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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/05/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2329/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via Saponara n. 5 presso lo studio dell'Avv.
Filippo Cusmano che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Genova, Distacco di Piazza Marsala n. 4/8 presso lo studio degli Avv.ti
Vincenzo Maria Dona ed Andea Alvigni che la rappresentano e difendono per procura in atti, resistente,
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 novembre 2024 esponeva Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze di fin dal Controparte_1
1999 a tempo determinato e poi dal 2004 a tempo indeterminato fino al 17 aprile 2024, data del licenziamento. Rappresentava che il 15 marzo 2024 la società aveva avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare, contestando la sottrazione di carburante dai rimorchiatori.
Eccepiva in primo luogo la violazione dell'art. 7, comma 2, Legge n.
300/1970, evidenziando che il 19 marzo 2024, subito dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare, aveva prodotto una memoria difensiva con giustificazioni, chiedendo di essere convocato per essere sentito personalmente in presenza del proprio difensore.
Riferiva che la società non aveva dato seguito alla richiesta di audizione e sosteneva, per tale ragione, che la sanzione disciplinare dovesse essere dichiarata nulla.
Rilevava poi l'insussistenza del fatto contestato, evidenziando che il licenziamento era stato irrogato per fatti accertati dalla Guardia di
Finanza di Milazzo nel periodo compreso tra il 22 aprile 2023 ed il 22 giugno 2023, in ordine ai quali non era intervenuta alcuna sentenza di condanna.
Aggiungeva che le riprese video non potevano essere considerate sufficienti per dimostrare che nelle borse e nello zainetto trasportati dal ricorrente dal rimorchiatore alla propria vettura vi fossero bidoni pieni di carburante. Il ricorrente riferiva che in realtà nelle borse vi erano vestiti per il cambio durante le ore di lavoro, DPI personale, asciugamani, detersivi, spesa acquistata prima del turno di lavoro e conservata nei frigoriferi di bordo.
Inoltre le intercettazioni effettuate durante le indagini non avevano riguardato la sua posizionema piuttosto quella di altri colleghi non erano neanche stati licenziati dal datore di lavoro.
Ed ancora nel corso della perquisizione eseguita presso la sua abitazione non erano stato rinvenuto carburante proveniente dai serbatori del rimorchiatore. Piuttosto era stato rinvenuto del liquido di colore blu, in ordine al quale era emerso dagli accertamenti dell e del Consulente di parte che non Controparte_2 proveniva dai serbatoi Decrux dei rimorchiatori. Riteneva che la presunzione investiva e la mancanza di una prova certa non potessero essere sufficienti per ritenere leso il rapporto di fiducia tra lavoratore e datore di lavoro, il quale al più avrebbe potuto irrogare una sanzione conservativa.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'illegittimità del licenziamento con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra.
Nella resistenza di all'udienza del 13 Controparte_1 maggio 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 7 Legge n. 300/1970 in quanto la società non lo avrebbe sentito a sua difesa nonostante l'espressa richiesta formulata nella memoria difensiva depositata il 19 marzo 2024.
Tale doglianza non può essere condivisa.
L'art. 7, comma 2, Legge n. 300/1970 stabilisce che il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
A sua volta l'art. 7, comma 3, CCNL per l'Industria Amatoriale stabilisce che il lavoratore, entro cinque giorni da quando ha ricevuto la contestazione di cui sopra, potrà formulare, per iscritto, le sue eventuali giustificazioni. Il lavoratore, se lo richiede in sede di giustificazioni scritte, può essere sentito a sua difesa con l'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato.
Sul punto la Suprema Corte ha statuito che “il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato che, nel termine di cui all'art. 7, comma 5, st. lav., ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano di per sé ampie ed esaustive” (Cass. 9 gennaio 2017, n. 204, Cass. 22 marzo 2010 n.
6845).
