TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 620/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio
SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte con i numeri di registro generale affari contenzioni indicati in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
OS (C.F. ) C.F._2
- attore -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco SCRIVANO CP_1 P.IVA_1
(C.F. ) C.F._3
e
Controparte_2 Controparte_3
TRIBUNALE DI MASSA CARRARA, Controparte_4
- convenuti, contumaci -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – – con ricorso ritualmente notificato nei confronti di Parte_1 CP_1
, , e TRIBUNALE di
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_3
MASSA CARRARA – ha riassunto, a seguito di declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace di Scalea, il giudizio ivi originariamente istaurato nei confronti delle medesime parti, avverso il sollecito di pagamento n. 03420179000712226000 (a suo dire notificatogli nel “gennaio/febbraio
2017”) al fine di ottenere la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata e l'annullamento delle sottese cartelle di pagamento.
A tal fine ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, l'omessa notifica degli atti ad esse prodromici e la prescrizione dei crediti.
1.2. – Si è costituita , la quale ha chiesto di rigettare le domande per CP_1
infondatezza e, in via subordinata, di essere tenuta indenne dall' nel caso l'accoglimento CP_5 dell'opposizione fosse determinato da “vizi propri e/o formali” imputabili all'agente per la riscossione.
1.3. – Le altre parti convenute sono rimaste contumaci.
2.1. – Ciò posto, le eccezioni di omessa notifica delle cartelle e degli atti ad esse precedenti attengono al quomodo dell'esecuzione e, pertanto, dovevano essere proposte nel termine di decadenza di 20 giorni previsto dall'art. 617 cpc.
Nel caso di specie, però, non ha provato e neppure dedotto la data di Parte_1
ricezione del sollecito di pagamento, essendosi limitato ad indicare un intero bimestre
(“gennaio/febbraio 2017”).
Conseguentemente, non ha dimostrato, come era suo onere, di avere rispetto il termine previsto dall'art. 617, 1° comma cpc (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 28889 del 18/10/2023 “il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. è applicabile a tutte le contestazioni relative al quomodo dell'esecuzione forzata e non a quelle che investono la debenza del credito o il diritto del creditore di procedere in executivis. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile, per inosservanza del termine di cui all'art.
617 c.p.c., l'opposizione proposta contro l'estratto del ruolo con la quale era stata dedotta unicamente l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale, senza svolgere contestazioni relative all'insussistenza del credito)”)
Le predette eccezioni sono, pertanto, inammissibili.
2 2.2. – L'eccezione di prescrizione, invece, avendo ad oggetto una causa di estinzione del credito, attiene all'an dell'esecuzione e, quindi, deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° comma, cpc.
Tale eccezione è parzialmente fondata.
La cartella n. 03420120051157949/000 si riferisce ad una contravvenzione del codice della strada risalente al 2009 per la quale non è dimostrato il compimento di atti interruttivi del termine prescrizionale di cinque anni ex artt. 209 d.lgs. 285/1992 e 28 l. 689/1981.
Anche per la cartella 03420130012067507/000, relativa a due violazioni del codice della strada commesse nel 2011 e contestate nel medesimo anno, è decorso il termine prescrizionale di cinque anni ex artt. 209 d.lgs. 285/1992 e 28 l. 689/1981 in mancanza di atti interruttivi.
La cartella 03420130043923845/000, invece, riguarda spese processuali del 2010, sicché il relativo termine prescrizionale generale di 10 anni ex art. 2946 c.c. (in mancanza di norme speciali) scadeva nel 2020 e, quindi, è stato interrotto dalla notifica del sollecito di pagamento de quo, avvenuta, per quanto ammesso dall'opponente, nel “gennaio/febbraio 2017”.
Le altre cartelle si riferiscono ad illeciti amministrativi previsti dal dpr 753/1980 (rispetto ai quali l'ente creditore è ), soggetti al termine di prescrizione di cinque anni ai sensi CP_1 dell'ultimo comma dell'art. 87 del medesimo dpr.
In particolare, la cartella di pagamento n. 03420130015531450/000 attiene ai seguenti verbali:
- verbale di accertamento n. 08/927514 del 15.1.2009, seguito dall'ordinanza-ingiunzione n. ATO000000057546/2009 notificata il 16.7.2009; da tale data è decorso, in data
16.7.2014, il termine quinquennale di prescrizione in mancanza di atti interruttivi;
- verbale di accertamento n. 06/927514 del 15.1.2009, seguito dall'ordinanza-ingiunzione n. ATO000000057548/2009, notificata il 16.7.2009; da tale data è decorso, in data
16.7.2014, il termine quinquennale di prescrizione in mancanza di atti interruttivi;
- verbale di accertamento n. 55/2937516 del 27.06.2009, seguito dall'ordinanza- ingiunzione n. TALO000000057667/2010 notificata il 2.5.2012; il relativo termine di prescrizione, decorrente dalla predetta data, scadeva l'1.5.2017 e, pertanto, è stato interrotto dalla notifica del sollecito di pagamento nel “gennaio/febbraio 2017”;
- verbale di accertamento n. 12/940635 del 11.5.2008, seguito dall'ordinanza-ingiunzione n. TALA000000050048/2008, notificata il 2.5.20212; il relativo termine di prescrizione, decorrente dalla predetta data, scadeva l'1.5.2017 e, pertanto, è stato interrotto dalla notifica del sollecito di pagamento nel “gennaio/febbraio 2017”;
3 La cartella di pagamento n. 03420140003793419/000 riguarda il verbale di accertamento n.
04/2904031 del 30.6.2009, contestato sul treno in pari data, dalla quale è decorso il termine prescrizione il 30.9.2014, in mancanza di prova di notifica di successivi atti interruttivi.
