Accoglimento
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 19/03/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02250/2025REG.PROV.COLL.
N. 09671/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9671 del 2022, proposto da TO dei servizi energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza San Bernardo, n. 101 e con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
Unidelta s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Maffettone, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
nei confronti
del Ministero delle imprese e del made in Italy, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter , n. 5510 del 3 maggio 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Unidelta s.p.a.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti l’avvocato Massimo Nunziata, per delega dell’avvocato Arturo Cancrini, e l’avvocato Andrea Maffettone;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal provvedimento con cui il TO dei servizi energetici ha disposto la decadenza dalla percezione degli incentivi dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte solare con potenza pari a 3.289,70 kilowatt, di proprietà della Unidelta s.p.a. e sito nel Comune di Tortona (AL);
b) dalla nota del TO prot. P20200021211 del 20 maggio 2020, disponente il recupero degli incentivi percepiti;
c) dalle comunicazioni del TO di avvio del procedimento di verifica prot. n. P20170034876 del 12 maggio 2017 e di richiesta di integrazione documentale prot. n. GSE/P20180044651 del 23 maggio 2018;
d) all’occorrenza, dai decreti del Ministro dello sviluppo economico del 5 luglio 2012 e del 31 gennaio 2014;
e) dalle note del TO prot. n. P20200055134 del 23 dicembre 2020 e prot. n. P20200052289 del 3 dicembre 2020 di esecuzione dell’ordinanza cautelare 17 luglio 2020, n. 4843 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter .
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) in data 18 settembre 2012, la BGR Progetti s.r.l. – all’epoca titolare del suddetto impianto – presentò al TO dei servizi energetici una richiesta di iscrizione al primo registro per gli impianti fotovoltaici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 luglio 2012 (cosiddetto quinto conto energia), il cui bando era stato pubblicato in data 19 agosto 2012;
b) a seguito di ammissione al primo registro, in posizione utile per la percezione delle tariffe incentivanti, in data 10 ottobre 2012 la società interessata inoltrò al TO un’istanza di accesso agli incentivi energetici di cui al quinto conto energia, rilasciando le stesse dichiarazioni rese al momento della richiesta di iscrizione al primo registro;
c) l’interessata venne ammessa alle tariffe incentivanti e, pertanto, stipulò la convenzione n. I1M362162007 con il TO;
d) medio tempore la proprietà dell’impianto era stata trasferita alla Eclipse Italia s.r.l. e successivamente alla Unidelta s.r.l.;
e) in data 12 maggio 2017 il TO comunicò alla Unidelta s.p.a. l’avvio di un procedimento di verifica mediante sopralluogo ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2014 in materia di controlli;
e) nel corso del procedimento emersero alcune discrepanze tra i contenuti della domanda formulata nel 2012 e lo stato dell’impianto, cosicché il TO evidenziò che erano ostativi alla percezione delle tariffe incentivanti: la destinazione agricola dell’area sulla quale era ubicato l’impianto e l’assenza delle condizioni previste dagli articoli 65 del decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall’art. 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al ricorrere delle quali gli impianti fotovoltaici ubicati in aree a destinazione agricola possono eccezionalmente ottenere gli incentivi;
f) il TO rappresentò dunque alla Unidelta s.p.a., che l’impianto non poteva essere ammesso ai benefici incentivanti e di conseguenza sospese il procedimento di verifica, concedendo un termine di trenta giorni all’interessata per fornire integrazioni e osservazioni in merito alle criticità sollevate;
g) la Unidelta s.p.a. presentò tempestive osservazioni e deduzioni;
h) in data 4 marzo 2020, a conclusione dell’ iter istruttorio, il TO adottò il già citato provvedimento di decadenza prot. P20200008744, stante la destinazione agricola dell’area su cui era ubicato l’impianto e precisando che l’impianto non aveva prodotto energia fino al 26 settembre 2012, sicché, a differenza di quanto dichiarato da BGR Progetti s.r.l. nella richiesta di iscrizione al primo registro e nella istanza di accesso agli incentivi, esso non poteva essere entrato in esercizio in data 18 settembre 2012;
i) con nota prot. P20200021211 del 20 maggio 2020, il TO adottò altresì un provvedimento di recupero degli incentivi erogati.
