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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 17123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17123 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 55659/2022 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Antonella Fusco, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Beissan Al Qaryouti, come da procura in atti;
Controparte_1
resistente
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.8.2022 il ricorrente premetteva di avere contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 26.05.1996, dalla cui unione erano nati due figli ( e , attualmente Per_1 Per_2 maggiorenni), di avere ottenuto decreto di omologa della separazione da questo Tribunale il 4.6.2013 (cfr. decreto di omologa, in atti), nonché che a far data dall'udienza presidenziale della separazione i coniugi vivevano separati, essendo ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale spirituale tra gli stessi,
e chiedeva, la pronuncia di divorzio e la revoca dell'assegno di mantenimento statuito a suo carico in favore dei figli, in quanto ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
All'udienza presidenziale la non compariva ed il Tribunale revocava le condizioni di cui alla Controparte_1 separazione, tra cui la corresponsione dell'assegno di mantenimento, a carico del a favore dei figli Pt_1
e . Per_1 Per_2
Si costituiva successivamente la resistente e chiedeva, aderendo alla domanda di divorzio, un assegno divorzile pari ad euro 200,00 mensili, oltreché la revoca dell'ordinanza presidenziale relativamente al solo figlio (in quanto in effetti il figlio svolgeva attività lavorativa ed era autonomo, Per_2 Per_1 convivendo con la sua compagna), richiedendo per lo stesso un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 mensili, trattandosi di un ragazzo che, a causa della sua malattia (psicosi), per la quale era seguito dal CSM, era stato licenziato ed era disoccupato.
Quanto alla domanda di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù del decreto citato e che come dedotto da entrambi, gli stessi vivono ininterrottamente separati dalla data dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n.
898 e L. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione ai sensi della legge da ultimo citata e quanto dedotto dalle parti convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Deve, poi, essere confermata l'ordinanza presidenziale relativamente alla contribuzione economica da parte del padre nei confronti del figlio , in quanto nessuna delle parti svolgeva domande ed in Per_1 quanto lo stesso è incontestatamente autonomo.
In ordine, invece, al figlio , emerge dagli scritti di entrambe parti che il ragazzo - che in effetti per Per_2 un periodo di tempo fino a qualche anno fa ha svolto attività lavorativa e, successivamente, ha percepito la per le sue problematiche psichiche ha avuto alcuni TSO e ricoveri in strutture, con problematiche CP_2 che, allo stato, non sono state superate (lo stesso ileva nei suoi scritti anche conclusionali che il Pt_1 figlio dovrebbe essere nuovamente ricoverato), non svolgendo egli alcuna attività lavorativa;
inoltre, il padre ha dedotto di avergli sempre corrisposto euro 250,00 mensili per il suo mantenimento (la CP_1 ha, invece, scritto che la somma era di soli euro 100,00 mensili e, comunque, non più corrisposta dall'ottobre 2024). A ciò va aggiunto che il ragazzo è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% (cfr. verbale della Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile, in atti, dove veniva diagnosticata una “Psicosi non specificata in trattamento farmacologico continuativo” e da dove emergevano anche le informazioni sui suoi vari ricoveri ed accessi al P.S., anche recenti e risalenti al 2024; cfr. anche certificato medico ASL del 12.1.2024, in atti) e al medesimo incontestatamente è stata riconosciuta una pensione di invalidità che a dire del percepisce da maggio 2025 per la somma di euro 700,00 mensili (non risultano documenti Pt_1 sul punto).
Ebbene, da questi elementi si può dedurre che il figlio , in uno stato di fragilità dovuto alla sua Per_2 malattia, non è indipendente economicamente né lo è mai stato, nonostante abbia svolto attività lavorativa per un periodo e percepito per altro successivo tempo la senza che le parti abbiano, tuttavia, CP_2 documentato, e nemmeno dedotto, le somme percepite dal ragazzo), avendolo anche il padre sempre sostenuto economicamente (come si evince anche dagli estratti di conto corrente del el 2024 e Pt_1
2025, in atti), risultando, poi, anche ora inabile al lavoro;
deve, poi, anche darsi atto che il ragazzo percepisce una pensione di invalidità, come riconosciuto da entrambi i coniugi, pur nell'assenza documentale della somma effettivamente percepita.
Sul punto occorre specificare che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, gli assegni percepiti a causa della disabilità grave come l'assegno di accompagnamento o la pensione di inabilità non escludono comunque il dovere del genitore di concorrere al mantenimento del figlio (“L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.”, Cass. ord. del 19.4.2023, n. 10423). Pertanto, la circostanza che il figlio portatore di handicap percepisca la pensione di invalidità non esclude il dovere di fare fronte a quelle che sono le comuni e correnti esigenze di vita del figlio, in proporzione ai redditi ed alle sostanze di cui ciascuno dispone, secondo le regole che riguardano la genitorialità (artt. 147 e
337 ter c.c.).
Proprio in ordine a dette capacità economiche, si osserva quanto segue, valutate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, gli estratti conto, i CU e le dichiarazioni dei redditi, in atti:
il titolare di una ditta individuale nel campo dell'edilizia, risulta avere avuto entrate sul conto Pt_1 corrente per l'anno 2025 da gennaio a marzo pari ad euro 8.880,00 da attività lavorativa, ha dichiarato per l'anno di imposta 2023 un reddito complessivo pari ad euro 34.052,00, è proprietario della casa dove vive con la nuova compagna (circostanza quest'ultima, dedotta dalla e non contestata) ed è onerato di CP_1 un prestito per la somma di euro 350,00 mensili;
la svolge attività presso una parafarmacia (attività lavorativa non dedotta nei suoi scritti ma che si CP_1 evince dagli estratti conto del 2025), con uno stipendio pari ad euro 1.000,00/1.100,00 mensili e vive in un alloggio dell'Ater per il quale corrisponde euro 100,00 mensili.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di determinare, a decorrere dalla data della presente sentenza, un assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre pari ad euro 300,00 mensili, oltre Istat, da Per_2 versarsi alla entro il g. 5 di ogni mese (stante l'incontestata convivenza del ragazzo con la madre e CP_1 la mancanza di domanda del versamento diretto al figlio da parte del soggetto legittimato, cioè parte creditrice).
Quanto alla domanda di assegno divorzile, deve osservarsi che la giurisprudenza della Suprema Corte si è modificata rispetto alla sentenza n. 11504/2017 del maggio 2017, essendo stata emessa la sentenza a
SS.UU. nel luglio 2018, la n. 18287, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile, ciò che impone le seguenti considerazioni. Superando il principio della natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda (che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dell'an e quella destinata alla analisi del quantum, fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970), la
Suprema Corte, al fine di fornire un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.” rilevava come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, e riconosceva all'assegno divorzile sia una natura assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), che una compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partners),che un'altra risarcitoria (criterio, quest'ultimo, che seppure indicato nella parte motiva della sentenza, non compariva nella parte finale, con ciò dovendosi ritenere che si tratti di un elemento meno rilevante ed incidente sulla valutazione complessiva). La motivazione è da rinvenire nella necessità di dover considerare “…l'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e
l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art.
143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. Ciò premesso, è necessario dare rilevanza alle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullandosi la pregressa vita coniugale ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, atteso che la parte di vita condivisa, fatta di scelte anche comuni, inevitabilmente non può che incidere sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Nella concreta applicazione di tali principi occorre considerare innanzitutto, come rilevato dalla Suprema
Corte, se ed in che misura vi sia stato uno squilibrio economico determinato dal divorzio, mediante la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice (e ciò “nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”); una volta ricostruita la situazione economico-reddituale delle parti, deve verificarsi se sussista o meno una sperequazione tra le due posizioni, verificando “il parametro sulla base del quale deve essere fondato
l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”, valutazione comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli, con particolare rilevanza da attribuire alla durata del vincolo coniugale (“I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”) ed alla età (“Inoltre, non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”).
Ebbene: la svolge regolare attività lavorativa presso una parafarmacia con la percezione delle CP_1 somme dette, senza che, peraltro, ne abbia fatto cenno nei suoi scritti in modo specifico;
la stessa deduce che benefici statali non le sarebbero consentiti in quanto il figlio più grande risulta ancora formalmente residente presso di lei, senza che la stessa si sia, tuttavia, attivata per regolarizzare detta situazione, che non corrisponde a quella di fatto;
la resistente risulta anche avere pubblicizzato sui social media una sua attività lavorativa consistente nell'effettuare il “microblading” (cfr. fotografie, in atti), con ciò dimostrando specifica capacità lavorativa ulteriore a quella svolta (peraltro asseritamente part-time e che, dunque, non sarebbe impeditiva allo svolgimento di un ulteriore lavoro nell'arco della giornata), anche provata dalla frequenza ad un corso di estetica da anni, come dalla stessa dedotto.
Ciò premesso, pertanto, ritiene questo Collegio di rigettare la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, in quanto non si ravvisa la funzione assistenziale dell'assegno, per quanto appena esposto, e dovendosi anche rilevare, quanto alla funzione perequativo-compensativa, che non vi è prova che le condizioni economiche in cui versa attualmente la siano frutto di scelte familiari condivise durante CP_1 la vita matrimoniale, tali da aver determinato sacrifici professionali o rinunce a concrete opportunità lavorative a beneficio della famiglia, avendo la lavorato per gran parte del matrimonio, come dalla CP_1 stessa dedotto (“La Sig,ra dal 2005 al 2018 svolgeva il lavoro di segretaria presso la Società Controparte_1
Mezzaroma Patrimonio Srl con uno stipendio di euro 1200,00 comprensivi di assegni familiari quando veniva licenziata nel 2018 e rimase senza lavoro percependo la er due anni.”, cfr. memoria di costituzione). CP_2
In vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede: PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ed Parte_1 Controparte_1 in Roma in data 26.05.1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune (atto
00383, parte 2, serie A01, anno 1996);
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Roma (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DETERMINA, a decorrere dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili per il figlio a carico del padre, oltre Istat, da corrispondersi alla entro il g. 5 di ogni mese;
Per_2 CP_1
COMPENSA tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Roma, 25.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Francesca Catania
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 55659/2022 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Antonella Fusco, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Beissan Al Qaryouti, come da procura in atti;
Controparte_1
resistente
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.8.2022 il ricorrente premetteva di avere contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 26.05.1996, dalla cui unione erano nati due figli ( e , attualmente Per_1 Per_2 maggiorenni), di avere ottenuto decreto di omologa della separazione da questo Tribunale il 4.6.2013 (cfr. decreto di omologa, in atti), nonché che a far data dall'udienza presidenziale della separazione i coniugi vivevano separati, essendo ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale spirituale tra gli stessi,
e chiedeva, la pronuncia di divorzio e la revoca dell'assegno di mantenimento statuito a suo carico in favore dei figli, in quanto ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
All'udienza presidenziale la non compariva ed il Tribunale revocava le condizioni di cui alla Controparte_1 separazione, tra cui la corresponsione dell'assegno di mantenimento, a carico del a favore dei figli Pt_1
e . Per_1 Per_2
Si costituiva successivamente la resistente e chiedeva, aderendo alla domanda di divorzio, un assegno divorzile pari ad euro 200,00 mensili, oltreché la revoca dell'ordinanza presidenziale relativamente al solo figlio (in quanto in effetti il figlio svolgeva attività lavorativa ed era autonomo, Per_2 Per_1 convivendo con la sua compagna), richiedendo per lo stesso un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 mensili, trattandosi di un ragazzo che, a causa della sua malattia (psicosi), per la quale era seguito dal CSM, era stato licenziato ed era disoccupato.
Quanto alla domanda di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù del decreto citato e che come dedotto da entrambi, gli stessi vivono ininterrottamente separati dalla data dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n.
898 e L. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione ai sensi della legge da ultimo citata e quanto dedotto dalle parti convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Deve, poi, essere confermata l'ordinanza presidenziale relativamente alla contribuzione economica da parte del padre nei confronti del figlio , in quanto nessuna delle parti svolgeva domande ed in Per_1 quanto lo stesso è incontestatamente autonomo.