La cartella di pagamento n. 03420150016626182/000 concerne i seguenti verbali:
- verbale di accertamento n. 23/849351 del 23.5.2008, seguito dall'ordinanza-ingiunzione n. TACA000000066718/2010 notificata il 28.8.2012; il relativo termine di prescrizione, decorrente dalla predetta data, scadeva il 28.8.2017 e, pertanto, è stato interrotto dalla notifica del sollecito di pagamento nel “gennaio/febbraio 2017”;
- verbale di accertamento n. 11/877114 del 18.3.2009, seguita dall'ordinanza-ingiunzione n. TATO000000059282/2009 notificata il 24.1.2014; il relativo termine di prescrizione, decorrente dalla predetta data, scadeva il 24.1.2019 e, pertanto, è stato interrotto dalla notifica del sollecito di pagamento nel “gennaio/febbraio 2017”;
La cartella di pagamento n. 03420150026435157/000 ha ad oggetto il verbale di accertamento n. RA0046075 del 18.6.2011, seguito dall'ordinanza-ingiunzione n.
CAL000000011827/2011 notificata il 30.3.2012; il relativo termine di prescrizione, decorrente dalla predetta data, scadeva il 30.3.2017 e, pertanto, è stato interrotto dalla notifica del sollecito di pagamento nel “gennaio/febbraio 2017”.
La cartella di pagamento n. 03420160013055672/000 si riferisce al verbale di accertamento n. 94/939460 del 28.6.2009, seguita da ordinanza ingiunzione notificata il 22.12.2011; da tale data è decorso, in data 22.12.2016, il termine quinquennale di prescrizione in mancanza di atti interruttivi.
Resta solo da precisare che il disconoscimento della firme a nome proprio, formulata in modo generico e anticipato, sin dall'originario atto di citazione e, poi, ribadito in termini altrettanto generico senza uno specifico confronto con le produzioni di , alla luce della CP_1
consolidata giurisprudenza in materia, appare tamquam non esset (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n.
17313 del 17.6.2021: “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte”; in precedenza, (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16232 del 19/8/2004).
4 In conclusione, quindi, occorre dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata con riferimento alle cartelle n. 03420120051157949/000, n.
03420130012067507/000, n. 03420140003793419/000, n. 03420160013055672/000 e n.
03420130015531450/000 (limitatamente alle ordinanze-ingiunzioni n. ATO000000057546/2009 e n. ATO000000057548/2009).
3. – Infine, con riferimento alla domanda riconvenzionale trasversale – avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento degli obblighi in capo all'agente della riscossione proposta da nei confronti di – va dichiarato il difetto di CP_1 CP_5
giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 172, lett. d), d.lgs. 175/2006
(cfr., per analoga vicenda, Sez. U, Ordinanza n. 5569 del 22/2/2023: “in base all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2016, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti - seppur con le forme processuali di un giudizio ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica (ex art. 172, comma
1, lett. d), d.lgs. n. 174 del 2016) - l'azione di risarcimento del danno al patrimonio sociale esperita da una società "in house" nei confronti di un soggetto legato ad essa da un rapporto di servizio, compresa la domanda rivolta nei confronti dell'agente della riscossione per il mancato recupero coattivo di crediti iscritti a ruolo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto attratta alla giurisdizione contabile l'azione di risarcimento proposta dalla affidataria Parte_2
della gestione del servizio di trasporto pubblico locale,
contro
Controparte_6
per l'inadempimento dell'obbligo di quest'ultima di recuperare un credito, iscritto a ruolo, derivante dal mancato pagamento, da parte di un utente, di un titolo di viaggio e della conseguente sanzione pecuniaria irrogata)”).
Invero, è società partecipata pubblica (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 32867 CP_1
del 27/11/2023), che esercita un pubblico servizio e, in questo quadro, dispone di poteri di accertamento di illeciti amministrativi e di irrogazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 4141 del
10/02/2023; cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 29580 del 22/10/2021), maneggiando denaro pubblico, per la cui riscossione si avvale, non a caso, di CP_5
4. – L'accoglimento parziale dell'opposizione proposta ed il difetto parziale di giurisdizione giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata con riferimento alle cartelle n. 03420120051157949/000, n. 03420130012067507/000, n.
5 03420140003793419/000, n. 03420160013055672/000 e n. 03420130015531450/000
(limitatamente alle ordinanze-ingiunzioni n. ATO000000057546/2009 e n.
ATO000000057548/2009);
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta da;
CP_1
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Paola, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
6