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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1338/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1338/2022 promossa da
, assistito e difeso dall'avv. CAMPILONGO SANDRO ed elettivamente domiciliato Parte_1 in VIALE GIULIO CESARE 95 ROMA presso il difensore
Appellante
Contro
, assistita e difesa dall'avv. BONFATTI SIDO, Controparte_1 elettivamente domiciliato in STRADA NAZIONALE DEL CANALETTO CENTRO 390 MODENA presso il difensore
Appellata
Avverso la sentenza n. 687 del 2022 emessa dal Tribunale di Modena
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in via principale e nel merito, riformare l'impugnata sentenza n. 687 del 26 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Modena, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Banca in ordine alla produzione dell'informativa falsa meglio specificata in premessa in violazione dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 231/2007 e, per l'effetto, condannarla, in persona del l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti in favore dell'odierno
Appellante e più precisamente: il danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa o da parametrarsi al medesimo importo oggetto di sequestro e quindi € 661.139,00 o alla diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
- il danno patrimoniale da liquidarsi in via equitativa o da pagina 1 di 8 parametrarsi al medesimo importo oggetto di sequestro e quindi € 661.139,00 o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
L'appellata così rassegna le proprie conclusioni: Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e domanda, premesse le declaratorie del caso, così decidere: NEL MERITO:
2 - Respingere l'appello perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato o come meglio, confermando integralmente la sentenza n. 687 del 26 maggio 2022 del Tribunale di Modena. - In ogni caso, respingere tutte le domande attoree, le eccezioni e pretese svolte da controparte perché inammissibili, infondate in fatto e diritto, non provate o come meglio, anche per carenza di legittimazione e/o titolarità passiva di rispetto alle domande formulate in giudizio dall'attore, per tutti i motivi esposti in CP_3 parte motiva. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. *** In via istruttoria I.
Per la denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, si insiste nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla con la propria memoria ex art. 183, VI co. n. CP_1
2 c.p.c. depositata in primo grado, e non accolte nel provvedimento dell'Ill.mo Giudice Istruttore in data 13/10/2021.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conveniva, avanti al Tribunale di Modena, la Parte_1 [...]
domandando l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di quest'ultima in Controparte_4 ordine alla produzione di un'informativa falsa per operazioni sospette in violazione dell'art. 35, comma
4, del D.lgs. 231/2007 e, per l'effetto, la sua condanna, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti.
Esponeva nel merito che, in data 5.06.2017, riceveva notifica di un provvedimento di sequestro preventivo di beni immobili, partecipazioni societarie, beni mobili registrati e disponibilità finanziarie, per un totale di € 661.139,40, emesso nell'ambito di un'indagine per i reati di cui all'art. 2 del D.Lgs.
74/2000, a cui fu sottoposto in quanto quale amministratore di fatto del Consorzio AGE, Parte_1
Arti Grafiche Europa, in concorso con altri soggetti, avrebbe consentito a quest'ultimo di evadere imposte per un ammontare di circa 2,5 milioni di euro attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Rilevava in merito che il provvedimento di sequestro preventivo trovasse fondamento in un'erronea informativa UIF di operazioni sospette inviata da , che aveva erroneamente indicato CP_3 Parte_1 quale amministratore unico/presidente e titolare effettivo di Age Consorzio Arti Grafiche Europa.
Contrariamente, riferiva parte attrice di non aver ricoperto nel periodo oggetto di indagine alcuna carica sociale all'interno del consorzio, avendo cessato l'incarico di amministratore unico l'11 febbraio 2012.
Così, stante l'infondatezza della segnalazione, doveva ritenersi responsabile dei danni patiti CP_3 dall'attore e nella specie consistiti nel danno morale da immagine e da reputazione, giacché nel sistema creditizio bancario il nome dell'attore segnalato sarebbe associato all'immagine di “un operatore sospetto”; e nel danno patrimoniale derivante dal sequestro preventivo di denaro su conto corrente, altre disponibilità finanziarie, beni immobili, partecipazioni societarie, beni mobili registrati;
pagina 2 di 8 operazione che aveva determinato la perdita di potere economico in capo all'attore e l'impossibilità di utilizzare e gestire i propri beni.
Si costituiva in giudizio la precisando, per quanto qui ancora Controparte_4 rileva, che l'art. 41, comma 6, D.lgs. n. 231/2007 esclude la configurabilità di qualsivoglia responsabilità a carico della per segnalazioni di operazioni sospette effettuate, come nella CP_1 fattispecie in decisione, in buona fede.
D'altra parte, rilevava la piena autonomia con cui la Guardia di Finanza svolse le indagini sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, giungendo a conclusioni basate sulle risultanze ottenute e condivise dai vari ordini di magistrati destinatari delle informative di Polizia Giudiziaria, sì che alcuna responsabilità poteva imputarsi a carico di . CP_3
Contestava altresì l'esistenza di un nesso eziologico tra la condotta tenuta dalla ed i presunti CP_1 danni patiti, così come la positiva dimostrazione del pregiudizio sofferto da parte attrice.
Il giudizio è stato istruito documentalmente e tramite consulenza grafologica e la domanda respinta con i seguenti passaggi logico giuridici: in applicazione del principio della ragione più liquida il Tribunale ha omesso l'esame dell'eccezione preliminare formulata dalla convenuta, in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva, e ha direttamente accertato l'infondatezza nel merito della domanda attorea. In primis ha rilevato l'insussistenza di un nesso eziologico tra la condotta asseritamente lesiva della banca (segnalazione di operazione sospetta) e le conseguenze pregiudizievoli lamentate dall'attore per effetto del provvedimento di sequestro dei suoi beni emesso in seno al procedimento penale instaurato dalla Procura di Velletri.
