Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 11/02/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
opposizione a decreto
REPUBBLICA ITALIANA ingiuntivo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 11/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 489/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. VOLPI Parte_1 C.F._1
EMILIANA e dall'Avv. SCOTTA CHIARA per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. SELVETTI LORENZO per procura P.IVA_1 come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 06/07/2024 conveniva in giudizio la Parte_1
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 81/2024 emesso il 18.4.2024 nei suoi CP_2 confronti per il pagamento di contributi previdenziali ed accessori (contributo soggettivo e integrativo, indennità di maternità, interessi, maggiorazioni, sanzioni e altri oneri) relativamente agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 e 2021, per la complessiva somma di € 64.114,68, oltre alle spese della procedura quantificate in € 2.242,00 ed oltre spese generali, accessori ed alle successive spese occorrenti, tra cui quelle del precetto.
Deduceva in primo luogo che più della metà dell'importo capitale risultava già incorporato in altri titoli esecutivi afferenti alla procedura di riscossione affidata all . Controparte_3
1
Contestava inoltre il calcolo delle sanzioni.
Concludeva pertanto chiedendo in via preliminare la sospensione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e nel merito la inammissibilità e/o nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti dell'azione monitoria nonché
l'insussistenza del credito con conseguente revoca del decreto opposto.
Il decreto veniva sospeso con il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione.
2. Si costituiva in giudizio la , eccependo in primo luogo la Controparte_1 tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta oltre il termine di legge,
“con ogni conseguente declaratoria di legge”. La convenuta resisteva altresì nel merito chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa è stata discussa dalle parti all'odierna udienza, senza necessità di ulteriore istruttoria e viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
Si ritiene fondata l'eccezione preliminare di rito sollevata dalla Cassa convenuta di tardività della proposizione dell'opposizione.
All'odierna udienza parte ricorrente ha chiesto di essere rimessa nei termini trattandosi di errore scusabile con effetto sanante. La domanda non può essere accolta.
Come si evince dalla cartolina postale relativo al plico notificato (doc. 35 conv.), ha ritirato l'atto in data 25 maggio 2024. Pt_1
A partire da tale data è iniziato a decorrere il termine di legge di giorni 40 per fare opposizione ex art. 641 c.p.c.
Il termine di giorni 40 andava a scadere il 4 luglio 2024 (giovedì).
Il ricorso è stato invece depositato in cancelleria il 6 luglio 2024, dunque quando il termine era già spirato.
Sostiene la parte ricorrente che ciò è avvenuto per il fatto che il timbro riportato sul retro della busta del plico notificato sembrava riportare la data del 27 maggio e non quella del 25 maggio, tanto che l'ingiunto aveva inserito l'appunto sulla parte anteriore della busta “ritirata 27.05.24”.
Ebbene, l'art. 153 c.p.c. prevede che “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”.
Nella materia in questione la giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha posto in evidenza che l'istituto della rimessione in
2 termini richiede che vi sia una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere della assolutezza - e non già una impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass., Sez. I, 23 novembre 2018, n. 30512; Cass., Sez. lav.,
6 febbraio 2019, n. 3482; Cass. Sez. U., 04/12/2020, n. 27773, Rv. 659663 – 02).
Nel caso di specie l'errore è dipeso da superficialità o distrazione della stessa parte opponente, che pur avendo ritirato il plico in data 25.5.2024, come si evince senza alcun'ombra di dubbio dalla copia della cartolina prodotta dalla che CP_1 riporta anche il timbro postale del 25 maggio, ha poi “letto male” un timbro poco chiaro apposto sulla busta convincendosi di avere ricevuto la notifica il 27 maggio, come scritto sul fronte della medesima.
Non potendo accogliere l'istanza della parte ricorrente, il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente conferma del titolo opposto la cui sospensione va revocata.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della ridotta attività processuale espletata (esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in opposizione proposto da contro Parte_1 [...] avverso il decreto ingiuntivo n. 81/2024 Controparte_1 emesso il 18-19.4.2024, che conferma.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite della parte convenuta che liquida in complessivi € 4.201,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ferrara il 11/02/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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