In questa prospettiva è stato ancor più esplicitamente chiarito che “le garanzie apprestare dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 per consentire all'incolpato di esporre le proprie difese in relazione al comportamento addebitatogli non comportano per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l'audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla richiesta del lavoratore di essere sentito di persona, sicché le discolpe fornite dall'incolpato per iscritto consumano il suo diritto di difesa solo quando dalla dichiarazione scritta emerga la rinuncia ad essere sentito o quando la richiesta appaia, sulla base delle circostanze del caso, ambigua o priva di univocità” (Cass. 22 settembre 2020, n. 19846).
In sostanza la giurisprudenza di legittimità ritiene che, ai sensi della legge L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, comma 2, il lavoratore è libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte e che, ove chieda espressamente di essere "sentito a difesa" nel termine previsto dallo stesso art. 7, comma 5, il datore di lavoro ha l'obbligo di procedere della sua audizione nel doveroso rispetto del principio del contraddittorio (cfr. anche Cass. 16 ottobre 2013, n. 23528).
È tuttavia necessario che il lavoratore formuli la richiesta di essere sentito personalmente in modo chiaro ed inequivoco.
Nel caso in esame ritiene il Tribunale che la formula utilizzata dal lavoratore nella memoria difensiva del 19 marzo 2024 non possa essere interpretata nei termini di una chiara ed indiscutibile richiesta di audizione orale.
Si legge nell'ultimo capoverso della memoria del 19 marzo 2024: “Se la lo ritiene, il deducente è CP_3 Controparte_1 disposto ad essere convocato e sentito per manifestare personalmente le proprie difese e giustificazioni in presenza del proprio Difensore Avvocato Filippo Cusmano del Foro di Messina”. Il lavoratore non ha dunque chiesto alla società di essere sentito a sua difesa e non ha dunque attivato l'obbligo per il datore di lavoro di procedere alla sua audizione, ma si è limitato a manifestare la propria disponibilità ad essere sentito sui fatti contestati nel caso in cui la società lo avesse ritenuto opportuno (“Se la società CP_1 lo ritiene, il deducente è disposto ad essere convocato
[...]
[…]).
Il ricorrente ha, quindi, rimesso ogni valutazione al datore di lavoro e non ha avanzato alcuna richiesta di essere sentito, lasciando alla società ogni eventuale iniziativa in tal senso.
Ne consegue che la scelta del datore di lavoro di non procedere all'audizione del lavoratore non può comportare alcuna conseguenza sulla legittimità del licenziamento.
Il primo motivo di ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Il ricorrente rileva poi l'insussistenza dei fatti contestati, rimarcando che si tratta di fatti per i quali, sebbene oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, non è intervenuta alcuna sentenza penale di condanna.
Il rilievo non merita accoglimento.
Le risultanze e gli atti dell'indagine compiuta dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto appaiono certamente utilizzabili in questa sede.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento sugli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, giacché la parte può sempre contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale” (Cass. 2 marzo
2017, n. 5317, Cass. 30 gennaio 2013 n. 2168; Cass. 8 gennaio 2008
n. 132). Non assume rilevanza il fatto che per i fatti contestati non sia ancora intervenuta sentenza di condanna in sede penale, ben potendo gli atti delle indagini essere posti dal datore di lavoro a base del licenziamento. Ciò non esime evidentemente il giudice dall'esame del compendio istruttorio risultante dalle indagini preliminari e dalla valutazione in ordine alla sufficienza degli elementi emersi in quella sede per provare la giusta causa del licenziamento.
Acclarata l'utilizzabilità degli atti di indagine, occorre esaminare tali atti per accertare la sussistenza dei fatti posti a base del licenziamento.
