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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 522/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE In persona del giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. Valentina Tomio (C.F. ) e dall' Giorgio Rosanelli C.F._2
(C.F. elettivamente domiciliata presso il comune studio legale di quest'ultimi in C.F._3
38122 Trento – Via Grazioli n. 84, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. ) CP_1 C.F._4 rappresentato e difeso
IN PUNTO:
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE
Nel merito:
In via principale:
1)accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o comunque l'invalidità della impugnata delibera in materia di comunione dd. 21.11.2020, assunta in aperta violazione delle molteplici norme,
pagina 1 di 8 anche di rango costituzionale, specificamente richiamate nella parte in diritto della citazione e comunque con eccesso di potere (abuso di diritto, con conseguente annullamento (rimozione di tale deliberazione e dei relativi effetti.
Con espressa riserva di ripetere ogni somma indebitamente pretesa e di richiesta dei danni causati.
2)anche alla luce delle difese spiegate dal convenuto nel proprio atto costitutivo, accertata la responsabilità dello stesso per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione facoltativa Contr promossa dalla sig.ra dinanzi all' di Trento senza alcuna valida giustificazione ed Parte_1 addirittura contro il conforme auspicio espresso dall'odierno resistente nella delibera dovuta infine impugnare, e/o comunque peer responsabilità aggravata ai sensi del combinato disposto degli artt. 88
e 96 c.p.c., condannare lo stesso al risarcimento in favore dell'attrice del maggior danno ex artt. 1218 e 1224 c.c., per le spese dalla stessa sostenute per questa procedura (costi per la mediazione e per la parcella dei legali) da liquidarsi in base a tariffa, e/o comunque al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, nella misura da liquidarsi d'ufficio, anche equitativamente.
In ogni caso:
Con vittoria di competenze legali, oltre agli accessori e maggiorazioni di legge, nonché spese peritali.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO in via principale: respingere le domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: condannare l'attrice al pagamento in favore del convenuto di compensi e spese di lite, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 10 mar. 2014 n. 55, IVA e CNPA;
in via istruttoria: ammettere, in quanto non ammesse le istanze formulate dal convenuto in comparsa di risposta e nelle proprie memorie autorizzate ex art. 183 co. VI n. 2 e 3 cpc, che devono intendersi qui riformulate e trascritte:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 19.02.2021, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o comunque l'invalidità CP_1 della delibera in materia di comunione dd. 21.11.2020, con conseguente annullamento / rimozione di tale deliberazione e dei relativi effetti, spese di giudizio rifuse.
Esponeva in particolare l'attrice a sostegno della domanda anzidetta: 1) che l'attrice ed il fratello erano comproprietari sin dal 1992 di una cosa di tre piani fuori terra ed uno interrato (p.ed. CP_1
1150 in c.c. Povo), di cui , proprietario indiviso per 2/3, e familiari occupavano CP_1 consensualmente il piano terra ed il primo piano, mentre l'attrice, proprietaria indivisa per 1/3 occupava in accordo tra le parti il secondo piano, nonché, con le stesse quote, un adiacente fondo sub p.f. 1137/5; 2) che all'inizio del 2019 l'attrice, non più in grado di tollerare le prepotenze ed i soprusi pagina 2 di 8 del fratello, formulava al medesimo richiesta di divisione degli immobili secondo le quote tavolarmente identificate;
3) che, il convenuto, se in un primo momento esprimeva formalmente ai legali dell'attrice la propria disponibilità in tal senso, in realtà iniziava a porre in essere in danno della sorella comportamenti minacciosi /violenti, tant'è che nel gennaio 2020 la stessa si vedeva costretta a sporgere denuncia – querela per il ??? di cui all'art. 612 bis cp.; 4) che con provvedimento dd.
25.01.2020 il G.I.P. presso il Tribunale di Trento applicava la misura cautelare dell'ordine di allontanamento del della casa familiare, con divieto di avvicinamento a e ai CP_1 Parte_1 luoghi dalla stessa abitualmente frequentati;
5) che il Tribunale del Rusame, nel confermare in data 13.02.2020 il mantenimento della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ravvisava “la relazione tra le questione della divisione (dell'immobile) e le condotte illecite dell'indagato descritte dalla p.o.”, oltre che la “prepotenza, disprezzo e senso di superiorità …
l'insofferenza dell'indagato per la presenza della sorella nell'immobile di cui è proprietario per maggior quota” (v. all. 1); 6) che inoltre il convenuto assumeva il ruolo di “amministratore” (mai nominato) degli immobili in comunione, provvedendo all'approvazione (in forza della sua maggioranza)” di una serie di abnormi deliberazioni, progressivamente sempre più lesive dei diritti, interessi e volontà della sorella”; 7) che in particolare la delibera adottata in data 21.11.2020, oggetto di causa, era successiva a due precedenti assunte in data 15.04.2020 (v. all. 2) e in data 05.10.2020 (v. all.3) dello stesso la prima autonomamente revoca dal convenuto a seguito dell'intervenuta CP_1 sospensione giudiziale con ordinanza dd. 30.07.2020 (v. all. 4), e quindi ratificata, oggetto di impugnazione da parte dell'attrice (n. 1268/2020 R.G.); 8) che la riunione dei comunisti, indetta dal comproprietario di maggioranza , tenutasi in data 21.11.2020 con avviso di convocazione CP_1 dd. 05.11.2020 (v. all. 5), a cui presenziava l'attrice consegnando delle proprie osservazioni scritte (v. all. 6) ed allontanandosi allorquando le era stata negata la possibilità di visionare copia dei preventivi e della documentazione richiamati nell'ordine del giorno, si concludeva con l'adozione dell'impugnata delibera in pari data (v. all. 7), comunicata all'attrice a mezzo pec in data 25.11.2020; 9) che il convenuto non aderiva alla mediazione facoltativa promossa dalla sorella presso il locale con CP_2 pec dd. 23.12.2020 (v. all. 8), di talché l'Organismo di Mediazione Forense di Trento decretava in data
21.01.2021 la conclusione del procedimento di mediazione e l'archiviazione del procedimento (v. all.9), contestualmente comunicata ai legali dell'attrice.
