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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/07/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 10.07.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3301 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Pasquale Carrillo ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dagli avv.ti Itala De benedictis, Luca
Cuzzupoli e Ida Verrengia resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.05.2023 l'epigrafato ricorrente ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della società “ a far data dal 01.12.2015 con la qualifica di Controparte_2 autista addetto al trasporto e alla spedizione delle merci, e di aver rassegnato le proprie dimissioni in data 30.05.2022 per i seguenti motivi: a) Mancato pagamento differenze retributive per maggior orario di lavoro non indicato nelle buste paghe;
b) Impossibilità di continuazione del rapporto lavorativo per motivi di salute perché affetto da cervicobrachialgia. Deducendo, quindi, di aver presentato il 6.06.2022 domanda di indennità NASpI essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 D.Lgs. 22/2015, e che il CP_ 14.11.2022 l di Caserta gli aveva comunicato il rigetto della domanda di disoccupazione sul presupposto che “la causa cessazione attività lavorativa non è valida 1 per il trattamento in oggetto”, ha concluso chiedendo di accertare il suo diritto “a percepire
l'indennità di disoccupazione (NASPI) dalla data della domanda (06.06.2022), per tutta la durata prevista dalla legge e con gli importi di legge, oltre interessi dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo”.
CP_ Nel costituirsi in giudizio, l ha fatto rilevare, nel merito, di aver respinto la domanda non ricorrendo la prova della giusta causa delle dimissioni.
Tanto premesso, occorre innanzitutto richiamare l'art. 3 del D.Lgs. n. 22 del 4.03.2015, contenente “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge10.12.2014 n. 183”, che individua i destinatari della prestazione nei lavoratori che “abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”, prevedendo espressamente al comma 2 che “La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa”. CP_ La Circolare n. 94 del 12.05.2015 chiarisce, inoltre, che “la NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20.10.2003…”.
Nel caso di specie, non è in contestazione il fatto che presupposto per la concessione della NASpI sia lo stato di disoccupazione involontario, atteso il dichiarato scopo dell'istituto de quo di tutela e sostegno al reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
L'erogazione è, quindi, riconosciuta anche ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa, così come oggi previsto espressamente e in passato sottolineato dallo stesso nella propria circolare attuativa n. 97 del 2003, a seguito CP_3 della pronuncia della Corte Costituzionale n. 269/2002, al fine di ricomprendere nel beneficio quei casi che non ricadrebbero altrimenti nella previsione normativa in base alla regola generale secondo cui la disoccupazione deve essere, appunto, involontaria.
Occorre, perciò, distinguere tra ipotesi di dimissioni scaturite da determinazioni del lavoratore indipendenti da condotte datoriali, certamente ostative alla erogazione della
NASpI, e dimissioni involontarie perché determinate da condotte datoriali che rendono
“obbligata” la scelta del dipendente: infatti, le dimissioni rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 c.c. sono certamente da ricondurre alla categoria del recesso
2 involontario dal rapporto di lavoro, in quanto sorrette da una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
In presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto – la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice – l'atto delle dimissioni, ancorché proveniente dal lavoratore, deve, pertanto, essere ascritto al comportamento di un altro soggetto, e il conseguente stato di disoccupazione non può che ritenersi involontario.
Ebbene, secondo le allegazioni di parte ricorrente, la volontà di recedere dal rapporto sarebbe dipesa sia dal mancato pagamento di ore di lavoro straordinario, sia da motivi di salute, in quanto “la prosecuzione del rapporto di lavoro era diventata insostenibile per la particolare patologia di cui risultava affetto, caratterizzata da dolore a livello di collo, spalla
e arto superiore, debolezza muscolare, intorpidimento e rigidità muscolare”.
Con riguardo alla prima delle indicate motivazioni, la Corte di Cassazione ha sempre ritenuto che la nozione di giusta causa delle dimissioni sia da ricollegare o ad un gravissimo inadempimento datoriale, ovvero ad un'altra causa, comunque oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario (v. in tal senso Cass. n. 3136/2015 e n. 17303/2016).
Nel caso che ne occupa, il ricorrente, dopo aver presentato domanda di NASpI, in sede di conciliazione monocratica presso l è addivenuto ad una Controparte_4 conciliazione con la società “ , dietro riconoscimento da parte del datore di Controparte_2 lavoro della somma netta di euro 1.000,00 a titolo di differenze retributive per il periodo da settembre 2021 a giugno 2022, pari all'importo di euro 100,00 per ogni mese lavorato (v. all. G ric.).
Tanto basta ad escludere la sussistenza di una giusta causa di recesso, tenuto conto sia del lungo periodo di prosecuzione del rapporto a dispetto delle denunciate inadempienze datoriali, sia dell'esiguità dell'importo riconosciuto in via transattiva a tacitazione di ogni ulteriore pretesa avente ad oggetto importi retributivi differenziali;
elementi, questi, che inducono ad escludere un giudizio di particolare gravità del comportamento imputato all'ex datore di lavoro.
In ordine, poi, ai lamentati problemi di salute, valga il principio di diritto affermato da Cass.
n. 12565 del 2017, in cui si legge: “Questa Corte di cassazione (v. da ultimo Cass. n.
17303/2016 a proposito di giusta causa in ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto)
… ha sempre ritenuto che la nozione di giusta causa, sia da ricollegare o ad un gravissimo inadempimento (cfr. da ult. Cass. n. 25384 del 2015) ovvero ad un'altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario (v. in tal senso Cass. n. 3136 del
3 2015), mentre esula da tale nozione l'impossibilità oggettiva della prestazione lavorativa derivante da stato di malattia.
10. Proprio con riferimento a fattispecie analoga alla presente, in cui la perdita del lavoro derivava da dimissioni motivate da stato di malattia, questa Corte di cassazione con la sentenza n. 29481/2008 ha ribadito, uniformandosi alla citata giurisprudenza costituzionale, che la disoccupazione è involontaria quando è dovuta a dimissioni rassegnate per il comportamento di un altro soggetto, ovvero riconducibili ad una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro, così grave da impedirne la provvisoria esecuzione. Si fa riferimento, con evidenza, al fatto del datore di lavoro o al fatto del terzo, non già alla situazione soggettiva del lavoratore, la cui scelta, ancorché dettata da motivi di salute, rimane tuttavia volontaria.
11. Peraltro, interpretando l'art. 34 comma cinque della legge n. 44/1998 (ndr art. 34 comma cinque della legge n. 448/1998) in modo da escludere dal divieto di erogazione dell'indennità di disoccupazione anche l'ipotesi di dimissioni volontarie motivate da malattia si finirebbe per orientare la prestazione medesima verso il soddisfacimento di bisogni diversi da quelli cui mira il trattamento dell'indennità di disoccupazione espressamente disciplinato sulla base di una fattispecie concreta che la norma individua in modo espresso, laddove, peraltro, l'ordinamento appresta altre e specifiche tutele al lavoratore che versa in stato di malattia o che si dimostri essere inidoneo definitivamente all'espletamento delle proprie mansioni.
12. A tale orientamento deve darsi continuità per le ragioni sin qui rappresentate che lo fanno preferire al recente arresto di Corte di cassazione n. 1105/2015 che ha ritenuto di poter ricondurre alla medesima ratio delle dimissioni per giusta causa le dimissioni motivate da ragioni di salute…”.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Rinvenendosi nel ricorso la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa le spese.
4 S.M.C.V., 14.07.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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