Preliminarmente si osserva che il ricorrente è stato rinviato a giudizio
(cfr. pagg. 65 e ss. decreto di citazione diretta a giudizio) per il reato di cui agli artt. 81, 624, 61, n. 11 c.p. per essersi in più occasioni, dal
22 aprile 2023 al 22 giugno 2023, appropriato di gasolio esente da imposta di fabbricazione, asportandolo dai serbatoi dei rimorchiatori che stazionano nella parte finale del del porto di Milazzo, Parte_2 sottraendolo alla società legittima proprietaria CP_1
In particolare, quale impiegato nel turno lavorativo a
[...] bordo dei rimorchiatori della società, aveva prelevato il gasolio dal natante trasportando il contenitore nel quale lo aveva versato, occultato in una busta, e lo aveva poi riposto all'interno dell'autovettura a lui in uso Volswagen Golf targata EF908TK.
Il ricorrente è stato altresì rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 81 cpv c.p. e all'art. 40, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 504/1995 perché aveva destinato il gasolio asportato ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta esenti o ammessi ad aliquote agevolate.
A prescindere dai possibili esiti del procedimento penale, ritiene il
Tribunale che il compendio probatorio allegato in atti sia più che sufficiente per dimostrare la sussistenza dei fatti contestati nella lettera di licenziamento.
Nell'annotazione di polizia giudiziaria allegata in atti (cfr. pag. 843 e ss.) si dà atto dell'attività di registrazione mediante telecamere e vengono documentati una serie di episodi, verificatisi tra il 22 aprile
2023 ed il 22 giugno 2023 tutti con le stesse modalità, in cui un soggetto, una volta giunto al molo a bordo della propria Pt_2 autovettura Volswagen Golf, targata EF908TK, prende dal bagagliaio una o più borse e sale a bordo del rimorchiatore per poi riporre nel bagagliaio della stessa autovettura le buste.
Non vi sono dubbi né contestazioni sul fatto che il soggetto raffigurato nei fotogrammi allegati all'annotazione di polizia giudiziaria sia proprio . Parte_1
Il contesta la ricostruzione dei fatti operata dalla società, Pt_1 rilevando che in realtà nelle borse e nello zaino vi erano effetti personali (asciugamani, biancheria, spesa).
Tuttavia la prospettazione del ricorrente non è minimamente convincente in quanto dai fotogrammi tratti dalle registrazioni delle videocamere si vede che in diverse occasioni il ripetere più Pt_1 volte nell'arco della stessa giornata la medesima operazione consistente nel prendere una o più busta dalla propria vettura, salire a bordo del rimorchiatore e tornare dal rimorchiatore caricando sulla macchina le buste.
Ad esempio nella registrazione del 23 aprile 2023 il arriva alle Pt_1 ore 12,28,22 presso il , preleva pochi minuti dopo delle Parte_2 buste e sale a bordo del rimorchiatore. Il scende poi dal Pt_1 natate con una busta di colore bianco alle ore 20,23,12 e la carica a bordo della propria autovettura e subito dopo risale a bordo del rimorchiatore, dal quale scende circa un'ora dopo (alle ore 21,38,30) con altre due buste che provvede a caricare nel bagagliaio.
È dunque smentito che il avrebbe portato gli indumenti che Pt_1 avrebbe utilizzato sul posto di lavoro e che, una volta salito a bordo e cambiatosi, sarebbe tornato alla macchina per posare le buste con i vestiti puliti.
Le registrazioni dimostrano piuttosto che nella giornata del 23 aprile
2023 il è sceso dal natate circa otto ore dopo rispetto Pt_1 all'arrivo sul posto di lavoro, rendendo così inverosimile la ricostruzione del ricorrente. Inoltre la versione fornita dal ricorrente non giustifica il comportamento dello stesso che, dopo essere sceso dal natante per caricare le buste in macchina, risale a bordo per ridiscendere un'ora dopo con altre due buste.
In altre occasioni (si veda ad esempio 22 aprile 2023, 24 aprile 2023,
16 maggio 2023 e 26 maggio 2023, 10 giugno 2023) dalle registrazioni si vede il arrivare al , salire pochi Pt_1 Parte_2 minuti dopo a bordo del rimorchiatore con delle buste, scendere a distanza di tempo dal rimorchiatore per posare delle buste in macchina e risalire a bordo del rimorchiatore per ridiscendere definitivamente ed andarsene.
