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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/08/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile avente ad oggetto “Bancari”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1349 dell'anno 2019
T R A
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, nonché e Parte_1 Parte_2 [...]
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Giglio, giusta mandato in Parte_3 calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in Apricena al c.so Vittorio Veneto, 8, presso il suo studio;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, la Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Valentina Landi,
[...] giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in
Bari alla via Calefati, 177 (c/o avv. Michele Bellomo);
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 21 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6 agosto 2016, la società Parte_1
(di seguito “la società”), quale debitrice principale, nonché
[...] Parte_1 [...]
e , quali fideiussori, proponevano dinanzi al Parte_2 Parte_3
1 Tribunale di Foggia opposizione all'esecuzione, nelle forme dell'opposizione al precetto loro notificato in data 21 luglio 2016 per l'importo di €. 623.490,84, oltre ulteriori interessi e spese, il relazione dal contratto di mutuo fondiario stipulato dalla società con la Banca Monte dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa spa (successivamente denominata MPS Capital Services Banca per le Imprese spa) in data 30 novembre 2005.
I motivi di opposizione erano i seguenti :
a) difetto di legittimazione attiva della società intimante;
in particolare, risultava che la mutuante creditrice Monte dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa spa, previo mutamento della denominazione in MPS Capital Services Banca per le Imprese spa, avesse ceduto il credito alla società (come comunicato alla società debitrice in data 12 Controparte_3 gennaio 2012) ma non vi era la prova certa della cessione del credito controverso dalla
[...] alla , che, poi, aveva proceduto CP_3 Controparte_4 alla notificazione del precetto per mezzo della mandataria Banca Monte dei Paschi di Siena spa;
b) il contratto di mutuo fondiario posto a base dell'atto di precetto era nullo;
in particolare, trattandosi di un contratto di mutuo di scopo convenzionale, nel quale lo scopo espressamente indicato nel contratto medesimo consisteva nella realizzazione di un albergo in Rodi
Garganico su suolo di proprietà della società opponente, la causa un concreto (realizzazione dell'albergo) era divenuta impossibile in data anteriore alla stipula del contratto di mutuo, giacché, con deliberazione n. 25 del 15 dicembre 2004 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, il terreno sul quale doveva essere realizzato l'albergo era stato ricompreso nel P.A.I. (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) ed era stato assoggettato al regime vincolistico di cui alle reletive NTA, perdendo la originaria vocazione edificatoria;
c) il contratto di mutuo fondiario posto a base dell'atto di precetto era nullo anche per la ragione che le somme erogate dalla banca erano state utilizzate parzialmente per il ripianamento di una pregressa esposizione debitoria con altro istituto di credito, con ciò disattendendo lo scopo dichiarato del mutuo;
d) le ipoteche concesse erano sproporzionate rispetto all'importo del mutuo;
e) la banca aveva violato il principio di buona fede e correttezza avendo consentito la stipulazione e la successiva rinegoziazione di un contratto di mutuo di scopo, il cui scopo e causa in concreto, non era realizzabile sin da epoca anteriore alla stipula;
f) il contratto di mutuo fondiario era inidoneo a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. essendo un contratto di mutuo condizionato;
2 g) gli interessi applicati al contratto di mutuo erano illegittimi, per violazione del divieto di anatocismo e per essere superiori alla soglia anti-usura, e andavano espunti dalla somma richiesta;
h) il valore dei beni ipotecati a garanzia della restituzione del mutuo era sproporzionato rispetto alla somma effettivamente erogata.
Costituitasi la società creditrice opposta e superata la pronuncia del Tribunale sull'istanza di sospensione per essere stata avviata, nelle more, l'azione esecutiva con atto di pignoramento immobiliare, nel giudizio di primo grado è stata disposta ed eseguita una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile a mezzo del dott. Persona_1
Con sentenza n. 816/2019 del 25 marzo 2019, il Tribunale di Foggia ha rigettato le domande degli opponenti, condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, quantificate in complessivi €. 7.200,00, oltre oneri accessori.
In particolare, il Tribunale di Foggia, ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di MPS Capital Services Banca per le Imprese spa, ritendendo che fosse stata dimostrata la cessione dei crediti attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Avviso a norma dell'art. 58 co. 4 TUB, ha ritenuto che il contratto di mutuo fondiario potesse costituire titolo esecutivo per essersi verificata la traditio rei, nelle forme della messa a disposizione delle somme, ha escluso la nullità del mutuo di scopo per mancanza di causa in concreto, in quanto l'inedificabilità del suolo era sopravvenuta rispetto alla stipulazione del contratto, ha escluso la nullità, in relazione all'utilizzo di parte delle somme erogate per il pagamento di un pregresso debito, dal momento che tale pagamento era previsto nel regolamento contrattuale, ha escluso la Par nullità del contratto per la difformità tra e TAEG, ed ha escluso l'applicazione di interessi illegittimi, come accertato dal consulente d'ufficio.
Con atto di appello notificato in data 8 luglio 2019, la società Parte_5
nonché e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno impugnato la citata sentenza e ne hanno chiesto la riforma, articolando le seguenti
[...] conclusioni :
“1) dichiarare la nullità della sentenza per omessa pronuncia per le ragioni in premessa descritte;
2) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., nonché Controparte_5
[..
