;
che, a seguito di domanda presentata l'8.10.2021, le era stata liqui- data la pensione di vecchiaia VR n. 30271397 con decorrenza dall'1.7.2020; che nonostante i sol- CP_ leciti inoltrati e le assicurazioni fornite dagli uffici, a tutt'oggi l' non ha provveduto ad alcun adempimento, persistendo nella richiesta di pagamento dei co uti previdenziali dovuti per i periodi successivi al mese di febbraio 2021; che l'avviso impugnato era illegittimo essendo venuto meno, a far data dal 25.2.2021, qualsiasi obbligo contributivo a suo carico. Ha quindi concluso chiedendo: “In via preliminare, visto l'art. 24, co. 6 del D.Lgs n. 46/1999, disporre la sospensione dell'esecu- zione dell'avviso di addebito impugnato e del ruolo. Nel merito: A) accertare e dichiarare che la ricorrente
[...]
(C.F. , avendo cessato ogni attività lavorativa quale coltivatore diretto Parte_2 C.F._1 al 25 cessazione della Partita Iva e cancellazione dal Registro delle Imprese in pari data, non è tenuta al versa mento dei contributi obbligatori previdenziali nella Gestione Agricola Lavoratori Autonomi e Associati dell' a decorrere dallo stesso giorno del 25/02/2021; B) per l'effetto, CP_1 dichiarare illegittimo ed in efficace, e comunque annullare l'avviso di addebito dell' Sede di Viterbo n. CP_1 39720240024100652000 del 09/12/2024, notificato alla ricorrente il 13/01/ r € 4.084 25, ordi- nandone la cancellazione e la non iscrizione a ruolo. Con vittoria di spese di lite”. CP_ L' si è costituito in giudizio deducendo che la ricorrente non aveva mai rivolto all'Istituto alcuna domanda di cancellazione dalla Gestione previdenziale di riferimento e pertanto lo stesso non aveva potuto procedere alla cancellazione d'ufficio; che, solo previa domanda amministrativa della ricorrente alla Gestione agricola lavoratori autonomi e associati, l' potrebbe provve- CP_2 dere all'eliminazione della stessa dalla Gestione di riferimento in autotu conseguente ces- sazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Ha quindi concluso chie- dendo: “in via principale: rigettare il ricorso;
in via subordinata: previa proposizione di domanda di cancellazione dalla Gestione agricola, in virtù di emanando provvedimento di annullamento del credito, da parte dell in CP_1 relazione all'avviso di addebito opposto, dichiarare cessata la materia del contendere. Spese come per leg La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione conte- stuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va quindi accolto. Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente, con atto del 25.2.2021, a rogito Notaio di Montefiascone, Rep. n. 28798, ha ceduto la propria azienda agricola alla Per_2 [...] di , cessando contestualmente l'attività lavorativa co Parte_3 CP_3 diretta e imprenditrice agricola, con collocamento a riposo a decorrere dall'1.7.2020, a seguito di domanda di pensionamento presentata l'8.10.2021. Risulta, inoltre, che la ricorrente aveva prov- veduto a comunicare la cessazione dell'attività e la cancellazione della partita iva con comunica- zione unica d'impresa (protocollo n. VT/ RI PRA /2021/000080237) inoltrata alla Camera di Commercio di Viterbo in data 14.10.2021. Con successiva comunicazione del 20.10.2021 la sede CP_ di Viterbo dell' aveva comunicato alla ricorrente di aver ricevuto la predetta comunicazione unica dall'Ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio A tal proposito, l'art. 9 del D.L. n. 7/2007 stabilisce che: “
1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico la comunica- zione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
4. Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telema- tica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa”. CP_ Nella specie, l' si è limitato a dedurre la mancata richiesta da parte della ricorrente di cancel- lazione dalla one previdenziale di riferimento. Ha, quindi, fondato la propria pretesa contributiva su un requisito formale che di per sé è inidoneo a giustificare l'assoggettamento al CP_ regime previdenziale in esame. Nulla l' ha dedotto, né provato, circa la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sostanziali ai fini della pretesa contributiva, primo tra tutti l'esercizio effettivo di attività agricola nel periodo oggetto di accertamento. Al contrario, la ricorrente, me- diante visura ordinaria, ha dimostrato che la ditta individuale, della quale era titolare, aveva cessato l'attività di impresa il 25.2.2021 ed era stata cancellata dal Registro delle imprese artigiane il 19.10.2021 a seguito di cessazione dell'attività e collocamento a riposo a far data dall'1.7.2020. Queste circostanze non sono state in alcun modo contestate dall'istituto convenuto. CP_ La pretesa contributiva dell' quindi, appare infondata in quanto nel periodo in esame non risulta che la ricorrente aves lto attività lavorativa e la