È possibile constatare che in varie occasioni il ricorrente, una volta arrivato al molo, è salito a bordo del rimorchiatore per poi scendere a distanza di circa un'ora per posare delle buste in macchina.
Non è credibile che il ricorrente sia salito a bordo del rimorchiatore e, una volta cambiatosi con gli indumenti di lavoro, sia tornato per posare gli abiti o gli altri effetti personali a distanza di circa un'ora.
In realtà l'intera rappresentazione fornita dal ricorrente non è verosimile in quanto non si comprende la ragione per la quale il dipendente ritorni in macchina per posare gli indumenti con i quali è giunto sul posto di lavoro, ancor più se si considera che il ricorrente era solito scendere dal rimorchiatore per riporre delle buste all'interno del bagagliaio a distanza di circa un'ora dal momento dell'arrivo.
Ed ancora la versione del ricorrente non è coerente con la condotta del il quale in più occasioni è stato visto salire e scendere più Pt_1 volte dal natante con delle buste.
Infine ad ulteriore conferma vi è la circostanza che in data 9 maggio
2023 il ricorrente è sceso alle ore 20,22 dal rimorchiatore per prendere due buste di colore bianco dal bagagliaio della Bmw del collega ed è poi risalito immediatamente a bordo del Per_1 rimorchiatore con le due buste. Quindi alle ore 21,15 è sceso dal natante con le due buste e le ha collocate sul sedile della sua autovettura Volkswagen Golf.
Non è possibile che nelle buste consegnate dal collega vi Per_1 fossero oggetti personali, in quanto in tal caso il avrebbe Pt_1 riposto le due buste direttamente all'interno della propria vettura.
Piuttosto il è risalito a bordo del rimorchiatore con le due Pt_1 buste per poi ridiscendere a distanza di circa un'ora (in tempo, dunque, per prelevare il gasolio) e collocarle all'interno della propria vettura.
Non è, quindi, credibile la versione fornita dal ricorrente in ordine alla presenza di effetti personali all'interno delle buste prelevate dalla propria autovettura, caricate a bordo del rimorchiatore e poi riposte nuovamente nell'abitacolo.
La condotta del ricorrente, così come ripresa dalle telecamere istallate dalla Guardia di Finanza presso il molo Marullo, rappresenta piuttosto la concreta attuazione del piano di sottrazione del gasolio dai natanti di Controparte_1
Peraltro nell'annotazione di polizia giudiziaria si dà atto dell'esito della perquisizione eseguita presso l'abitazione del ove sono stati Pt_1 rinvenuti un bidone vuoto da 15 litri e due buste di plastica con l'interno un asciugamano. Le tracce di liquido contenute nel bidone sono state poi sottoposte a campionamento (cfr. Verbale di campionamento: pag. 77 del file allegato n. 13 del fascicolo di per il successivo confronto con il gasolio Controparte_1 presente all'interno di uno dei rimorchiatori di Controparte_1
[...]
Dagli atti di indagine emerge che successivamente il consulente tecnico, dott. nominato dalla Procura della Persona_2
Repubblica, ascoltato a sommarie informazioni, ha riferito che “i carburanti destinati alla navigazione marittima vengono denaturati ai sensi dell'art. 2 Decreto del 15 dicembre 2015, n. 225 del Ministero dell'Economia e Finanze, in particolare per il gasolio e l'olio combustibile la denaturazione viene effettuata con l'aggiunta delle seguenti sostanze:
• Solvent Yellow 124;
• 2-Etilantrachinone “tracciante RS”;
• Verde alizarina G base “colorante verde”.
Entrando nel merito della domanda, posso affermare che dalle risultanze analitiche riscontrate dal Laboratorio analisi dell
[...] di Catania si riscontra, in tutti i campioni Controparte_4 prelevati, la presenza di tutte e tre le sostanze sopracitate, destinate alla denaturazione dei carburanti utilizzati per la navigazione marittima”.
Il consulente ha poi escluso che le sostanze chimiche sopra citate possano rinvenirsi nei carburanti posti in vendita presso i distributori stradali.
Emerge con chiarezza, dunque, che presso l'abitazione del ricorrente
è stato trovato un bidone contenente tracce di gasolio corrispondente a quello presente all'interno del rimorchiatore e di una tipologia non rinvenibile presso la grande distribuzione.
Il ricorrente osserva al riguardo che, secondo quanto acclarato dal proprio consulente di parte, il gasolio contenete nel bidone non era lo stesso di quello prelevato nel serbatoio del rimorchiatore Decrux, in quanto “i punti iniziali e finali di ebollizione così come gli altri parametri (solvent Yellow 124, 2-etilantrachinone e il colorante verde) presentano valori discordanti e questo è dovuto al fatto che i due gasoli sono completamente diversi....in quanto è diversa sia la provenienza della materia prima che il processo produttivo”.
L'osservazione del ricorrente non può essere condivisa in quanto non
è in grado di superare il dato, assai rilevante, circa la presenza all'interno del bidone sequestrato presso l'abitazione del ricorrente delle tre sostanze (Solvent Yellow 124, 2-Etilantrachinone “tracciante
RS” e Verde alizarina G base “colorante verde”) destinate alla denaturazione dei carburanti utilizzati per la navigazione marittima. È dunque ragionevolmente certo che la traccia di liquido rinvenuta all'interno del bidone sequestrato al ricorrente corrisponda al gasolio presente all'interno dei serbatoi del rimorchiatore della società.
Ad ulteriore conferma dei fatti contestati al ricorrente, rileva la conversazione tra e , intercettata Parte_3 Parte_1 il 23 giugno 2023 alle ore 9,52,24 (cfr. RIT 79/2023: pag. 900 dell'allegato n. 6b del fascicolo di parte resistente), nella quale i due interlocutori dimostrano di essere pienamente a conoscenza dei furti di carburante perpetrati da altri lavoratori (ad esempio tale Per_3
) e si raccomandano a vicenda di non dirlo a nessuno (“Una cosa,
[...] non te lo fare scappare di bocca”).
La conversazione intercettata avviene il 23 giugno 2023, ovvero il giorno successivo (22 giugno 2023) a quello in cui , Persona_4 collega del ricorrente, era stato invitato dagli agenti a recarsi presso gli Uffici dalla Guardia di Finanza al fine di poter collocare all'interno dell'autovettura una “cimice”, poi rinvenuta ed eliminata nel corso della stessa giornata (cfr. pag. 2 dell'annotazione di polizia giudiziaria: allegato n. 14 del fascicolo di parte resistente).
Nell'annotazione di polizia giudiziaria si legge, infatti, che “tuttavia, poco dopo l'inizio delle operazioni di ascolto – avviate alle ore
08:00:00 – è stato possibile documentare che il conducente della predetta Land Rover, identificato in , ha purtroppo Persona_4 notato alcuni elementi che hanno successivamente determinato
l'interruzione dell'ascolto ambientale. In particolare all'accensione dell'autovettura, il contachilometri parziale è risultato azzerato, mentre l'autoradio non si è avviata. Tali fattori hanno richiamato
l'attenzione del soggetto investigato, tale che, dopo alcuni tentativi, alle ore 13:02:42, è riuscito a reperire la periferica e a disconnetterla dalla sede in cui era stata installata, rendendola di fatto inutilizzabile, come anche documentato dall'ascolto del progressivo n. 7 di cui al
RIT 80/2023”. Si comprende, dunque, come nella conversazione del 23 giugno 2023
e cerchino di individuare il soggetto che ha fornito la Parte_3 Pt_1 notizia dei furti di carburante alle forze dell'ordine, escludendo quei colleghi che abitualmente sottraevano carburante dai rimorchiatori. Il poi rammenta al , nel caso in cui dovesse trovarsi a Pt_1 Parte_3 parlare della questione con un soggetto non meglio identificato
(“chissà lui ti entra un discorso del genere”), di dire che da tempo non ne prende più nessuno.
