TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 399 - 2024 r.g. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
- rappresentato e difeso dall'avv. DEMARCO Parte_1
ANTONELLA MARIA e dall'avv. DI MARCO GAETANO LUIGI;
ATTORE
E
– rappresentata e difesa dall'avv. FISCHETTI Controparte_1
FRANCESCA e dall'avv. LUPO GINA;
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 27.03.2025 era richiesta pronunzia di sentenza non
definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il P.M. concludeva con nota in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato il 27/01/2024 Controparte_1
è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi,
1 unitisi in matrimonio in Pulsano (TA) il 21/05/2015, sono separati consensualmente in forza di accordo congiunto per la separazione personale ex art. 6, comma 1 del D.L. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n.
162/2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita, sottoscritto in data
30.01.2023.
Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente.
Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni. La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio va riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pulsano (TA) il 21/05/2015 da nato a Parte_1
TARANTO (TA) il 15/01/1987, e nata a Controparte_1
TARANTO (TA) il 31/07/1988, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pulsano (TA) dell'anno 2015 (atto n. 2, p. 1;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso il 28/03/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente
2
3