In punto di diritto deduceva l'attrice: A) l'invalidità /annullabilità dell'impugnato verbale della riunione dd. 21.11.2020 per violazione dell'art. 1105 co. 3 c.c. in relazione all'art. 1109 co. 1 punto 2, con riguardo ai punti 2) 3) dello stesso;
B) la nullità o annullabilità o invalidità del punto 3) della delibera impugnata per violazione degli artt. 1105, 1104, 1110 e 1102 c.c.; C) nullità o comunque invalidità della delibera dd. 21.11.2020, nella parte in cui veniva limitato illegittimamente il diritto individuale di libero accesso alla propria residenza /domicilio e di godimento della proprietà comune ex art. 1102 c.c. da parte dell'attrice; 4) invalidità /annullabilità della delibera dd. 21.11.2020 per violazione dell'art. 1105 co. 3 c.c. con riguardo all'art. 1109 co. 1 c.c., in relazione ai punti 4) e 6) della stessa;
5) annullabilità della deliberazione dd. 21.11.2020 per abuso di diritto e/o eccesso di potere.
pagina 3 di 8 Costituitosi con comparsa dd 11.06.2021 il convenuto , nell'eccepire l'improcedibilità del CP_1 giudizio per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, contestando la fondatezza dei motivi di impugnazione della deliberazione assembleare dd. 21.11.2020, chiedeva il rigetto delle avverse domande;
spese di giudizio rifuse.
Con ordinanza dd. 21.12.2021 il precedente magistrato assegnatario non ammetteva le prove orali formulate da entrambe le parti, disponendo la C.T.U. dedotta dall'attrice, cui si era opposta controparte.
Con ordinanza dd. 02.05.2022 il G.I. confermava l'ammissione della C.T.U., e così con successivo provvedimento dd. 15.06.2022.
Con ordinanza dd. 04.11.2022 il G.I. disponeva la C.T.U., confermando il quesito di cui all'ordinanza dd. 21.12.2021.
Con ordinanza dd. 19.11.2022 il G.I. rigettava l'istanza dd. 03.11.2022 con cui il convenuto chiedeva nuovamente revocarsi l'ordinanza immissiva della C.T.U., nonché disporsi la comparizione delle parti in ordine alla proposta transattiva formulata sin dal 02.03.2022.
Con successiva ordinanza dd. 24.11.2022 il G.I., ritenuta la propria incompetenza a decidere, rimetteva il fascicolo al Presidente del Tribunale facente funzioni per assegnazione a diverso magistrato, individuato con provvedimento dd. 30.11.2022 nello scrivente magistrato. All'udienza dd. 08.03.2023 parte attrice dava atto di aver promosso l'azione di divisione degli immobili in comunione, come da atto di citazione dd. 27.02.2023, insistendo nella richiesta di ammissione delle prove orali e rimettendosi in ordine alla C.T.U. già disposta dal precedente magistrato, mentre il convenuto rinnovava le richieste di cui all'istanza dd. 06.03.2023, chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza dd. 29.03.2023 questo G.I. rigettava la richiesta di ammissione delle prove orali formulata dall'attrice ed ammetteva la C.T.U. dedotta dalla stessa.
Con ordinanza dd. 28.06.2023 il G.I. ammetteva la C.T.U., come richiesta dall'attrice, nominando quale C.T.U. il dott. e cui poneva il quesito ivi formulato. Persona_1
All'udienza dd. 31.01.2024 il G.I., su concorda richiesta delle parti, issava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza dd. 28.11.2024 il G.I., nel rigettare la richiesta di ammissione delle prove orali formulata dall'attrice, ritenuta la causa matura per la decisione, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò permesso, il giudizio è improcedibili per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Invero, il presente giudizio è stato preceduto da una “domanda di attivazione della procedura volontaria di mediazione”, anziché “obbligatoria”, la quale risulta priva dei contenuti minimi richiesti pagina 4 di 8 sia dell'art. 2 co. 4 del Regolamento in materia di mediazione dell'Organismo di mediazione forense di Trento (v. doc. 92) parte convenuta) che dall'art. 4 D. L.vo n. 28/2010.
In effetti nel modulo prestampato notificato al convenuto in data 18.12.2020 (v. doc. 73) parte convenuta) si legge testualmente: “Si tratta di una terza delibera assunta nell'arco di pochi mesi in materia di comunione immobiliare da parte del comproprietario di maggioranza sig. CP_1 rispetto alla comunità di minoranza sig.ra Parte_1
Si rappresenta come la prima delibera sia stata giudizialmente sospesa e come anche l'ultima dd. 21.11.2020 risulti illegittima e gravemente pregiudizievole per i diritti e le ragioni della richiedente.
La stessa ultima delibera auspica, peraltro, una possibile definizione bonaria della vertenza (all.1 con relativi documenti)”.
Ora, pur non richiudendo l'istanza di mediazione l'indicazione di “elementi di diritto” così come previsto per l'atto di citazione ex art. 163 cpc. e per il ricorso ex art. 414 cpc, e comunque per gli atti in generale ex art. 125 cpc, è necessario comunque che la stessa riporti i fatti principali costitutivi della pretesa in punto au, i quali devono corrispondere a quanto esposto nella domanda giudiziale (v. Cass. n. 29333/2019; Trib. Verona 26.04.2021 e Trib. Mantova 23.01.2019).
Orbene, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, secondo cui nella domanda di mediazione
“risultano infatti univocamente indicati l'oggetto della lite e le ragioni della pretesa” (v. pag. 3 memoria ex art. 83 co. 6 n. 1 cpc dd. 25.08.2021), è agevole osservare che la stessa si lascia apprezzare per la sua evidente genericità, non essendo indicati nello specifico i profili di illegittimità di cui sarebbe affetta la delibera in questione e mancando del tutto la descrizione dei fatti, ragioni e domande.
E' del tutto evidente come detta domanda non contenga né la pretesa, né le ragioni di fatto, ovvero il petitum e la causa patendi, che successivamente hanno connotato l'atto di citazione, né l'intenzione della titolare del diritto, asseritamente pregiudicato, di farlo valere in sede giudiziale, mediante l'impugnazione della contesta delibera.
Pertanto, stante l'assenza di un legame funzionale tra la domanda di mediazione e le domande formulate in atto di citazione – si consideri che l'all. 1) alla domanda di mediazione non risulta inviato al convenuto, come ammesso da controparte (v. pag. 3 mem. Cit.) -, la presentazione della stessa si appalesa inidonea ad interrompere la decorrenza del termine di cui all'art. 1109 co. 2 c.c. di talché la domanda giudiziale è improcedibile.
Fermo restando quanto sopra esposto, quanto al merito, e con specifico riferimento alla comunione di beni immobili, giova rammentare che “… sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole offerenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti, di risolvere ogni questione attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione del bene, sicchè le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, una esclusivamente per le ragioni indicate dall'art. 1109 c.c.” (v. Cass. n. 22999/2022). pagina 5 di 8 In detta sentenza, in particolare, si afferma che le deliberazioni dell'assemblea dei comunisti sono impugnabili esclusivamente per le ragioni indicate all'art. 1109 co. 1 c.c., e quindi non per “eccesso di potere assembleare” e/o per “conflitto di interessi”; né sono impugnabili dal comproprietario in ragione di un “pregiudizio di natura soggettiva”, considerato altresì che le regole disciplinanti l'assemblea del condominio non si applicano all'assemblea dei comunisti, la cui convocazione è regolata dai principi di libertà di forme, anche per quanto concerne la comunicazione delle questioni da decidere.
Alla luce degli enunciati principi si appalesa infondato il primo motivo di impugnazione (v. pagg. 10-16 atto di citazione), concernente l'asserita incompletezza dell'ordine del giorno dell'assemblea dd. 21.11.2020, laddove si consideri l'evidente specificità della relativa convocazione dd. 05.11.2020 (v. doc. 5) attrice) in relazione a quanto richiesto dall'art. 1105 co. 3 c.c., peraltro richiamato dall'art. 1109 co. 1 n. 2 c.c., considerato peraltro che ha partecipato all'assemblea, salvo Parte_1 allontanarsi prima della discussione dei vari temi all'ordine del giorno.
Analoghe considerazioni si impongono in relazione al secondo motivo (v. pagg. 16-18), avente ad oggetto doglianze inerenti alla stesura dell'ordine del giorno, e segnatamente alla sua asserita incompletezza, con riferimento alle modalità di conduzione della coltivazione del vigneto presente in loco dal 1980, di proprietà di a far data dal 2016 (v. doc. 42) parte convenuta), peraltro Persona_2 oggetto della delibera dd. 05.10.200 mai impugnata (v. doc. 3) parte attorea).
In relazione ai predetti motivi di impugnazione, preme sottolineare che la necessaria completezza dell'ordine del giorno è funzionale alla conoscenza degli aventi diritti degli argomenti, nei “termini essenziali”, onde consentire agli stessi “le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione (v. Cass. n. 13229/2019), fermo restando che “il condominio interessato a consultare la documentazione relativa agli interventi da eseguire, ben potrà attivarsi per visionarla presso l'amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copia” (v. Trib. Roma n. 4927/2019).
Con il terzo motivo (v. pagg. 18-19 atto di citazione) l'attrice lamenta l'”eccesso di potere” ed il
“pregiudizio di natura soggettiva” che non possono costituire motivi di impugnazione di deliberazioni inerenti alla comunione ordinaria (v. Cass. n. 2299/2022 cit)
Ad ogni buon conto preme evidenziare a tal riguardo, sulla scorta dell'all. E doc. 50) parte convenuta, che l'edificio è dotato di un secondo libero accesso, le cui chiavi sono nella disponibilità dei comunisti, di talché non vi è ragione per sostenere che non possa rientrare nella propria abitazione. Persona_2
Il quanto motivo concerne, ancora una volta, un'asserita carenza dell'ordine del giorno, ovvero la mancata allegazione dei preventivi.