[...] , in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., alla notifica del precetto ed a procedere
[...] all'esecuzione per le ragioni di cui in premessa, e per l'effetto dichiarare nullo e/o inesistente
l'atto di precetto notificato alle istanti il 21.07.2016;
3) nel merito, previo rigetto di ogni deduzione, eccezione, richiesta e conclusione della Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., dichiarare nullo, inesistente e/o invalido l'atto di mutuo del 30.11.2005 e, comunque, dichiarare la nullità del contratto di mutuo per mancanza originaria di causa e dunque la nullità delle iscrizioni ipotecarie poste a garanzia del credito, conseguentemente, l'erroneità e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e comunque l'infondatezza dell'atto di precetto opposto, disponendone l'annullamento, considerandolo di nessun effetto con ogni consequenziale provvedimento di legge, per le ragioni di cui in premessa;
4) in ogni caso, previo rigetto di ogni deduzione, eccezione, richiesta e conclusione della Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., dichiarare che il contratto di mutuo del 30.11.2005 non può ritenersi valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 cpc per le ragioni di cui in premessa e comunque, accertare e dichiarare l'illegittimità del titolo esecutivo per violazione degli artt. 1283 c.c. e 118 d.lgs. 385/1993, per l'effetto dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o invalidità dell'atto di precetto notificato alle istanti il 21.07.2016;
5) in ogni caso, per le ragioni di cui in premessa, previo rigetto di ogni deduzione, eccezione, richiesta e conclusione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della MPS Capital
Services Banca per le Imprese S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., dichiarare nullo, inesistente e/o invalido l'atto di precetto come intimato in data 21.07.2016;
6) in ogni caso e per le ragioni di cui in premessa dichiarare l'erroneità e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e comunque l'infondatezza dell'atto di precetto per grave errore nel calcolo delle somme richieste nell'atto di precetto oggi opposto con riferimento agli interessi corrispettivi e moratori, conseguentemente disponendone l'annullamento, considerandolo di nessun effetto con ogni consequenziale provvedimento di legge;
7) dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., non in proprio ma esclusivamente in
4 nome e per conto della MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., e conseguentemente l'inesistenza di alcun obbligo di pagamento in capo alle opponenti nelle spiegate qualità;
8) condannare in ogni caso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della MPS Capital
Services Banca per le Imprese S.p.A. in persona dei suoi legali rappresentanti p.t. per lite temeraria ex art.96 c.p.c.;
9) condannare, in ogni caso, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della MPS
Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. in persona dei suoi legali rappresentanti p.t. al risarcimento del danno per violazione dell'art. 1375 c.c. e per la sproporzionata iscrizione ipotecaria;
10) in ogni caso condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della MPS
Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre al rimborso spese ad IVA e
CPA di legge.”
Si è costituita, la quale cessionaria del credito, e, per essa la , Controparte_1 CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 14 ottobre 2022 la causa è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 398/2023 del 13 marzo 2023, questa Corte ha rigettato i motivi di appello primo, secondo, terzo, e quinto, confermando sul punto l'impugnata sentenza, previa integrazione della motivazione.
Con riferimento al quarto motivo di appello, invece, la Corte aveva osservato che “il rilievo sollevato dagli opponenti in primo grado ed appellanti in secondo, attiene ad un profilo affatto differente, che è quello della indeterminatezza del tasso applicato al mutuo.
Invero, negli ultimi anni, si sono levate alcune voci di segno contrario, o meglio, di opportuna specificazione, rispetto alla tralaticia affermazione cui si è dianzi fatto cenno (cfr. sul punto Trib.
Velletri, n. 1098 del 30 maggio 2022; App. Napoli, n. 1724 del 26 aprile 2022; Trib. Taranto, n.
796 del 29 marzo 2022; Trib. Campobasso, n. 156 del 18 marzo 2022; Trib. Vicenza, 1° febbraio
2022; Trib. La Spezia, 20 dicembre 2021; Trib. Nola, 9 dicembre 2021; Trib. Lecce, 15 novembre
2021; Ord. Trib. Udine, 4 gennaio 2021; Ord. Trib. Terni, 8 agosto 2021; Trib. Pesaro, n.
5 739/2021; Trib. Roma n. 2188/21, Trib. Viterbo n. 733/2021, Trib. Brindisi n. 709/21 del 21 maggio 21, App. Bari n. 1890/20 del 3 novembre 2020, App. Genova n. 410/20).
In particolare, è stata posta l'attenzione sul criterio di calcolo dell'interesse, dovendosi opportunamente distinguere tra capitalizzazione semplice e capitalizzazione composta : laddove, per la quantificazione dell'interesse complessivo – da suddividere poi in quote decrescenti per ciascun rateo mensile - si adotta la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione semplice, si ottiene una determinata quota interessi per rata, e, quindi, una corrispondente rata mensile fissa, mentre, applicando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, il risultato è affatto differente e la quota di interessi per rata (e, conseguentemente, la rata fissa) aumentano significativamente.
Poiché il tasso di interesse indicato in contratto (e, quindi, oggetto di convenzione) ed inserito nelle diverse formule matematiche non cambia, ciò che altera il risultato (la rata da pagare mensilmente) è la diversa formula di matematica finanziaria applicata.
La conseguenza giuridica è che “poiché deve ritenersi che la capitalizzazione composta degli interessi, in quanto costituisce una specifica forma di calcolo degli interessi stessi e dunque una condizione economica del rapporto, ed in quanto tale avrebbe dovuto essere prevista per iscritto,
e non lo è stata, e poiché neppure risulta che fosse una condizione pubblicizzata quando venne stipulato il contratto, se ne deve concludere che nulla è dovuto a tale titolo e il rapporto va ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice” (Tribunale di Napoli, 15 novembre 2022).
