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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice dott. Enrico Capanna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 37, comma 2, CCII da RD SR (cf 10816460017) diretto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di THULASA S.R.L. (C.F. 02490750979) con sede a
MO (PO) in via Parugiano di Sopra n.12.
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che la società debitrice non si è formalmente costituita, nonostante la regolarità della notificazione eseguita mediante pec ai sensi dell'art. 40 co. 6 CCII in data 3.12.2024, ma il suo l.r. ha partecipato all'udienza del 7.1.2025;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- i crediti del ricorrente non risultano contestati;
- il debitore è imprenditore commerciale, atteso che è iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove ha indicato quale propria attività “consulenza, formazione e assistenza tecnico/operativa alle imprese private
e/o al settore della PA;
consulenza in ambito gestionale e direzionale come strategia aziendale” e che tale qualifica soggettiva non risulta contestata;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII: dal bilancio al 31.12.2023 emergono ricavi (€ 6.337.634) per una entità incompatibile con i valori-soglia della norma sopra richiamata;
pagina 1 di 7 -che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma
5, CCII, atteso che il solo credito del ricorrente si attesa per € 83.075,13;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dalla documentazione (all.10) prodotta dal ricorrente a firma dello stesso ricorrente, in quanto da questa trasmessa dalla propria pec a quella del ricorrente (all. 9).
Nello specifico, tale documento (all.10), consistente nell'atto di citazione inviato dalla resistente a GOOGLE
IRELAND LIMITED, ha dato origine al giudizio R.G. 36998/2024, pendente davanti alla sezione XI del
Tribunale di Milano, con cui la resistente, congiuntamente a TA ND in proprio, hanno citato il convenuto per ottenere il risarcimento a ristoro di tutti i danni patiti e quantificati in oltre € 53.000.000 per la odierna resistente.
A prescindere dalla questione della eventuale fondatezza della domanda risarcitoria formulata, dalla lettura dell'atto di citazione in parola si apprende che l'attività tipica della resistente nella intermediazione pubblicitaria sia stata irrimediabilmente arrestata per il rifiuto di GOOGLE di continuare nel rapporto
(“quest'ultima, infatti, al pari del proprio amministratore, nella sua reputazione professionale ha subito conseguenze pregiudizievoli a causa dell'illegittimo comportamento di Google. Essa, in particolare, ha perso credibilità e affidamento nella web Community, per come comprovato dalla quasi totale perdita del portafoglio clienti e dalla mancata acquisizione di nuova clientela. Ciò in ragione sia della campagna di discredito subita, sia del continuo down della linea di credito, che, di fatto, impediva ai clienti di usufruire del servizio di Google Ads. Del resto, numerose sono state le disdette, i reclami, e le richieste di risarcimento avanzate nei suoi confronti dai clienti, alcuni dei quali, peraltro, hanno anche proposto azioni giudiziarie. È fin troppo evidente, dunque, che la SA, che fino a pochi mesi fa era un'azienda leader nel settore, sia ormai irrimediabilmente
“marchiata” come azienda inaffidabile ed atta ad utilizzare metodi illeciti” cfr. pag. 19 all.10).
Altresì, si apprende che le ingenti somme versate dalla resistente a GOOGLE a titolo di deposito cauzionale per l'aumento del fido pubblicitario non siano alla stessa richiedibili, in quanto di poco inferiori all'ammontare dei crediti da questa vantati nei confronti della stessa società (“invero, Google avrebbe dovuto correttamente e lealmente utilizzare il deposito cauzionale di ben 2.850.000,00 euro, versato da SA, a saldo della somma dalla stessa dovuta (euro 2.699.420,00)” cfr. pag. 13 all.10).
Infatti, è la stessa resistente a illustrare la gravità della propria situazione finanziaria (“non v'è dubbio che nel caso in esame, il comportamento mantenuto da Google, oltre a costituire un chiaro abuso di posizione dominante, rappresenti anche una violazione del canone della buona fede contrattuale, tenuto, peraltro, conto che esso ha determinato la impossibilità oggettiva di SA a saldare le fatture [… ] il risultato di tutto questo è stata la fuga di tutti i clienti di SA che interrompevano ex abrupto il rapporto contrattuale (all.24 disdette clienti), nel dubbio di avere a che fare con un truffatore. Ciò conduceva, via via, parte attrice ad una vera e propria crisi di liquidità che la faceva collassare, in quanto, da un lato versava le ingenti somme richieste da Google a titolo di deposito cauzionale (per un totale complessivo di euro 2.850.000) senza che a ciò corrispondesse pagina 2 di 7 un puntuale aumento della linea di credito e dall'altro perdeva i budget versati dai propri clienti, i quali, come detto, si allontanavano speditamente per le cattive ed allarmanti informazioni ricevute dagli incaricati di Google […] Ed infatti, la sospensione della linea di credito, in uno con la fuga dei clienti allarmati da Google, ha determinato l'impossibilità oggettiva per la SA di proseguire la propria attività, con conseguente crollo di ogni ricavo (all.34 Bilancio provvisorio 2024), ed addirittura mandando in sofferenza la società. Quest'ultima, invero, è stata subito aggredita sia dagli Istituti bancari che le avevano, anche, concesso prestiti (all.35 richieste Banca o factoring), sia dai clienti i quali hanno lamentato l'inadempimento contrattuale, avviando anche contenziosi giudiziari nei confronti di SA (all.30 atto citazione). In particolare, l'esposizione di quest'ultima nei confronti delle banche e delle società di factoring è quantificabile in euro 2.025.565,90 (all.36 prospetto esposizione debitoria) A ciò si aggiunga che la SA, in forza degli impegni contrattuali assunti è stata costretta a pagare alla propria cliente, società XXX, per bene 3 volte la somma di euro 95.000 a titolo di penale per il blocco dell'account Google per un totale di euro 285.000” cfr. pagg. 14, 16 e 17 all.10) la quale è perfettamente sussumibile nella definizione giurisprudenziale di insolvenza “ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa” (cfr. ex multis Cass. I sez. civ. ord. n. 30284/2022).
Infatti, nel caso di esame l'attività tipica si presenta (per stessa ammissione della resistente) come irreparabilmente compromessa e arrestata, nonché le risorse liquide della società già integralmente utilizzate senza la possibilità di disporre di altre risorse per pagare con mezzi ordinari le obbligazioni in scadenza.
Ancora, in tale prospettiva la (eventuale) fondatezza dell'azione risarcitoria esercitata con conseguente condanna di controparte al pagamento di tutti i danni patiti ha scarso rilievo in quanto finalizzata solo a dare una prognosi di equilibrio fra attività e passività della società e copertura del complesso di obbligazioni gravanti sulla resistente, valutazione rilevate (insieme alle relative tempistiche) solo per le società in stato di liquidazione e non per quelle, come nel caso di specie, che sono attive e presenti sul mercato.
Ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato Curatore il dott. Stefano Papi.
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di THULASA S.R.L. (C.F. 02490750979) con sede a MO (PO) in via Parugiano di
Sopra n.12;
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;
pagina 3 di 7 NOMINA
Curatore il dott. Stefano Papi;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
AVVISA il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione pagina 4 di 7 sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c. al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere,
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al Giudice Delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201
CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
pagina 5 di 7 la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
il domicilio digitale della procedura;
FISSA la data del 29.5.2025 ore 12.30 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo
200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo
230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale e terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
pagina 6 di 7 e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero
e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Prato, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Prato, 22/01/2025
Il Giudice Relatore dott. Enrico Capanna
La Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice dott. Enrico Capanna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 37, comma 2, CCII da RD SR (cf 10816460017) diretto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di THULASA S.R.L. (C.F. 02490750979) con sede a
MO (PO) in via Parugiano di Sopra n.12.
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che la società debitrice non si è formalmente costituita, nonostante la regolarità della notificazione eseguita mediante pec ai sensi dell'art. 40 co. 6 CCII in data 3.12.2024, ma il suo l.r. ha partecipato all'udienza del 7.1.2025;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- i crediti del ricorrente non risultano contestati;
- il debitore è imprenditore commerciale, atteso che è iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove ha indicato quale propria attività “consulenza, formazione e assistenza tecnico/operativa alle imprese private
e/o al settore della PA;
consulenza in ambito gestionale e direzionale come strategia aziendale” e che tale qualifica soggettiva non risulta contestata;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII: dal bilancio al 31.12.2023 emergono ricavi (€ 6.337.634) per una entità incompatibile con i valori-soglia della norma sopra richiamata;
pagina 1 di 7 -che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma
5, CCII, atteso che il solo credito del ricorrente si attesa per € 83.075,13;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dalla documentazione (all.10) prodotta dal ricorrente a firma dello stesso ricorrente, in quanto da questa trasmessa dalla propria pec a quella del ricorrente (all. 9).
Nello specifico, tale documento (all.10), consistente nell'atto di citazione inviato dalla resistente a GOOGLE
IRELAND LIMITED, ha dato origine al giudizio R.G. 36998/2024, pendente davanti alla sezione XI del
Tribunale di Milano, con cui la resistente, congiuntamente a TA ND in proprio, hanno citato il convenuto per ottenere il risarcimento a ristoro di tutti i danni patiti e quantificati in oltre € 53.000.000 per la odierna resistente.
A prescindere dalla questione della eventuale fondatezza della domanda risarcitoria formulata, dalla lettura dell'atto di citazione in parola si apprende che l'attività tipica della resistente nella intermediazione pubblicitaria sia stata irrimediabilmente arrestata per il rifiuto di GOOGLE di continuare nel rapporto
(“quest'ultima, infatti, al pari del proprio amministratore, nella sua reputazione professionale ha subito conseguenze pregiudizievoli a causa dell'illegittimo comportamento di Google. Essa, in particolare, ha perso credibilità e affidamento nella web Community, per come comprovato dalla quasi totale perdita del portafoglio clienti e dalla mancata acquisizione di nuova clientela. Ciò in ragione sia della campagna di discredito subita, sia del continuo down della linea di credito, che, di fatto, impediva ai clienti di usufruire del servizio di Google Ads. Del resto, numerose sono state le disdette, i reclami, e le richieste di risarcimento avanzate nei suoi confronti dai clienti, alcuni dei quali, peraltro, hanno anche proposto azioni giudiziarie. È fin troppo evidente, dunque, che la SA, che fino a pochi mesi fa era un'azienda leader nel settore, sia ormai irrimediabilmente
“marchiata” come azienda inaffidabile ed atta ad utilizzare metodi illeciti” cfr. pag. 19 all.10).