Ha ritenuto difatti destituita di fondamento l'allegazione di parte attrice secondo il quale, gli inquirenti della g.d.f. si sarebbero limitati a recepire pedissequamente il contenuto della segnalazione effettuata dalla banca, con la conseguenza che il procedimento penale pendente presso il Tribunale di Velletri rimonterebbe, in definitiva, all'operato dell'istituto di credito (pag. 5 sentenza).
Invero, sostiene il Tribunale che: la Segnalazione di Operazione Sospetta UF201600000000634140 (in breve S.O.S.) non fa riferimento ad alcun reato specifico;
l'arco temporale preso in considerazione dagli inquirenti è più dilatato rispetto a quello in cui hanno avuto luogo le operazioni compendiate nella
S.O.S.; fu lo stesso decreto di sequestro a qualificare quale amministratore di fatto della Parte_1
AGE e non la segnalazione di . In definitiva, l'apertura del procedimento penale doveva ritenersi CP_3 scaturita da un'autonoma acquisizione delle fonti di prova da parte della g.d.f.
Ha precisato altresì il Tribunale che la segnalazione di operazioni sospette è intrinsecamente inidonea a produrre i danni patiti dall'attore: ciò in quanto la trasmissione effettuata dall'istituto segnalante non confluisce in alcuna banca dati suscettibile di essere consultata da soggetti diversi rispetto all'autorità di vigilanza.
Quanto alla violazione della buona fede imposta dall'art. 35 d.lgs. 231/2007, ha ritenuto il primo giudice che la banca avesse agito in buona fede e che comunque l'attore non avesse fornito prova, su di questi gravante, della colpa grave o del dolo di parte convenuta.
In particolare, ha escluso la pretesa falsità del contenuto della segnalazione, atteso che le operazioni anomale riscontrate sui conti correnti accesi presso la banca, ancorché non formalmente attuate dall'attore, risultano, in ogni caso, allo stesso riconducibili (pag. 7 sentenza). pagina 3 di 8 Tre gli elementi considerati dal Tribunale: in primis, la circostanza che al momento dell'istruzione della S.O.S. (agosto 2016), risultava socio al 71,11% della socio al 90% Parte_1 Controparte_5 della Arti Grafiche Picene S.r.l. e socio al 2% della Servizi Logistici Avanzati S.r.l., tutte socie cointestatarie della stessa quota della AGE Consorzio Arti Grafiche Europa;
in secondo luogo il diretto coinvolgimento del nelle movimentazioni infragruppo sospette, in ragione dei bonifici da e per Pt_1
Arti Grafiche Picene (società di cui l'attore era amministratore unico e socio al 90%) per importi rilevanti risultante dalla movimentazione descritta nella S.O.S.; infine l'accertamento, da parte del consulente grafologico nominato nel primo grado di giudizio, della provenienza da parte di Pt_1
delle sottoscrizioni di alcuni questionari di adeguata verifica relativi a cambio assegni per
[...] contante ed al prelevamento di contante, oggetto della successiva informativa S.O.S.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello formulando cinque motivi di gravame Parte_1
e lamentando l'erroneità della decisione nella parte in cui:
1. ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la segnalazione effettuata dalla e il CP_1 pregiudizio subito dall'Appellante;
2. ha ritenuto la segnalazione di operazioni sospette intrinsecamente inidonea alla produzione dei danni patiti dall'Appellante;
3. ha escluso che la segnalazione abbia comportato o concorso a comportare i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dall'Appellante;
4. ha ritenuto che la abbia agito in ottemperanza al disposto di cui all'art. 35 D.Lgs. CP_1
231/2007, per aver effettuato la segnalazione in buona fede e, in ogni caso, nell'adempimento di un dovere, ritenendo non raggiunta la prova della colpa grave e/o del dolo;
5. ha ritenuto che le risultanze della CTU grafologica disposta su tre dei documenti prodotti da controparte abbiano confermato l'esattezza delle informazioni contenute nella segnalazione.
Si è costituita la domandando il rigetto dell'appello o perché Controparte_4 inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 13.03.2024.
***
Per ragioni di ordine logico si intende preliminarmente esaminare il quarto motivo di gravame.
Con esso lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto che la Parte_1 CP_1 appellata avesse agito secondo buona fede, in adempimento di un dovere imposto dalla normativa e riportando segnalazioni veritiere, e che l'odierno appellante avrebbe omesso di dimostrare l'elemento soggettivo dell'illecito imputato alla CP_1
Sul punto insiste nel ritenere che , in violazione della previsione contenuta nell'art. Parte_1 CP_3
35 D.Lgs. 231/2007, non avrebbe dedotto nella propria segnalazione quali indicatori di anomalia e quali comportamenti anomali avevano fondato il sospetto o fornito motivi ragionevoli per sospettare la violazione della normativa antiriciclaggio da parte dell'appellante, dal momento che gli elementi e le operazioni posti a sostegno della segnalazione non sarebbero riconducibili alla sua persona.
Nella specie, afferma che nel periodo di indagine non ricopriva alcun incarico sociale in AGE
Consorzio Arti Grafiche Europa (CAGE); che mai si ingerì nell'amministrazione della stessa;
non fu pagina 4 di 8 titolare né mai accese il conto oggetto di segnalazione n. 543/138514; mai operò sul conto corrente intestato a CAGE effettuando un anomalo utilizzo del contante.
L'erroneità, dunque, delle circostanze riportate nella segnalazione dimostrerebbe la negligenza, la superficialità e la colpa grave della , che peraltro effettuava tale segnalazione solo CP_3 successivamente alle operazioni ritenute sospette senza previamente avviare un'adeguata verifica della clientela.