e poi si dolgono di non sapere come sono andati i Parte_3 Pt_1 fatti, ovvero di cosa è successo in occasione della convocazione del del giorno prima presso gli Uffici della Guardia Di Finanza, Per_3 escludendo che il (“giusto giusto quello a cui è successo”) possa Per_3 essere il soggetto che ha fornito informazioni agli agenti. Ed infine il candidamente ammette: “tutti ce la siamo presa, quindi là Parte_3 non c'è niente di cui vergognarsi”.
È dunque emerso con nitida chiarezza che il era uno dei Pt_1 lavoratori che a più riprese ha partecipato alle condotte di sottrazione del carburante dai rimorchiatori.
Le riprese delle telecamere raffiguranti il scendere dalla Pt_1 macchina con delle buste, salire a bordo del rimorchiatore e poi ridiscendere per riporle all'interno della propria autovettura, il bidone rinvenuto all'interno della sua abitazione, la compatibilità tra il gasolio trovato dentro il bidone con quello presente all'interno dei rimorchiatori, unitamente al contenuto delle conversazioni intercettate, tratteggiano un corposo ed univoco quadro probatorio sulla piena responsabilità del nella commissione delle Pt_1 condotte contestate.
Ad ulteriore conferma rileva il fatto, non contestato dal ricorrente, che, una volta emersa l'esistenza dell'indagine tra i lavoratori (a seguito del rinvenimento della cimice da parte di il 22 Persona_4 giugno 2023) il non è stato visto più salire e scendere dalla Pt_1 propria autovettura con le buste. Non vi è dubbio che, se all'interno delle buste vi fossero stati effetti personali, nulla sarebbe cambiato nelle abitudini del ricorrente.
Alla luce di quanto fin qui esposto, deve ritenersi ampiamente provata la condotta sanzionata dal datore di lavoro con il licenziamento.
Sostiene, però, il ricorrente che il licenziamento sarebbe stato applicato in violazione del principio di parità di trattamento in quanto riguardo ad altri colleghi indagati la società ha deciso di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale.
La società ha evidenziato che, a fronte del coinvolgimento di 24 dipendenti, ha provveduto all'avvio immediato del procedimento disciplinare nei confronti degli otto dipendenti ( , Persona_5
, , Persona_6 Persona_7 Parte_1 Persona_8
, , oltre al ricorrente)
[...] Persona_4 Persona_9 maggiormente coinvolti in ragione del numero di episodi di furto e per i quali si era già formato un compendio probatorio solido (riprese delle telecamere, intercettazioni, accertamenti tecnici sui liquidi sequestrati in occasione delle perquisizioni).
Ed in effetti la documentazione allegata in atti giustifica la scelta della società di intimare il licenziamento nei casi in cui vi erano già numerose evidenze sull'attività di sottrazione e di soprassedere, invece, nei confronti degli altri lavoratori per i quali il quadro probatorio era ancora incerto.
È dunque provato che nessuna disparità di trattamento è stata posta in essere dalla società nella gestione a livello disciplinare della vicenda, dal momento che la posizione degli altri lavoratori, per i quali pure sono stati avviati e poi sospesi i procedimenti disciplinari, era caratterizzata da un compendio probatorio più labile che richiedeva un maggiore approfondimento istruttorio anche alla luce degli esiti del procedimento penale in corso. Peraltro, il diverso trattamento tenuto dal datore di lavoro nei confronti di lavoratori coinvolti nella medesima vicenda non può mai costituire di per sé un'ipotesi di licenziamento discriminatorio.
