Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/04/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5139/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 5139/2020 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 9 aprile 2025 È presente per delega dell'avv. Loredana Basile l'avv. Giuditta Colella, la quale si riporta a tutte le difese in atti, impugnando quelle avverse ed a tutte le conclusioni ivi rassegnate, da intendersi qui per ripetute e trascritte. Chiede, pertanto, che la causa sia decisa, concedendo, se del caso, termine per note. È presente l'avv. Armando Della Pia, per delega dell'avv. Elena Guiducci, nell'interesse di il quale si riporta agli scritti difensivi già Controparte_1 ritualmente depositati e alle conclusioni ivi rassegnate, con particolare riferimento a quelle formulate con le note di udienza del 18.10.24, che si abbiano qui per integralmente trascritte e ripetute. L'avv. Della Pia impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto dedotto ed eccepito dalle controparti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui in precedenza;
in particolar modo, intende ribadire, come già in atti, che il Servizio di Salvaguardia è certamente vincolante anche per gli Enti pubblici, circostanza reiteratamente chiarita da parte della giurisprudenza di merito (Tribunale di Benevento, Sentenza n. 1682/2023 del 31-07-2023; Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 1553/2022 del 04-11-2022; Tribunale di Bologna - Sentenza n. 75/2025 pubbl. il 16/01/2025; Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 589/2024 del 30-04-2024). D'altronde, se il Legislatore avesse inteso subordinarne la vincolatività per gli Enti alla forma scritta avrebbe previsto un differente meccanismo di attivazione;
inoltre, non si spiegherebbe perché la giurisprudenza erariale, in via univoca, afferma la responsabilità erariale per mancato passaggio a CONSIP. Sicché l'opposizione appare priva di fondamento, meritando d'essere respinta;
viceversa, merita accoglimento la domanda riconvenzionale dispiegata da questa difesa avverso il (€ 15.254,21). Inoltre, appare Controparte_2 inammissibile la domanda di arricchimento ingiustificato svolta dall'Ente. Infine, appare del tutto infondata oltreché, per vero, affatto definita in punto di fatto e di diritto, la domanda di “restituzione” (quantomeno esigerebbe una previa domanda di risoluzione) Contr svolta da parte di avverso dacché non si comprende a che titolo tale CP_1 restituzione dovrebbe avvenire, dunque, se ne chiede la reiezione. È presente, l'avvocato Emanuele Litto, nell'interesse del convenuto CP_2
il quale si riporta integralmente alla ricostruzione in fatto, nonché alle
[...] motivazioni in diritto e alle richieste, deduzioni, eccezioni, e conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta, con istanza di chiamata in causa del terzo ex art. 106 c.p.c., che qui si abbiano tutte per integralmente trascritte e ripetute e di cui chiede l'accoglimento, con vittoria di giudizio e compensi di lite richiamando, unitamente, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n.1-2-3, già depositate telematicamente e in atti. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito dalle controparti, perché infondato in fatto e in diritto, e, comunque, non provato e ne chiede l'integrale rigetto. Viene ribadita la non derogabilità della disciplina generale operante
1
in materia di contratti scritti siglati con la P.A. anche in regime di mercato di salva- guardia, evidenziando che dall'esame di tutta la documentazione prodotta da parte attrice è emerso che né la , né la “ , hanno in Parte_1 Controparte_1 alcun modo provato, i fatti costitutivi della pretesa azionata e neppure l'esistenza di un titolo, ovvero di contratto scritto, siglato tra il e la CP_2 CP_2 CP_1
per la fornitura di energia elettrica. Sul punto è orientamento giurisprudenziale
[...] consolidato dalla Suprema Corte di Cassazione che: “…i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta….” (Cass. 17 marzo 2015, n. 5263), e che “la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessaria-mente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comporta- mento processuale delle parti….” (Cass. 14 dicembre 2009, n. 26174). Detto orientamento è stato condiviso dalla giurisprudenza di merito prevalente, e, in particolare, anche da una recentissima pronuncia del Tribunale di Avellino (Sentenza n. 1445/2023), che qui si deposita, con riferimento proprio ad un'analoga vicenda riguardante parte attrice ( c/o il . In ogni caso, stante Parte_1 Controparte_2
