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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4224/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4224/2021, trattenuta in decisione in data 24/08/2024 (a seguito di deposito di note telematiche conclusive ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
Coscarella
Attore in riassunzione contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Fusaro P.IVA_1
Convenuto in riassunzione
OGGETTO: Contratto di somministrazione
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale il Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 6 esponendo: di avere proposto dinanzi la C.T.P. di Cosenza Controparte_1
opposizione avverso atto di Accertamento e sollecito di pagamento prot. 4723/2017 inviato a mezzo raccomandata a/r del 24/11/2017, per l'importo di €.6.150,00, riferito a una pretesa morosità di pagamento del “servizio irriguo”, anni 2015 e 2016, contestando la fondatezza della pretesa creditoria ed in specifico eccependo: l'illegittimità della procedura di recupero per mancata notifica di qualsivoglia atto presupposto e/o prodromico, compresi avviso di bonario componimento e/o avviso di pagamento, ex art. 21 del R.D. n.215/1933; la nullità dell'atto impugnato per totale mancanza e assoluta genericità della motivazione e per assenza dei requisiti di chiarezza e trasparenza, mancando la definizione del credito vantato, la chiara indicazione dell'anno di riferimento e dei terreni del contribuente interessati nonché dei parametri di calcolo del contributo preteso;
l'assoluta infondatezza della pretesa per inesistenza delle condizioni richieste dagli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. 13 febbraio 1933
n.215, a mente dei quali l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica postula la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile e che lo stesso abbia tratto dalle eventuali opere di bonifica e/o miglioramento un vantaggio di tipo fondiario, diretto, specifico e strettamente incidente sull'immobile stesso, presupposti menzionati dallo stesso art. 51 dello Statuto del;
CP_1
che di contro nella specie alcun tipo di attività è stata svolta in riferimento ai terreni di sua proprietà, versando l'ente in gravissimo dissesto, inattività ed inefficienza e mancando altresì un Piano di
Classifica per l'applicazione delle tariffe e la ripartizione delle relative spese tra i consorziati;
che nella contumacia del con sentenza n.4314/2021 l'adita CTP ha dichiarato il proprio difetto di CP_1
giurisdizione, sul presupposto che, trattandosi di corrispettivo di servizio irriguo, il rapporto doveva essere inquadrato nell'ambito di contratto di somministrazione, attenendo ad un rapporto privatistico di utenza e non di tipo tributario;
che, riassunta l'opposizione dinanzi al Tribunale con le svolte difese e conclusioni, deve evidenziarsi altresì che con sentenza della Corte Costituzionale n.188/18 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 1 lett.a) della L.R. Calabria n.11/2003
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica ) nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei consorzi, fosse dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario, principio da ritenersi applicabile anche in relazione al canone per il servizio irriguo.
Ha quindi chiesto: “
1. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal dr. in favore Parte_1
pagina 2 di 6 del , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., a titolo di “Servizio irriguo” per gli anni 2015 e 2016; 2. dichiarare l'atto di
“Accertamento e sollecito di pagamento” prot. 4723 del 13/11/2017 inviato a mezzo raccomandata
a/R del 17/11/2017 nullo e/o illegittimo e/o comunque infondato;
3. condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 refusione di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario e oneri di legge”.
Il convenuto ha resistito all'opposizione eccependo: che il canone preteso per il servizio CP_1
irriguo non ha nulla a che vedere con il tributo di bonifica, avendo diversa natura e disciplina;
che infatti i tributi costituiscono oneri reali sugli immobili, aventi natura tributaria, emessi in attuazione del vigente piano di classifica approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 197/2017, pubblicata sul BUR Calabria n. 56/2017 unitamente ai perimetri di contribuenza, e rispecchiano il beneficio o l'incremento di valore o di conservazione;
che invece il servizio irriguo si configura - in tutte le sue componenti - come servizio a domanda individuale e trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente bensì nel corrispettivo di utenza;
che il diritto del al pagamento del canone trova il proprio fondamento nel prelievo dell'acqua, di cui CP_1
costituisce il corrispettivo;
che il ha stipulato regolare contratto attraverso domanda di Parte_1 erogazione acqua ai sensi dell'art. 18 del regolamento per l'utilizzazione e la distribuzione dell'acqua degli impianti irrigui consortili, ivi dichiarando che la superfice da irrigare è pari per l'anno 2015 ad Ha
25.00.00 e per un totale di €. 3.000,00 e per l'anno 2016 sempre Ha 25.00.00 per un totale di €.