mancata richiesta di cancellazione dalla Gestione previdenziale è condizione di per sé insufficiente a far sorgere l'obbligo contributivo in capo alla ricorrente. Inoltre, la comunicazione 20.10.2021 di avvenuta ricezione della comunica- zione di cessazione dell'attività e cancellazione della partita iva doveva ritenersi equivalente alla domanda di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai sensi del citato art. 9 D.L. n. 7/2007 consentendo all' di avere consapevolezza della cessazione dell'obbligo contributivo. CP_1 Ne deriva l'accogliment pposizione con conseguente annullamento dell'avviso di addebito CP_ n. 39720240024100652000 formato dall' il 9.12.2024, notificato il 13.1.2025, avente ad og- getto i contributi dovuti a titolo di Gest agricola lavoratori autonomi e associati per l'anno 2023. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: accogliendo il ricorso proposto da nei confronti di in opposi- Parte_1 CP_1 CP_ zione all'avviso di addebito n. 39720240024100652000 del 9.12.2024, emesso dall' e notifi- cato a mezzo posta in data 13.1.2025, accerta e dichiara l'illegittimità della pretesa contributiva avanzata dall' e per l'effetto annulla il suddetto avviso di addebito;
CP_1 condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate CP_1 Parte_1 in € 2.450,00, per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo, lì 26 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 278/2025 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CARDILLI GIOVANNI per la parte ricorrente e e che non risultano depositate note per conto di CP_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione conte- stuale in forma telematica. Viterbo lì 26/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 278 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Cardilli (C.F. = , PEC C.F._2 Email_1
, fax 06 50934511, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso;
[...]
RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_2 P.IVA_1 con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti conferita con rogito del giorno 22/03/2024 redatto a cura del dott. Notaio in Fiumicino con studio alla Persona_1 via Enrico Berlinguer n.18 ed iscritto al Co i Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, dall'avvocato Valeria Capotorti (C.F = ), che autorizza l'in- C.F._3 vio da parte dell'Autorità giudiziaria e dei suoi uffici p.e.c. sopra indicata all' , elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via Savarè, 1; CP_2
RESISTENTE CP_ OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hann luso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.2.2025 ha adito questo Tribunale in fun- Parte_1 zione di Giudice del Lavoro propone avviso di addebito n. 3972024- CP_ 0024100652000 del 9.12.2024, emesso dall' e notificato a mezzo posta in data 13.1.2025, concernente il pagamento della somma di 4,25, comprese spese di notifica, per omesso versamento di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione agricola lavoratori autonomi e associati per l'anno 2023. A sostegno dell'opposizione ha dedotto di aver svolto per circa trenta anni l'attività agricola quale coltivatrice diretta, come tale iscritta nella Gestione agricola lavoratori autonomi e associati e te- CP_ nuta al versamento dei relativi contributi previdenziali all' che, con atto del 25.2.2021, a ro- gito Notaio di Montefiascone, Rep. n. 28798, a eduto la propria azienda agricola Per_2 alla , per cui, a decorrere dal febbraio 2021, aveva Controparte_3 ces retta e imprenditrice agricola, andando defini- tivamente in pensione;
che di tale cessazione dell'attività e della cancellazione della partita iva aveva dato formale comunicazione telematica, tramite idoneo intermediario, con comunicazione unica d'impresa (protocollo n. VT/ RI PRA /2021/000080237) inoltrata alla Camera di Com- CP_ mercio di Viterbo in data 14.10.2021; che, con nota del 20.10.2021, la sede di Viterbo aveva confermato l'avvenuta ricezione di tale comunicazione, rilevando la necessità di procedere ad un approfondimento istruttorio;
che, a seguito di domanda presentata l'8.10.2021, le era stata liqui- data la pensione di vecchiaia VR n. 30271397 con decorrenza dall'1.7.2020; che nonostante i sol- CP_ leciti inoltrati e le assicurazioni fornite dagli uffici, a tutt'oggi l' non ha provveduto ad alcun adempimento, persistendo nella richiesta di pagamento dei co uti previdenziali dovuti per i periodi successivi al mese di febbraio 2021; che l'avviso impugnato era illegittimo essendo venuto meno, a far data dal 25.2.2021, qualsiasi obbligo contributivo a suo carico. Ha quindi concluso chiedendo: “In via preliminare, visto l'art. 24, co. 6 del D.Lgs n. 46/1999, disporre la sospensione dell'esecu- zione dell'avviso di addebito impugnato e del ruolo. Nel merito: A) accertare e dichiarare che la ricorrente
[...]
