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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 14/03/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Rg 980 /2024
TRIBUNALE DI VERCELLI
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 980 /2024
TRA
E Parte_1 Parte_2
PARTE ATTRICE OPPONENTE
E
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 14 marzo 2025 il Giudice dà atto che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte come da provvedimento del 27/1/2025;
letti i fogli di precisazione conclusioni depositati da parte opponente in data 11/3/2025 e da parte opposta il 6/3/2025, da intendersi qui richiamati ai fini di udienza;
lette le note conclusive depositate, a valere ai fini della discussione orale;
il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. di cui viene data pubblica lettura mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 980 /2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 980 /2024 promossa da
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] entrambi ivi residente in [...]
nr.21 (C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Maria Grazia Strambi Ferrini, C.F._2
del Foro di Vercelli, (C.F.: ) ed elettivamente domiciliati presso il di lei studio C.F._3
in Casale Monferrato, Via Pagliano nr. 20, pec: Email_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
E
, C.F. e P. IVA , con sede in Torino, Via Cernaia n. Controparte_1 P.IVA_1
7, in persona del Responsabile Funzione Qualità del Credito Dott.ssa , rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Gianni Conti (C.F. - fax n. 0142/452337 - PEC C.F._4
del Foro di Vercelli, elettivamente domiciliata presso lo Studio di Email_2 quest'ultimo Procuratore in Casale Monferrato (AL), Via Luigi Canina n. 5
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14/3/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 229/2024 il Tribunale di Vercelli, su istanza di ha ingiunto a , titolare dello Studio Tecnico di Ginepro Controparte_1 Parte_1
Giorgio, e a fideiussore, il pagamento di euro 12.443,95 oltre interessi e spese, a Parte_2
2 titolo di saldo a debito del conto corrente n. 040/82289/8 e relativo conto anticipi affidato in data
26/4/2017.
Hanno proposto opposizione e chiedendo la revoca del decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Vercelli a favore del
Tribunale di Torino in forza di clausola del contratto di affidamento bancario che ha previsto quale foro esclusivo il Tribunale di Torino. Gli opponenti hanno altresì eccepito l'improcedibilità dell'opposizione per difetto di avvio del procedimento di mediazione come previsto dal contratto, riservando la formulazione delle eccezioni di merito avanti al giudice competente.
Si è costituita in giudizio aderendo all'eccezione di incompetenza del Tribunale Controparte_1
di Vercelli a favore del Tribunale di Torino, insistendo - nel merito - nella fondatezza della pretesa creditoria.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 13/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni.
In diritto, va preliminarmente dato atto dell'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Vercelli a favore del Tribunale di Torino.
L'adesione comporta l'impossibilità per il giudice di decidere nel merito sulla questione di competenza, non risultando venire in rilievo ipotesi di competenza funzionale inderogabile.
Consegue, comunque, la revoca del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice che entrambe le parte hanno indicato come non competente.
Si ritiene di dover aderire al principio recentemente espresso da Cass. n. 21300/2024, recepito da altre sentenze di questo Tribunale, secondo cui, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza della fattispecie descritta dall'art. 38 c. 2 c.p.c., la pronuncia sulle spese del giudizio competa non al giudice dell'opposizione ma al giudice davanti a cui la causa è riassunta.
Ciò in quanto, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non decide sulla questione di incompetenza ma, dato atto dell'adesione del convenuto, si limita a rimettere le parti dinanzi al giudice designato ed a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo. Si verifica quindi anche in questa ipotesi il fenomeno della translatio iudicii, non assumendo valore di connotato distintivo la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. La relativa pronuncia non ha, infatti, alcuna valenza decisoria, dal momento che la invalidità del decreto ingiuntivo è una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente.
Trattandosi di effetto processuale direttamente collegato alla declaratoria di incompetenza, la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non si configura pertanto come decisione di merito, tale da legittimare la pronuncia sulle spese, né un tratto
3 distintivo altrimenti apprezzabile per poter affermare che spetti al giudice ritenuto dalle parti incompetente emettere tale pronuncia.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 229/2024;
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti interessate devono riassumere la causa davanti al Tribunale di Torino .
Vercelli, 14/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
4
TRIBUNALE DI VERCELLI
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 980 /2024
TRA
E Parte_1 Parte_2
PARTE ATTRICE OPPONENTE
E
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 14 marzo 2025 il Giudice dà atto che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte come da provvedimento del 27/1/2025;
letti i fogli di precisazione conclusioni depositati da parte opponente in data 11/3/2025 e da parte opposta il 6/3/2025, da intendersi qui richiamati ai fini di udienza;
lette le note conclusive depositate, a valere ai fini della discussione orale;
il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. di cui viene data pubblica lettura mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 980 /2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 980 /2024 promossa da
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] entrambi ivi residente in [...]
nr.21 (C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Maria Grazia Strambi Ferrini, C.F._2
del Foro di Vercelli, (C.F.: ) ed elettivamente domiciliati presso il di lei studio C.F._3
in Casale Monferrato, Via Pagliano nr. 20, pec: Email_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
E
, C.F. e P. IVA , con sede in Torino, Via Cernaia n. Controparte_1 P.IVA_1
7, in persona del Responsabile Funzione Qualità del Credito Dott.ssa , rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Gianni Conti (C.F. - fax n. 0142/452337 - PEC C.F._4
del Foro di Vercelli, elettivamente domiciliata presso lo Studio di Email_2 quest'ultimo Procuratore in Casale Monferrato (AL), Via Luigi Canina n. 5
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14/3/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 229/2024 il Tribunale di Vercelli, su istanza di ha ingiunto a , titolare dello Studio Tecnico di Ginepro Controparte_1 Parte_1
Giorgio, e a fideiussore, il pagamento di euro 12.443,95 oltre interessi e spese, a Parte_2
2 titolo di saldo a debito del conto corrente n. 040/82289/8 e relativo conto anticipi affidato in data
26/4/2017.
Hanno proposto opposizione e chiedendo la revoca del decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Vercelli a favore del
Tribunale di Torino in forza di clausola del contratto di affidamento bancario che ha previsto quale foro esclusivo il Tribunale di Torino. Gli opponenti hanno altresì eccepito l'improcedibilità dell'opposizione per difetto di avvio del procedimento di mediazione come previsto dal contratto, riservando la formulazione delle eccezioni di merito avanti al giudice competente.
Si è costituita in giudizio aderendo all'eccezione di incompetenza del Tribunale Controparte_1
di Vercelli a favore del Tribunale di Torino, insistendo - nel merito - nella fondatezza della pretesa creditoria.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 13/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni.
In diritto, va preliminarmente dato atto dell'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Vercelli a favore del Tribunale di Torino.
L'adesione comporta l'impossibilità per il giudice di decidere nel merito sulla questione di competenza, non risultando venire in rilievo ipotesi di competenza funzionale inderogabile.
Consegue, comunque, la revoca del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice che entrambe le parte hanno indicato come non competente.
Si ritiene di dover aderire al principio recentemente espresso da Cass. n. 21300/2024, recepito da altre sentenze di questo Tribunale, secondo cui, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza della fattispecie descritta dall'art. 38 c. 2 c.p.c., la pronuncia sulle spese del giudizio competa non al giudice dell'opposizione ma al giudice davanti a cui la causa è riassunta.
Ciò in quanto, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non decide sulla questione di incompetenza ma, dato atto dell'adesione del convenuto, si limita a rimettere le parti dinanzi al giudice designato ed a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo. Si verifica quindi anche in questa ipotesi il fenomeno della translatio iudicii, non assumendo valore di connotato distintivo la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. La relativa pronuncia non ha, infatti, alcuna valenza decisoria, dal momento che la invalidità del decreto ingiuntivo è una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente.
Trattandosi di effetto processuale direttamente collegato alla declaratoria di incompetenza, la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non si configura pertanto come decisione di merito, tale da legittimare la pronuncia sulle spese, né un tratto
3 distintivo altrimenti apprezzabile per poter affermare che spetti al giudice ritenuto dalle parti incompetente emettere tale pronuncia.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 229/2024;
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti interessate devono riassumere la causa davanti al Tribunale di Torino .
Vercelli, 14/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
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