Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11027/2022 R.G.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 437 c.p.c. nella causa iscritta al n. 11027/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to alla via FR Parte_1 C.F._1
AR, n. 10, presso lo studio dell'Avv. (c.f.: Parte_1
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._1
- Appellante
E
(c.f.: ), elett.te dom.to Controparte_1 P.IVA_1
presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in alla via Armando Diaz, 10, dal CP_1
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 maggio 2024, l'avv. ha propo- Parte_2
sto appello avverso la sentenza n. 41283/2023 resa dal Giudice di Pace di Sez. VI, CP_1
nella persona del dott. Luigi Manzi, in data 10 novembre 2023, depositata in data 22 novembre 2023 e non notificata.
Con detta sentenza il Giudice di Pace dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Napoli, protocollo n. M IT PR C.F._2
1
Detta somma veniva pretesa in quanto l'odierno ricorrente sostava il proprio vei- colo in sosta in aree di parcheggio a pagamento senza esporre il titolo, come da verbale di accertamento della violazione al CdS elevato dal Controparte_2
L'avv. proponeva opposizione alla sanzione amministrativa dinanzi al Parte_1
Prefetto, ai sensi dell'art. 203 del codice della strada. Detta opposizione veniva rigettata con l'ordinanza ingiunzione, a sua volta impugnata dinanzi al Giudice di Pace.
Con la sentenza, oggetto dell'odierna impugnazione, il Giudice di Pace affermava l'intempestività del ricorso e, in via consequenziale, dichiarandone l'inammissibilità.
Mediante il ricorso dinanzi a questo Tribunale la parte opponente proponeva ap- pello alla pronuncia del Giudice di Pace.
L'avv. chiedeva, con il primo motivo di appello, la riforma della sentenza Parte_1
di primo grado nella parte in cui veniva dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
In particolare, a detta del ricorrente, il Giudice di prime cure avrebbe evidente- mente omesso di verificare la documentazione allegata al ricorso, poiché nella produ- zione è presente il certificato di avvenuta notifica, idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione dell'atto in data 26 luglio 2022 e, dunque, l'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.
La parte appellante reiterava, inoltre, le doglianze già proposte dinanzi al Prefetto
e al Giudice di Pace mai esaminate nel merito.
La difesa dall'Avvocatura dello Stato, si costituiva con com- Controparte_3
parsa di risposta in data 3 dicembre 2024, contrastando l'atto di appello.
*****
In via preliminare occorre dichiarare l'ammissibilità dell'atto di appello proposto dinanzi a questo Tribunale, considerato che il termine di sei mesi per impugnare il provvedimento non notificato (depositato in data 22 novembre 2023) è stato rispettato.
Il primo motivo di doglianza, afferente alla tempestività del ricorso in opposizione proposto dinanzi al Giudice di Pace, si ritiene fondato.
Dal certificato di avvenuta notifica di cui agli atti risulta comprovato che l'ordinanza ingiunzione risulta notificata all'odierno ricorrente in data 26 luglio 2022.
2
Per questo motivo il capo di sentenza resa dal Giudice di prime cure si intende riforma- to.
Appurata l'ammissibilità della pronuncia, occorre vagliare nel merito i motivi già proposti dinanzi al Giudice di Pace.
La parte appellante, con il primo motivo, evidenzia la nullità della sentenza di primo grado perché viziata da omessa pronuncia.
A detta dell'avv. infatti, il Giudice di Pace non si è adeguatamente Parte_1
espresso in ordine alla scarna motivazione dell'ordinanza ingiunzione del Prefetto, con la quale viene rigettato il primo atto di opposizione alla sanzione amministrativa. A suo dire, infatti, «il confronto tra contestazioni riportate in ricorso e la motivazione del provvedimento rende evidente la pretestuosità ed autoreferenzialità delle motivazioni addotte nell'impugnata ordinanza emessa».
Sempre con riguardo ai profili formali dell'atto amministrativo, il ricorrente ritie- ne viziato il provvedimento in quanto reca la firma di un soggetto diverso da quello espressamente delegato da parte del sindaco di con apposito decreto. L'atto CP_1
impugnato è firmato dal dott. , mentre a ricevere la delega è il dott. Persona_1
Persona_2
La , sul punto, richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la CP_3
quale ritiene che l'ordinanza ingiunzione non richiede una motivazione analitica e dettagliata, come quella di un provvedimento giudiziario. È sufficiente, a tal proposito, che la motivazione, ancorché succinta, dia conto delle ragioni di fatto delle decisioni assunte, nonché dimostri l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi.
Il motivo di appello è infondato.
La giurisprudenza di legittimità, cui questo Tribunale intende aderire, ha afferma- to che l'obbligo di motivazione si ritiene assolto nel caso in cui dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, di modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne discende l'ammissibilità della motivazione per relationem, che richiama gli altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, il verbale di accertamento, già noto al trasgressore. (Cass. Civ., 17 giugno 1997, n. 5425).
Ad ogni modo, anche qualora l'ordinanza ingiunzione fosse viziata in punto di
3
motivazione o di carenza di potere, non sarebbero sussistenti i presupposti per l'annullamento ope iudicis. Il giudizio instaurato con l'opposizione è un giudizio di cognizione pieno, teso a verificare la validità sostanziale del provvedimento attraverso l'esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione. Rappresenta, infatti, un principio consolidato quello per cui la contestazione di provvedimenti sanzio- natori dinanzi al giudice ordinario non configura un'impugnazione degli atti amministra- tivi, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa (Cass. Civ., 21 maggio 2018, n. 12503).