l'infondatezza, insufficiente e/o inadeguatezza della prova sull'an debeatur (credito), si eccepisce, altresì, l'eccessiva ed arbitraria determinazione operata dalla ricorrente sul
“quantum debeatur” come meglio precisato e dedotto in atti e verbali di causa. L'avv. Della Pia deposita giurisprudenza a supporto delle proprie deduzioni. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 9 aprile 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 5139/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Promessa di pagamento - Ricognizione di debito “e vertente TRA già in persona dei Parte_1 Parte_1 procuratori Dott. Andrea Benettin e Avv. Lorenza Prati (giusta procura del 31/01/2019, in atti
Dott. Notaio in Milano Rep. N. 21825 del 2/8/19) con sede Persona_1
2 R.G. n. 5139/2020
in Milano alla Via Domenichino, 5 P.IVA ed elett.te dom.ta in Napoli alla Tr. Pr. P.IVA_1
T. de Amicis, 52 – presso lo studio dell'Avv. Loredana Basile ( C.F. ) che C.F._1 li rapp.ta e difende come da procura in calce all'atto di citazione;
-
ATTORE –
E
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Dr. Controparte_2 P.IVA_2
nato ad [...] [...] (C.f. ), per la Persona_2 CP_2 C.F._2 carica domiciliato presso la Casa Comunale, in in piazza Municipio n. 1, rappresentato CP_2 e difeso, giusta determina n. 23 del 7 aprile 2022, dall'avv. Emanuele Litto (C.F.
), presso il cui studio, sito in Baiano (AV) al Corso Garibaldi n.22, C.F._3 elettivamente domicilia, come da procura alle liti in atti;
- CONVENUTO -
e
con sede in Imola (BO) in via Molino Rosso n. 8, cod. fisc. e Controparte_1 P.IVA_3
p. iva n. , in persona della dott.ssa nella sua qualità di Procuratore P.IVA_4 CP_4
Speciale in virtù di procura speciale a rogito del Notaio di Bologna in data Persona_3
20.07.2010 (rep. n. 303/94), elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Bologna, Via Murri, n. 48, presso lo studio dell'avv. Elena Guiducci (cod. fisc. C.F._4
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
[...]
- terzo chiamato
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez.
III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con Atto di citazione, ritualmente notificato, esponeva di Parte_1 instaurare il giudizio al fine di ottenere la condanna del al pagamento dei Controparte_2 seguenti crediti: 1) € 322.643,85 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto e su questa somma: 1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale alla data del
10/12/2020 ammontanti ad Euro 42.178,33: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale alla data di notifica, scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data di notifica, 1c) € 8.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per ciascuna delle n. 201 fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
2) € 17.846,76 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi Controparte_2
3 R.G. n. 5139/2020
da quelli costituenti la sorta capitale insoluta e di cui alle Fatt. N.90007835 del 19/7/18 di Euro
1.304,11, N. 90011031 del 24/10/18 di Euro 1.292,69, N. 90002321 del 22/7/19 di Euro
2.082,23, N. 90001225 del 23/1/20 di Euro 276,97, N. 90005484 del 20/4/20 di Euro 1.020,79, N. 90009062 del 20/7/20 di Euro 264,12, N. 90009259 del 20/7/20 di Euro 11.605,85 all. 8; e su questa somma: 2a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette note debito, alla data di notifica, scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla data di notifica;
2b) € 4.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per le n. 116 fatture il cui tardivo pagamento da parte del aveva generato gli interessi di mora oggetto CP_2 delle Note Debito. La parte attrice precisava: che i crediti per sorta capitale oggetto del giudizio ammontassero ad € 322.643,85 e fossero portati dalle fatture analiticamente indicate nell'elenco prodotto e che si trattava di fatture cedute con atti di cessione regolarmente notificati;
nonché di avere diritto al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale di € 322.643,85, interessi anch'essi ceduti in forza dei contratti di cessione prodotti;
di avere altresì, in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, alla data di notifica scaduti da almeno sei mesi, di avere altresì, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, diritto al pagamento dell'importo di € 40 per ciascuna fattura costituente la sorta capitale insoluta;
di essere, altresì, creditrice nei confronti del dell'importo di € 17.846,76, a titolo di ulteriori interessi di mora maturati Controparte_2
a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la CP_2 sorta capitale insoluta e di cui alle Fatt. N. 90007835 del 19/7/18 di Euro 1.304,11, N. 90011031 del 24/10/18 di Euro 1.292,69, N. 90002321 del 22/7/19 di Euro 2.082,23, N. 90001225 del