La Corte di Cassazione ha condivisibilmente chiarito che “ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un'analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro;
l'identità delle situazioni riscontrate può tuttavia essere valorizzata per verificare la proporzionalità della sanzione adottata […]” (Cass. 7 settembre 2022,
n. 26393, Cass. 7 maggio 2013, n. 10550).
Orbene deve escludersi che la scelta della società di sospendere il procedimento disciplinare nei confronti degli altri dipendenti possa rilevare per ritenere sproporzionata la sanzione espulsiva comminata nei confronti del ricorrente.
Ed invero la società ha chiarito che la scelta di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione del giudizio penale è dipesa dall'assenza di dati certi ed univoci sulla reale portata delle condotte tenute dagli altri lavoratori.
Ed infatti nei verbali di accordo del 9 maggio 2024 (allegato n. 18 del fascicolo della società) si evince che la società non ha minimamente inteso escludere rilevanza disciplinare alle condotte contestate, ma, tenuto conto della particolare posizione del singolo lavoratore, ha preferito attendere prudenzialmente l'esito del giudizio penale per verificare se sussistono ulteriori elementi di conferma dei fatti addebitati (“La Società, tenendo ferma la contestazione disciplinare, accogliendo una specifica richiesta del lavoratore (subordinata alla richiesta di archiviazione che la Società non accoglie, valutata la sua particolare posizione nell'ambito dell'indicato procedimento penale, sospende il procedimento disciplinare sino alla conclusione nei confronti del Lavoratore del primo grado del procedimento/giudizio penale, in qualsiasi forma essa avvenga, o sino a che nel corso dello stesso emergano ulteriori fatti confermativi delle circostanze oggetto del procedimento disciplinare allorquando valuterà meglio ritenute decisioni a definizione del procedimento disciplinare stesso”).
La società ha dunque mantenuto ferma la sua posizione sulla potenziale rilevanza disciplinare delle condotte tenute dagli altri lavoratori e per l'appunto ha rigettato la richiesta di archiviazione del procedimento disciplinare, riservandosi di irrogare la sanzione ritenuta congrua ove quei fatti, non ancora del tutto chiari nella loro portata, avessero trovato conferma in sede penale.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ritiene il Tribunale che la gravità della condotta di reiterato furto di carburante dai rimorchiatori sia tale da giustificare la decisione della società di ritenere irrimediabilmente leso il rapporto di fiducia.
Si tratta, infatti, di una condotta di estrema gravità, idonea a pregiudicare irrimediabilmente il rapporto di fiducia e sintomatica di una incapacità del ricorrente di garantire il corretto adempimento dei propri obblighi lavorativi.
Peraltro l'art. 6, comma 5, CCNL per l'industria armatoriale prevede espressamente che “l'armatore ha il diritto di risolvere il contratto senza preavviso, fermo restando il trattamento di fine rapporto, e di essere risarcito di tutti i danni che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi nazionali ed estere, e particolarmente in conseguenza di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento clandestini nei confronti dei componenti l'equipaggio che risultassero responsabili sia della trasgressione sia della mancata vigilanza”.
Ed ancora l'art. 7, lett. e), n. 8, CCNL prevede il licenziamento per il
“furto all'interno dei mezzi navali o degli uffici di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti”, includendo tale condotta tra “quelle infrazioni in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro”.
Per tutte le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente. Esse vanno liquidate in misura prossima ai valori massimi in considerazione dell'elevato numero di profili di illegittimità sollevati dal ricorrente, dell'elevato numero di questioni giuridiche trattate
(tempestività del licenziamento, carattere discriminatorio, rilevanza probatoria delle intercettazioni, proporzionalità del licenziamento), della complessità del quadro fattuale, della mole di materiale probatorio analizzato, dei risultati conseguiti (rigetto integrale della domanda) e dello straordinario sforzo ricostruttivo richiesto per la decisione della causa.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 13.000,00 per
[...] compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 14 maggio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino