Sentenza breve 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 10/04/2026, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02308/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04721/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4721 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Annunziata Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Istituto Tecnico Industriale Itst. G. FE di Marcianise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
⁃ del provvedimento comunicato in data 26.08.2025 dalla scuola secondaria di secondo grado in persona del Dirigente Scolastico, nonché del PEI;
e per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per 30 ore settimanali;
⁃ di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti indicate in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa DA TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio è stata impugnata la nota in data 26.08.2025 dalla scuola secondaria di secondo grado, IS FE -O Buccini- Liceo Artistico, in persona del Dirigente Scolastico, con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate alla minore -OMISSIS- n. 18 ore di sostegno su 30 ore complessive, pur avendo quest’ultima diritto al sostegno intensivo in base all’art. 3, comma 3, della l. 104/92.
Si sono costituite le Amministrazioni resistenti, insistendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza camerale fissata in data 25.03.2026 per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 cpa.
2. Come già sinteticamente osservato con l’ordinanza volta alla delibazione dell’istanza cautelare proposta in via incidentale, l’impugnazione è inammissibile, essendo stato contestato in giudizio un atto privo di autonoma capacità lesiva, non avente contenuto provvedimentale.
In detta sede si osservava, infatti: “... l’istanza inoltrata alla scuola dalla famiglia, in via sostanzialmente “preventiva”, appare al momento inopportuna, in quanto in assenza del PEI la quantificazione definitiva delle ore non è legittima, e qualsivoglia risposta in tal senso non corrisponde a una quantificazione operata secondo la normativa vigente, sicché la paventata lesione del diritto dell’alunna potrebbe venir meno all’esito del celere completamento dell’iter di assegnazione delle ore ”.
All’odierna udienza camerale, fissata per la verifica dell’avvenuta redazione del P.E.I., con quantificazione delle ore di sostegno dovute alla minore, secondo la normativa menzionata nella citata ordinanza collegiale, nessuno è comparso.
In ragione di quanto precede, il gravame deve essere dichiarato inammissibile, compensando tra le parti le spese di lite, in ragione della natura in rito della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA RD, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
DA TA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA TA | NA RD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.