Ciò significa che non è sufficiente affermare che l'adozione del c.d. ammortamento alla francese non comporti, per le modalità di restituzione, l'applicazione di interessi anatocistici, ma occorre indagare quale sia stata la formula matematica per quantificare l'interesse e, soprattutto, se tale formula sia stata esplicitata nel contratto. Orbene, anche se il consulente d'ufficio in primo grado si è soffermato sulle formule matematiche poste alla base della determinazione della rata, non ha offerto una risposta specifica che consenta alla Corte di rideterminare il quantum dovuto da parte dei mutuatari;
e ciò per la semplice ragione che il quesito posto al dott. si limitava Per_1 alla verifica circa la corrispondenza tra il tasso di interesse praticato e quello convenuto (ISC)
e nel caso di mancata corrispondenza all'applicazione di quello legale”.
Pertanto, con ordinanza del 9 marzo 2023, la causa è stata rimessa in istruttoria per la decisione del quarto motivo di appello, ed è stato affidato al ctu il seguente quesito :
“letti gli atti di causa e la propria relazione resa in primo grado,
1) stabilisca se il regime di capitalizzazione applicato al piano di ammortamento sia stato semplice o composto, e, in questo secondo caso,
6 a) stabilisca se la capitalizzazione composta fosse chiaramente individuabile in contratto e se il tasso nominale convenuto fosse chiaramente determinato;
b) in caso di risposta negativa al quesito sub 1a), stabilisca se l'ammontare degli interessi calcolati nel piano di ammortamento sia superiore a quello degli interessi risultanti dall'applicazione del tasso pattuito in contratto in regime di capitalizzazione semplice (verifica dell'equivalenza tra TAN e TAE);
2) in caso di mancata equivalenza tra TAN e TAE, per rimoduli il piano di ammortamento secondo due diverse ipotesi:
a) in regime di capitalizzazione semplice e sostituendo il tasso convenzionale con quello ex art.
117 TUB;
b) sostituendo il tasso convenzionale con quello ex art. 117 TUB;
3) in conseguenza della positiva risposta al quesito sub 1, determini le eventuali somme versate in eccesso rispetto a quanto risultante come dovuto secondo le due diverse ipotesi ricostruite in risposta ai quesiti 2a) e 2b)”.
Conferito l'incarico al ctu dott. e depositata da quest'ultimo la propria Persona_1 relazione, la Corte, con ordinanza del 3 giugno 2024 aveva invitato le parti a prendere posizione sulla sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, con la quale la Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 c.p.c., aveva affermato non sussistere nel caso di specie alcuna nullità per indeterminatezza del tasso, laddove non fosse stata esplicitata la formula di calcolo dell'interesse composto eventualmente utilizzata.
In esito a tale sollecitazione gli appellanti non comparivano, né precisavano le conclusioni e non depositavano gli scritti conclusionali (avendo peraltro il difensore rinunciato al mandato in data
28 marzo 2023), mentre parte appellata insisteva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 21 marzo 2025, infine, la causa veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Per la decisione definitiva, è opportuno richiamare il contenuto del quarto motivo di appello, unico oggetto della presente sentenza.
Come già riferito, il rilievo sollevato dagli opponenti in primo grado ed appellanti in secondo, attiene al profilo della indeterminatezza del tasso applicato al mutuo.
In breve, gli opponenti (oggi appellanti) si dolgono della circostanza che il tasso degli interessi concretamente applicato fosse superiore a quello indicato nel contratto e che tale difformità derivasse dall'applicazione di un metodo di calcolo occulto, nel senso che poiché il tasso di
7 interesse indicato in contratto (e, quindi, oggetto di convenzione) ed inserito nelle diverse formule matematiche non cambia, ciò che altera il risultato (la rata da pagare mensilmente) è la diversa formula di matematica finanziaria applicata.
La questione di nullità, dunque, era basata sulla difformità tra il tasso indicato in contratto e quello realmente applicato, derivandone, secondo la prospettazione degli appellanti, la nullità del tasso per indeterminatezza, stante la impossibilità di conoscere la formula di calcolo (se quella dell'interesse semplice o dell'interesse composto).
Investita del rinvio pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. sul punto, la Suprema Corte di Cassazione con la richiamata pronuncia ha affermato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Per questa ragione, questa Corte aveva ritenuto di invitare le parti a prendere posizione rispetto agli esiti del rinvio pregiudiziale.
Va considerato, tuttavia, che il Supremo Consesso a Sezioni Unite, nella citata pronuncia ha anche affermato che “non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.)”.
In altre parole, il giudice di legittimità, pur precisando che l'eventualità descritta non incide sull'affermazione oggetto del rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere un vizio di indeterminatezza del tasso per effetto della mancata rappresentazione della formula di calcolo degli interessi sottostante, non ha potuto fare a meno di osservare che l'applicazione di tale formula (non esplicitata tra le parti) potrebbe comportare una difformità tra il tasso annuo nominale (TAN) ed il tasso annuo effettivo (TAE) che altro non sarebbe che il tasso (espresso in termini percentuali) risultante dall'applicazione della formula dell'interesse composto e che tale difformità, laddove non esplicitata comporterebbe la violazione dell'art. 117 co.. 4 TUB, che
8 prevede che “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”, con l'inevitabile conseguenza dell'applicazione del tasso sostitutivo di cui al co. 7 dell'art. 117 cit.;
Rientra, dunque, nell'accertamento di fatto, rimesso esplicitamente a questo giudice, la verifica se il TAE, nel caso di specie, risulti difforme e superiore al TAN e se tale tasso effettivo sia stato espressamente previsto in contratto, ovvero, in altri termini, se il tasso indicato in contratto sia quello effettivamente applicato.
Dall'esame dalla documentazione esaminata dal ctu emerge che il tasso di interesse applicato al mutuo di cui in oggetto era regolato dagli artt. 4 e 5 del regolamento contrattuale.