3.150.00; che la tariffa dovuta è stata calcolata in riferimento all'acqua utilizzata misurata, in assenza di misuratori, in funzione della superfice irrigata dichiarata.
Ha quindi chiesto: “il rigetto dell'atto introduttivo e la condanna al pagamento della somma di cui sopra a titolo di servizio irriguo nonché la condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio per tutti i motivi sopra esposti”.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione offerta in comunicazione.
***************
La domanda diretta all'accertamento negativo del credito vantato dal convenuto “a titolo di CP_1
Servizio irriguo per gli anni 2015 e 2016” formulata in primis dall'attore in riassunzione è infondata e pagina 3 di 6 va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Per come acclarato dalla Commissione Tributaria Provinciale originariamente adita e non contestato dall'attore, che anzi ha proceduto a conforme riassunzione, oggetto della pretesa creditoria del non sono “contributi consortili” bensì “il corrispettivo del servizio irriguo, evidentemente CP_1 richiesto dalla parte ricorrente per i terreni ricadenti nel perimetro consortile”, siccome evidenziato anche dall'espresso riferimento, nei bollettini allegati al ricorso in opposizione, a "canone servizio irriguo". Di qui la qualificazione dell'obbligazione nel senso, parimenti univoco, che “il rapporto che lega l'utente ed il gestore del servizio va inquadrato nell'ambito del contratto di somministrazione ed attiene pertanto ad un rapporto privatistico di utenza.”
Ciò posto, deve in primo luogo ritenersi l'assoluta inconferenza della reiterazione in questa sede delle censure e delle argomentazioni spiegate in ricorso sul presupposto che la pretesa creditoria abbia natura di tributo, non potendo evidentemente trovare applicazione né le disposizioni normative disciplinanti l'esazione dei tributi consortili né gli arresti della Consulta afferenti la legittimità costituzionale di detta disciplina né ancora le pronunce giurisprudenziali accertative di presupposti e condizioni per l'insorgenza del credito impositivo.
Premesso che diversamente da quanto assunto dall'attore il sollecito di pagamento inoltrato al risulta compiutamente intelligibile ed idoneo a rappresentare al destinatario l'oggetto della Parte_1
pretesa creditoria (pagamento del servizio irriguo), il suo ancoramento a domanda di somministrazione sottoscritta dal destinatario (di cui sono indicati gli estremi identificativi), le annualità di riferimento, la superficie di terreno costituente unità di parametrazione del calcolo e l'importo dovuto, la fondatezza di detta pretesa non è stata adeguatamente contestata dall'attore: Dal tenore dell'atto introduttivo
(comprensivo dei richiami al contenuto del ricorso alla C.T.P.), infatti, non emerge la specifica contestazione dell'espletamento del servizio irriguo, inteso quale somministrazione dell'acqua per l'irrigazione dei terreni in proprietà, essendosi il limitato a lamentare la mancata esecuzione Parte_1
delle opere ed attività, implicanti vantaggio per i fondi, che integrano il cd.“beneficio fondiario” legittimante la richiesta del contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei consorzi, evidenziando al riguardo la mancata adozione di apposito Piano di Classifica e la risalente inerzia operativa dell'ente.
Sul punto non è dato valorizzare quanto ex novo dedotto nella comparsa conclusionale depositata ex pagina 4 di 6 art. 190 c.p.c., trattandosi di atto esclusivamente deputato alla esposizione riassuntiva delle difese svolte, profilandosi pertanto inammissibili eventuali contestazioni ed eccezioni non formulate negli atti introduttivi ed in quelli depositati ex art. 183 c.p.c.
In ogni caso va osservato che il ha prodotto agli atti le domande di erogazione acqua per uso CP_1
irriguo nn. 617 del 14.8.2015 e 692 del 4.8.2016 (richiamate nel sollecito) sottoscritte dal (ai Parte_1
sensi degli artt. 43 del regolamento consortile e 18 del regolamento irriguo, pure in atti del convenuto), contenenti espressa richiesta di irrigazione dei fondi, con specifica indicazione dei terreni interessati, delle relative superfici, dell'importo dovuto in base alle tabelle delle tariffe, riportate in calce.