Altresì, si apprende che le ingenti somme versate dalla resistente a GOOGLE a titolo di deposito cauzionale per l'aumento del fido pubblicitario non siano alla stessa richiedibili, in quanto di poco inferiori all'ammontare dei crediti da questa vantati nei confronti della stessa società (“invero, Google avrebbe dovuto correttamente e lealmente utilizzare il deposito cauzionale di ben 2.850.000,00 euro, versato da SA, a saldo della somma dalla stessa dovuta (euro 2.699.420,00)” cfr. pag. 13 all.10).
Infatti, è la stessa resistente a illustrare la gravità della propria situazione finanziaria (“non v'è dubbio che nel caso in esame, il comportamento mantenuto da Google, oltre a costituire un chiaro abuso di posizione dominante, rappresenti anche una violazione del canone della buona fede contrattuale, tenuto, peraltro, conto che esso ha determinato la impossibilità oggettiva di SA a saldare le fatture [… ] il risultato di tutto questo è stata la fuga di tutti i clienti di SA che interrompevano ex abrupto il rapporto contrattuale (all.24 disdette clienti), nel dubbio di avere a che fare con un truffatore. Ciò conduceva, via via, parte attrice ad una vera e propria crisi di liquidità che la faceva collassare, in quanto, da un lato versava le ingenti somme richieste da Google a titolo di deposito cauzionale (per un totale complessivo di euro 2.850.000) senza che a ciò corrispondesse pagina 2 di 7 un puntuale aumento della linea di credito e dall'altro perdeva i budget versati dai propri clienti, i quali, come detto, si allontanavano speditamente per le cattive ed allarmanti informazioni ricevute dagli incaricati di Google […] Ed infatti, la sospensione della linea di credito, in uno con la fuga dei clienti allarmati da Google, ha determinato l'impossibilità oggettiva per la SA di proseguire la propria attività, con conseguente crollo di ogni ricavo (all.34 Bilancio provvisorio 2024), ed addirittura mandando in sofferenza la società. Quest'ultima, invero, è stata subito aggredita sia dagli Istituti bancari che le avevano, anche, concesso prestiti (all.35 richieste Banca o factoring), sia dai clienti i quali hanno lamentato l'inadempimento contrattuale, avviando anche contenziosi giudiziari nei confronti di SA (all.30 atto citazione). In particolare, l'esposizione di quest'ultima nei confronti delle banche e delle società di factoring è quantificabile in euro 2.025.565,90 (all.36 prospetto esposizione debitoria) A ciò si aggiunga che la SA, in forza degli impegni contrattuali assunti è stata costretta a pagare alla propria cliente, società XXX, per bene 3 volte la somma di euro 95.000 a titolo di penale per il blocco dell'account Google per un totale di euro 285.000” cfr. pagg. 14, 16 e 17 all.10) la quale è perfettamente sussumibile nella definizione giurisprudenziale di insolvenza “ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa” (cfr. ex multis Cass. I sez. civ. ord. n. 30284/2022).
Infatti, nel caso di esame l'attività tipica si presenta (per stessa ammissione della resistente) come irreparabilmente compromessa e arrestata, nonché le risorse liquide della società già integralmente utilizzate senza la possibilità di disporre di altre risorse per pagare con mezzi ordinari le obbligazioni in scadenza.
Ancora, in tale prospettiva la (eventuale) fondatezza dell'azione risarcitoria esercitata con conseguente condanna di controparte al pagamento di tutti i danni patiti ha scarso rilievo in quanto finalizzata solo a dare una prognosi di equilibrio fra attività e passività della società e copertura del complesso di obbligazioni gravanti sulla resistente, valutazione rilevate (insieme alle relative tempistiche) solo per le società in stato di liquidazione e non per quelle, come nel caso di specie, che sono attive e presenti sul mercato.
Ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato Curatore il dott. Stefano Papi.
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di THULASA S.R.L. (C.F. 02490750979) con sede a MO (PO) in via Parugiano di
Sopra n.12;
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;
pagina 3 di 7 NOMINA
Curatore il dott. Stefano Papi;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
AVVISA il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione pagina 4 di 7 sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c. al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere,
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al Giudice Delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201
CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
pagina 5 di 7 la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
il domicilio digitale della procedura;
FISSA la data del 29.5.2025 ore 12.30 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo
200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo
230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale e terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
pagina 6 di 7 e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero
e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Prato, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Prato, 22/01/2025
Il Giudice Relatore dott. Enrico Capanna
La Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
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