In particolare, l'art. 5 stabiliva che “gli interessi, in via semestrale posticipata, [sarebbero stati] calcolati – sulla base dell'anno civile (365 giorni), con divisore 365 – al tasso determinato come precisato al precedente art. 4”, mentre dalla lettura del richiamato art. 4 il ctu ha ricavato che era previsto “un tasso fisso nominale annuo del 4,80%, da calcolarsi sul capitale erogato dal
17.01.2006 (data di erogazione) al 30.04.2006 per quanto riguarda la prima rata di preammortamento;
tasso di interesse variabile per le restanti rate, soggetto a variazioni periodiche e aggiornato assumendo come parametro di base il tasso Euribor 6 mesi/365 gg, arrotondato a 0,05 punti percentuali superiori e aggiungendo uno spread del 2,35%”.
Ciò posto, afferma il consulente d'ufficio che “l'adozione, nella predisposizione del piano di ammortamento alla francese, del TAN contrattuale in regime di capitalizzazione composta ai fini della determinazione delle rate, in mancanza di esplicita menzione in contratto del ricorso a detto regime finanziario, ha comportato un'obiettiva divergenza tra il TAN previsto in contratto
e il TAE, di modo che il tasso di interesse risulta non chiaramente determinato, posto che ad un medesimo TAN possono corrispondere interessi di diversa entità a seconda del regime finanziario adottato”.
Sebbene, dunque, l'incarico peritale fosse stato conferito nell'ottica di verificare la determinatezza del tasso, in relazione all'esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi
(secondo la formula dell'interesse semplice o composto), gli esiti della stessa consentono di affermare che, nel caso di specie, il TAN contrattuale (indicato nell'art. 4 del regolamento del mutuo) era difforme dal TAEG, rappresentato dall'interesse – in termini percentuali – applicato concretamente ed ottenuto dallo sviluppo del piano di ammortamento, secondo la formula dell'interesse composto.
Si è, dunque, verificata la condizione di fatto prevista dalla Suprema Corte e dalla quale deriva la sanzione di nullità non per indeterminatezza ma per la violazione dell'art. 117 TUB per non
9 essere stato previsto per iscritto in tasso di interesse applicato, ma soltanto quello nominale, diverso ed inferiore a quello effettivo.
Come noto, è possibile per il giudicante rilevare un profilo di nullità diverso da quello prospettato, purché gli elementi su cui si fonda la nullità (come nel caso di specie) emergevano dagli atti1.
La relazione del ctu, come confermata a seguito delle osservazioni della banca appellata, - e le cui argomentazioni appaiono immuni da vizi logici e motivazionali e vanno fatte proprie dalla
Corte - consente di effettuare il ricalcolo del residuo dovuto, mediante la sostituzione del tasso
BOT indicato dall'art. 117 TUB e con capitalizzazione semplice degli interessi, che conduce all'adozione della soluzione sub. 2a) con un residuo a debito della società correntista e dei fideiussori di €. 394.201,792.
Nonostante il difensore degli appellanti abbia depositato atto di rinuncia al mandato ed abbia omesso di comparire per la precisazione delle conclusioni e di depositare la comparsa conclusionale e la memoria di replica, ciò non comporta che gli appellanti siano privi di difesa tecnica, permanendo l'obbligo difensivo in capo al rinunciatario sino alla nomina di nuovo difensore3, né rinuncia alcuna all'appello, essendo necessaria a tal fine una esplicita manifestazione di volontà, ovvero dovendosi ricavare tale volontà da una inequivoca condotta processuale4.
La banca appellata, ha insistito per il rigetto integrale dell'appello, ovvero, in subordine, per il ricalcolo dell'esposizione debitoria secondo le indicazioni del proprio consulente tecnico di parte.
In conclusione, l'appello va accolto per quanto di ragione ed in riforma della sentenza impugnata va rideterminato il residuo dovuto dagli appellanti, in solido tra loro, in €. 394.201,79.
La riforma, in parte qua, della sentenza di primo grado comporta la necessità di una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, che, però, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, devono essere poste a carico degli odierni appellanti, in solido tra loro,
- tenuto conto che l'opposizione al precetto e l'appello sono stati quasi del tutto rigettati e l'accoglimento ha riguardato soltanto una rideterminazione dell'esposizione debitoria degli stessi, che è rimasta particolarmente consistente, e liquidate – in dispositivo – secondo lo scaglione tariffario del decisum.
P.Q.M.
Decidendo definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 816/2019 del 25 marzo 2019 del
Tribunale di Foggia, in composizione monocratica,
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della impugnata sentenza, ridetermina l'esposizione debitoria degli appellanti, in solido tra loro, nei limiti di €. 394.201,79;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, in favore dell'appellata Banca Monte dei Paschi di Siena, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi €. 22.457,00, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 20.119,00, per compensi, oltre
IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge.
Così decisa il 18 luglio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tra le più recenti Cass. Civ., sez. I, 25 novembre 2024, n.30383. 2 “poiché deve ritenersi che la capitalizzazione composta degli interessi, in quanto costituisce una specifica forma di calcolo degli interessi stessi e dunque una condizione economica del rapporto, ed in quanto tale avrebbe dovuto essere prevista per iscritto, e non lo è stata, e poiché neppure risulta che fosse una condizione pubblicizzata quando venne stipulato il contratto, se ne deve concludere che nulla è dovuto a tale titolo e il rapporto va ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice” (Tribunale di Napoli, 15 novembre 2022). 3 Ex multis Cass. Civ., sez. II, 10 marzo 2023, n. 7180; T.A.R. , TA , sez. I , 16 dicembe 2024 , n. 4111. 4 Cass. Civ., sez. II , 12 novembre 2024 , n. 29172.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile avente ad oggetto “Bancari”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1349 dell'anno 2019
T R A
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, nonché e Parte_1 Parte_2 [...]
