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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/10/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1542/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 1542/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/01/1968, con l'avv. BIANCHI LORENZO;
- ricorrente -
e
C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con l'avv. BIANCHI LORENZO;
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 8 settembre 2025. Condizioni congiunte: “1) autorizzare i coniugi Sigg. e Parte_1 CP_1
a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
[...]
2) pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi;
3)si dà atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento allo scioglimento del matrimonio, in base alle pattuizioni indicate nel ricorso;
4) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c.;
5) si dà atto che una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1
in data 09.02.1998; CP_1
6) si dà atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate;
7) si dà atto che le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione, essendo economicamente indipendenti ed avendo regolato da tempo ogni questione, anche di natura economico patrimoniale, tra le stesse pendenti.
8) spese processuali compensate tra le parti.”
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 16.07.2025 le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti.
2. che i ricorrenti, con le note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
3. che i ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 09.02.1998 in Casablanca (Marocco), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Tortona al N. 21, serie C, P. 2;
4. che dal matrimonio sono nati due figli: , nato a [...], il [...], Persona_1
maggiorenne economicamente autosufficiente ed nato a [...]_2
(Marocco), il 09.07.1999, maggiorenne economicamente autosufficiente;
5. che non è dato ravvisare possibilità alcuna di riconciliazione, come confermato dalle parti nel ricorso e nelle note scritte depositate per l'udienza;
6. che la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
7. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Casablanca (MAROCCO), il
[...]
09/02/1998, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Tortona (Anno 2017, N.21, Parte
2^, Serie C);
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte:
“1) autorizzare i coniugi Sigg. e a vivere separati, Parte_1 CP_1
con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi;
3) dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento allo scioglimento del matrimonio, in base alle pattuizioni indicate nel ricorso;
4) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c.;
5) si dà atto che una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1
in data 09.02.1998; CP_1
6) si dà atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate;
7) si dà atto che le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione, essendo economicamente indipendenti ed avendo regolato da tempo ogni questione, anche di natura economico patrimoniale, tra le stesse pendenti. 8) spese processuali compensate tra le parti.”
- rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 ottobre 2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 1542/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/01/1968, con l'avv. BIANCHI LORENZO;
- ricorrente -
e
C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con l'avv. BIANCHI LORENZO;
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 8 settembre 2025. Condizioni congiunte: “1) autorizzare i coniugi Sigg. e Parte_1 CP_1
a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
[...]
2) pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi;
3)si dà atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento allo scioglimento del matrimonio, in base alle pattuizioni indicate nel ricorso;
4) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c.;
5) si dà atto che una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1
in data 09.02.1998; CP_1
6) si dà atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate;
7) si dà atto che le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione, essendo economicamente indipendenti ed avendo regolato da tempo ogni questione, anche di natura economico patrimoniale, tra le stesse pendenti.
8) spese processuali compensate tra le parti.”
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 16.07.2025 le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti.
2. che i ricorrenti, con le note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
3. che i ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 09.02.1998 in Casablanca (Marocco), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Tortona al N. 21, serie C, P. 2;
4. che dal matrimonio sono nati due figli: , nato a [...], il [...], Persona_1
maggiorenne economicamente autosufficiente ed nato a [...]_2
(Marocco), il 09.07.1999, maggiorenne economicamente autosufficiente;
5. che non è dato ravvisare possibilità alcuna di riconciliazione, come confermato dalle parti nel ricorso e nelle note scritte depositate per l'udienza;
6. che la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
7. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Casablanca (MAROCCO), il
[...]
09/02/1998, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Tortona (Anno 2017, N.21, Parte
2^, Serie C);
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte:
“1) autorizzare i coniugi Sigg. e a vivere separati, Parte_1 CP_1
con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi;
3) dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento allo scioglimento del matrimonio, in base alle pattuizioni indicate nel ricorso;
4) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c.;
5) si dà atto che una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1
in data 09.02.1998; CP_1
6) si dà atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate;
7) si dà atto che le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione, essendo economicamente indipendenti ed avendo regolato da tempo ogni questione, anche di natura economico patrimoniale, tra le stesse pendenti. 8) spese processuali compensate tra le parti.”
- rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 ottobre 2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.