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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SCHININA' ELEONORA, Giudice monocratico in data 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2742/2023 depositato il 12/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. V49 2023 0002487248 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
- sul ricorso n. 30/2024 depositato il 10/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 5391-2023 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Ragusa e depositato in segreteria, iscritto al n. 2742/2023 r.g.r., Ricorrente_1 impugnava l'atto di accertamento di insufficiente versamento portante il n. V49 2023 0002487248, emesso dall'Ufficio di
Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, con il quale era richiesto il pagamento della complessiva somma di € 60,00, a titolo di integrazione e sanzioni per omesso contributo unificato relativi al ricorso iscritto al n. 99/2023 r.g.r..
Con altro ricorso notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Ragusa e depositato in segreteria, iscritto al n. 30/2024 r.g.r., Ricorrente_1 impugnava l'atto di irrogazione sanzione portante il n. 5391/2023, emesso dall'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa con il quale si richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 128,75, a titolo di integrazione e sanzioni per omesso contributo unificato relativi al ricorso iscritto al n. 99/2023.
La parte ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato, rilevando che il ricorso iscritto al n. 99/2023
r.g.r. aveva ad oggetto l'impugnazione di tre avvisi di accertamento dei quattro originariamente notificati dal
Comune di Vittoria, avendo il Comune, nelle more, annullato l'avviso di accertamento n. 91/2022 in parziale accoglimento dell'istanza di reclamo-mediazione.
Si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia
Tributaria - Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Ragusa, che controdeduceva e chiedeva rigettarsi il ricorso.
All'udienza del 20/1/2025, disposta la riunione del procedimento avente n. 30/2024 a quello iscritto al n.
2741/2023 r.g.r., la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Osserva, preliminarmente, il Giudice che “nel processo tributario, il contributo unificato, dovendo essere calcolato in base al valore della controversia, che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, corrisponde al valore del tributo, al netto di interessi e sanzioni, va determinato, in caso di ricorsi cumulativi, sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del
2002, poiché la facoltà di presentare un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde solo ad esigenze di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente (Cassazione civile sez. trib., 25/09/2024, n.25607).
Nel caso di specie, la parte ricorrente si è limitata a contestare l'importo del contributo richiesto, senza, tuttavia, in alcun modo dare prova, a mezzo di produzione degli atti concretamente impugnati nel ricorso iscritto al n. 99/2023 r.g.r., quale fosse il valore degli stessi ed in che misura l'avvenuto annullamento in autotutela da parte del Comune di Vittoria avesse inciso sul valore della controversia.
Ne consegue che la parte sulla quale gravava il relativo onere probatorio non ha assolto allo stesso e che il ricorso non possa trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 100,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ragusa, 20/1/2025
Il Giudice
Dr.ssa Eleonora Schininà
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SCHININA' ELEONORA, Giudice monocratico in data 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2742/2023 depositato il 12/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. V49 2023 0002487248 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
- sul ricorso n. 30/2024 depositato il 10/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 5391-2023 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Ragusa e depositato in segreteria, iscritto al n. 2742/2023 r.g.r., Ricorrente_1 impugnava l'atto di accertamento di insufficiente versamento portante il n. V49 2023 0002487248, emesso dall'Ufficio di
Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, con il quale era richiesto il pagamento della complessiva somma di € 60,00, a titolo di integrazione e sanzioni per omesso contributo unificato relativi al ricorso iscritto al n. 99/2023 r.g.r..
Con altro ricorso notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Ragusa e depositato in segreteria, iscritto al n. 30/2024 r.g.r., Ricorrente_1 impugnava l'atto di irrogazione sanzione portante il n. 5391/2023, emesso dall'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa con il quale si richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 128,75, a titolo di integrazione e sanzioni per omesso contributo unificato relativi al ricorso iscritto al n. 99/2023.
La parte ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato, rilevando che il ricorso iscritto al n. 99/2023
r.g.r. aveva ad oggetto l'impugnazione di tre avvisi di accertamento dei quattro originariamente notificati dal
Comune di Vittoria, avendo il Comune, nelle more, annullato l'avviso di accertamento n. 91/2022 in parziale accoglimento dell'istanza di reclamo-mediazione.
Si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia
Tributaria - Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Ragusa, che controdeduceva e chiedeva rigettarsi il ricorso.
All'udienza del 20/1/2025, disposta la riunione del procedimento avente n. 30/2024 a quello iscritto al n.
2741/2023 r.g.r., la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Osserva, preliminarmente, il Giudice che “nel processo tributario, il contributo unificato, dovendo essere calcolato in base al valore della controversia, che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, corrisponde al valore del tributo, al netto di interessi e sanzioni, va determinato, in caso di ricorsi cumulativi, sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del
2002, poiché la facoltà di presentare un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde solo ad esigenze di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente (Cassazione civile sez. trib., 25/09/2024, n.25607).
Nel caso di specie, la parte ricorrente si è limitata a contestare l'importo del contributo richiesto, senza, tuttavia, in alcun modo dare prova, a mezzo di produzione degli atti concretamente impugnati nel ricorso iscritto al n. 99/2023 r.g.r., quale fosse il valore degli stessi ed in che misura l'avvenuto annullamento in autotutela da parte del Comune di Vittoria avesse inciso sul valore della controversia.
Ne consegue che la parte sulla quale gravava il relativo onere probatorio non ha assolto allo stesso e che il ricorso non possa trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 100,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ragusa, 20/1/2025
Il Giudice
Dr.ssa Eleonora Schininà