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Giglio, giusta mandato in Parte_3 calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in Apricena al c.so Vittorio Veneto, 8, presso il suo studio;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, la Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Valentina Landi,
[...] giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in
Bari alla via Calefati, 177 (c/o avv. Michele Bellomo);
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 21 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6 agosto 2016, la società Parte_1
(di seguito “la società”), quale debitrice principale, nonché
[...] Parte_1 [...]
e , quali fideiussori, proponevano dinanzi al Parte_2 Parte_3
1 Tribunale di Foggia opposizione all'esecuzione, nelle forme dell'opposizione al precetto loro notificato in data 21 luglio 2016 per l'importo di €. 623.490,84, oltre ulteriori interessi e spese, il relazione dal contratto di mutuo fondiario stipulato dalla società con la Banca Monte dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa spa (successivamente denominata MPS Capital Services Banca per le Imprese spa) in data 30 novembre 2005.
I motivi di opposizione erano i seguenti :
a) difetto di legittimazione attiva della società intimante;
in particolare, risultava che la mutuante creditrice Monte dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa spa, previo mutamento della denominazione in MPS Capital Services Banca per le Imprese spa, avesse ceduto il credito alla società (come comunicato alla società debitrice in data 12 Controparte_3 gennaio 2012) ma non vi era la prova certa della cessione del credito controverso dalla
[...] alla , che, poi, aveva proceduto CP_3 Controparte_4 alla notificazione del precetto per mezzo della mandataria Banca Monte dei Paschi di Siena spa;
b) il contratto di mutuo fondiario posto a base dell'atto di precetto era nullo;
in particolare, trattandosi di un contratto di mutuo di scopo convenzionale, nel quale lo scopo espressamente indicato nel contratto medesimo consisteva nella realizzazione di un albergo in Rodi
Garganico su suolo di proprietà della società opponente, la causa un concreto (realizzazione dell'albergo) era divenuta impossibile in data anteriore alla stipula del contratto di mutuo, giacché, con deliberazione n. 25 del 15 dicembre 2004 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, il terreno sul quale doveva essere realizzato l'albergo era stato ricompreso nel P.A.I. (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) ed era stato assoggettato al regime vincolistico di cui alle reletive NTA, perdendo la originaria vocazione edificatoria;
c) il contratto di mutuo fondiario posto a base dell'atto di precetto era nullo anche per la ragione che le somme erogate dalla banca erano state utilizzate parzialmente per il ripianamento di una pregressa esposizione debitoria con altro istituto di credito, con ciò disattendendo lo scopo dichiarato del mutuo;
d) le ipoteche concesse erano sproporzionate rispetto all'importo del mutuo;
e) la banca aveva violato il principio di buona fede e correttezza avendo consentito la stipulazione e la successiva rinegoziazione di un contratto di mutuo di scopo, il cui scopo e causa in concreto, non era realizzabile sin da epoca anteriore alla stipula;
f) il contratto di mutuo fondiario era inidoneo a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. essendo un contratto di mutuo condizionato;
2 g) gli interessi applicati al contratto di mutuo erano illegittimi, per violazione del divieto di anatocismo e per essere superiori alla soglia anti-usura, e andavano espunti dalla somma richiesta;
h) il valore dei beni ipotecati a garanzia della restituzione del mutuo era sproporzionato rispetto alla somma effettivamente erogata.
Costituitasi la società creditrice opposta e superata la pronuncia del Tribunale sull'istanza di sospensione per essere stata avviata, nelle more, l'azione esecutiva con atto di pignoramento immobiliare, nel giudizio di primo grado è stata disposta ed eseguita una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile a mezzo del dott. Persona_1
Con sentenza n. 816/2019 del 25 marzo 2019, il Tribunale di Foggia ha rigettato le domande degli opponenti, condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, quantificate in complessivi €. 7.200,00, oltre oneri accessori.
In particolare, il Tribunale di Foggia, ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di MPS Capital Services Banca per le Imprese spa, ritendendo che fosse stata dimostrata la cessione dei crediti attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Avviso a norma dell'art. 58 co. 4 TUB, ha ritenuto che il contratto di mutuo fondiario potesse costituire titolo esecutivo per essersi verificata la traditio rei, nelle forme della messa a disposizione delle somme, ha escluso la nullità del mutuo di scopo per mancanza di causa in concreto, in quanto l'inedificabilità del suolo era sopravvenuta rispetto alla stipulazione del contratto, ha escluso la nullità, in relazione all'utilizzo di parte delle somme erogate per il pagamento di un pregresso debito, dal momento che tale pagamento era previsto nel regolamento contrattuale, ha escluso la Par nullità del contratto per la difformità tra e TAEG, ed ha escluso l'applicazione di interessi illegittimi, come accertato dal consulente d'ufficio.
Con atto di appello notificato in data 8 luglio 2019, la società Parte_5
nonché e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno impugnato la citata sentenza e ne hanno chiesto la riforma, articolando le seguenti
[...] conclusioni :
“1) dichiarare la nullità della sentenza per omessa pronuncia per le ragioni in premessa descritte;
2) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., nonché Controparte_5
[..