3. I provvedimenti di decadenze e di recupero degli incentivi e gli atti presupposti sono stati impugnati dalla Unidelta s.p.a. con ricorso n. 4076 del 2020 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e affidato a tre motivi di: « Violazione e falsa applicazione degli art. 10 e 42 del D.Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii.; dell’art. 65 DL 1/2012 conv. in L. 27/2012; degli artt. 2, 4 e 7 L. 4.8.78, n. 440; degli artt. 2, 3, 5, 7, 10 e ss. L. 241/90; dei DD.MM. 5.7.2012 e 31.1.2014; dell’art. 3 L.R. Piemonte 22.11.78 n. 69 e degli artt. 14 e 17 L.R. Piemonte 5.12.77 n. 56; violazione degli artt. 3, 32, 41, 44, 97, 114, 117 e 118 della Costituzione e dell’art. 3 del Trattato dell’Unione Europea; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di dritto; difetto di istruttoria; illogicita’ ed irragionevolezza; violazione del principio di proporzionalità; ingiustizia manifesta. illegittimita’ derivata »; « Violazione dei principi in materia di autotutela -violazione dell’art.42 D.Lgs. N.28/2011 e del D.M. 31/01/2014 in relazione all’art.21-nonies L. N.241/1990 – violazione dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento – sviamento di potere » e « Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 comma 3 del D.Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii.; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 cost.; violazione e falsa applicazione della legge 689/1981; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e del principio di ragionevolezza; ingiustizia manifesta ».
3.1. La ricorrente ha formulato, inoltre, istanza cautelare.
4. Gse s.p.a. si è costituita nel giudizio di primo grado, eccependo l’infondatezza del ricorso.
5. Con ordinanza 17 luglio 2020, n. 4843, il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , ha accolto la domanda cautelare, affermando che il TO, ai sensi dell’art. 42, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 28/2011, così come novellato dall’art. 13- bis , comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito in legge 2 novembre 2019, n. 128, avrebbe dovuto « verificare la possibilità, “al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili”, di disporre la decurtazione dell’incentivo “in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell’entità della violazione” e la sussistenza del « potere del TO Servizi Energetici S.p.A. di riesaminare la fattispecie con specifica valutazione dell’applicabilità della norma citata al caso in esame, e di adottare ulteriori provvedimenti in esito alla rinnovazione del procedimento nei termini anzidetti ».
6. In ottemperanza a detta ordinanza, il TO ha rinnovato l’istruttoria e in data 23 dicembre 2020 ha adottato un provvedimento con cui ha rilevato che la natura delle violazioni già riscontrate nel provvedimento adottato in data 4 marzo 2020 era tali da non consentire l’applicazione di una mera decurtazione dei benefici incentivanti in luogo della decadenza.
7. La Unidelta s.p.a. ha impugnato siffatto provvedimento con ricorso per motivi aggiunti, formulando due nuovi effettivi motivi, oltre a riproporre i tre motivi di censura formulati con ricorso principale. Con le due nuove censure ha lamentato: « Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dei principi in materia di autotutela - violazione dell’art.42 D.Lgs. n. 28/2011 come modificato dall’art. 56, comma 7, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020; violazione dell’art. 56, comma 8, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020; dell’art. 65 DL 1/2012 conv. in L. 27/2012, come modificato dall’art. 56, comma 8 bis, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020; e degli artt. 3, 7, 10 bis 21-septies e 21-nonies, l. n. 241/1990. Violazione del principio tempus regit actum. violazione del giudicato cautelare e degli artt. 55 e 59 d.lgs. 104/2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97Cost. » e « Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 comma 3 del D.Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii.; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e del principio di ragionevolezza; ingiustizia manifesta. Violazione ed elusione del giudicato cautelare ».
8. Con l’impugnata sentenza n. 5510 del 3 maggio 2022, il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , ha accolto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese processuali.
8.1. In particolare, il collegio di primo grado ha accolto il primo motivo formulato con ricorso principale, con conseguente espresso assorbimento degli altri motivi di doglianza dedotti con lo stesso atto e con il ricorso per motivi aggiunti.
9. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 5 dicembre 2022 e in data 16 dicembre 2022 – Gse s.p.a. ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico motivo – esteso da pagina 6 a pagina 14 del gravame – recante « Error in iudicando - sull’erroneità della sentenza gravata per aver accolto il primo motivo del ricorso introduttivo », sostenendo, in sintesi, che il T.a.r., in via strettamente connessa alla applicabilità della preclusione di cui all’art. 65, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, avrebbe dovuto riscontrare anche la mancata integrazione delle condizioni derogatorie dettate dal comma 2 del medesimo articolo e, quindi, la legittimità dei provvedimenti contestati.