La sottoscrizione delle domande non è stata disconosciuta, restando così comprovata, fino a querela di falso, la provenienza dall'attore delle dichiarazioni ivi contenute ex art. 2702 c.c.
L'esecuzione della somministrazione, come detto non puntualmente negata e per ciò solo da ritenere incontroversa, ha comunque trovato ulteriore riscontro non soltanto nella documentata reiterazione della domanda di somministrazione (per l'anno 2016 rispetto al precedente) ma in specie nell'espressa ammissione, ad opera della difesa dell'attore, della veridicità del contenuto dei capitoli di prova articolati dal , diretti a provare la fruizione da parte del dell'acqua per scopi CP_1 Parte_1 irrigui, l'allaccio alla condotta consortile per detti fini, la reiterazione della domanda di erogazione ad ogni inizio di stagione irrigua, l'agevolazione dei pagamenti mediante rateizzazione (v. verbale di udienza del 2.3.2023).
Il che conduce a ritenere la stipula del contratto di somministrazione ed il suo adempimento ad opera del , cui consegue l'insorgenza del credito vantato a titolo di corrispettivo dell'erogazione CP_1
idrica.
Per quanto sopra osservato in ordine alla inutilizzabilità delle nuove difese di cui nelle note conclusive, resta precluso anche l'esame delle censure ivi sollevate in ordine alla regolarità della “procedura esattiva” del canone ed alla illegittimità della “cartella”, salvo rilevare che nella specie a nessuna esazione coattiva è stato dato corso, il che denuncia l'inattualità dell'interesse del destinatario del sollecito a contestare la regolarità del procedimento esattivo in sé considerato.
Ne discende il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito.
Da quanto esposto segue anche la reiezione dell'istanza di declaratoria di nullità del sollecito opposto. pagina 5 di 6 Le spese, liquidate in dispositivo secondo vigente tariffa professionale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande di parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
Cosenza, 5 febbraio 2025
Il Giudice
( dott. Carmen Misasi)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4224/2021, trattenuta in decisione in data 24/08/2024 (a seguito di deposito di note telematiche conclusive ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
Coscarella
Attore in riassunzione contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Fusaro P.IVA_1
Convenuto in riassunzione
OGGETTO: Contratto di somministrazione
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale il Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 6 esponendo: di avere proposto dinanzi la C.T.P. di Cosenza Controparte_1
opposizione avverso atto di Accertamento e sollecito di pagamento prot. 4723/2017 inviato a mezzo raccomandata a/r del 24/11/2017, per l'importo di €.6.150,00, riferito a una pretesa morosità di pagamento del “servizio irriguo”, anni 2015 e 2016, contestando la fondatezza della pretesa creditoria ed in specifico eccependo: l'illegittimità della procedura di recupero per mancata notifica di qualsivoglia atto presupposto e/o prodromico, compresi avviso di bonario componimento e/o avviso di pagamento, ex art. 21 del R.D. n.215/1933; la nullità dell'atto impugnato per totale mancanza e assoluta genericità della motivazione e per assenza dei requisiti di chiarezza e trasparenza, mancando la definizione del credito vantato, la chiara indicazione dell'anno di riferimento e dei terreni del contribuente interessati nonché dei parametri di calcolo del contributo preteso;
l'assoluta infondatezza della pretesa per inesistenza delle condizioni richieste dagli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. 13 febbraio 1933
n.215, a mente dei quali l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica postula la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile e che lo stesso abbia tratto dalle eventuali opere di bonifica e/o miglioramento un vantaggio di tipo fondiario, diretto, specifico e strettamente incidente sull'immobile stesso, presupposti menzionati dallo stesso art. 51 dello Statuto del;
CP_1
che di contro nella specie alcun tipo di attività è stata svolta in riferimento ai terreni di sua proprietà, versando l'ente in gravissimo dissesto, inattività ed inefficienza e mancando altresì un Piano di
Classifica per l'applicazione delle tariffe e la ripartizione delle relative spese tra i consorziati;
che nella contumacia del con sentenza n.4314/2021 l'adita CTP ha dichiarato il proprio difetto di CP_1
giurisdizione, sul presupposto che, trattandosi di corrispettivo di servizio irriguo, il rapporto doveva essere inquadrato nell'ambito di contratto di somministrazione, attenendo ad un rapporto privatistico di utenza e non di tipo tributario;
che, riassunta l'opposizione dinanzi al Tribunale con le svolte difese e conclusioni, deve evidenziarsi altresì che con sentenza della Corte Costituzionale n.188/18 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 1 lett.a) della L.R. Calabria n.11/2003
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica ) nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei consorzi, fosse dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario, principio da ritenersi applicabile anche in relazione al canone per il servizio irriguo.
Ha quindi chiesto: “
1. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal dr. in favore Parte_1
pagina 2 di 6 del , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., a titolo di “Servizio irriguo” per gli anni 2015 e 2016; 2. dichiarare l'atto di
“Accertamento e sollecito di pagamento” prot. 4723 del 13/11/2017 inviato a mezzo raccomandata
a/R del 17/11/2017 nullo e/o illegittimo e/o comunque infondato;
3. condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 refusione di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario e oneri di legge”.
Il convenuto ha resistito all'opposizione eccependo: che il canone preteso per il servizio CP_1
irriguo non ha nulla a che vedere con il tributo di bonifica, avendo diversa natura e disciplina;
che infatti i tributi costituiscono oneri reali sugli immobili, aventi natura tributaria, emessi in attuazione del vigente piano di classifica approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 197/2017, pubblicata sul BUR Calabria n. 56/2017 unitamente ai perimetri di contribuenza, e rispecchiano il beneficio o l'incremento di valore o di conservazione;
che invece il servizio irriguo si configura - in tutte le sue componenti - come servizio a domanda individuale e trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente bensì nel corrispettivo di utenza;
che il diritto del al pagamento del canone trova il proprio fondamento nel prelievo dell'acqua, di cui CP_1
costituisce il corrispettivo;
che il ha stipulato regolare contratto attraverso domanda di Parte_1 erogazione acqua ai sensi dell'art. 18 del regolamento per l'utilizzazione e la distribuzione dell'acqua degli impianti irrigui consortili, ivi dichiarando che la superfice da irrigare è pari per l'anno 2015 ad Ha
25.00.00 e per un totale di €. 3.000,00 e per l'anno 2016 sempre Ha 25.00.00 per un totale di €.
3.150.00; che la tariffa dovuta è stata calcolata in riferimento all'acqua utilizzata misurata, in assenza di misuratori, in funzione della superfice irrigata dichiarata.
Ha quindi chiesto: “il rigetto dell'atto introduttivo e la condanna al pagamento della somma di cui sopra a titolo di servizio irriguo nonché la condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio per tutti i motivi sopra esposti”.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione offerta in comunicazione.
***************
La domanda diretta all'accertamento negativo del credito vantato dal convenuto “a titolo di CP_1
Servizio irriguo per gli anni 2015 e 2016” formulata in primis dall'attore in riassunzione è infondata e pagina 3 di 6 va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Per come acclarato dalla Commissione Tributaria Provinciale originariamente adita e non contestato dall'attore, che anzi ha proceduto a conforme riassunzione, oggetto della pretesa creditoria del non sono “contributi consortili” bensì “il corrispettivo del servizio irriguo, evidentemente CP_1 richiesto dalla parte ricorrente per i terreni ricadenti nel perimetro consortile”, siccome evidenziato anche dall'espresso riferimento, nei bollettini allegati al ricorso in opposizione, a "canone servizio irriguo". Di qui la qualificazione dell'obbligazione nel senso, parimenti univoco, che “il rapporto che lega l'utente ed il gestore del servizio va inquadrato nell'ambito del contratto di somministrazione ed attiene pertanto ad un rapporto privatistico di utenza.”
Ciò posto, deve in primo luogo ritenersi l'assoluta inconferenza della reiterazione in questa sede delle censure e delle argomentazioni spiegate in ricorso sul presupposto che la pretesa creditoria abbia natura di tributo, non potendo evidentemente trovare applicazione né le disposizioni normative disciplinanti l'esazione dei tributi consortili né gli arresti della Consulta afferenti la legittimità costituzionale di detta disciplina né ancora le pronunce giurisprudenziali accertative di presupposti e condizioni per l'insorgenza del credito impositivo.