[...] , in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., alla notifica del precetto ed a procedere
[...] all'esecuzione per le ragioni di cui in premessa, e per l'effetto dichiarare nullo e/o inesistente
l'atto di precetto notificato alle istanti il 21.07.2016;
3) nel merito, previo rigetto di ogni deduzione, eccezione, richiesta e conclusione della Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., dichiarare nullo, inesistente e/o invalido l'atto di mutuo del 30.11.2005 e, comunque, dichiarare la nullità del contratto di mutuo per mancanza originaria di causa e dunque la nullità delle iscrizioni ipotecarie poste a garanzia del credito, conseguentemente, l'erroneità e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e comunque l'infondatezza dell'atto di precetto opposto, disponendone l'annullamento, considerandolo di nessun effetto con ogni consequenziale provvedimento di legge, per le ragioni di cui in premessa;
4) in ogni caso, previo rigetto di ogni deduzione, eccezione, richiesta e conclusione della Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., dichiarare che il contratto di mutuo del 30.11.2005 non può ritenersi valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 cpc per le ragioni di cui in premessa e comunque, accertare e dichiarare l'illegittimità del titolo esecutivo per violazione degli artt. 1283 c.c. e 118 d.lgs. 385/1993, per l'effetto dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o invalidità dell'atto di precetto notificato alle istanti il 21.07.2016;
5) in ogni caso, per le ragioni di cui in premessa, previo rigetto di ogni deduzione, eccezione, richiesta e conclusione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della MPS Capital
Services Banca per le Imprese S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., dichiarare nullo, inesistente e/o invalido l'atto di precetto come intimato in data 21.07.2016;
6) in ogni caso e per le ragioni di cui in premessa dichiarare l'erroneità e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e comunque l'infondatezza dell'atto di precetto per grave errore nel calcolo delle somme richieste nell'atto di precetto oggi opposto con riferimento agli interessi corrispettivi e moratori, conseguentemente disponendone l'annullamento, considerandolo di nessun effetto con ogni consequenziale provvedimento di legge;
7) dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., non in proprio ma esclusivamente in
4 nome e per conto della MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., e conseguentemente l'inesistenza di alcun obbligo di pagamento in capo alle opponenti nelle spiegate qualità;
8) condannare in ogni caso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della MPS Capital
Services Banca per le Imprese S.p.A. in persona dei suoi legali rappresentanti p.t. per lite temeraria ex art.96 c.p.c.;
9) condannare, in ogni caso, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della MPS
Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. in persona dei suoi legali rappresentanti p.t. al risarcimento del danno per violazione dell'art. 1375 c.c. e per la sproporzionata iscrizione ipotecaria;
10) in ogni caso condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della MPS
Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre al rimborso spese ad IVA e
CPA di legge.”
Si è costituita, la quale cessionaria del credito, e, per essa la , Controparte_1 CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 14 ottobre 2022 la causa è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 398/2023 del 13 marzo 2023, questa Corte ha rigettato i motivi di appello primo, secondo, terzo, e quinto, confermando sul punto l'impugnata sentenza, previa integrazione della motivazione.
Con riferimento al quarto motivo di appello, invece, la Corte aveva osservato che “il rilievo sollevato dagli opponenti in primo grado ed appellanti in secondo, attiene ad un profilo affatto differente, che è quello della indeterminatezza del tasso applicato al mutuo.
Invero, negli ultimi anni, si sono levate alcune voci di segno contrario, o meglio, di opportuna specificazione, rispetto alla tralaticia affermazione cui si è dianzi fatto cenno (cfr. sul punto Trib.
Velletri, n. 1098 del 30 maggio 2022; App. Napoli, n. 1724 del 26 aprile 2022; Trib. Taranto, n.
796 del 29 marzo 2022; Trib. Campobasso, n. 156 del 18 marzo 2022; Trib. Vicenza, 1° febbraio
2022; Trib. La Spezia, 20 dicembre 2021; Trib. Nola, 9 dicembre 2021; Trib. Lecce, 15 novembre
2021; Ord. Trib. Udine, 4 gennaio 2021; Ord. Trib. Terni, 8 agosto 2021; Trib. Pesaro, n.
5 739/2021; Trib. Roma n. 2188/21, Trib. Viterbo n. 733/2021, Trib. Brindisi n. 709/21 del 21 maggio 21, App. Bari n. 1890/20 del 3 novembre 2020, App. Genova n. 410/20).
In particolare, è stata posta l'attenzione sul criterio di calcolo dell'interesse, dovendosi opportunamente distinguere tra capitalizzazione semplice e capitalizzazione composta : laddove, per la quantificazione dell'interesse complessivo – da suddividere poi in quote decrescenti per ciascun rateo mensile - si adotta la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione semplice, si ottiene una determinata quota interessi per rata, e, quindi, una corrispondente rata mensile fissa, mentre, applicando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, il risultato è affatto differente e la quota di interessi per rata (e, conseguentemente, la rata fissa) aumentano significativamente.
Poiché il tasso di interesse indicato in contratto (e, quindi, oggetto di convenzione) ed inserito nelle diverse formule matematiche non cambia, ciò che altera il risultato (la rata da pagare mensilmente) è la diversa formula di matematica finanziaria applicata.
La conseguenza giuridica è che “poiché deve ritenersi che la capitalizzazione composta degli interessi, in quanto costituisce una specifica forma di calcolo degli interessi stessi e dunque una condizione economica del rapporto, ed in quanto tale avrebbe dovuto essere prevista per iscritto,
e non lo è stata, e poiché neppure risulta che fosse una condizione pubblicizzata quando venne stipulato il contratto, se ne deve concludere che nulla è dovuto a tale titolo e il rapporto va ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice” (Tribunale di Napoli, 15 novembre 2022).
Ciò significa che non è sufficiente affermare che l'adozione del c.d. ammortamento alla francese non comporti, per le modalità di restituzione, l'applicazione di interessi anatocistici, ma occorre indagare quale sia stata la formula matematica per quantificare l'interesse e, soprattutto, se tale formula sia stata esplicitata nel contratto. Orbene, anche se il consulente d'ufficio in primo grado si è soffermato sulle formule matematiche poste alla base della determinazione della rata, non ha offerto una risposta specifica che consenta alla Corte di rideterminare il quantum dovuto da parte dei mutuatari;
e ciò per la semplice ragione che il quesito posto al dott. si limitava Per_1 alla verifica circa la corrispondenza tra il tasso di interesse praticato e quello convenuto (ISC)
e nel caso di mancata corrispondenza all'applicazione di quello legale”.
Pertanto, con ordinanza del 9 marzo 2023, la causa è stata rimessa in istruttoria per la decisione del quarto motivo di appello, ed è stato affidato al ctu il seguente quesito :
“letti gli atti di causa e la propria relazione resa in primo grado,
1) stabilisca se il regime di capitalizzazione applicato al piano di ammortamento sia stato semplice o composto, e, in questo secondo caso,
6 a) stabilisca se la capitalizzazione composta fosse chiaramente individuabile in contratto e se il tasso nominale convenuto fosse chiaramente determinato;
b) in caso di risposta negativa al quesito sub 1a), stabilisca se l'ammontare degli interessi calcolati nel piano di ammortamento sia superiore a quello degli interessi risultanti dall'applicazione del tasso pattuito in contratto in regime di capitalizzazione semplice (verifica dell'equivalenza tra TAN e TAE);
2) in caso di mancata equivalenza tra TAN e TAE, per rimoduli il piano di ammortamento secondo due diverse ipotesi:
a) in regime di capitalizzazione semplice e sostituendo il tasso convenzionale con quello ex art.
117 TUB;
b) sostituendo il tasso convenzionale con quello ex art. 117 TUB;
3) in conseguenza della positiva risposta al quesito sub 1, determini le eventuali somme versate in eccesso rispetto a quanto risultante come dovuto secondo le due diverse ipotesi ricostruite in risposta ai quesiti 2a) e 2b)”.
Conferito l'incarico al ctu dott. e depositata da quest'ultimo la propria Persona_1 relazione, la Corte, con ordinanza del 3 giugno 2024 aveva invitato le parti a prendere posizione sulla sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, con la quale la Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 c.p.c., aveva affermato non sussistere nel caso di specie alcuna nullità per indeterminatezza del tasso, laddove non fosse stata esplicitata la formula di calcolo dell'interesse composto eventualmente utilizzata.
In esito a tale sollecitazione gli appellanti non comparivano, né precisavano le conclusioni e non depositavano gli scritti conclusionali (avendo peraltro il difensore rinunciato al mandato in data
28 marzo 2023), mentre parte appellata insisteva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 21 marzo 2025, infine, la causa veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Per la decisione definitiva, è opportuno richiamare il contenuto del quarto motivo di appello, unico oggetto della presente sentenza.
Come già riferito, il rilievo sollevato dagli opponenti in primo grado ed appellanti in secondo, attiene al profilo della indeterminatezza del tasso applicato al mutuo.
In breve, gli opponenti (oggi appellanti) si dolgono della circostanza che il tasso degli interessi concretamente applicato fosse superiore a quello indicato nel contratto e che tale difformità derivasse dall'applicazione di un metodo di calcolo occulto, nel senso che poiché il tasso di
7 interesse indicato in contratto (e, quindi, oggetto di convenzione) ed inserito nelle diverse formule matematiche non cambia, ciò che altera il risultato (la rata da pagare mensilmente) è la diversa formula di matematica finanziaria applicata.
La questione di nullità, dunque, era basata sulla difformità tra il tasso indicato in contratto e quello realmente applicato, derivandone, secondo la prospettazione degli appellanti, la nullità del tasso per indeterminatezza, stante la impossibilità di conoscere la formula di calcolo (se quella dell'interesse semplice o dell'interesse composto).
Investita del rinvio pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. sul punto, la Suprema Corte di Cassazione con la richiamata pronuncia ha affermato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Per questa ragione, questa Corte aveva ritenuto di invitare le parti a prendere posizione rispetto agli esiti del rinvio pregiudiziale.
Va considerato, tuttavia, che il Supremo Consesso a Sezioni Unite, nella citata pronuncia ha anche affermato che “non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.)”.
In altre parole, il giudice di legittimità, pur precisando che l'eventualità descritta non incide sull'affermazione oggetto del rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere un vizio di indeterminatezza del tasso per effetto della mancata rappresentazione della formula di calcolo degli interessi sottostante, non ha potuto fare a meno di osservare che l'applicazione di tale formula (non esplicitata tra le parti) potrebbe comportare una difformità tra il tasso annuo nominale (TAN) ed il tasso annuo effettivo (TAE) che altro non sarebbe che il tasso (espresso in termini percentuali) risultante dall'applicazione della formula dell'interesse composto e che tale difformità, laddove non esplicitata comporterebbe la violazione dell'art. 117 co.. 4 TUB, che
8 prevede che “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”, con l'inevitabile conseguenza dell'applicazione del tasso sostitutivo di cui al co. 7 dell'art. 117 cit.;
Rientra, dunque, nell'accertamento di fatto, rimesso esplicitamente a questo giudice, la verifica se il TAE, nel caso di specie, risulti difforme e superiore al TAN e se tale tasso effettivo sia stato espressamente previsto in contratto, ovvero, in altri termini, se il tasso indicato in contratto sia quello effettivamente applicato.
Dall'esame dalla documentazione esaminata dal ctu emerge che il tasso di interesse applicato al mutuo di cui in oggetto era regolato dagli artt. 4 e 5 del regolamento contrattuale.
In particolare, l'art. 5 stabiliva che “gli interessi, in via semestrale posticipata, [sarebbero stati] calcolati – sulla base dell'anno civile (365 giorni), con divisore 365 – al tasso determinato come precisato al precedente art. 4”, mentre dalla lettura del richiamato art. 4 il ctu ha ricavato che era previsto “un tasso fisso nominale annuo del 4,80%, da calcolarsi sul capitale erogato dal
17.01.2006 (data di erogazione) al 30.04.2006 per quanto riguarda la prima rata di preammortamento;
tasso di interesse variabile per le restanti rate, soggetto a variazioni periodiche e aggiornato assumendo come parametro di base il tasso Euribor 6 mesi/365 gg, arrotondato a 0,05 punti percentuali superiori e aggiungendo uno spread del 2,35%”.
Ciò posto, afferma il consulente d'ufficio che “l'adozione, nella predisposizione del piano di ammortamento alla francese, del TAN contrattuale in regime di capitalizzazione composta ai fini della determinazione delle rate, in mancanza di esplicita menzione in contratto del ricorso a detto regime finanziario, ha comportato un'obiettiva divergenza tra il TAN previsto in contratto
e il TAE, di modo che il tasso di interesse risulta non chiaramente determinato, posto che ad un medesimo TAN possono corrispondere interessi di diversa entità a seconda del regime finanziario adottato”.
Sebbene, dunque, l'incarico peritale fosse stato conferito nell'ottica di verificare la determinatezza del tasso, in relazione all'esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi
(secondo la formula dell'interesse semplice o composto), gli esiti della stessa consentono di affermare che, nel caso di specie, il TAN contrattuale (indicato nell'art. 4 del regolamento del mutuo) era difforme dal TAEG, rappresentato dall'interesse – in termini percentuali – applicato concretamente ed ottenuto dallo sviluppo del piano di ammortamento, secondo la formula dell'interesse composto.
Si è, dunque, verificata la condizione di fatto prevista dalla Suprema Corte e dalla quale deriva la sanzione di nullità non per indeterminatezza ma per la violazione dell'art. 117 TUB per non
9 essere stato previsto per iscritto in tasso di interesse applicato, ma soltanto quello nominale, diverso ed inferiore a quello effettivo.
Come noto, è possibile per il giudicante rilevare un profilo di nullità diverso da quello prospettato, purché gli elementi su cui si fonda la nullità (come nel caso di specie) emergevano dagli atti1.
La relazione del ctu, come confermata a seguito delle osservazioni della banca appellata, - e le cui argomentazioni appaiono immuni da vizi logici e motivazionali e vanno fatte proprie dalla
Corte - consente di effettuare il ricalcolo del residuo dovuto, mediante la sostituzione del tasso
BOT indicato dall'art. 117 TUB e con capitalizzazione semplice degli interessi, che conduce all'adozione della soluzione sub. 2a) con un residuo a debito della società correntista e dei fideiussori di €. 394.201,792.
Nonostante il difensore degli appellanti abbia depositato atto di rinuncia al mandato ed abbia omesso di comparire per la precisazione delle conclusioni e di depositare la comparsa conclusionale e la memoria di replica, ciò non comporta che gli appellanti siano privi di difesa tecnica, permanendo l'obbligo difensivo in capo al rinunciatario sino alla nomina di nuovo difensore3, né rinuncia alcuna all'appello, essendo necessaria a tal fine una esplicita manifestazione di volontà, ovvero dovendosi ricavare tale volontà da una inequivoca condotta processuale4.
La banca appellata, ha insistito per il rigetto integrale dell'appello, ovvero, in subordine, per il ricalcolo dell'esposizione debitoria secondo le indicazioni del proprio consulente tecnico di parte.
In conclusione, l'appello va accolto per quanto di ragione ed in riforma della sentenza impugnata va rideterminato il residuo dovuto dagli appellanti, in solido tra loro, in €. 394.201,79.
La riforma, in parte qua, della sentenza di primo grado comporta la necessità di una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, che, però, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, devono essere poste a carico degli odierni appellanti, in solido tra loro,
- tenuto conto che l'opposizione al precetto e l'appello sono stati quasi del tutto rigettati e l'accoglimento ha riguardato soltanto una rideterminazione dell'esposizione debitoria degli stessi, che è rimasta particolarmente consistente, e liquidate – in dispositivo – secondo lo scaglione tariffario del decisum.
P.Q.M.
Decidendo definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 816/2019 del 25 marzo 2019 del
Tribunale di Foggia, in composizione monocratica,
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della impugnata sentenza, ridetermina l'esposizione debitoria degli appellanti, in solido tra loro, nei limiti di €. 394.201,79;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, in favore dell'appellata Banca Monte dei Paschi di Siena, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi €. 22.457,00, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 20.119,00, per compensi, oltre
IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge.
Così decisa il 18 luglio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tra le più recenti Cass. Civ., sez. I, 25 novembre 2024, n.30383. 2 “poiché deve ritenersi che la capitalizzazione composta degli interessi, in quanto costituisce una specifica forma di calcolo degli interessi stessi e dunque una condizione economica del rapporto, ed in quanto tale avrebbe dovuto essere prevista per iscritto, e non lo è stata, e poiché neppure risulta che fosse una condizione pubblicizzata quando venne stipulato il contratto, se ne deve concludere che nulla è dovuto a tale titolo e il rapporto va ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice” (Tribunale di Napoli, 15 novembre 2022). 3 Ex multis Cass. Civ., sez. II, 10 marzo 2023, n. 7180; T.A.R. , TA , sez. I , 16 dicembe 2024 , n. 4111. 4 Cass. Civ., sez. II , 12 novembre 2024 , n. 29172.
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