In particolare, sostiene di non aver avuto modo di esaminare compiutamente i preventivi Parte_1 per la gestione della comunione, laddove la stessa, una volta ricevuta la convocazione in data 05.11.2020 non ha provveduto a richiederne copia nei successivi 16 giorni limitandosi a formulare tale richiesta solo durante la riunione dd. 21.11.2020 (“me li metti sulla scala come fate” – doc. 50) parte convenuta).
pagina 6 di 8 A ciò si aggiunga che l'attrice, ancorché sollecitata sia in data 05.10.2020 (v. punto 3, a delibera dd. 05.10.2020) ed in data 05.11.2020 (comunicazione convocazione riunione dd. 21.11.2020), non ha mai provveduto a trasmettere al fratello dei preventivi, né si è attivata in tal senso nei successivi quattro anni.
In punto di diritto giova rammentare che “è riconosciuta la facoltà di richiedere allo stesso amministratore oggetto di (eventuale) approvazione. Da ciò consegue che, ove la menzionata facoltà non sia esercitata, il singolo condominio non può far deviare l'illegittimità della successiva delibera di approvazione” (v. Cass. n. 25693/2018).
In termini analoghi c.a. Milano Sez. III. 20.04.2021, secondo cui “Ai fini della validità della delibera assembleare è sufficiente che nell'avviso di convocazione sono elencati gli argomenti da trattare al fine di consentire a tutti i condomini di comprendere l'oggetto della discussione, di parteciparvi e di assumere le relative determinazioni. Ciò non significa che nell'avviso si debba prefigurare lo sviluppo della discussione e il risultato dell'esame dei singoli punti. È sufficiente che i condomini siano informati con un elenco specifico e chiaro dai punti di trattare senza la necessità di allegare la documentazione che il singolo condomino può comunque visionare presso l'amministratore ed eventualmente farsene rilasciare copia a proprie spese”:
Ad ogni buon conto preme evidenziare che con tale doglianza l'attrice lamenta “un pregiudizio di natura soggettiva”, che per quanto statuito dalla Suprema Corte con sent. n. 2299/2022; non può costituire oggetto di un giudizio impugnatorio di una deliberazione dei comunisti.
In ogni caso si dà atto che i preventivi non sono stati impugnati dall'attrice; non risultando alcuna domanda svolta in tal senso, né si è dimostrata in grado di provare documentalmente che gli stessi siano “gravemente pregiudizievoli alla casa comune” ex art. 1109 co. 1 n. 1 c.c.
Quanto al quinto motivo di impugnazione, essa si appalesa inammissibile in quanto volto a censurarne la deliberazione dd. sotto i profili dell'”abuso del diritto” e dell'”eccesso di potere” (v. Cass. n. 2299/2022 cit.), oltre al “pregiudizio di natura soggettiva” con specifico riferimento alla deliberata necessità di ricorrere alla “posta elettronica certificata” nei rapporti tra comunisti, considerato che comunque in materia di comunione vige il principio di “libertà di forme” (v. Cass. n. 2299/2022 cit., anche con riguardo “all'ordine del giorno”. Inoltre, preme evidenziare che l'attrice non ha provveduto ad impugnare, in modo specifico, il capo sub 4) lett. E della deliberazione assembleare dd. 21.11.2020 (quantificazione dei costi relativi all'amministrazione ordinaria della comunione sulla base dei prezziari Assoverde ed Anaci con indicizzazione ISTAT, con scostamento massimo del I 15%), di talché esso deve ritenersi definitivo.
Né vale richiamare, a sostegno dell'asserita impugnazione, le note autorizzate dd. 30.03.2022, ove l'attrice rinvia a pag. 22 dell'atto di citazione, laddove nulla si rinviene in tal senso, analogamente alle pagg. 16 dell'atto di citazione dd. 14.05.2020 (v. doc. 12) parte attrice) e 17 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc dd. 05.11.2020 (v. doc. 13) parte attrice), anch'esse richiamate nelle note predette.
Ad ogni buon conto si rammenta che il mero rinvio, per l'individuazione degli atti costitutivi della domanda, ad atti e documenti, come si rinviene nelle note dd. 30.03.2022 (“integrale richiamo, ai fini pagina 7 di 8 dell'impugnazione, a tutte le difese già svolte in precedenti atti”), deve ritenersi invalido in quanto in aperta violazione dell'art. 163 co. 3 m 3 e 4 cpc (v. Trib. Reggio Emilia 7.9.2020; Trib. Napoli Nord 5.6.2020; Trib. Velletri sent.n. 1171/2019.
Infine, a comprova dell'infondatezza delle domande formulate, all'udienza dd. 08.03.2023 i procuratori attorei hanno dichiarato testualmente: “… di aver promosso l'azione di divisione degli immobili in comunione per cui è causa nel giudizio pendente avanti a codesto Ill.mo Tribunale sub n. 709/23 R.G., come da atto di citazione dd. 27.02.2023 e relativa nota di iscrizione a ruolo, di cui si chiede l'acquisizione tramite odierna produzione cartacea, anche alla luce dell'intervenuto mutamento dell'indirizzo della Suprema Corte in merito all'impugnazione delle delibere in materia di comunione (Cass. civ. 2299/2022)”.
Si noti che alla predetta udienza parte attrice si è rimessa in ordine alla C.T.U., peraltro già dedotta dalla stessa con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 30.09.2021, ed ammessa dal G.O.P. con ordinanza dd. 21.12.2021, a cui, tuttavia, non era stato dato seguito stante la mancata accettazione dei nominati C.T.U. dott. e dott.ssa P. Persona_3 Per_4
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, e di C.T.U. seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-dichiara non procedibile il giudizio e, comunque, infondate le domande attoree;
-condanna l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal convenuto, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, €5.670,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed €4.253,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori;
-pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico dell'attrice.