(C.F. , avendo cessato ogni attività lavorativa quale coltivatore diretto Parte_2 C.F._1 al 25 cessazione della Partita Iva e cancellazione dal Registro delle Imprese in pari data, non è tenuta al versa mento dei contributi obbligatori previdenziali nella Gestione Agricola Lavoratori Autonomi e Associati dell' a decorrere dallo stesso giorno del 25/02/2021; B) per l'effetto, CP_1 dichiarare illegittimo ed in efficace, e comunque annullare l'avviso di addebito dell' Sede di Viterbo n. CP_1 39720240024100652000 del 09/12/2024, notificato alla ricorrente il 13/01/ r € 4.084 25, ordi- nandone la cancellazione e la non iscrizione a ruolo. Con vittoria di spese di lite”. CP_ L' si è costituito in giudizio deducendo che la ricorrente non aveva mai rivolto all'Istituto alcuna domanda di cancellazione dalla Gestione previdenziale di riferimento e pertanto lo stesso non aveva potuto procedere alla cancellazione d'ufficio; che, solo previa domanda amministrativa della ricorrente alla Gestione agricola lavoratori autonomi e associati, l' potrebbe provve- CP_2 dere all'eliminazione della stessa dalla Gestione di riferimento in autotu conseguente ces- sazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Ha quindi concluso chie- dendo: “in via principale: rigettare il ricorso;
in via subordinata: previa proposizione di domanda di cancellazione dalla Gestione agricola, in virtù di emanando provvedimento di annullamento del credito, da parte dell in CP_1 relazione all'avviso di addebito opposto, dichiarare cessata la materia del contendere. Spese come per leg La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione conte- stuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va quindi accolto. Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente, con atto del 25.2.2021, a rogito Notaio di Montefiascone, Rep. n. 28798, ha ceduto la propria azienda agricola alla Per_2 [...] di , cessando contestualmente l'attività lavorativa co Parte_3 CP_3 diretta e imprenditrice agricola, con collocamento a riposo a decorrere dall'1.7.2020, a seguito di domanda di pensionamento presentata l'8.10.2021. Risulta, inoltre, che la ricorrente aveva prov- veduto a comunicare la cessazione dell'attività e la cancellazione della partita iva con comunica- zione unica d'impresa (protocollo n. VT/ RI PRA /2021/000080237) inoltrata alla Camera di Commercio di Viterbo in data 14.10.2021. Con successiva comunicazione del 20.10.2021 la sede CP_ di Viterbo dell' aveva comunicato alla ricorrente di aver ricevuto la predetta comunicazione unica dall'Ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio A tal proposito, l'art. 9 del D.L. n. 7/2007 stabilisce che: “
1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico la comunica- zione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
4. Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telema- tica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa”. CP_ Nella specie, l' si è limitato a dedurre la mancata richiesta da parte della ricorrente di cancel- lazione dalla one previdenziale di riferimento. Ha, quindi, fondato la propria pretesa contributiva su un requisito formale che di per sé è inidoneo a giustificare l'assoggettamento al CP_ regime previdenziale in esame. Nulla l' ha dedotto, né provato, circa la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sostanziali ai fini della pretesa contributiva, primo tra tutti l'esercizio effettivo di attività agricola nel periodo oggetto di accertamento. Al contrario, la ricorrente, me- diante visura ordinaria, ha dimostrato che la ditta individuale, della quale era titolare, aveva cessato l'attività di impresa il 25.2.2021 ed era stata cancellata dal Registro delle imprese artigiane il 19.10.2021 a seguito di cessazione dell'attività e collocamento a riposo a far data dall'1.7.2020. Queste circostanze non sono state in alcun modo contestate dall'istituto convenuto. CP_ La pretesa contributiva dell' quindi, appare infondata in quanto nel periodo in esame non risulta che la ricorrente aves lto attività lavorativa e la mancata richiesta di cancellazione dalla Gestione previdenziale è condizione di per sé insufficiente a far sorgere l'obbligo contributivo in capo alla ricorrente. Inoltre, la comunicazione 20.10.2021 di avvenuta ricezione della comunica- zione di cessazione dell'attività e cancellazione della partita iva doveva ritenersi equivalente alla domanda di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai sensi del citato art. 9 D.L. n. 7/2007 consentendo all' di avere consapevolezza della cessazione dell'obbligo contributivo. CP_1 Ne deriva l'accogliment pposizione con conseguente annullamento dell'avviso di addebito CP_ n. 39720240024100652000 formato dall' il 9.12.2024, notificato il 13.1.2025, avente ad og- getto i contributi dovuti a titolo di Gest agricola lavoratori autonomi e associati per l'anno 2023. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: accogliendo il ricorso proposto da nei confronti di in opposi- Parte_1 CP_1 CP_ zione all'avviso di addebito n. 39720240024100652000 del 9.12.2024, emesso dall' e notifi- cato a mezzo posta in data 13.1.2025, accerta e dichiara l'illegittimità della pretesa contributiva avanzata dall' e per l'effetto annulla il suddetto avviso di addebito;
CP_1 condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate CP_1 Parte_1 in € 2.450,00, per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo, lì 26 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO