Articolo 1 della Legge 5 febbraio 1958, n. 28
Articolo 2
Versione
8 marzo 1958
Art. 1.
Per l'assistenza invernale ai bisognosi e' autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non piu' idonei ad ulteriore prolungata conservazione.
Detta cessione avverra' entro i limiti che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale della ricostruzione fino al massimo di un milione di quintali di prodotto e previ accertamenti tecnici ed igienici eseguiti presso i magazzini e nei depositi dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Entrata in vigore il 8 marzo 1958
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