Trento, 09.04.2025 Dott. M. Morandini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE In persona del giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. Valentina Tomio (C.F. ) e dall' Giorgio Rosanelli C.F._2
(C.F. elettivamente domiciliata presso il comune studio legale di quest'ultimi in C.F._3
38122 Trento – Via Grazioli n. 84, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. ) CP_1 C.F._4 rappresentato e difeso
IN PUNTO:
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE
Nel merito:
In via principale:
1)accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o comunque l'invalidità della impugnata delibera in materia di comunione dd. 21.11.2020, assunta in aperta violazione delle molteplici norme,
pagina 1 di 8 anche di rango costituzionale, specificamente richiamate nella parte in diritto della citazione e comunque con eccesso di potere (abuso di diritto, con conseguente annullamento (rimozione di tale deliberazione e dei relativi effetti.
Con espressa riserva di ripetere ogni somma indebitamente pretesa e di richiesta dei danni causati.
2)anche alla luce delle difese spiegate dal convenuto nel proprio atto costitutivo, accertata la responsabilità dello stesso per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione facoltativa Contr promossa dalla sig.ra dinanzi all' di Trento senza alcuna valida giustificazione ed Parte_1 addirittura contro il conforme auspicio espresso dall'odierno resistente nella delibera dovuta infine impugnare, e/o comunque peer responsabilità aggravata ai sensi del combinato disposto degli artt. 88
e 96 c.p.c., condannare lo stesso al risarcimento in favore dell'attrice del maggior danno ex artt. 1218 e 1224 c.c., per le spese dalla stessa sostenute per questa procedura (costi per la mediazione e per la parcella dei legali) da liquidarsi in base a tariffa, e/o comunque al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, nella misura da liquidarsi d'ufficio, anche equitativamente.
In ogni caso:
Con vittoria di competenze legali, oltre agli accessori e maggiorazioni di legge, nonché spese peritali.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO in via principale: respingere le domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: condannare l'attrice al pagamento in favore del convenuto di compensi e spese di lite, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 10 mar. 2014 n. 55, IVA e CNPA;
in via istruttoria: ammettere, in quanto non ammesse le istanze formulate dal convenuto in comparsa di risposta e nelle proprie memorie autorizzate ex art. 183 co. VI n. 2 e 3 cpc, che devono intendersi qui riformulate e trascritte:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 19.02.2021, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o comunque l'invalidità CP_1 della delibera in materia di comunione dd. 21.11.2020, con conseguente annullamento / rimozione di tale deliberazione e dei relativi effetti, spese di giudizio rifuse.
Esponeva in particolare l'attrice a sostegno della domanda anzidetta: 1) che l'attrice ed il fratello erano comproprietari sin dal 1992 di una cosa di tre piani fuori terra ed uno interrato (p.ed. CP_1
1150 in c.c. Povo), di cui , proprietario indiviso per 2/3, e familiari occupavano CP_1 consensualmente il piano terra ed il primo piano, mentre l'attrice, proprietaria indivisa per 1/3 occupava in accordo tra le parti il secondo piano, nonché, con le stesse quote, un adiacente fondo sub p.f. 1137/5; 2) che all'inizio del 2019 l'attrice, non più in grado di tollerare le prepotenze ed i soprusi pagina 2 di 8 del fratello, formulava al medesimo richiesta di divisione degli immobili secondo le quote tavolarmente identificate;
3) che, il convenuto, se in un primo momento esprimeva formalmente ai legali dell'attrice la propria disponibilità in tal senso, in realtà iniziava a porre in essere in danno della sorella comportamenti minacciosi /violenti, tant'è che nel gennaio 2020 la stessa si vedeva costretta a sporgere denuncia – querela per il ??? di cui all'art. 612 bis cp.; 4) che con provvedimento dd.
25.01.2020 il G.I.P. presso il Tribunale di Trento applicava la misura cautelare dell'ordine di allontanamento del della casa familiare, con divieto di avvicinamento a e ai CP_1 Parte_1 luoghi dalla stessa abitualmente frequentati;
5) che il Tribunale del Rusame, nel confermare in data 13.02.2020 il mantenimento della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ravvisava “la relazione tra le questione della divisione (dell'immobile) e le condotte illecite dell'indagato descritte dalla p.o.”, oltre che la “prepotenza, disprezzo e senso di superiorità …
l'insofferenza dell'indagato per la presenza della sorella nell'immobile di cui è proprietario per maggior quota” (v. all. 1); 6) che inoltre il convenuto assumeva il ruolo di “amministratore” (mai nominato) degli immobili in comunione, provvedendo all'approvazione (in forza della sua maggioranza)” di una serie di abnormi deliberazioni, progressivamente sempre più lesive dei diritti, interessi e volontà della sorella”; 7) che in particolare la delibera adottata in data 21.11.2020, oggetto di causa, era successiva a due precedenti assunte in data 15.04.2020 (v. all. 2) e in data 05.10.2020 (v. all.3) dello stesso la prima autonomamente revoca dal convenuto a seguito dell'intervenuta CP_1 sospensione giudiziale con ordinanza dd. 30.07.2020 (v. all. 4), e quindi ratificata, oggetto di impugnazione da parte dell'attrice (n. 1268/2020 R.G.); 8) che la riunione dei comunisti, indetta dal comproprietario di maggioranza , tenutasi in data 21.11.2020 con avviso di convocazione CP_1 dd. 05.11.2020 (v. all. 5), a cui presenziava l'attrice consegnando delle proprie osservazioni scritte (v. all. 6) ed allontanandosi allorquando le era stata negata la possibilità di visionare copia dei preventivi e della documentazione richiamati nell'ordine del giorno, si concludeva con l'adozione dell'impugnata delibera in pari data (v. all. 7), comunicata all'attrice a mezzo pec in data 25.11.2020; 9) che il convenuto non aderiva alla mediazione facoltativa promossa dalla sorella presso il locale con CP_2 pec dd. 23.12.2020 (v. all. 8), di talché l'Organismo di Mediazione Forense di Trento decretava in data
21.01.2021 la conclusione del procedimento di mediazione e l'archiviazione del procedimento (v. all.9), contestualmente comunicata ai legali dell'attrice.
In punto di diritto deduceva l'attrice: A) l'invalidità /annullabilità dell'impugnato verbale della riunione dd. 21.11.2020 per violazione dell'art. 1105 co. 3 c.c. in relazione all'art. 1109 co. 1 punto 2, con riguardo ai punti 2) 3) dello stesso;
B) la nullità o annullabilità o invalidità del punto 3) della delibera impugnata per violazione degli artt. 1105, 1104, 1110 e 1102 c.c.; C) nullità o comunque invalidità della delibera dd. 21.11.2020, nella parte in cui veniva limitato illegittimamente il diritto individuale di libero accesso alla propria residenza /domicilio e di godimento della proprietà comune ex art. 1102 c.c. da parte dell'attrice; 4) invalidità /annullabilità della delibera dd. 21.11.2020 per violazione dell'art. 1105 co. 3 c.c. con riguardo all'art. 1109 co. 1 c.c., in relazione ai punti 4) e 6) della stessa;
5) annullabilità della deliberazione dd. 21.11.2020 per abuso di diritto e/o eccesso di potere.
pagina 3 di 8 Costituitosi con comparsa dd 11.06.2021 il convenuto , nell'eccepire l'improcedibilità del CP_1 giudizio per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, contestando la fondatezza dei motivi di impugnazione della deliberazione assembleare dd. 21.11.2020, chiedeva il rigetto delle avverse domande;
spese di giudizio rifuse.
Con ordinanza dd. 21.12.2021 il precedente magistrato assegnatario non ammetteva le prove orali formulate da entrambe le parti, disponendo la C.T.U. dedotta dall'attrice, cui si era opposta controparte.
Con ordinanza dd. 02.05.2022 il G.I. confermava l'ammissione della C.T.U., e così con successivo provvedimento dd. 15.06.2022.
Con ordinanza dd. 04.11.2022 il G.I. disponeva la C.T.U., confermando il quesito di cui all'ordinanza dd. 21.12.2021.
Con ordinanza dd. 19.11.2022 il G.I. rigettava l'istanza dd. 03.11.2022 con cui il convenuto chiedeva nuovamente revocarsi l'ordinanza immissiva della C.T.U., nonché disporsi la comparizione delle parti in ordine alla proposta transattiva formulata sin dal 02.03.2022.
Con successiva ordinanza dd. 24.11.2022 il G.I., ritenuta la propria incompetenza a decidere, rimetteva il fascicolo al Presidente del Tribunale facente funzioni per assegnazione a diverso magistrato, individuato con provvedimento dd. 30.11.2022 nello scrivente magistrato. All'udienza dd. 08.03.2023 parte attrice dava atto di aver promosso l'azione di divisione degli immobili in comunione, come da atto di citazione dd. 27.02.2023, insistendo nella richiesta di ammissione delle prove orali e rimettendosi in ordine alla C.T.U. già disposta dal precedente magistrato, mentre il convenuto rinnovava le richieste di cui all'istanza dd. 06.03.2023, chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza dd. 29.03.2023 questo G.I. rigettava la richiesta di ammissione delle prove orali formulata dall'attrice ed ammetteva la C.T.U. dedotta dalla stessa.
Con ordinanza dd. 28.06.2023 il G.I. ammetteva la C.T.U., come richiesta dall'attrice, nominando quale C.T.U. il dott. e cui poneva il quesito ivi formulato. Persona_1
All'udienza dd. 31.01.2024 il G.I., su concorda richiesta delle parti, issava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza dd. 28.11.2024 il G.I., nel rigettare la richiesta di ammissione delle prove orali formulata dall'attrice, ritenuta la causa matura per la decisione, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò permesso, il giudizio è improcedibili per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Invero, il presente giudizio è stato preceduto da una “domanda di attivazione della procedura volontaria di mediazione”, anziché “obbligatoria”, la quale risulta priva dei contenuti minimi richiesti pagina 4 di 8 sia dell'art. 2 co. 4 del Regolamento in materia di mediazione dell'Organismo di mediazione forense di Trento (v. doc. 92) parte convenuta) che dall'art. 4 D. L.vo n. 28/2010.
In effetti nel modulo prestampato notificato al convenuto in data 18.12.2020 (v. doc. 73) parte convenuta) si legge testualmente: “Si tratta di una terza delibera assunta nell'arco di pochi mesi in materia di comunione immobiliare da parte del comproprietario di maggioranza sig. CP_1 rispetto alla comunità di minoranza sig.ra Parte_1
Si rappresenta come la prima delibera sia stata giudizialmente sospesa e come anche l'ultima dd. 21.11.2020 risulti illegittima e gravemente pregiudizievole per i diritti e le ragioni della richiedente.
La stessa ultima delibera auspica, peraltro, una possibile definizione bonaria della vertenza (all.1 con relativi documenti)”.
Ora, pur non richiudendo l'istanza di mediazione l'indicazione di “elementi di diritto” così come previsto per l'atto di citazione ex art. 163 cpc. e per il ricorso ex art. 414 cpc, e comunque per gli atti in generale ex art. 125 cpc, è necessario comunque che la stessa riporti i fatti principali costitutivi della pretesa in punto au, i quali devono corrispondere a quanto esposto nella domanda giudiziale (v. Cass. n. 29333/2019; Trib. Verona 26.04.2021 e Trib. Mantova 23.01.2019).
Orbene, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, secondo cui nella domanda di mediazione
“risultano infatti univocamente indicati l'oggetto della lite e le ragioni della pretesa” (v. pag. 3 memoria ex art. 83 co. 6 n. 1 cpc dd. 25.08.2021), è agevole osservare che la stessa si lascia apprezzare per la sua evidente genericità, non essendo indicati nello specifico i profili di illegittimità di cui sarebbe affetta la delibera in questione e mancando del tutto la descrizione dei fatti, ragioni e domande.
E' del tutto evidente come detta domanda non contenga né la pretesa, né le ragioni di fatto, ovvero il petitum e la causa patendi, che successivamente hanno connotato l'atto di citazione, né l'intenzione della titolare del diritto, asseritamente pregiudicato, di farlo valere in sede giudiziale, mediante l'impugnazione della contesta delibera.
Pertanto, stante l'assenza di un legame funzionale tra la domanda di mediazione e le domande formulate in atto di citazione – si consideri che l'all. 1) alla domanda di mediazione non risulta inviato al convenuto, come ammesso da controparte (v. pag. 3 mem. Cit.) -, la presentazione della stessa si appalesa inidonea ad interrompere la decorrenza del termine di cui all'art. 1109 co. 2 c.c. di talché la domanda giudiziale è improcedibile.
Fermo restando quanto sopra esposto, quanto al merito, e con specifico riferimento alla comunione di beni immobili, giova rammentare che “… sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole offerenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti, di risolvere ogni questione attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione del bene, sicchè le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, una esclusivamente per le ragioni indicate dall'art. 1109 c.c.” (v. Cass. n. 22999/2022). pagina 5 di 8 In detta sentenza, in particolare, si afferma che le deliberazioni dell'assemblea dei comunisti sono impugnabili esclusivamente per le ragioni indicate all'art. 1109 co. 1 c.c., e quindi non per “eccesso di potere assembleare” e/o per “conflitto di interessi”; né sono impugnabili dal comproprietario in ragione di un “pregiudizio di natura soggettiva”, considerato altresì che le regole disciplinanti l'assemblea del condominio non si applicano all'assemblea dei comunisti, la cui convocazione è regolata dai principi di libertà di forme, anche per quanto concerne la comunicazione delle questioni da decidere.
Alla luce degli enunciati principi si appalesa infondato il primo motivo di impugnazione (v. pagg. 10-16 atto di citazione), concernente l'asserita incompletezza dell'ordine del giorno dell'assemblea dd. 21.11.2020, laddove si consideri l'evidente specificità della relativa convocazione dd. 05.11.2020 (v. doc. 5) attrice) in relazione a quanto richiesto dall'art. 1105 co. 3 c.c., peraltro richiamato dall'art. 1109 co. 1 n. 2 c.c., considerato peraltro che ha partecipato all'assemblea, salvo Parte_1 allontanarsi prima della discussione dei vari temi all'ordine del giorno.
Analoghe considerazioni si impongono in relazione al secondo motivo (v. pagg. 16-18), avente ad oggetto doglianze inerenti alla stesura dell'ordine del giorno, e segnatamente alla sua asserita incompletezza, con riferimento alle modalità di conduzione della coltivazione del vigneto presente in loco dal 1980, di proprietà di a far data dal 2016 (v. doc. 42) parte convenuta), peraltro Persona_2 oggetto della delibera dd. 05.10.200 mai impugnata (v. doc. 3) parte attorea).
In relazione ai predetti motivi di impugnazione, preme sottolineare che la necessaria completezza dell'ordine del giorno è funzionale alla conoscenza degli aventi diritti degli argomenti, nei “termini essenziali”, onde consentire agli stessi “le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione (v. Cass. n. 13229/2019), fermo restando che “il condominio interessato a consultare la documentazione relativa agli interventi da eseguire, ben potrà attivarsi per visionarla presso l'amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copia” (v. Trib. Roma n. 4927/2019).
Con il terzo motivo (v. pagg. 18-19 atto di citazione) l'attrice lamenta l'”eccesso di potere” ed il
“pregiudizio di natura soggettiva” che non possono costituire motivi di impugnazione di deliberazioni inerenti alla comunione ordinaria (v. Cass. n. 2299/2022 cit)
Ad ogni buon conto preme evidenziare a tal riguardo, sulla scorta dell'all. E doc. 50) parte convenuta, che l'edificio è dotato di un secondo libero accesso, le cui chiavi sono nella disponibilità dei comunisti, di talché non vi è ragione per sostenere che non possa rientrare nella propria abitazione. Persona_2
Il quanto motivo concerne, ancora una volta, un'asserita carenza dell'ordine del giorno, ovvero la mancata allegazione dei preventivi.
In particolare, sostiene di non aver avuto modo di esaminare compiutamente i preventivi Parte_1 per la gestione della comunione, laddove la stessa, una volta ricevuta la convocazione in data 05.11.2020 non ha provveduto a richiederne copia nei successivi 16 giorni limitandosi a formulare tale richiesta solo durante la riunione dd. 21.11.2020 (“me li metti sulla scala come fate” – doc. 50) parte convenuta).
pagina 6 di 8 A ciò si aggiunga che l'attrice, ancorché sollecitata sia in data 05.10.2020 (v. punto 3, a delibera dd. 05.10.2020) ed in data 05.11.2020 (comunicazione convocazione riunione dd. 21.11.2020), non ha mai provveduto a trasmettere al fratello dei preventivi, né si è attivata in tal senso nei successivi quattro anni.
In punto di diritto giova rammentare che “è riconosciuta la facoltà di richiedere allo stesso amministratore oggetto di (eventuale) approvazione. Da ciò consegue che, ove la menzionata facoltà non sia esercitata, il singolo condominio non può far deviare l'illegittimità della successiva delibera di approvazione” (v. Cass. n. 25693/2018).
In termini analoghi c.a. Milano Sez. III. 20.04.2021, secondo cui “Ai fini della validità della delibera assembleare è sufficiente che nell'avviso di convocazione sono elencati gli argomenti da trattare al fine di consentire a tutti i condomini di comprendere l'oggetto della discussione, di parteciparvi e di assumere le relative determinazioni. Ciò non significa che nell'avviso si debba prefigurare lo sviluppo della discussione e il risultato dell'esame dei singoli punti. È sufficiente che i condomini siano informati con un elenco specifico e chiaro dai punti di trattare senza la necessità di allegare la documentazione che il singolo condomino può comunque visionare presso l'amministratore ed eventualmente farsene rilasciare copia a proprie spese”:
Ad ogni buon conto preme evidenziare che con tale doglianza l'attrice lamenta “un pregiudizio di natura soggettiva”, che per quanto statuito dalla Suprema Corte con sent. n. 2299/2022; non può costituire oggetto di un giudizio impugnatorio di una deliberazione dei comunisti.
In ogni caso si dà atto che i preventivi non sono stati impugnati dall'attrice; non risultando alcuna domanda svolta in tal senso, né si è dimostrata in grado di provare documentalmente che gli stessi siano “gravemente pregiudizievoli alla casa comune” ex art. 1109 co. 1 n. 1 c.c.
Quanto al quinto motivo di impugnazione, essa si appalesa inammissibile in quanto volto a censurarne la deliberazione dd. sotto i profili dell'”abuso del diritto” e dell'”eccesso di potere” (v. Cass. n. 2299/2022 cit.), oltre al “pregiudizio di natura soggettiva” con specifico riferimento alla deliberata necessità di ricorrere alla “posta elettronica certificata” nei rapporti tra comunisti, considerato che comunque in materia di comunione vige il principio di “libertà di forme” (v. Cass. n. 2299/2022 cit., anche con riguardo “all'ordine del giorno”. Inoltre, preme evidenziare che l'attrice non ha provveduto ad impugnare, in modo specifico, il capo sub 4) lett. E della deliberazione assembleare dd. 21.11.2020 (quantificazione dei costi relativi all'amministrazione ordinaria della comunione sulla base dei prezziari Assoverde ed Anaci con indicizzazione ISTAT, con scostamento massimo del I 15%), di talché esso deve ritenersi definitivo.
Né vale richiamare, a sostegno dell'asserita impugnazione, le note autorizzate dd. 30.03.2022, ove l'attrice rinvia a pag. 22 dell'atto di citazione, laddove nulla si rinviene in tal senso, analogamente alle pagg. 16 dell'atto di citazione dd. 14.05.2020 (v. doc. 12) parte attrice) e 17 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc dd. 05.11.2020 (v. doc. 13) parte attrice), anch'esse richiamate nelle note predette.
Ad ogni buon conto si rammenta che il mero rinvio, per l'individuazione degli atti costitutivi della domanda, ad atti e documenti, come si rinviene nelle note dd. 30.03.2022 (“integrale richiamo, ai fini pagina 7 di 8 dell'impugnazione, a tutte le difese già svolte in precedenti atti”), deve ritenersi invalido in quanto in aperta violazione dell'art. 163 co. 3 m 3 e 4 cpc (v. Trib. Reggio Emilia 7.9.2020; Trib. Napoli Nord 5.6.2020; Trib. Velletri sent.n. 1171/2019.
Infine, a comprova dell'infondatezza delle domande formulate, all'udienza dd. 08.03.2023 i procuratori attorei hanno dichiarato testualmente: “… di aver promosso l'azione di divisione degli immobili in comunione per cui è causa nel giudizio pendente avanti a codesto Ill.mo Tribunale sub n. 709/23 R.G., come da atto di citazione dd. 27.02.2023 e relativa nota di iscrizione a ruolo, di cui si chiede l'acquisizione tramite odierna produzione cartacea, anche alla luce dell'intervenuto mutamento dell'indirizzo della Suprema Corte in merito all'impugnazione delle delibere in materia di comunione (Cass. civ. 2299/2022)”.
Si noti che alla predetta udienza parte attrice si è rimessa in ordine alla C.T.U., peraltro già dedotta dalla stessa con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 30.09.2021, ed ammessa dal G.O.P. con ordinanza dd. 21.12.2021, a cui, tuttavia, non era stato dato seguito stante la mancata accettazione dei nominati C.T.U. dott. e dott.ssa P. Persona_3 Per_4
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, e di C.T.U. seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-dichiara non procedibile il giudizio e, comunque, infondate le domande attoree;
-condanna l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal convenuto, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, €5.670,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed €4.253,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori;
-pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico dell'attrice.
Trento, 09.04.2025 Dott. M. Morandini
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