TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 21/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1369/2023 R.G. promossa da
in persona del Parte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato, Giulia Renzetti, Marcello
Carnovale e Carmela Filice
-RICORRENTE-
contro rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Fortunato Controparte_1
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 28.09.2023, il ricorrente ha proposto opposizione Pt_1 all'accertamento tecnico preventivo (1463/2022 R.G.).
Ha dedotto il ricorrente che erroneamente il consulente della prima fase aveva accertato il requisito sanitario necessario per poter usufruire della pensione di vecchiaia anticipata, ex art. 1 comma 8 del D. L.vo 503/1992, esprimendosi sulla riduzione della capacità
1 lavorativa generica ai sensi della L. 118/71 e non anche, come correttamente avrebbe dovuto, sulla riduzione della capacità lavorativa del soggetto in occupazioni confacenti ai sensi della L. 222/84.
Si è costituito argomentando per l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, disposto il rinnovo delle operazioni peritali e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
2.1. L' opponente lamenta la circostanza che il CTU della prima fase avrebbe Pt_1 indebitamente fondato l'elaborato sull'accertamento dell'invalidità civile in base ai criteri dettati dalla L. 118/71 ed ignorando che nel caso in esame avrebbe dovuto piuttosto formulare le sue valutazioni in ossequio ai criteri dettati dalla L. 222/84 sulla invalidità attitudinale.
Tale motivo di opposizione è infondato alla stregua di Corte di Cassazione, sentenza n.
9081/2013, le cui motivazioni sono richiamate, ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “…Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n.503 del 1992, art. 1, comma 8, deducendo che la formulazione di tale norma è tale da includere anche la nozione di capacità lavorativa generica rilevante nell'ambito dell'invalidità civile.
2. La decisione impugnata, che si è posta in consapevole dissenso dal precedente di questa Corte n.
13495/2003, si fonda essenzialmente sul rilievo che la disposizione in parola è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali e non quelli assistenziali, dal che dovrebbe derivarsi la rilevanza soltanto dell'invalidità accertata in base ai criteri fissati per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali ai sensi della
L. n.222 del 1984. 3. Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere
2 genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art.
1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che
l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80% ...”.
Consegue, che, correttamente, il CTU della prima fase ha accertato il grado di invalidità alla stregua dei criteri dettati dalla L. 118/71.
2.2. Nel merito, l'opposizione deve essere rigettata, in quanto appare infondata alla stregua della rinnovata consulenza tecnica, dalla quale è emerso che parte opposta è invalida civile nella misura del 91% a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Il nuovo consulente, infatti, con procedimento logico immune da vizi, che il giudice condivide, è giunto alla conclusione che le patologie di cui risulta affetto l'opposto “- miocardiopatia III classe NYHA 6443 75%; -esiti di intervento di protesi ginocchio sin
p.a. 7205 30%; -osteoartrosi diffusa p.a. 7009 30%; -stato depressivo 2205 25%” determinano nel periziando la riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 91% a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Alla luce di tali considerazioni, occorre confermare le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue il rigetto dell'opposizione e il riconoscimento che a far data dalla presentazione della Controparte_1
domanda amministrativa (31.05.2021), essendo invalido nella misura del 91%, è in possesso del requisito sanitario richiesto, ex art. 1 comma 8 del D. L.vo 503/1992, per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.
3. Le spese di lite, della doppia fase, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte resistente che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c.
Le spese della espletata consulenza tecnica, liquidate separatamente, vanno poste, nel rispetto del principio della soccombenza, a carico dell' . Pt_1
3
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che a far Controparte_1
data dalla presentazione della domanda amministrativa (31.05.2021), essendo invalido nella misura del 91%, è in possesso del requisito sanitario richiesto, ex art. 1 comma 8 del D. L.vo 503/1992, per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità;
2) Condanna l' a rifondere alla parte resistente le spese di lite, della doppia fase, Pt_1 liquidate in € 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Luca Fortunato;
3) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, Pt_1
liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Paola, 21.03.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
4