Premesso che diversamente da quanto assunto dall'attore il sollecito di pagamento inoltrato al risulta compiutamente intelligibile ed idoneo a rappresentare al destinatario l'oggetto della Parte_1
pretesa creditoria (pagamento del servizio irriguo), il suo ancoramento a domanda di somministrazione sottoscritta dal destinatario (di cui sono indicati gli estremi identificativi), le annualità di riferimento, la superficie di terreno costituente unità di parametrazione del calcolo e l'importo dovuto, la fondatezza di detta pretesa non è stata adeguatamente contestata dall'attore: Dal tenore dell'atto introduttivo
(comprensivo dei richiami al contenuto del ricorso alla C.T.P.), infatti, non emerge la specifica contestazione dell'espletamento del servizio irriguo, inteso quale somministrazione dell'acqua per l'irrigazione dei terreni in proprietà, essendosi il limitato a lamentare la mancata esecuzione Parte_1
delle opere ed attività, implicanti vantaggio per i fondi, che integrano il cd.“beneficio fondiario” legittimante la richiesta del contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei consorzi, evidenziando al riguardo la mancata adozione di apposito Piano di Classifica e la risalente inerzia operativa dell'ente.
Sul punto non è dato valorizzare quanto ex novo dedotto nella comparsa conclusionale depositata ex pagina 4 di 6 art. 190 c.p.c., trattandosi di atto esclusivamente deputato alla esposizione riassuntiva delle difese svolte, profilandosi pertanto inammissibili eventuali contestazioni ed eccezioni non formulate negli atti introduttivi ed in quelli depositati ex art. 183 c.p.c.
In ogni caso va osservato che il ha prodotto agli atti le domande di erogazione acqua per uso CP_1
irriguo nn. 617 del 14.8.2015 e 692 del 4.8.2016 (richiamate nel sollecito) sottoscritte dal (ai Parte_1
sensi degli artt. 43 del regolamento consortile e 18 del regolamento irriguo, pure in atti del convenuto), contenenti espressa richiesta di irrigazione dei fondi, con specifica indicazione dei terreni interessati, delle relative superfici, dell'importo dovuto in base alle tabelle delle tariffe, riportate in calce.
La sottoscrizione delle domande non è stata disconosciuta, restando così comprovata, fino a querela di falso, la provenienza dall'attore delle dichiarazioni ivi contenute ex art. 2702 c.c.
L'esecuzione della somministrazione, come detto non puntualmente negata e per ciò solo da ritenere incontroversa, ha comunque trovato ulteriore riscontro non soltanto nella documentata reiterazione della domanda di somministrazione (per l'anno 2016 rispetto al precedente) ma in specie nell'espressa ammissione, ad opera della difesa dell'attore, della veridicità del contenuto dei capitoli di prova articolati dal , diretti a provare la fruizione da parte del dell'acqua per scopi CP_1 Parte_1 irrigui, l'allaccio alla condotta consortile per detti fini, la reiterazione della domanda di erogazione ad ogni inizio di stagione irrigua, l'agevolazione dei pagamenti mediante rateizzazione (v. verbale di udienza del 2.3.2023).
Il che conduce a ritenere la stipula del contratto di somministrazione ed il suo adempimento ad opera del , cui consegue l'insorgenza del credito vantato a titolo di corrispettivo dell'erogazione CP_1
idrica.
Per quanto sopra osservato in ordine alla inutilizzabilità delle nuove difese di cui nelle note conclusive, resta precluso anche l'esame delle censure ivi sollevate in ordine alla regolarità della “procedura esattiva” del canone ed alla illegittimità della “cartella”, salvo rilevare che nella specie a nessuna esazione coattiva è stato dato corso, il che denuncia l'inattualità dell'interesse del destinatario del sollecito a contestare la regolarità del procedimento esattivo in sé considerato.
Ne discende il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito.
Da quanto esposto segue anche la reiezione dell'istanza di declaratoria di nullità del sollecito opposto. pagina 5 di 6 Le spese, liquidate in dispositivo secondo vigente tariffa professionale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande di parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
Cosenza, 5 febbraio 2025
Il Giudice
( dott. Carmen Misasi)
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