A riprova della colposità della condotta tenuta dalla parte appellata, nuovamente allega il Parte_1 decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Modena in relazione al procedimento penale avviato a seguito della denuncia-querela sporta dall'appellante nei confronti del funzionario della Banca che effettuò la segnalazione.
In quell'occasione, pur archiviando il caso, il Giudice per le indagini preliminari rilevò l'estraneità del alle operazioni bancarie della CAGE e la conseguente negligenza posta in essere dalla Pt_1 CP_3 nel segnalare informazioni non corrispondenti alla realtà, in violazione dell'obbligo di corretta verifica delle informazioni da inoltrare alla autorità preposta ai controlli.
Il gravame è infondato e assorbente dei restanti motivi formulati.
Innanzitutto, infondata risulta la prospettazione di parte appellante secondo il quale la banca non avrebbe dedotto né provato gli indicatori di anomalia che fondarono il sospetto di violazione della normativa antiriciclaggio e la conseguente segnalazione a UIF.
Invero, come correttamente riferito dallo stesso appellante, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. e) e comma 7 lett. b) del D.lgs. 231/2007, al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette, spetta alla UIF emanare ed aggiornare periodicamente indicatori di anomalia pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale;
ed elaborare e diffondere modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Con Proprio gli schemi allegati dalla parte appellata rappresentano l'aggiornamento operato da in ottemperanza alla disciplina summenzionata e individuano tra i comportamenti anomali: la vorticosa movimentazione del conto caratterizzata da flussi di importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo;
(…) giri di fondi per importi ingenti effettuati fra imprese riconducibili ai medesimi soggetti;
ripetuti afflussi di bonifici riferiti a fatture e/o versamenti di assegni, specie se a cifra tonda ovvero se riconducibili a un'unica o a un numero limitato di imprese controparti;
prelevamenti in contanti a mezzo moduli di sportello ovvero tramite carte di pagamento o cambio assegni per cassa;
(…) sostanziale pareggiamento tra le poste a credito e quelle a debito” (rispettivamente doc. 17, Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. B) del d. lgs 231/2007 –
“Operatività connessa con il rischio di frode all'iva intracomunitaria” e doc. 18, Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. B) del d. lgs 231/2007 –
“Operatività connessa con il rischio di frode all'iva intracomunitaria”).
Nella fattispecie in decisione, in adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette attualmente imposto dall'art. 35 d.lgs. 231/2007, la precisamente segnalò movimentazioni su di CP_1 una serie di conti correnti accesi da e rispettivamente intestati ad AGE Consorzio Arti Parte_1
Grafiche Europa;
Arti Grafiche Picene s.r.l.; Controparte_7
e nella specie: cambio di assegni per contanti per complessivi €
[...] Controparte_8
216.095,00; prelevamenti di contante per € 35.500; bonifici in entrata ed in uscita, per i quali gli pagina 5 di 8 importi attenzionati risultano essere rispettivamente di € 1.026.895,13 ed € 2.427.560,00 disposti dalle predette società e aventi le medesime come destinatarie, per lo più a cifra tonda e con riferimento di pagamenti di fatture.
Dunque, un insieme di operazioni perfettamente corrispondenti agli indicatori di anomalia ed ai comportamenti anomali individuati da UIF e dallo stesso art. 35 D.lgs. 231/2007 attualmente vigente
(già art. 41), che mai sono state contestate dall'odierno appellante.
Nel gravame formulato, infatti, nega solo di essere amministratore di AGE Consorzio Parte_1
Arti Grafiche Europa (CAGE), ovvero di gestire direttamente il conto corrente a questa intestato e di aver effettuato su di esso operazioni tramite utilizzo anomalo di contante ed effettuazione di bonifici, negando di fatto ogni coinvolgimento in CAGE, senza smentire i ruoli ricoperti nelle altre società parimenti coinvolte nella segnalazione, né di aver lui stesso operato sui conti a queste intestati.
Come già detto, la segnalazione ebbe ad oggetto un complesso di operazioni e movimentazioni CP_3 bancarie, oggettive ed innegabili, che tra il 01/07/2015 e il 05/08/2016 furono effettuate su quattro conti correnti intestati a diverse società, dunque non esclusivamente a CAGE.
Nella specie, Arti Grafiche Picene, intestataria del conto n. 543/145206, di cui risultava Parte_1 amministratore unico e socio al 90%; Consorzio Servizi Trasfap Società Cooperativa di produzione e lavoro a r.l., intestataria del conto n. 543/107716 del quale al momento della segnalazione, era Pt_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e consigliere;
intestataria del conto n. Controparte_8
543/172504 e gestita dall'amministratore unico, , che pure fu socio al 45%; infine AGE Parte_1
Consorzio Arti Grafiche Europa.
Le operazioni indicate nella segnalazione erano tutte indistintamente riferite al complesso dei conti correnti intestati alle varie società menzionate, come si evince sia dalla descrizione dell'operatività sospetta, che fa espresso riferimento alla movimentazione sulla pluralità dei conti correnti, sia dai motivi di sospetto indicati nella S.O.S. e genericamente individuati nell'utilizzo anomalo di contante
(sia prelievo tramite moduli di sportello che cambio assegni) e nell'eccessiva e, apparentemente, non giustificata movimentazione infragruppo anche tra società non direttamente collegate tra loro.
In definitiva, che fosse o meno titolare effettivo di CAGE o che abbia operato o meno sul Pt_1 singolo conto a questa intestato non inficia la veridicità della segnalazione giacché la stessa si limitò ad indicare un complesso di operazioni sospette riferite a conti correnti intestati a diverse società, di cui, solo per una, negò ogni coinvolgimento. Parte_1
La indagine penale (che seppure ha preso le mosse dalla segnalazione certamente ha assunto valenza autonoma nel caso di specie, rispetto ai successivi provvedimenti emessi) si è estesa ad anni precedenti ed ha ritenuto sussistente un disegno criminoso perseguito dai soggetti indagati - tra cui lo stesso appellante - tramite il complesso delle operazioni bancarie: CAGE avvalendosi di una serie di fatture relative ad operazioni inesistenti - emesse dalle altre società coinvolte - indicava nelle dichiarazioni delle imposte elementi passivi altrettanto inesistenti. Tale meccanismo secondo gli inquirenti consentiva al Consorzio di alterare i risultati economici ed evadere imposte, mentre le restanti società partecipavano alla commissione del reato consentendo a quest'ultimo l'evasione d'imposta.
L'appellante non ha negato di aver emesso (false) fatture in qualità di legale rappresentante di Arti
Grafiche Picene s.r.l. e di come dettagliatamente indicato nel provvedimento di Controparte_7 sequestro, sicché è indubbio il suo coinvolgimento nelle operazioni sospette segnalate da (pag. 5 CP_3 provvedimento di sequestro preventivo).
pagina 6 di 8 Fu proprio, infatti, l'insieme di movimentazioni effettuate dai vari conti correnti - tramite prelievi di contanti, cambio assegni e bonifici infragruppo - ad integrare il disegno criminoso sopradescritto nel quale CAGE si avvalse di fatture false emesse dalle altre società, tra cui le due certamente riconducibili al allo scopo di evasione d'imposta. Pt_1
Sul punto va ricordato che nell'indagine condotta dal sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Velletri, fu indagato non solo per il reato di cui all'art. 2 del D.lgs n. 74 del Parte_1
2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – in qualità di amministratore di fatto di CAGE, bensì anche ai sensi dell'art.
8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti –, quale legale rappresentante di Arti Grafiche Picene s.r.l. e
Controparte_7
In definitiva, il coinvolgimento del nell'operazione sospetta prescinde dalla effettiva titolarità di Pt_1
CAGE o dalla personale esecuzione di movimentazioni sul conto a questa intestato, emergendo lo stesso dalla pacifica gestione delle altre società oggetto di indagine e dei rispettivi conti corrente.
Pertanto, non può trovare accoglimento la contestazione formulata dall'appellante laddove insiste nell'escludere la riconducibilità alla sua persona degli elementi e delle operazioni poste a sostegno della segnalazione S.O.S.
Fermo quanto sopra esposto, con riferimento alla titolarità di CAGE, va detto che la qualificazione, contenuta nella segnalazione e contestata dall'appellante, di quest'ultimo quale “amministratore unico/presidente e titolare effettivo” faceva generico riferimento a tutte le posizioni che l'odierno appellante ricopriva nelle diverse società coinvolte nella segnalazione e non solo in CAGE.
In merito, se la posizione di amministratore unico/presidente si riferisce ad un dato necessariamente formale e direttamente riscontrabile nelle visure camerali, la “titolarità di fatto” va invece verificata attraverso una lettura più approfondita delle visure e dunque delle posizioni di controllo diretto o indiretto che il poteva detenere quale socio di maggioranza o quale titolare di partecipazioni Pt_1 sociali che gli conferivano comunque un controllo.
Ai sensi infatti dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1 dell'allegato tecnico al D.lgs. 231/07 allora in vigore, per titolare effettivo s'intende: “in caso di società, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto
o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore (…), tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale”.
Ed in effetti, la Banca appellata, come peraltro già evidenziato dal primo giudice, ha fornito prova della posizione di controllo ricoperta da in CAGE tramite l'allegazione del “Dossier Persona Pt_1
Approfondito” prodotto e visualizzato da apposita procedura Cerved in data 04/08/2016, dalla quale risulta che, al momento dell'istruzione della SOS (agosto 2016), l'appellante risultava socio al 71,11% della socio al 90% della Arti Grafiche Picene S.r.l. e socio al 2% della Servizi Logistici Controparte_5
Avanzati S.r.l., tutte socie cointestatarie della stessa quota della AGE Consorzio Arti Grafiche Europa
(doc. 2 e 3 prodotti da ). CP_3
In definitiva emerge la correttezza nella S.O.S anche dell'individuazione di , se non in Parte_1 qualità di presidente/amministratore unico, quale titolare effettivo del Consorzio.
D'altra parte, la generica indicazione contenuta nella segnalazione, nella parte in cui indistintamente indica l'appellante quale “presidente/amministratore unico e titolare effettivo” di tutte le società menzionate, appare connaturale alla consistenza che la stessa deve avere, posto che va compilata pagina 7 di 8 seguendo una procedura informatica (sistema RADAR per le segnalazioni di operazioni sospette) che impone limiti quantitativi di caratteri utilizzabili e dunque una necessaria sintesi nella descrizione dell'attività sospetta. Può concludersi dunque dicendo che la segnalazione operata dall'appellata non riferisce circostanze false e, in ogni caso, l'eventuale mancanza di dettaglio nel descrivere specificatamente le posizioni dei soggetti coinvolti nelle relative società o le singole operazioni effettuate sui vari conti correnti non è imputabile all'istituto segnalante, spettando a quest'ultimo esclusivamente il compito di segnalare l'attività sospetta, non già l'operante.