In ordine, invece, al figlio , emerge dagli scritti di entrambe parti che il ragazzo - che in effetti per Per_2 un periodo di tempo fino a qualche anno fa ha svolto attività lavorativa e, successivamente, ha percepito la per le sue problematiche psichiche ha avuto alcuni TSO e ricoveri in strutture, con problematiche CP_2 che, allo stato, non sono state superate (lo stesso ileva nei suoi scritti anche conclusionali che il Pt_1 figlio dovrebbe essere nuovamente ricoverato), non svolgendo egli alcuna attività lavorativa;
inoltre, il padre ha dedotto di avergli sempre corrisposto euro 250,00 mensili per il suo mantenimento (la CP_1 ha, invece, scritto che la somma era di soli euro 100,00 mensili e, comunque, non più corrisposta dall'ottobre 2024). A ciò va aggiunto che il ragazzo è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% (cfr. verbale della Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile, in atti, dove veniva diagnosticata una “Psicosi non specificata in trattamento farmacologico continuativo” e da dove emergevano anche le informazioni sui suoi vari ricoveri ed accessi al P.S., anche recenti e risalenti al 2024; cfr. anche certificato medico ASL del 12.1.2024, in atti) e al medesimo incontestatamente è stata riconosciuta una pensione di invalidità che a dire del percepisce da maggio 2025 per la somma di euro 700,00 mensili (non risultano documenti Pt_1 sul punto).
Ebbene, da questi elementi si può dedurre che il figlio , in uno stato di fragilità dovuto alla sua Per_2 malattia, non è indipendente economicamente né lo è mai stato, nonostante abbia svolto attività lavorativa per un periodo e percepito per altro successivo tempo la senza che le parti abbiano, tuttavia, CP_2 documentato, e nemmeno dedotto, le somme percepite dal ragazzo), avendolo anche il padre sempre sostenuto economicamente (come si evince anche dagli estratti di conto corrente del el 2024 e Pt_1
2025, in atti), risultando, poi, anche ora inabile al lavoro;
deve, poi, anche darsi atto che il ragazzo percepisce una pensione di invalidità, come riconosciuto da entrambi i coniugi, pur nell'assenza documentale della somma effettivamente percepita.
Sul punto occorre specificare che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, gli assegni percepiti a causa della disabilità grave come l'assegno di accompagnamento o la pensione di inabilità non escludono comunque il dovere del genitore di concorrere al mantenimento del figlio (“L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.”, Cass. ord. del 19.4.2023, n. 10423). Pertanto, la circostanza che il figlio portatore di handicap percepisca la pensione di invalidità non esclude il dovere di fare fronte a quelle che sono le comuni e correnti esigenze di vita del figlio, in proporzione ai redditi ed alle sostanze di cui ciascuno dispone, secondo le regole che riguardano la genitorialità (artt. 147 e
337 ter c.c.).
Proprio in ordine a dette capacità economiche, si osserva quanto segue, valutate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, gli estratti conto, i CU e le dichiarazioni dei redditi, in atti:
il titolare di una ditta individuale nel campo dell'edilizia, risulta avere avuto entrate sul conto Pt_1 corrente per l'anno 2025 da gennaio a marzo pari ad euro 8.880,00 da attività lavorativa, ha dichiarato per l'anno di imposta 2023 un reddito complessivo pari ad euro 34.052,00, è proprietario della casa dove vive con la nuova compagna (circostanza quest'ultima, dedotta dalla e non contestata) ed è onerato di CP_1 un prestito per la somma di euro 350,00 mensili;
la svolge attività presso una parafarmacia (attività lavorativa non dedotta nei suoi scritti ma che si CP_1 evince dagli estratti conto del 2025), con uno stipendio pari ad euro 1.000,00/1.100,00 mensili e vive in un alloggio dell'Ater per il quale corrisponde euro 100,00 mensili.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di determinare, a decorrere dalla data della presente sentenza, un assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre pari ad euro 300,00 mensili, oltre Istat, da Per_2 versarsi alla entro il g. 5 di ogni mese (stante l'incontestata convivenza del ragazzo con la madre e CP_1 la mancanza di domanda del versamento diretto al figlio da parte del soggetto legittimato, cioè parte creditrice).
Quanto alla domanda di assegno divorzile, deve osservarsi che la giurisprudenza della Suprema Corte si è modificata rispetto alla sentenza n. 11504/2017 del maggio 2017, essendo stata emessa la sentenza a
SS.UU. nel luglio 2018, la n. 18287, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile, ciò che impone le seguenti considerazioni. Superando il principio della natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda (che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dell'an e quella destinata alla analisi del quantum, fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970), la
Suprema Corte, al fine di fornire un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.” rilevava come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, e riconosceva all'assegno divorzile sia una natura assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), che una compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partners),che un'altra risarcitoria (criterio, quest'ultimo, che seppure indicato nella parte motiva della sentenza, non compariva nella parte finale, con ciò dovendosi ritenere che si tratti di un elemento meno rilevante ed incidente sulla valutazione complessiva). La motivazione è da rinvenire nella necessità di dover considerare “…l'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e
l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art.
143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. Ciò premesso, è necessario dare rilevanza alle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullandosi la pregressa vita coniugale ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, atteso che la parte di vita condivisa, fatta di scelte anche comuni, inevitabilmente non può che incidere sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Nella concreta applicazione di tali principi occorre considerare innanzitutto, come rilevato dalla Suprema
Corte, se ed in che misura vi sia stato uno squilibrio economico determinato dal divorzio, mediante la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice (e ciò “nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”); una volta ricostruita la situazione economico-reddituale delle parti, deve verificarsi se sussista o meno una sperequazione tra le due posizioni, verificando “il parametro sulla base del quale deve essere fondato
l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”, valutazione comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli, con particolare rilevanza da attribuire alla durata del vincolo coniugale (“I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”) ed alla età (“Inoltre, non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”).
Ebbene: la svolge regolare attività lavorativa presso una parafarmacia con la percezione delle CP_1 somme dette, senza che, peraltro, ne abbia fatto cenno nei suoi scritti in modo specifico;
la stessa deduce che benefici statali non le sarebbero consentiti in quanto il figlio più grande risulta ancora formalmente residente presso di lei, senza che la stessa si sia, tuttavia, attivata per regolarizzare detta situazione, che non corrisponde a quella di fatto;
la resistente risulta anche avere pubblicizzato sui social media una sua attività lavorativa consistente nell'effettuare il “microblading” (cfr. fotografie, in atti), con ciò dimostrando specifica capacità lavorativa ulteriore a quella svolta (peraltro asseritamente part-time e che, dunque, non sarebbe impeditiva allo svolgimento di un ulteriore lavoro nell'arco della giornata), anche provata dalla frequenza ad un corso di estetica da anni, come dalla stessa dedotto.
Ciò premesso, pertanto, ritiene questo Collegio di rigettare la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, in quanto non si ravvisa la funzione assistenziale dell'assegno, per quanto appena esposto, e dovendosi anche rilevare, quanto alla funzione perequativo-compensativa, che non vi è prova che le condizioni economiche in cui versa attualmente la siano frutto di scelte familiari condivise durante CP_1 la vita matrimoniale, tali da aver determinato sacrifici professionali o rinunce a concrete opportunità lavorative a beneficio della famiglia, avendo la lavorato per gran parte del matrimonio, come dalla CP_1 stessa dedotto (“La Sig,ra dal 2005 al 2018 svolgeva il lavoro di segretaria presso la Società Controparte_1
Mezzaroma Patrimonio Srl con uno stipendio di euro 1200,00 comprensivi di assegni familiari quando veniva licenziata nel 2018 e rimase senza lavoro percependo la er due anni.”, cfr. memoria di costituzione). CP_2
In vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede: PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ed Parte_1 Controparte_1 in Roma in data 26.05.1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune (atto
00383, parte 2, serie A01, anno 1996);
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Roma (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DETERMINA, a decorrere dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili per il figlio a carico del padre, oltre Istat, da corrispondersi alla entro il g. 5 di ogni mese;
Per_2 CP_1
COMPENSA tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Roma, 25.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Francesca Catania