Alla luce delle considerazioni suesposte si ritengono irrilevanti gli eventuali vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione derivanti dalla omessa valutazione delle dedu- zioni difensive formulate in sede amministrativa.
Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l'assenza di stalli di sosta gratuita per le autovetture e la necessità, per l'amministrazione opposta, di dimostrare l'avvenuta adozione della delibera di giunta con cui si disponeva la disapplicazione dell'art. 7, comma 8, del codice della strada.
Detto motivo è parimenti infondato.
L'obbligo di istituire zone di sosta gratuita viene meno nelle aree cittadine classi- ficate dal piano regolatore generale come zona A, cioè settori del territorio classificabili come centri storici, i quali, per la loro conformazione e morfologia, godono di particolari condizioni di traffico veicolare.
La verifica dell'appartenenza del luogo ove è stata accertata l'infrazione alla zona
A non è sottratta alla cognizione del giudice. Questi è legittimato, in virtù del principio iura novit curia, ad individuare le disposizioni che disciplinano la fattispecie a lui sotto- posta, non escluso il piano regolatore generale, atto amministrativo cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, già dal 1974, riconoscono efficacia normativa (Cass. Civ., Sez.
II, 9 gennaio 2019, n. 308: «in applicazione dell'orientamento affermato già nel 1974 da questa Corte – le prescrizioni dei piani regolatori “hanno valore di norma obiettiva di legge” e, pertanto, “si sottraggono al criterio generale disciplinante l'onere della prova, trattandosi di materia non vincolata al principio dispositivo, e valendo invece per essa il principio iura novit curia” (così Cass. n. 2719/1974).»).
4
Dalla consultazione del piano regolatore del comune di si evince che via CP_1
FR AR si trova in zona “A”, rispetto alla quale sussiste l'eccezione prevista dalla seconda parte del comma 8 dell'art. 7 del codice della strada e che libera il CP_4
ne dall'onere di istituire aree destinate al parcheggio libero e gratuito.
Nello stesso motivo di gravame, inoltre, l'appellante eccepisce che non sussiste- rebbero i presupposti di fatto della violazione al codice della strada, atteso che dagli atti presenti nel fascicolo si evidenzia che l'automobile non sostava all'interno di un'area di parcheggio a pagamento (atto di appello, fg. 6: «tale rilievo smentisce documentalmente
l'affermazione resa della presenza delle strisce blu poiché dal suo esame non si evince la presenza di tali strisce»).
Anche detta doglianza è infondata.
L'appellante, per contestare la veridicità di quanto dichiarato dal pubblico ufficia- le, avrebbe dovuto proporre querela di falso. Come affermato da giurisprudenza consolidata, peraltro proprio con riguardo al giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, «è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata. Il già menziona- to verbale fa, invece, piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento» (Cass. Civ., Sez. II, 27 settembre 2022, n. 28149).
Con il terzo motivo di appello il ricorrente evidenzia l'omessa pronuncia del Giu- dice di pace in ordine alla legittimazione dell'ausiliario del traffico ad accertare le violazioni relative alla sosta delle autovetture. In tal senso, afferma l'opponente,
l'accertatore risultava essere un ausiliare del traffico «non appartenente a nessuno dei corpi di cui all'art. 12 del codice della strada, il cui nominativo non risulta essere inserito nel decreto sindacale n. 1184 del 25 novembre 2002».
L'Avvocatura dello Stato, sul punto, evidenzia che il dott. , funzionario Per_1
dell'amministrazione cittadina, rappresenta il soggetto preposto alla verifica dei presup- posti necessari all'adozione dell'atto sanzionatorio, tra cui anche la competenza e la
5
legittimazione dell'ausiliario del traffico ad accertare le violazioni al codice della strada.
Il motivo di appello è infondato in quanto generico e meramente esplorativo.
L'allegazione della parte appellante non appare idonea a determinare in capo alla controparte l'obbligo di dimostrare la sussistenza del potere di accertamento in capo agli ausiliari. A tal fine l'attore avrebbe potuto, in primo e in secondo grado, esercitare i poteri conferitegli dagli artt. 210 e 213 c.p.c.
La difesa presentata dalla , inoltre, coglie nel segno. CP_3
L'infondatezza del motivo di appello, di fatto, si desume anche dalla circostanza per cui l'accertamento dell'infrazione rappresenta solo la prima fase del procedimento amministrativo volto alla elevazione della sanzione. A seguito del riscontro effettuato dall'ausiliario, infatti, viene instaurato un procedimento della cui legittimità risponde il responsabile unico del procedimento. Questi è tenuto, in virtù del suo ruolo all'interno della singola vicenda, a verificare la sussistenza di tutti i presupposti di legge richiesti ai fini dell'irrogazione della sanzione.
Per le ragioni ora esposte l'appello si ritiene infondato in ogni sua parte e per questo deve essere rigettato.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante avv. e si liquidano come da dispositivo di ufficio, ai sensi del d.m. 22 luglio Parte_1
2012, n. 140, tenendo conto dello scaglione tariffario corrispondente al valore della controversia nonché dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, pari ad euro 270,00 per onorari, in favore della oltre rimborso forfettario per Controparte_3
spese generali nella misura del 15% degli onorari, ed accessori di legge se do- vuti;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sus- sistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulte-
6
riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il pre- sente appello.
Si comunichi ai difensori.
Così deciso in Napoli il 28 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
00145269 del 22 giugno 2022, asseritamente notificata in data 26 luglio 2022, con la