Per tali ragioni l'appello va respinto, risultando accertata in modo completo ed esaustivo la buona fede della segnalante, con conseguente irrilevanza di ogni altro profilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- rigetta l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza n. 687/2022, emessa dal Tribunale di Modena;
- condanna al rimborso in favore della parte appellata delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio, che liquida in €.12.156,00 a titolo di compensi, oltre Iva, cpa e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1338/2022 promossa da
, assistito e difeso dall'avv. CAMPILONGO SANDRO ed elettivamente domiciliato Parte_1 in VIALE GIULIO CESARE 95 ROMA presso il difensore
Appellante
Contro
, assistita e difesa dall'avv. BONFATTI SIDO, Controparte_1 elettivamente domiciliato in STRADA NAZIONALE DEL CANALETTO CENTRO 390 MODENA presso il difensore
Appellata
Avverso la sentenza n. 687 del 2022 emessa dal Tribunale di Modena
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in via principale e nel merito, riformare l'impugnata sentenza n. 687 del 26 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Modena, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Banca in ordine alla produzione dell'informativa falsa meglio specificata in premessa in violazione dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 231/2007 e, per l'effetto, condannarla, in persona del l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti in favore dell'odierno
Appellante e più precisamente: il danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa o da parametrarsi al medesimo importo oggetto di sequestro e quindi € 661.139,00 o alla diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
- il danno patrimoniale da liquidarsi in via equitativa o da pagina 1 di 8 parametrarsi al medesimo importo oggetto di sequestro e quindi € 661.139,00 o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
L'appellata così rassegna le proprie conclusioni: Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e domanda, premesse le declaratorie del caso, così decidere: NEL MERITO:
2 - Respingere l'appello perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato o come meglio, confermando integralmente la sentenza n. 687 del 26 maggio 2022 del Tribunale di Modena. - In ogni caso, respingere tutte le domande attoree, le eccezioni e pretese svolte da controparte perché inammissibili, infondate in fatto e diritto, non provate o come meglio, anche per carenza di legittimazione e/o titolarità passiva di rispetto alle domande formulate in giudizio dall'attore, per tutti i motivi esposti in CP_3 parte motiva. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. *** In via istruttoria I.
Per la denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, si insiste nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla con la propria memoria ex art. 183, VI co. n. CP_1
2 c.p.c. depositata in primo grado, e non accolte nel provvedimento dell'Ill.mo Giudice Istruttore in data 13/10/2021.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conveniva, avanti al Tribunale di Modena, la Parte_1 [...]
domandando l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di quest'ultima in Controparte_4 ordine alla produzione di un'informativa falsa per operazioni sospette in violazione dell'art. 35, comma
4, del D.lgs. 231/2007 e, per l'effetto, la sua condanna, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti.
Esponeva nel merito che, in data 5.06.2017, riceveva notifica di un provvedimento di sequestro preventivo di beni immobili, partecipazioni societarie, beni mobili registrati e disponibilità finanziarie, per un totale di € 661.139,40, emesso nell'ambito di un'indagine per i reati di cui all'art. 2 del D.Lgs.
74/2000, a cui fu sottoposto in quanto quale amministratore di fatto del Consorzio AGE, Parte_1
Arti Grafiche Europa, in concorso con altri soggetti, avrebbe consentito a quest'ultimo di evadere imposte per un ammontare di circa 2,5 milioni di euro attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Rilevava in merito che il provvedimento di sequestro preventivo trovasse fondamento in un'erronea informativa UIF di operazioni sospette inviata da , che aveva erroneamente indicato CP_3 Parte_1 quale amministratore unico/presidente e titolare effettivo di Age Consorzio Arti Grafiche Europa.
Contrariamente, riferiva parte attrice di non aver ricoperto nel periodo oggetto di indagine alcuna carica sociale all'interno del consorzio, avendo cessato l'incarico di amministratore unico l'11 febbraio 2012.
Così, stante l'infondatezza della segnalazione, doveva ritenersi responsabile dei danni patiti CP_3 dall'attore e nella specie consistiti nel danno morale da immagine e da reputazione, giacché nel sistema creditizio bancario il nome dell'attore segnalato sarebbe associato all'immagine di “un operatore sospetto”; e nel danno patrimoniale derivante dal sequestro preventivo di denaro su conto corrente, altre disponibilità finanziarie, beni immobili, partecipazioni societarie, beni mobili registrati;
pagina 2 di 8 operazione che aveva determinato la perdita di potere economico in capo all'attore e l'impossibilità di utilizzare e gestire i propri beni.
Si costituiva in giudizio la precisando, per quanto qui ancora Controparte_4 rileva, che l'art. 41, comma 6, D.lgs. n. 231/2007 esclude la configurabilità di qualsivoglia responsabilità a carico della per segnalazioni di operazioni sospette effettuate, come nella CP_1 fattispecie in decisione, in buona fede.
D'altra parte, rilevava la piena autonomia con cui la Guardia di Finanza svolse le indagini sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, giungendo a conclusioni basate sulle risultanze ottenute e condivise dai vari ordini di magistrati destinatari delle informative di Polizia Giudiziaria, sì che alcuna responsabilità poteva imputarsi a carico di . CP_3
Contestava altresì l'esistenza di un nesso eziologico tra la condotta tenuta dalla ed i presunti CP_1 danni patiti, così come la positiva dimostrazione del pregiudizio sofferto da parte attrice.
Il giudizio è stato istruito documentalmente e tramite consulenza grafologica e la domanda respinta con i seguenti passaggi logico giuridici: in applicazione del principio della ragione più liquida il Tribunale ha omesso l'esame dell'eccezione preliminare formulata dalla convenuta, in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva, e ha direttamente accertato l'infondatezza nel merito della domanda attorea. In primis ha rilevato l'insussistenza di un nesso eziologico tra la condotta asseritamente lesiva della banca (segnalazione di operazione sospetta) e le conseguenze pregiudizievoli lamentate dall'attore per effetto del provvedimento di sequestro dei suoi beni emesso in seno al procedimento penale instaurato dalla Procura di Velletri.
Ha ritenuto difatti destituita di fondamento l'allegazione di parte attrice secondo il quale, gli inquirenti della g.d.f. si sarebbero limitati a recepire pedissequamente il contenuto della segnalazione effettuata dalla banca, con la conseguenza che il procedimento penale pendente presso il Tribunale di Velletri rimonterebbe, in definitiva, all'operato dell'istituto di credito (pag. 5 sentenza).
Invero, sostiene il Tribunale che: la Segnalazione di Operazione Sospetta UF201600000000634140 (in breve S.O.S.) non fa riferimento ad alcun reato specifico;
l'arco temporale preso in considerazione dagli inquirenti è più dilatato rispetto a quello in cui hanno avuto luogo le operazioni compendiate nella
S.O.S.; fu lo stesso decreto di sequestro a qualificare quale amministratore di fatto della Parte_1
AGE e non la segnalazione di . In definitiva, l'apertura del procedimento penale doveva ritenersi CP_3 scaturita da un'autonoma acquisizione delle fonti di prova da parte della g.d.f.
Ha precisato altresì il Tribunale che la segnalazione di operazioni sospette è intrinsecamente inidonea a produrre i danni patiti dall'attore: ciò in quanto la trasmissione effettuata dall'istituto segnalante non confluisce in alcuna banca dati suscettibile di essere consultata da soggetti diversi rispetto all'autorità di vigilanza.
Quanto alla violazione della buona fede imposta dall'art. 35 d.lgs. 231/2007, ha ritenuto il primo giudice che la banca avesse agito in buona fede e che comunque l'attore non avesse fornito prova, su di questi gravante, della colpa grave o del dolo di parte convenuta.
In particolare, ha escluso la pretesa falsità del contenuto della segnalazione, atteso che le operazioni anomale riscontrate sui conti correnti accesi presso la banca, ancorché non formalmente attuate dall'attore, risultano, in ogni caso, allo stesso riconducibili (pag. 7 sentenza). pagina 3 di 8 Tre gli elementi considerati dal Tribunale: in primis, la circostanza che al momento dell'istruzione della S.O.S. (agosto 2016), risultava socio al 71,11% della socio al 90% Parte_1 Controparte_5 della Arti Grafiche Picene S.r.l. e socio al 2% della Servizi Logistici Avanzati S.r.l., tutte socie cointestatarie della stessa quota della AGE Consorzio Arti Grafiche Europa;
in secondo luogo il diretto coinvolgimento del nelle movimentazioni infragruppo sospette, in ragione dei bonifici da e per Pt_1
Arti Grafiche Picene (società di cui l'attore era amministratore unico e socio al 90%) per importi rilevanti risultante dalla movimentazione descritta nella S.O.S.; infine l'accertamento, da parte del consulente grafologico nominato nel primo grado di giudizio, della provenienza da parte di Pt_1
delle sottoscrizioni di alcuni questionari di adeguata verifica relativi a cambio assegni per
[...] contante ed al prelevamento di contante, oggetto della successiva informativa S.O.S.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello formulando cinque motivi di gravame Parte_1
e lamentando l'erroneità della decisione nella parte in cui:
1. ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la segnalazione effettuata dalla e il CP_1 pregiudizio subito dall'Appellante;
2. ha ritenuto la segnalazione di operazioni sospette intrinsecamente inidonea alla produzione dei danni patiti dall'Appellante;
3. ha escluso che la segnalazione abbia comportato o concorso a comportare i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dall'Appellante;
4. ha ritenuto che la abbia agito in ottemperanza al disposto di cui all'art. 35 D.Lgs. CP_1
231/2007, per aver effettuato la segnalazione in buona fede e, in ogni caso, nell'adempimento di un dovere, ritenendo non raggiunta la prova della colpa grave e/o del dolo;
5. ha ritenuto che le risultanze della CTU grafologica disposta su tre dei documenti prodotti da controparte abbiano confermato l'esattezza delle informazioni contenute nella segnalazione.
Si è costituita la domandando il rigetto dell'appello o perché Controparte_4 inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 13.03.2024.
***
Per ragioni di ordine logico si intende preliminarmente esaminare il quarto motivo di gravame.
Con esso lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto che la Parte_1 CP_1 appellata avesse agito secondo buona fede, in adempimento di un dovere imposto dalla normativa e riportando segnalazioni veritiere, e che l'odierno appellante avrebbe omesso di dimostrare l'elemento soggettivo dell'illecito imputato alla CP_1
Sul punto insiste nel ritenere che , in violazione della previsione contenuta nell'art. Parte_1 CP_3
35 D.Lgs. 231/2007, non avrebbe dedotto nella propria segnalazione quali indicatori di anomalia e quali comportamenti anomali avevano fondato il sospetto o fornito motivi ragionevoli per sospettare la violazione della normativa antiriciclaggio da parte dell'appellante, dal momento che gli elementi e le operazioni posti a sostegno della segnalazione non sarebbero riconducibili alla sua persona.
Nella specie, afferma che nel periodo di indagine non ricopriva alcun incarico sociale in AGE
Consorzio Arti Grafiche Europa (CAGE); che mai si ingerì nell'amministrazione della stessa;
non fu pagina 4 di 8 titolare né mai accese il conto oggetto di segnalazione n. 543/138514; mai operò sul conto corrente intestato a CAGE effettuando un anomalo utilizzo del contante.
L'erroneità, dunque, delle circostanze riportate nella segnalazione dimostrerebbe la negligenza, la superficialità e la colpa grave della , che peraltro effettuava tale segnalazione solo CP_3 successivamente alle operazioni ritenute sospette senza previamente avviare un'adeguata verifica della clientela.
A riprova della colposità della condotta tenuta dalla parte appellata, nuovamente allega il Parte_1 decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Modena in relazione al procedimento penale avviato a seguito della denuncia-querela sporta dall'appellante nei confronti del funzionario della Banca che effettuò la segnalazione.
In quell'occasione, pur archiviando il caso, il Giudice per le indagini preliminari rilevò l'estraneità del alle operazioni bancarie della CAGE e la conseguente negligenza posta in essere dalla Pt_1 CP_3 nel segnalare informazioni non corrispondenti alla realtà, in violazione dell'obbligo di corretta verifica delle informazioni da inoltrare alla autorità preposta ai controlli.
Il gravame è infondato e assorbente dei restanti motivi formulati.
Innanzitutto, infondata risulta la prospettazione di parte appellante secondo il quale la banca non avrebbe dedotto né provato gli indicatori di anomalia che fondarono il sospetto di violazione della normativa antiriciclaggio e la conseguente segnalazione a UIF.
Invero, come correttamente riferito dallo stesso appellante, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. e) e comma 7 lett. b) del D.lgs. 231/2007, al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette, spetta alla UIF emanare ed aggiornare periodicamente indicatori di anomalia pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale;
ed elaborare e diffondere modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Con Proprio gli schemi allegati dalla parte appellata rappresentano l'aggiornamento operato da in ottemperanza alla disciplina summenzionata e individuano tra i comportamenti anomali: la vorticosa movimentazione del conto caratterizzata da flussi di importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo;
(…) giri di fondi per importi ingenti effettuati fra imprese riconducibili ai medesimi soggetti;
ripetuti afflussi di bonifici riferiti a fatture e/o versamenti di assegni, specie se a cifra tonda ovvero se riconducibili a un'unica o a un numero limitato di imprese controparti;
prelevamenti in contanti a mezzo moduli di sportello ovvero tramite carte di pagamento o cambio assegni per cassa;
(…) sostanziale pareggiamento tra le poste a credito e quelle a debito” (rispettivamente doc. 17, Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. B) del d. lgs 231/2007 –
“Operatività connessa con il rischio di frode all'iva intracomunitaria” e doc. 18, Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. B) del d. lgs 231/2007 –
“Operatività connessa con il rischio di frode all'iva intracomunitaria”).
Nella fattispecie in decisione, in adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette attualmente imposto dall'art. 35 d.lgs. 231/2007, la precisamente segnalò movimentazioni su di CP_1 una serie di conti correnti accesi da e rispettivamente intestati ad AGE Consorzio Arti Parte_1
Grafiche Europa;
Arti Grafiche Picene s.r.l.; Controparte_7
e nella specie: cambio di assegni per contanti per complessivi €
[...] Controparte_8
216.095,00; prelevamenti di contante per € 35.500; bonifici in entrata ed in uscita, per i quali gli pagina 5 di 8 importi attenzionati risultano essere rispettivamente di € 1.026.895,13 ed € 2.427.560,00 disposti dalle predette società e aventi le medesime come destinatarie, per lo più a cifra tonda e con riferimento di pagamenti di fatture.
Dunque, un insieme di operazioni perfettamente corrispondenti agli indicatori di anomalia ed ai comportamenti anomali individuati da UIF e dallo stesso art. 35 D.lgs. 231/2007 attualmente vigente
(già art. 41), che mai sono state contestate dall'odierno appellante.
Nel gravame formulato, infatti, nega solo di essere amministratore di AGE Consorzio Parte_1
Arti Grafiche Europa (CAGE), ovvero di gestire direttamente il conto corrente a questa intestato e di aver effettuato su di esso operazioni tramite utilizzo anomalo di contante ed effettuazione di bonifici, negando di fatto ogni coinvolgimento in CAGE, senza smentire i ruoli ricoperti nelle altre società parimenti coinvolte nella segnalazione, né di aver lui stesso operato sui conti a queste intestati.
Come già detto, la segnalazione ebbe ad oggetto un complesso di operazioni e movimentazioni CP_3 bancarie, oggettive ed innegabili, che tra il 01/07/2015 e il 05/08/2016 furono effettuate su quattro conti correnti intestati a diverse società, dunque non esclusivamente a CAGE.
Nella specie, Arti Grafiche Picene, intestataria del conto n. 543/145206, di cui risultava Parte_1 amministratore unico e socio al 90%; Consorzio Servizi Trasfap Società Cooperativa di produzione e lavoro a r.l., intestataria del conto n. 543/107716 del quale al momento della segnalazione, era Pt_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e consigliere;
intestataria del conto n. Controparte_8
543/172504 e gestita dall'amministratore unico, , che pure fu socio al 45%; infine AGE Parte_1
Consorzio Arti Grafiche Europa.
Le operazioni indicate nella segnalazione erano tutte indistintamente riferite al complesso dei conti correnti intestati alle varie società menzionate, come si evince sia dalla descrizione dell'operatività sospetta, che fa espresso riferimento alla movimentazione sulla pluralità dei conti correnti, sia dai motivi di sospetto indicati nella S.O.S. e genericamente individuati nell'utilizzo anomalo di contante
(sia prelievo tramite moduli di sportello che cambio assegni) e nell'eccessiva e, apparentemente, non giustificata movimentazione infragruppo anche tra società non direttamente collegate tra loro.
In definitiva, che fosse o meno titolare effettivo di CAGE o che abbia operato o meno sul Pt_1 singolo conto a questa intestato non inficia la veridicità della segnalazione giacché la stessa si limitò ad indicare un complesso di operazioni sospette riferite a conti correnti intestati a diverse società, di cui, solo per una, negò ogni coinvolgimento. Parte_1
La indagine penale (che seppure ha preso le mosse dalla segnalazione certamente ha assunto valenza autonoma nel caso di specie, rispetto ai successivi provvedimenti emessi) si è estesa ad anni precedenti ed ha ritenuto sussistente un disegno criminoso perseguito dai soggetti indagati - tra cui lo stesso appellante - tramite il complesso delle operazioni bancarie: CAGE avvalendosi di una serie di fatture relative ad operazioni inesistenti - emesse dalle altre società coinvolte - indicava nelle dichiarazioni delle imposte elementi passivi altrettanto inesistenti. Tale meccanismo secondo gli inquirenti consentiva al Consorzio di alterare i risultati economici ed evadere imposte, mentre le restanti società partecipavano alla commissione del reato consentendo a quest'ultimo l'evasione d'imposta.
L'appellante non ha negato di aver emesso (false) fatture in qualità di legale rappresentante di Arti
Grafiche Picene s.r.l. e di come dettagliatamente indicato nel provvedimento di Controparte_7 sequestro, sicché è indubbio il suo coinvolgimento nelle operazioni sospette segnalate da (pag. 5 CP_3 provvedimento di sequestro preventivo).
pagina 6 di 8 Fu proprio, infatti, l'insieme di movimentazioni effettuate dai vari conti correnti - tramite prelievi di contanti, cambio assegni e bonifici infragruppo - ad integrare il disegno criminoso sopradescritto nel quale CAGE si avvalse di fatture false emesse dalle altre società, tra cui le due certamente riconducibili al allo scopo di evasione d'imposta. Pt_1
Sul punto va ricordato che nell'indagine condotta dal sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Velletri, fu indagato non solo per il reato di cui all'art. 2 del D.lgs n. 74 del Parte_1
2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – in qualità di amministratore di fatto di CAGE, bensì anche ai sensi dell'art.
8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti –, quale legale rappresentante di Arti Grafiche Picene s.r.l. e
Controparte_7
In definitiva, il coinvolgimento del nell'operazione sospetta prescinde dalla effettiva titolarità di Pt_1
CAGE o dalla personale esecuzione di movimentazioni sul conto a questa intestato, emergendo lo stesso dalla pacifica gestione delle altre società oggetto di indagine e dei rispettivi conti corrente.
Pertanto, non può trovare accoglimento la contestazione formulata dall'appellante laddove insiste nell'escludere la riconducibilità alla sua persona degli elementi e delle operazioni poste a sostegno della segnalazione S.O.S.
Fermo quanto sopra esposto, con riferimento alla titolarità di CAGE, va detto che la qualificazione, contenuta nella segnalazione e contestata dall'appellante, di quest'ultimo quale “amministratore unico/presidente e titolare effettivo” faceva generico riferimento a tutte le posizioni che l'odierno appellante ricopriva nelle diverse società coinvolte nella segnalazione e non solo in CAGE.
In merito, se la posizione di amministratore unico/presidente si riferisce ad un dato necessariamente formale e direttamente riscontrabile nelle visure camerali, la “titolarità di fatto” va invece verificata attraverso una lettura più approfondita delle visure e dunque delle posizioni di controllo diretto o indiretto che il poteva detenere quale socio di maggioranza o quale titolare di partecipazioni Pt_1 sociali che gli conferivano comunque un controllo.
Ai sensi infatti dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1 dell'allegato tecnico al D.lgs. 231/07 allora in vigore, per titolare effettivo s'intende: “in caso di società, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto
o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore (…), tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale”.
Ed in effetti, la Banca appellata, come peraltro già evidenziato dal primo giudice, ha fornito prova della posizione di controllo ricoperta da in CAGE tramite l'allegazione del “Dossier Persona Pt_1
Approfondito” prodotto e visualizzato da apposita procedura Cerved in data 04/08/2016, dalla quale risulta che, al momento dell'istruzione della SOS (agosto 2016), l'appellante risultava socio al 71,11% della socio al 90% della Arti Grafiche Picene S.r.l. e socio al 2% della Servizi Logistici Controparte_5
Avanzati S.r.l., tutte socie cointestatarie della stessa quota della AGE Consorzio Arti Grafiche Europa
(doc. 2 e 3 prodotti da ). CP_3
In definitiva emerge la correttezza nella S.O.S anche dell'individuazione di , se non in Parte_1 qualità di presidente/amministratore unico, quale titolare effettivo del Consorzio.
D'altra parte, la generica indicazione contenuta nella segnalazione, nella parte in cui indistintamente indica l'appellante quale “presidente/amministratore unico e titolare effettivo” di tutte le società menzionate, appare connaturale alla consistenza che la stessa deve avere, posto che va compilata pagina 7 di 8 seguendo una procedura informatica (sistema RADAR per le segnalazioni di operazioni sospette) che impone limiti quantitativi di caratteri utilizzabili e dunque una necessaria sintesi nella descrizione dell'attività sospetta. Può concludersi dunque dicendo che la segnalazione operata dall'appellata non riferisce circostanze false e, in ogni caso, l'eventuale mancanza di dettaglio nel descrivere specificatamente le posizioni dei soggetti coinvolti nelle relative società o le singole operazioni effettuate sui vari conti correnti non è imputabile all'istituto segnalante, spettando a quest'ultimo esclusivamente il compito di segnalare l'attività sospetta, non già l'operante.
Per tali ragioni l'appello va respinto, risultando accertata in modo completo ed esaustivo la buona fede della segnalante, con conseguente irrilevanza di ogni altro profilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- rigetta l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza n. 687/2022, emessa dal Tribunale di Modena;
- condanna al rimborso in favore della parte appellata delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio, che liquida in €.12.156,00 a titolo di compensi, oltre Iva, cpa e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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