10. La Unidelta s.p.a. si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità dell’appello e comunque la sua infondatezza e riproponendo tempestivamente e ritualmente i motivi dichiarati assorbiti nella gravata sentenza (comprese le censure assorbite facenti parte del primo motivo).
11. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, pur ritualmente evocato, non si è costituito.
12. In vista dell’udienza di discussione ambedue le parti costituite hanno depositato memoria e memoria di replica, con cui hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle rispettive posizioni.
12.1. L’appellata ha, inoltre, specificato la propria eccezione d’inammissibilità dell’appello, deducendo in memoria che esso sarebbe « in parte inammissibile in quanto l’appellante riproduce dal secondo motivo le medesime argomentazioni svolte in primo grado ma disattese e superate dal TAR con approfondita motivazione non adeguatamente contestate con il gravame ».
13. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 28 gennaio 2025.
14. In via pregiudiziale va respinta l’eccezione di parziale inammissibilità del gravame, poiché con il secondo motivo – recte , la seconda parte dell’unico motivo d’impugnazione – il TO ha lamentato in modo specifico un errore di diritto in cui sarebbe incorso il T.a.r., essendo perspicua la critica alla sentenza gravata.
15. L’appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni.
16. L’unico motivo di gravame è fondato.
16.1. In proposito va premesso che il T.a.r., da un lato, ha correttamente rilevato che nel caso de quo « si è al cospetto di un impianto (…) collocato in area agricola, come documentato in atti » e, dall’altro, ha affermato che esso « deve essere fatto rientrare nella previsione dell’art. 3, co. 2, d.m. cit », ovverosia il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 (cosiddetto quarto conto energia), che al predetto comma 2 prevede che « ai fini del presente decreto, le cave, le discariche esaurite, le aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati non sono considerate aree agricole, anche se ricadenti in aree classificate agricole dal pertinente strumento urbanistico ».
Ad avviso del T.a.r., « Il d.m. citato “interpreta”, quindi, il divieto introdotto dalla norma primaria » (cioè l’art. 65, comma 1, del decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e statuente che « Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l’accesso agli incentivi statali previsti esclusivamente dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 »), « escludendo che talune aree, tra le quali quelle di cava, possano essere considerate agricole, ancorché ricadenti in zone così classificate dallo strumento urbanistico ».
Tuttavia le disposizioni del quarto conto energia del 2011 non possono essere applicate al caso di specie, il quale, invece, è disciplinato dal cosiddetto quinto conto energia, ovverosia dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, dove non è stata riprodotta la precedente previsione sulle cave.
Sul punto va evidenziato che il bando a cui partecipò l’allora società titolare dell’impianto venne pubblicato in data 19 agosto 2012 (e dunque sotto la vigenza del d.m. 5 luglio 2012) e che l’interessata chiese espressamente l’ammissione al registro del quinto conto energia e non del quarto (la domanda del 10 ottobre 2012 venne formulata espressamente « Ai sensi dell’Allegato 3-B del Decreto Ministeriale del 5 luglio 2012 »).
Ne deriva che l’art. 3, comma 2, del d.m. 5 maggio 2011, a prescindere dalla sua portata derogatoria dell’art. 65, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012 (il che comunque è da escludere in forza di principio di gerarchia delle fonti del diritto e considerato che, tramite la ricostruzione ermeneutica del T.a.r., il decreto non si limiterebbe ad interpretare o specificare la legge, bensì a derogarla), non è in radice applicabile al caso di specie, regolato, infatti, temporalmente dal quinto conto energia del 2012 per la disciplina di dettaglio, in cui non vi è alcun riferimento alle cave su terreno agricolo, e comunque soggetto al chiaro e univoco divieto legislativo di cui al citato art. 65, comma 1, che esclude espressamente l’accesso agli incentivi di cui al decreto legislativo n. 28/2011 per gli « impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole », tra cui rientra senza dubbio, in ragione della documentazione in atti (e come riconosciuto anche dal T.a.r.), l’impianto per cui è causa.
16.2. Tanto rilevato è sufficiente di per sé al rigetto del primo motivo del ricorso di primo grado, siccome infondato, in via assorbente ogni ulteriore considerazione, nei suoi presupposti normativi.
Ad ogni modo e per completezza, si osserva che sono infondate anche le ulteriori deduzioni svolte nel primo motivo del ricorso introduttivo (e reiterate dalla Unidelta s.p.a. in secondo grado).
16.3. In proposito va precisato che, anche laddove in ipotesi fosse ritenuto applicabile l’art. 3, comma 2, del quarto conto energia (il che, come evidenziato, è in concreto recisamente da escludere), comunque l’area ove sorge l’impianto deve considerarsi a vocazione agricola e non di cava, ricadendo dunque nel perimetro applicativo del citato art. 65, comma 1, cit., in quanto un eventuale stato di abbandono del terreno agricolo deve essere necessariamente accertato e dichiarato dall’amministrazione competente (la Regione), con notificazione del relativo provvedimento ai proprietari ai sensi dell’art. 4 della legge n. 400/1978 (il che non è avvenuto), cosicché ne deriva l’impossibilità di considerare l’area in esame quale « terreno abbandonato da almeno cinque anni » ai fini dell’esenzione di cui all’art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2011.
Inoltre l’art. 7 della legge n. 400/1978, nell’escludere determinate tipologie di terreni dal suo ambito di applicazione, fa riferimento alle « cave » e non ai terreni (come quello per cui è causa) con destinazione agricola che per un certo periodo adibiti ad attività estrattiva.
Acclarato che il terreno ove sorge l’impianto è in area agricola, il TO ha legittimamente proceduto all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 65 del decreto-legge n. 1/2012 (e dall’art. 10, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 28/2011, ivi richiamato e vigente ratione temporis ) ai fini dell’eccezionale ammissibilità degli impianti fotovoltaici ricadenti in aree agricole alla percezione degli incentivi.
Cionondimeno l’esito di tale verifica è stato negativo, essendo emerso che l’impianto non soddisfacesse alcuno dei requisiti di legge e, in particolare, con rilievi non specificamente contestati, che: a) la potenza dell’impianto (pari a 3.389,7 kilowatt) superava la soglia massima di un megawatt prevista dall’art. 10, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 28/2011; b) la scheda tecnica allegata alla domanda d’incentivazione era riferita a un impianto composto da 14.300 moduli fotovoltaici, occupanti una superficie di 23.595 metri quadrati, superiore al limite del 10% del terreno agricolo nella disponibilità dell’istante; c) le misurazioni dell’energia prodotta dall’impianto e immessa nella rete avevano dimostrato che l’impianto non aveva prodotto energia tra la data di dichiarato inizio di esercizio (18 settembre 2012) e il 26 settembre 2012, con la conseguenza che il suo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico è iniziato successivamente al 21 settembre 2012, ovverosia al termine ultimo per usufruire dei benefici di cui al d.m. 5 luglio 2012 per gli impianti installati in aree agricole, come previsto dall’art. 65, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012.
Peraltro, sotto l’ultimo profilo dianzi rilevato, preme evidenziare che le dichiarazioni a suo tempo rese dall’originaria titolare dell’impianto in sede di richiesta di iscrizione al primo Registro e di istanza di accesso agli incentivi secondo cui l’impianto sarebbe entrato in esercizio il 18 settembre sono risultate non veritiere, cosicché in forza del principio di autoresponsabilità, che impone all’interessato l’onere di fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, non può che sussistere una valenza preclusiva di carenze che incidono sul perfezionamento della fattispecie agevolativa.
Ne discende che la produzione di documentazione non conforme, « lungi dal configurare una violazione meramente formale, integra una violazione rilevante, che osta all’erogazione degli incentivi, impedendo, infatti, al TO di riscontrare la presenza dei requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio, a prescindere dal dolo o la colpa della società interessata ed escludendosi la possibilità di soccorso istruttorio in relazione a procedure di massa scandite da termini perentori » (Cons. Stato, sez. II, 17 luglio 2024, n. 6417 e 7 maggio 2023, n. 4913).
Va, infine, precisato che in primo grado la Unidelta s.p.a. non ha sviluppato alcuna censura in relazione ai decreti del Ministro dello sviluppo economico del 5 luglio 2012 e del 31 gennaio 2014, nonostante li avesse gravati « per quanto occorrer possa ».
17. Il rigetto del primo motivo del ricorso di primo grado impone di analizzare le altre censure mosse dinanzi al T.a.r. (sopra riportate ai paragrafi 3 e 7), dichiarate assorbite e ritualmente reiterate dalla società interessata.
18. La doglianza di primo grado è infondata, giacché non è applicabile alla fattispecie in esame l’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, bensì la disposizione speciale di cui all’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, che nella versione vigente ratione temporis (ante decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, trattandosi di provvedimento di decadenza del 4 marzo 2020 e del provvedimento di recupero del 20 maggio 2020, considerato che la novella espressamente si riferisce ai « procedimenti amministrativi di annullamento d’ufficio in corso ») non richiamava, come attualmente fa al comma 3, i requisiti di cui al predetto art. 21- nonies . Il comma 3, nella versione temporalmente applicabile, prevede, infatti, che « Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli (…) siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate », imponendo, per tal via, un’espressa e univoca clausola di esclusione automatica, con la conseguenza che al riscontro della violazione rilevante deve necessariamente seguire la decadenza dall’incentivo, dovendo, pertanto, il TO esercitare un potere vincolato, senza alcun margine per altri tipi di valutazione.
19. La terza censura di primo grado è infondata, poiché la decurtazione, anziché la totale decadenza dall’incentivo – prevista dal citato art. 42, comma 3, a seguito del cambiamento introdotto dall’art. 13- bis , comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni in legge 2 novembre 2019, n. 128 e, quindi, prima del provvedimento di decadenza del 4 marzo 2020 – è espressamente applicabile alle « violazioni (…) rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi », ma non nel caso di non riconducibilità dell’impianto alla categoria ammessa all’incentivazione.
Nel caso di specie il TO ha riscontrato (correttamente) una non sussumibilità della tipologia di impianto tra quelli incentivabili alla luce di una norma di rango legislativo e imperativa (il citato art. 65, comma 1) e non una violazione rilevante ai sensi di citato art. 42, comma 3, a cui peraltro non consegue automaticamente la decurtazione dell’incentivo in luogo della decadenza, non essendovi un obbligo in tal senso del TO, il quale è di contro chiamato a valutare caso per caso la gravità della violazione riscontrata e ad applicare conseguentemente, in via graduata e proporzionale, la misura ritenuta in tal senso più opportuna, sicché anche applicando, in via d’ipotesi, al caso in esame l’art. 42, comma 3 (vigente ratione temporis ), il che va escluso per quanto diffusamente illustrato, il TO avrebbe comunque dovuto disporre la decadenza a fronte di una grave violazione, qual è la presentazione di dati non veritieri da parte della BGR Progetti s.r.l. circa la data di entrata in esercizio dell’impianto.
In ogni caso, in assenza del decreto ministeriale attuativo, diretto a precisare i parametri di calcolo della riduzione non sarebbe stato possibile attuare in concreto la disposizione di favore.
20. Il primo motivo aggiunto di primo grado è infondato.
Non vi è stata, invero, alcuna violazione del “giudicato cautelare”, in quanto, in via assorbente, il T.a.r. in sede cautelare richiamò il quadro precedente alla riforma del 2020, introduttiva nel comma 3 dell’art. 42 cit., del riferimento ai criteri dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, e comunque l’interessata non ha effettuato un’esplicita richiesta in sede procedimentale di applicazione del meccanismo intertemporale previsto dal decreto-legge n. 76/2020. Ad ogni modo, la conferma della decadenza a seguito del provvedimento cautelare è, in ogni caso, conforme a livello motivazionale ai parametri dell’art. 21- nonies e anche il termine di 18 mesi è stato rispettato, considerandolo decorrente dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020 (il 17 luglio 2020) a fronte della conferma della decadenza adottata il 23 dicembre 2020.
21. Il secondo motivo aggiunto di primo grado è infondato, in quanto la conferma della decadenza non poteva recare una decurtazione degli incentivi per le stesse ragioni per cui non poteva farlo il provvedimento di decadenza (cfr. paragrafo 19).
22. In conclusione l’appello deve essere accolto, i riproposti motivi veicolati in primo grado devono essere respinti e, pertanto, in riforma della gravata sentenza, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
23. La notevole peculiarità della vicenda fattuale giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9671 del 2022, come in epigrafe proposto, lo accoglie, respinge i motivi riproposti da parte appellata e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO