Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 22/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
N. R.G. 1182/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del magistrato dott. Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1182/2019 promossa da:
IL CONDOMINIO Parte 1 (C.F.: P.IVA 1 و in persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Vittorio Ciarrocca, elettivamente domiciliato in Porto Sant'Elpidio (FM), via San Francesco d'Assisi n. 61, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: C.F. 1 e Controparte_2 (C.F.: Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Paola Torresi, elettivamente domiciliati in C.F. 2
Macerata, via Annibali n. 15, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATI
OGGETTO: comunione e condominio;
impugnazione di delibera assembleare;
spese condominiali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale d'udienza del 11.03.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controparte 2In data 21.10.2016, con atto di citazione, ritualmente notificato, P_ ed convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Fermo, causa civile n.745/2017 R.G., il [...]
Parte 2 per l'impugnativa della delibera condominiale, resa nell'assemblea del
10.08.2015, con la quale venivano approvati preventivi e consuntivi di ripartizione di spesa, sulla base dei quali il aveva agito in via monitoria (decreto ingiuntivo n. 756/16) Parte 2
nei confronti degli odierni appellati, per ottenere che venissero condannati al pagamento delle relative quote condominiali, maturate per complessivi € 2.194,67.
A fondamento della loro pretesa, i signori P_ affermavano di non aver mai ricevuto
l'avviso di convocazione dell'assemblea per l'adunanza del 10.08.2015, nella quale sarebbero state approvate le spese suddette, di non aver partecipato, nemmeno per delega, alla citata adunanza dei condomini, di non aver mai ricevuto notizia della conseguente deliberazione assembleare, di non essere stati messi, quindi, in condizione di impugnare nei termini la delibera in questione nonché di aver avuto notizia della stessa solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n.
756/16, poi opposto dagli stessi dinanzi allo stesso Giudice di Pace di Fermo, mediante l'introduzione del giudizio n. 745/2017 R.G.
Inoltre, gli attori avevano riscontrato confusione ed indeterminatezza nelle voci di spesa loro attribuite, posto, peraltro, che altre unità immobiliari dello stesso condominio erano di proprietà di altri soggetti, aventi anch'essi cognome CP 1 che gli odierni appellati avevano "
sempre regolarmente pagato le quote condominiali, che l'amministrazione condominiale, in relazione al presunto debito di cui sopra, non aveva mai fornito documenti giustificativi, benché richiesti, e che l'apparire esposti in atti potenzialmente noti a terzi avrebbe potuto determinare un ingiustificato pregiudizio nei loro riguardi.
Tanto premesso, P_ e Controparte_2 sostenevano che l'assemblea condominiale del
10.08.2015 non fosse stata regolarmente costituita a norma dell'art. 1136 c.c., e concludevano chiedendo che il Giudice di Pace, previa sospensione della delibera assembleare del condominio REPUBBLICA ITALIANA Parte 1 del 10.08.2015, dichiarasse la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'invalidità della stessa.
Parte 2Si costituiva in giudizio il per chiedere il rigetto della domanda attorea assumendo che gli attori, con missiva 04.08.2015 inviata a mezzo del proprio legale, avrebbero fatto riferimento all'assemblea del 10.08.2015 e che, pertanto, la convocazione sarebbe stata idonea a raggiungere il suo scopo e che l'indeterminatezza delle voci di spesa avrebbe dovuto essere sanata a mezzo di richiesta al condominio da parte degli interessati previo pagamento del costo di estrazione della documentazione.
Il Giudice di Pace di Fermo definiva il giudizio con la sentenza n. 127/2019, depositata in data 03.04.2019, con la quale, in accoglimento della domanda degli attori e ritenuta assorbita ogni altra questione, dichiarava l'invalidità della delibera assembleare del 10.08.2015 e condannava parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 700,00 per compensi oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza n. 127/2019 del Giudice di Pace di Fermo, il Parte 2 proponeva appello, ritualmente notificato, con cui l'appellante deduceva che la sentenza
[...]
di primo grado doveva essere riformata sulla base dei seguenti motivi di gravame:
1. come primo motivo, veniva dedotto che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere conto della dimostrata conoscenza, e quindi ricezione, dell'avviso di convocazione all'assemblea condominiale del 10.08.2015, poiché tale fatto risultava provato grazie alla missiva del 04.08.2015 inviata dall'avvocato degli odierni appellati all'amministratore condominiale;
2. in particolare, il Giudice di Pace presso il Tribunale di Fermo avrebbe errato nel non prendere in considerazione il valore probatorio della suddetta missiva per il solo fatto che la stessa non era stata in seguito ratificata. La ratifica, infatti, non era necessaria in quanto con la missiva non si disponeva di diritti in senso abdicativo per il cliente, contenendo la stessa una dichiarazione di scienza unitamente ad una diffida;
3. il giudice di prime cure, inoltre, si sarebbe posto in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'effettiva conoscenza dell'adunanza condominiale da parte del condomino, potrebbe aversi con qualsiasi mezzo idoneo e deve essere valutata secondo un criterio di effettività e sostanzialità. Nel caso di specie, al contrario, il giudicante REPUBBLICA ITALIANA avrebbe subordinato la prova della reale conoscenza dell'assemblea condominiale alla regolarità
formale della missiva di controparte;
4. come secondo motivo di gravame, l'appellante sosteneva che la sentenza n. 127/2019 avrebbe totalmente omesso la motivazione circa la questione, regolarmente avanzata in primo grado, della nullità della procura degli attori;
5. sul punto, parte appellante lamentava la violazione dell'art. 22 del Codice dell'amministrazione digitale, il quale espressamente prevede che il documento cartaceo, una volta scannerizzato per essere trasformato in un file digitale, deve essere sottoscritto digitalmente dal difensore per autenticare la conformità della copia informatica rispetto al relativo documento cartaceo. Nel caso di specie, la conformità non sarebbe stata provata nemmeno per altra via.
Infine, la sentenza del Giudice di Pace di Fermo, non avrebbe preso in alcun modo in esame il suddetto motivo di impugnazione, e lo avrebbe semplicemente eluso;
6. la Cassazione ormai costante sul punto avrebbe chiarito come l'atto informatico privo di firma digitale fosse insanabilmente nullo e, nel caso di specie, la nullità della procura alle liti cagionata dal menzionato vizio avrebbe determinato la nullità della notifica dell'atto di citazione e di tutta la successiva attività processuale.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Fermo, Sez. Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
- in via preliminare e/o pregiudiziale sospendere l'esecutività della sentenza impugnata;
nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza civile n. 127/2019, emessa dal Giudice di
Fermo in data 16 dicembre 2008, emessa e depositata in cancelleria in data 03/04/2019 pronunciata nella causa iscritta al n. 745/2017 RG dichiarare la validità della delibera del Parte 2 del
10.08.2015 impugnata in prime cure.
- condannare gli appellati al pagamento dei compensi spese ed accessori di causa per entrambi i gradi di giudizio".
Si costituivano in giudizio Controparte_1 e Controparte_2 al fine di contestare tutto quanto ex adverso dedotto, chiesto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nel merito, gli appellati rappresentavano l'infondatezza dei motivi di gravame: EPUBBLICA ITALIANA
1. circa l'effettiva conoscenza della delibera condominiale da parte degli attori di primo grado, invero, l'appellante avrebbe errato nella parte in cui confondeva tra comunicazione dell'assemblea e comunicazione della delibera in essa assunta, così
concludendo che la convocazione spedita dal Condominio avesse in realtà raggiunto il proprio scopo;
2. in particolare, il Parte 2 convenuto non aveva prodotto alcuna documentazione comprovante la comunicazione della delibera assembleare. Infatti, in forza degli artt. 1136, co. 6, c.c. e dell'art. 66, ultimo comma, disp. att., il suddetto avviso di convocazione doveva essere non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine di 5 giorni prima della data in cui era prevista la convocazione. Premesso, poi, che l'onere di provare l'avvenuto recapito incombeva sul Parte_2 , si evidenziava come
,
non potesse essere conferita alla missiva del 05.08.2015, missiva peraltro priva di ratifica, nessuna efficacia sanante in caso di mancanza di qualsivoglia documentazione;
per l'effetto, il Giudice di Pace aveva correttamente ritenuto che il 3.
convenuto non avesse assolto il proprio onere probatorio. Quest'ultimo, Parte 2
infatti, non aveva prodotto né la convocazione assembleare né alcuna documentazione attestante le corrette modalità ed i requisiti richiesti per la sua efficacia, posto che l'art. 66, co. 3, disp. att., era chiaro nello stabilire che “l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicata almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano". La norma conteneva un'elencazione dei mezzi di comunicazione utilizzabili per tale avviso e la prima pronuncia nota in materia di convocazione dell'assemblea specificava che le forme indicate dalla legge erano da ritenersi tassative (Trib. Genova 23 ottobre 2014 n. 3350). Ciò posto, conseguiva che l'omessa o tardiva e/o incompleta convocazione comportavano l'annullabilità della delibera;
4. l'avviso di convocazione dell'assemblea non era mai stato comunicato agli odierni appellati e nel corso del giudizio non era emerso nulla in ordine all'avvenuta comunicazione agli attori dell'avviso di convocazione in questione, non avendo il Parte 2 convenuto non solo provato, ma neppure allegato di aver inviato tale REPUBBLICA ITALIANA
avviso. Al riguardo, si sottolineava come le modalità indicate dalla legge fossero tutte tracciabili e l'appellante, che a pag. 6 del proprio atto di appello ammetteva di non averla rinvenuta, avrebbe potuto procurarsi un duplicato della stessa, ove esistente. Di contro, il Parte 2 tentava di assolvere a tale onere operando un richiamo inconferente ed irrilevante alla missiva del 04.08.2015, poi correttamente ritenuto privo di efficacia sanante dallo stesso Giudice di Pace che ne rilevava anche la mancata ratifica;
5. circa la nullità della procura dell'attore in prime cure, si eccepiva, invece, come il Giudice di Pace non aveva omesso di affrontare la questione bensì, semplicemente, l'aveva ritenuta assorbita. L'appellante, tuttavia, insisteva nell'affermare che la procura rilasciata dagli attori fosse affetta da nullità insanabile in quanto non sottoscritta digitalmente dal procuratore;
6. tale ricostruzione dei fatti, tuttavia, non corrispondeva a verità in quanto la procura alle liti, regolarmente autenticata dal difensore degli attori con sottoscrizione autografa, era stata allegata al messaggio PEC con cui era stato notificato l'atto di citazione. Pertanto, tale procura alle liti, ai sensi dell'art. 83, co. 3, terzo periodo c.p.c., andava considerata apposta in calce all'atto stesso. All'atto della costituzione in giudizio, poi, il difensore degli appellati aveva depositato in Cancelleria l'originale della procura alle liti unitamente all'originale di notifica dell'atto di citazione, attestando, in calce all'atto stesso, la conformità di quanto depositato all'atto notificato in via telematica in data 21.10.2016, con allegata procura alle liti;
REPUBBLICA ITALIANA
alle liti, regolarmente depositato in Cancelleria al momento della costituzione degli attori nel primo grado di giudizio.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"Per tutte le suddette ragioni, si conclude chiedendo che venga respinto l'appello proposto e confermata l'impugnata sentenza, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio".
Instaurato il contraddittorio, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 11.03.2025 le parti precisavano le conclusioni;
quindi, all'udienza del 20.03.2025 discutevano oralmente la causa e, all'esito, veniva riservato il deposito della sentenza.
* * *
Nel merito l'appello è infondato per i seguenti motivi.
In via preliminare, giova ricordare come il caso di specie tragga origine dalla dichiarazione di invalidità, intervenuta con sentenza n. 127/2019 del Giudice di Pace di Fermo, della delibera assembleare approvata dal Parte 2 appellante, in data 10.08.2015, in forza della quale, tramite approvazione (tra le altre voci dell'ordine del giorno) dei bilanci consuntivo 2014-2015 e di quello preventivo 2015-2016, sono stati addebitati agli odierni appellati € 2.234,95.
Il Giudice di primo grado ha motivato la declaratoria di invalidità in quanto ha ritenuto provato il fatto che gli attori non avevano ricevuto alcuna convocazione per l'assemblea di cui in epigrafe. Parte 2 adduceA sostegno del proprio atto di appello, quindi, il sostanzialmente due motivi: da un lato, l'omessa pronuncia del giudice di prime cure circa la presunta irregolarità della procura alle liti delle controparti, nel primo grado di giudizio, la quale avrebbe determinato l'invalidità della sentenza impugnata;
dall'altro lato, l'errata valutazione dello stesso giudicante, con riferimento alla missiva, redatta in data 04.08.2015 e trasmessa
dall'avvocato delle controparti, all'amministrazione condominiale, in data 05.08.2015, la quale dimostrerebbe come le stesse avessero saputo, per tempo, dell'adunanza dei condomini.
Tanto premesso, occorre anzitutto vagliare la fondatezza della questione sollevata da parte appellante, con riferimento alla presunta irregolarità della procura alle liti delle controparti, nel primo grado di giudizio. EPUBBLICA ITALIANA Parte_2 sostiene che la procura alle liti di cui In particolare, il all'atto di citazione per impugnazione della delibera condominiale del 10.08.2015, al momento della notificazione dell'atto di citazione in giudizio, avvenuta tramite PEC, non risultava essere stata firmata digitalmente dal difensore delle controparti, con conseguente violazione dell'art. 22 del Codice dell'amministrazione digitale, il quale espressamente prevede che il documento cartaceo, una volta scannerizzato per esser trasformato in un file digitale deve essere sottoscritto digitalmente dal difensore al fine di autenticare la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
Di contro, la parte appellata asserisce di aver depositato in Cancelleria l'originale della procura alle liti unitamente all'originale della notifica dell'atto di citazione, entrambi in formato cartaceo ed entrambi sottoscritti dall'avvocato, di proprio pugno, attestando altresì, sempre tramite documento cartaceo con sottoscrizione autografa, la conformità degli originali cartacei con quanto notificato tramite PEC in data 21.10.2016.
Questa ricostruzione dei fatti, proseguono la parti odierne appellate, renderebbe fuorviante il richiamo operato dalla controparte all'attestazione di conformità di cui all'art. 22 del
CAD, in quanto l'art. 83, comma 3, c.p.c., prevede l'autenticazione con firma digitale solo nelle ipotesi in cui il difensore si costituisce in giudizio attraverso strumenti telematici e dato che, nel caso di specie, la costituzione è avvenuta tramite deposito cartaceo in Cancelleria dell'atto introduttivo, ne conseguirebbe la piena validità della procura alle liti sottoscritta in via autografa.
Tanto premesso, va in questa sede dichiarata l'irrilevanza della questione sollevata dalla parte appellante. Infatti, a norma dell'art. 125, comma 2, c.p.c., è consentito all'attore, ai fini dell'instaurazione del giudizio, notificare alla controparte convenuta, il solo atto di citazione e non anche la procura alle liti, la quale, “può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”.
Per l'effetto, nel caso di specie risulta del tutto irrilevante il fatto che, al momento dell'invio della PEC di notificazione della citazione in giudizio, il relativo atto di procura fosse, in ipotesi, invalido per mancata sottoscrizione telematica, dato che la norma appena citata ne consente addirittura l'assenza, fermo rimanendo l'obbligo di una sua produzione successiva.
Ciò posto, la questione sollevata dalla parte appellante con riguardo alla presunta invalidità della procura alle liti di controparte nel primo grado di giudizio, va rigettata. REPUBBLICA ITALIANA Parte 2 appellante, invece, valgono Con riguardo alla seconda questione avanzata dal le seguenti considerazioni. Il Parte 2 sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non dare rilievo alla missiva trasmessa dall'avvocato delle controparti all'amministrazione condominiale, tramite posta elettronica, in data 05.08.2015, dato che tale atto dimostrerebbe il fatto che i condomini, odierni appellati, avessero saputo per tempo della convocazione all'adunanza assembleare.
Di contro, i signori P_ , dopo aver evidenziato il fatto che l'appellante non è riuscito a soddisfare il proprio onere probatorio, non fornendo dimostrazione alcuna di aver eseguito una regolare convocazione assembleare nei loro confronti, asseriscono, inoltre, l'irrilevanza della missiva citata in ragione del fatto che gli stessi non avevano provveduto alla sua ratifica.
La questione va risolta nei termini che seguono.
In via preliminare, giova ricordare come, in materia condominiale, la convocazione assembleare viene compiutamente disciplinata dagli articoli 1136, comma 6, c.c. e 66, comma 3, disp. att. c.c., in forza dei quali, rispettivamente, "l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati" e "l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano,
e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati".
In altri termini, il legislatore eleva la regolare convocazione dei condomini a condizione non solo della validità della delibera assembleare ma anche, ancor più “a monte”, della stessa possibilità per l'assemblea di procedere alla deliberazione. A sua volta la convocazione può dirsi
"regolare" solo se effettuata dall'amministrazione condominiale secondo le modalità e i tempi definiti dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., appena richiamate.
Il tenore letterale della disposizione, inoltre, suggerisce che debba esservi una traccia scritta, precisa e completa, dell'avvenuto contatto diretto tra l'amministrazione condominiale e i singoli condomini al fine di garantire, tramite la possibilità di un controllo a posteriori, che questi ultimi, non solo siano stati regolarmente edotti del luogo, del giorno e dell'ora dell'assemblea e EPYBBLICA ITALIANA
del relativo ordine del giorno, ma inoltre, siano stati posti nell'effettiva condizione di poter costruire, in tempo utile, tutte le relative difese da esercitare in quella sede.
Il legislatore, proprio per garantire il rispetto di queste condizioni, sanziona l'omissione, la tardività o l'incompletezza della convocazione degli aventi diritto con l'annullabilità della delibera, ai sensi dell'art. 1137 c.c.
Giova inoltre sottolineare come l'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., abbia subito una rilevante modifica ad opera dell'art. 20 della Legge n. 220 del 11.12.2012. Nella sua formulazione originaria, infatti, la disposizione prevedeva unicamente che “l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza". Ciò posto, raffrontando in chiave sia letterale che teleologica le due versioni, quella antecedente alla modifica e quella attuale, si deve obbligatoriamente concludere che fino all'entrata in vigore della Legge 220/2012,
l'amministrazione condominiale era libera di convocare l'assemblea condominiale con ogni mezzo e modalità atti a garantire una sostanziale conoscenza da parte dei singoli condomini della fissazione dell'adunanza, a condizione che i convocati avessero almeno cinque giorni di tempo per poter costruire eventuali osservazioni e difese. Dal 18.06.2013, giorno di entrata in vigore della modifica normativa richiamata, fermo rimanendo l'obbligo di comunicazione almeno cinque giorni prima la data fissata per l'adunanza, l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale deve invece essere redatto in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dalla disposizione in commento.
Ancora, il fatto che con tale modifica normativa sia stata introdotta anche la sanzione dell'annullabilità, ex art. 1137 c.c., della delibera assembleare per omissione, tardività o incompletezza della convocazione, sancisce il definitivo passaggio dal precedente principio della libertà delle forme della convocazione al principio di tassatività delle forme della convocazione assembleare e, per l'effetto, devono ritenersi illegittime tutte le modalità di convocazione diverse da quelle prescritte dall'attuale formulazione dell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c.
Definito il quadro normativo di riferimento, si pone, a questo punto, il quesito relativo a chi debba fornire la prova della regolare convocazione assembleare, nel caso in cui uno o più condomini contestino di averla ricevuta.
A tal riguardo, vale l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui "è a carico del condominio - o supercondominio - convenuto dal condomino per la declaratoria di nullità, assoluta e insanabile, della delibera perché adottata senza convocarlo, l'onere di dimostrare, anche mediante presunzioni, che invece tutti REPUBBLICA ITALIANA
i condomini sono stati tempestivamente avvisati, ai sensi degli artt. 1105, terzo comma, e 1136, penultimo comma, cod. civ.". Ne risulta, quindi, che nel caso di specie l'onere della prova circa l'avvenuta regolare convocazione dei condomini, odierni appellati, è posto a carico della parte appellante (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8199/1998).
Tanto premesso, occorre rilevare come nella vicenda che qui ci occupa, il Parte 2 appellante abbia inteso assolvere siffatto onere probatorio producendo unicamente la missiva dell'avvocato di controparte, di cui in epigrafe. Trattasi, in particolare, di un atto sotto scritto dall'odierno difensore degli appellati, non ratificato dagli stessi assistiti e trasmesso alla controparte in via extra giudiziale (cfr. documento n. 2 allegato al fascicolo di parte appellante).
Siffatta missiva, come sostenuto da parte appellata, dimostra che l'avvocato di controparte sapesse, già in data 04.08.2015, del giorno dell'adunanza e di quello che sarebbe stato il relativo ordine del giorno ed è quindi ragionevole presumere, nonostante la mancata ratifica dell'atto da parte degli odierni appellati, che anche questi ultimi conoscessero, o comunque avrebbero potuto conoscere in tempo utile, le relative informazioni.
Tuttavia, l'elemento probatorio fornito dall'appellante risulta comunque insufficiente ai fini dell'accoglimento dell'appello.
Infatti, come precedentemente evidenziato, la nuova formulazione dell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., già in vigore all'epoca dei fatti, impone che l'atto di convocazione non sia redatto e comunicato secondo modalità diverse da quelle tassativamente prescritte dalla disposizione stessa, a pena di illegittimità dell'atto di convocazione stesso e di annullabilità della successiva delibera assembleare.
In particolare, in punto di forma dell'atto di convocazione, la norma di riferimento prevede esclusivamente una delle seguenti alternative: posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano. Tuttavia, si rileva come nel caso di specie, il Parte 2 appellante non è stato in grado di fornire la prova di alcun avvenuto rilascio documentale alle controparti o al loro difensore, in nessuna delle forme tassative appena richiamate, né di una eventuale consegna a mano dell'atto di convocazione, come risulta per stessa ammissione di parte appellante contenuta nell'atto di citazione in appello: “ebbene la comunicazione datata 04.08.2015
(l'assemblea era fissata per il 10.08.2015) mostra chiaramente che la convocazione spedita dal Parte 2 ha raggiunto il proprio scopo, poi che non sia stata prodotta in quanto non rinvenuta nulla toglie al fatto che la stessa sia validamente avvenuta come desunto dagli stessi documenti di causa" (cfr. atto di citazione in appello). REPUBBLICA ITALIANA
Anche con riguardo al contenuto della convocazione, nel caso di specie, risulta il mancato rispetto di quanto prescritto dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c.
Infatti, da un'attenta analisi della missiva emerge come, a far data dal 04.08.2015, l'Avv.
Paola Torresi fosse a conoscenza soltanto della data della convocazione assembleare, fissata per il giorno 10.08.2015, e di quello che sarebbe stato l'ordine del giorno, nonché dell'esatto importo che sarebbe stato addebitato ai signori P_ ma non vi è prova alcuna che lo stesso Avvocato
,
fosse stato edotto anche degli ulteriori elementi tassativamente previsti dall'art. 66, comma 3, citato, e cioè dell'ora e del luogo della convocazione. Tanto premesso, è irrilevante il fatto che le parti odierne appellate fossero state informate, per tempo, o meno, dell'assemblea condominiale del 10.08.2015, perché, anche a voler ammettere che l'amministrazione condominiale abbia effettuato una comunicazione alle controparti, non vi prova, in atti, che tale comunicazione sia stata eseguita secondo le forme e le prescrizioni è
imposte dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c.
Al contrario, il fatto che la parte appellante non sia stata in grado in grado di produrre alcuna documentazione sul punto, lascia ragionevolmente concludere che l'asserita convocazione non sia stata eseguita con una delle forme stabilite dalla norma citata, in quanto tali forme sono previste proprio in ragione della loro producibilità a posteriori, almeno in copia, e la loro produzione in giudizio da parte dell'appellante, pertanto, sarebbe stata agevole. Inoltre, il fatto che la missiva dimostri che l'avvocato delle controparti conoscesse unicamente la data dell'assemblea ed il relativo ordine del giorno, ma non anche gli altri elementi imposti dall'art. 66, comma 3, citato, impone di ritenere, unitamente a quanto già esposto, che la convocazione, se realmente eseguita dall'amministrazione condominiale, è stata effettuata con formule irrituali diverse da quelle tassativamente imposte, le quali, al contrario, garantiscono una conoscenza effettiva di tutti gli elementi rilevanti e non soltanto di alcuni di essi.
Ciò posto, la missiva di cui in epigrafe, quale unico elemento probatorio prodotto in giudizio dalla parte appellante, seppur idonea a dimostrare che vi sia stato un contatto diretto tra l'amministrazione condominiale e le controparti in vista dell'adunanza assembleare, tuttavia non può essere considerata idonea a provare l'avvenuta rituale convocazione degli odierni appellati a siffatta assemblea condominiale del 10.08.2015.
Per l'effetto, deve ritenersi che il Parte 2 non abbia eseguito la convocazione assembleare nei modi rituali e tassativi imposti dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., REPUBBLICA ITALIANA
e non abbia, quindi, soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico ai fini dell'accoglimento dell'appello.
Anche la questione relativa all'efficacia probatoria della missiva di controparte va pertanto rigettata.
Ne segue, il rigetto della domanda di parte appellante e la conferma della validità della sentenza n. 127/2019 pronunciata dal Giudice di Pace di Fermo nel primo grado di giudizio.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dei valori minimi (per la non complessità della controversia) previsti per lo scaglione di riferimento, esclusa la liquidazione della fase istruttoria, in quanto non tenutasi.
Il rigetto dell'impugnazione determina, altresì, l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) come modificato dalla legge
24.12.2012 n. 228, trattandosi di appello iniziato in data successiva al 30.01.2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
Parte 2 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fermo n. 127/2019,
pronunciata e depositata in data 03.04.2019, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 127/2019, pronunciata e depositata in data 03.04.2019;
al pagamento, in favore di condanna il Parte 2 CP 1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in
[...] e Controparte_2
complessivi euro 811,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
visto l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dichiara Parte 2 Parte 1
[...] tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Fermo il 22.03.2025. RE A PU BBLICA ITALI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 7. ancora, il richiamo operato dalla controparte all'attestazione di conformità di cui all'art. 22 del CAD, risultava fuorviante poiché, con riferimento alla procura alle liti, l'art. 83, co. 3, quarto periodo c.p.c., ne prevedeva l'autenticazione con firma digitale solo nelle ipotesi non ricorrenti nel caso di specie, in cui il difensore si costituisca attraverso strumenti telematici. In ogni caso, anche laddove il fatto descritto potesse essere ritenuto un vizio invalidante, doveva comunque trovare applicazione l'art. 182, co. 2, c.p.c., con la conseguenza che siffatto vizio doveva ritenersi sanato, con effetti ex tunc, al momento della produzione in giudizio dell'originale della procura