23/1/20 di Euro 276,97, N. 90005484 del 20/4/20 di Euro 1.020,79, N. 90009062 del 20/7/20 di
Euro 264,12, N. 90009259 del 20/7/20 di Euro 11.605,85, essendo state le Note Debito emesse a seguito di atti di cessione regolarmente notificati;
di avere, in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle Note Debito;
per le medesime ragioni, di avere, altresì, diritto – sempre in virtù di quanto previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 - al pagamento dell'importo di € 40 per ciascuna fattura per sorta capitale il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito. La parte attrice concludeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: (P.IVA E CF ), in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_2
p.t., ope legis dom.to in Avella (AV) alla Piazza Municipio indirizzo PEC comune. Email_1 eu estratto all'indicepa.gov. it al pagamento in favore di
[...] CP_5 Parte_1
per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi: • € 322.643,85 per sorta
[...] capitale, di cui alle fatture indicate nell'elenco prodotto sub doc. 3 e su questa somma: • gli interessi moratori sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
3 - sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283
c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto. € 8.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
€ 17.846,76 per Note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del
[...]
, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta ed oggetto delle Note CP_2
4 R.G. n. 5139/2020
Debito prodotte sub all. e su questa somma: gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette note debito che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
4.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha CP_2 generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
IN VIA SUBORDINATA: condannare il al pagamento in favore di delle diverse somme Controparte_2 Parte_1
– a titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale, interessi di mora di cui alle Note Debito per il tardivo pagamento di crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale insoluta, interessi anatocistici relativi agli interessi di mora di cui alle Note Debito per il tardivo pagamento di crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale insoluta, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
231/02 in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa;
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio, in data 27/05/2021, a mezzo di apposita Comparsa di costituzione e risposta, il convenuto eccependo l'infondatezza Controparte_2 della domanda di parte attrice, contestando la cessione da parte di di fatture CP_1 contestate ed oggetto di note di credito, nonché di aver chiesto il rimborso delle predette note di credito che avevano ricalcolato il consumo per le fatture indebitamente cedute da “Hera Comm s.r.l.” alla , quanto alla cessione di credito rep n.° 36581 registrata Parte_1 Cont a Milano 2, il 2 aprile 2019, con p.e.c. del 16/03/2020, di aver chiesto alla di tener, in ogni caso, conto dell'avvenuto pagamento delle fatture nn. 1901778737, 1901778738, 1901778739, 1901778740, come da mandati di pagamento n.° 795-796-798, inviati il 16.03.2020 e di cui la società aveva confermato il soddisfo e la regolarizzazione con il Controparte_1 cessionario, eccependo di avere, prima ancora della stipula della cessione di credito rep. n.°
36581-2019, con le determinazioni del Responsabile del Servizio Bilancio n.° 11 del 13/02/2019
n.° 23, 24, 25, 26 del 25/03/2019, già provveduto alla liquidazione delle fatture indicate;
quanto alla cessione di credito di cui al rep n.° 54593 del 28/12/2018, eccependo che essa, dagli atti prodotti, non risultava a sè notificata essendovi una mera ricevuta di accettazione di una p.e.c., senza l'allegazione della prova della consegna della presunta notifica. In diritto la parte convenuta eccepiva: “I. NULLITA' DELLA CITAZIONE AI SENSI DELL'ART. 164, IV
COMMA, C.P.C.”per non aver l'attore compiutamente descritto i fatti, né succintamente esposto le ragioni di diritto, che sono alla base della propria domanda;
“II.DISCONOSCIMENTO EX
ART. 2712 E SS. C.C. DELLE FOTOCOPIE ALLEGATE DALLA RICORRENTE ALL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO.”, disconoscendo espressamente, ex art. 2712 e ss del C.C., le fotocopie, in formato digitale, depositate nel fascicolo informatico, sia sotto il profilo della conformità delle copie agli originali, sia sotto il profilo dell'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte;
“III.INFONDATEZZA DELLA PRETESA CREDITORIA.
INIDONEITÀ ED INSUFFICIENZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA
PARTE ATTRICE PER PROVARE IL CREDITO VANTATO – LESIONE DEL DIRITTO DI
DIFESA”, nel merito, in via principale, eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria di parte attrice, nonché l'insufficienza della documentazione prodotta per provare il credito vantato, tale da ledere il diritto di difesa, fondato su un mero prospetto analitico di parte;
“IV.INFONDATEZZA DELLA RICHIESTA DELLA Parte_1
DI RISARCIMENTO DELLE SPESE DI RECUPERO, EX ART. 6 DEL D.LGS.
[...] 231/02.”, stante l'indebita cessione da “Hera Comm s.r.l.” alla Parte_1
5 R.G. n. 5139/2020
delle fatture contestate, l'avvenuto pagamento delle fatture della cessione di cui al rep. n.° 37167 del 30/09/2019, come da mandati di pagamento emessi dall'Ente Comunale, nonché l'avvenuto pagamento delle fatture nn. 1901778737, 1901778738, 1901778739, 1901778740 e la liquidazione in favore di “Hera Comm s.r.l.” delle fatture riportate nelle determinazioni del Responsabile del Servizio Bilancio n.° 11 del 13/02/2019 n.° 23, 24, 25, 26 del 25/03/2019 concernenti la cessione di credito rep n.° 36581 registrata a Milano 2, il 2 aprile 2019, come da mandati di pagamento n.° 795-796-798, inviati, oltre alla mancata prova da parte della
[...] della notifica al debitore ceduto della cessione di cui al rep n.° 54593 del Parte_1
28/12/2018; “V.PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE FATTURE E DEGLI INTERESSI, AI SENSI DELL'ART. 2948 C.C. N.° 4”, eccependo, altresì, l'intervenuta prescrizione estintiva, ai sensi dell'art. 2948 c.c., n.° 4 del C.C., del diritto al pagamento di tutte le fatture emesse nell'anno 2014 e fino alla prima decade di dicembre 2015; “VI.ARBITRARIA ED ECCESSIVA QUANTIFICAZIONE DEL “ , eccependo che la Controparte_6 quantificazione del credito operata dall'attrice apparisse generica, ingiustificata e non supportata da idonea documentazione probatoria, oltre che assolutamente incomprensibile;
“CHIAMATA IN CAUSA DEI TERZI AI SENSI DELL'ART. 106 C.P.C.” chiedendo di autorizzare la chiamata in causa della (già “Hera Comm s.r.l.), sulla base Controparte_1 dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nell'atto di citazione e nella presente comparsa di costituzione e risposta, ritenendosi che la causa comune ai sensi del'art. 106 c.p.c.
La parte convenuta concludeva “Voglia il Tribunale di Avellino, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1. nel rito, in via preliminare, autorizzare, la chiamata in causa delle società ” (già “Hera Comm s.r.l.”), disponendo lo spostamento della Controparte_7 prima udienza di comparizione, al fine di consentire la chiamata in causa dei terzi citati, nel rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163 bis;
2. in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli art. 163, III comma n. 3 e 4, e 164
c.p.c., per i motivi, in diritto, sopra spiegati, adottando i provvedimenti opportuni;
3. ulteriormente, in via preliminare, stante il disconoscimento ai sensi degli art. 2712 e ss. C.C. delle fotocopie allegate dall'attrice, accertare e dichiarare la loro inefficacia e/o irrilevanza, sotto Cont il profilo probatorio, ai fini della fondatezza del presunto credito fatto valere dalla;
4. nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria e l'insufficienza della documentazione prodotta dalla parte attrice per provare il credito vantato con conseguente lesione del diritto di difesa;
5. conseguentemente e per l'effetto, nel merito accertare e dichiarare che nessun pagamento è dovuto dal alla Controparte_2 [...]
per i “presunti” e non provati crediti da quest'ultima vantati;
6. in via Parte_2 gradata, previo accertamento, ridurre parzialmente la pretesa di parte opposta, ai soli “presunti” crediti, che saranno da essa, eventualmente, provati;
7. ulteriormente, nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta della di risarcimento Parte_1 delle spese di recupero, ex art. 6 del d.lgs. 231/02, stante l'indebita cessione da “Hera Comm s.r.l.” alla delle fatture contestate n.° 411806793116 del Parte_1 10/08/2018 per € 636,28; n.° 411807642651 del 08/09/2018 per € 10.692,35; n.° 411808469980 dell'11/10/2018 per € 18.511,80; n.° 411809356182 del 10/11/2018 per € 14.874,64; n.° 411810363891 dell'11/12/2018 per € 13.240,43; n.° 411810967551 del 24/12/2018 per € 804,75; n.° 411900168940 dell'11/01/2019 per € 13.711,87;n.° 411902213283 del 09/03/2019 per € 23.277,65; n.° 411903394548 del 10/04/2019 per € 11.509,92, nonché l'avvenuto pagamento delle fatture della cessione di cui al rep. n.° 37167 del 30/09/2019, come da mandati di pagamento emessi dall'Ente Comunale (cfr. doc. 11), di quelle nn. 1901778737, 1901778738, 1901778739, 1901778740 concernenti la cessione di credito rep n.° 36581 registrata a Milano 2, il 2 aprile 2019, come da mandati di pagamento n.° 795-796-798, inviati (cfr doc. 15), e di quella riportate nelle determinazioni del Responsabile del Servizio Bilancio n.° 11 del 13/02/2019 (cfr doc. 17) n.° 23, 24, 25, 26 del 25/03/2019 (cfr doc. 18-19-20-21) con cui l'Ente Comunale aveva
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già prima della predetta cessione provveduto alla liquidazione delle seguenti fatture in favore della “Hera Comm s.r.l.”: n.° 1810363889 dell'11/12/2018; n.° 1900168938 dell'11/01/2019, n.° 1900168939 dell'11/01/2019; n.° 1900207720 dell'11/01/2019; n.° 1900207721 dell'11/01/2019; n.° 1900207722 dell'11/01/2019; n.° 1900207723 dell'11/01/2019; n.° 1900207724 dell'11/01/2019; n.° 1900207725 dell'11/01/2019; n.° 1900207726 dell'11/01/2019; n.° 1900207727 dell'11/01/2019; n.° 1900207728 dell'11/01/2019; n.° 1900207729 dell'11/01/2019; n.°1900207730 dell'11/01/2019; n.° 1900207731 dell'11/01/2019; n.° 1900207732 dell'11/01/2019; n.° 1900207733 dell'11/01/2019; n.° 1900207735 dell'11/01/2019; n.° 1900207736 dell'11/01/2019; n.° 1900207737 dell'11/01/2019; n.° 1900207738 dell'11/01/2019; n.° 1900207739 dell'11/01/2019; n.° 1900207740 dell'11/01/2019; n.° 1900207742 dell'11/01/2019; n.° 1900207743 dell'11/01/2019; n.° 1900207744 dell'11/01/2019, n.° 1900207745 dell'11/01/2019; n.° 1900207746 dell'11/01/2019; n.° 1900207747 dell'11/01/2019; n.° 1900807110 del 25/01/2019; n.° 1900807111 del 25/01/2019, n.° 1900807112 del 25/01/2019, n.° 1901223313
dell'08/02/2019; n.° 1901223314 dell'08/02/2019; n.° 1901303809 dell'08/02/2019; n.° 1901303810 dell'08/02/2019; n.° 1901303811 dell'08/02/2019; n.° 1901303812
dell'08/02/2019; n.° 1901303813 dell'08/02/2019; n.° 1901303814 dell'08/02/2019; n.° 1901303815 dell'08/02/2019; n.° 1901303816 dell'08/02/2019; n.° 1901303817
dell'08/02/2019; n.° 1901303818 dell'08/02/2019; n.° 1901303819 dell'08/02/2019; n.° 1901303820 dell'08/02/2019; n.° 1901303821 dell'08/02/2019; n.° 1901303822
dell'08/02/2019; n.° 1901303824 dell'08/02/2019; n.° 1901303825 dell'08/02/2019; n.° 1901303826 dell'08/02/2019; n.° 1901303827 dell'08/02/2019; n.° 1901303828
dell'08/02/2019; n.° 1901303829 dell'08/02/2019; n.° 1901303831 dell'08/02/2019; n.° 1901303832 dell'08/02/2019; n.° 1901303833 dell'08/02/2019; n.° 1901303834
dell'08/02/2019; n.° 1901303835 dell'08/02/2019; oltre alla mancata prova da parte della
[...] della notifica al debitore ceduto della cessione di cui al rep n.° 54593 del Parte_1
28/12/2018; 8. sempre nel merito accertare e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto al pagamento delle fatture e degli interessi, ai sensi dell'art. 2948 n.° 4 C.C. di tutte le fatture emesse e nell'anno 2014 e fino alla prima decade del dicembre 2015 e, poi, cedute alla;
9. nel merito ed in ipotesi, nella denegata e non Parte_1 creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla : a) Parte_3 accertare e dichiarare che il terzo chiamato in causa, società (già “Hera Controparte_1
Comm s.r.l.”). è obbligata a manlevare e a tenere integralmente indenne il Controparte_2 per quanto di sua spettanza, per le pretese creditorie avanzate dalla , Parte_3 per le fatture .° 411806793116 del 10/08/2018 per € 636,28; n.° 411807642651 del 08/09/2018 per € 10.692,35; n.° 411808469980 dell'11/10/2018 per € 18.511,80; n.° 411809356182 del 10/11/2018 per € 14.874,64; n.° 411810363891 dell'11/12/2018 per €13.240,43; n.° 411810967551 del 24/12/2018 per € 804,75; n.° 411900168940 dell'11/01/2019 per € 13.711,87 n.° 411902213283 del 09/03/2019 per € 23.277,65; n.° 411903394548 del 10/04/2019 per € 11.509,92 di cui parte attrice ha chiesto il pagamento, per le cessioni tra “Hera Comm s.r.l” e la
” in forza delle scritture private autenticate registrate in Milano 2, in data Parte_1
30 settembre 2019, repp. 37167 e 37168); fatture che pur essendo state già tempestivamente Cont contestate dall'Ente Comunale, sono state cedute dalla società “Hera Comm s.r.l,” alla nonostante l'emissione delle note di credito di ricalcolo n.° 411900807113 del 25/01/2019; n.° 411903913710 del 26/04/2019; 411905897386 del 25/06/2019; n.° 411906015590 del 28.06.2019, per un totale di € 31.617,89 (al netto dell'I.V,A.) e mai rimborsate al CP_2 e di cui l'Ente Comunale è tuttora creditore;
b) accertare e dichiarare, ulteriormente, che
[...] il terzo chiamato in causa, società “ (già “Hera Comm s.r.l.”). è obbligata a Controparte_1 manlevare e a tenere integralmente indenne il per quanto di sua spettanza, Controparte_2 per le pretese creditorie avanzate dalla , per le seguenti fatture già Parte_3 liquidate in suo favore prima dell'atto di cessione rep n.° 36581 registrata a Milano 2, il 2 aprile
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2019, in forza delle determinazioni del Responsabile del Servizio Bilancio n.° 11 del 13/02/2019
(cfr doc. 17) n.° 23, 24, 25, 26 del 25/03/2019 (cfr doc. 18-19-20-21):n.° 1810363889 dell'11/12/2018; n.° 1900168938 dell'11/01/2019; n.° 1900168939 dell'11/01/2019; n.° 1900 207720 dell'11/01/2019; n.° 1900207721 dell'11/01/2019; n.° 1900207722 dell'11/01/2019; n.° 1900207723 dell'11/01/ 2019; n.° 1900207724 dell'11/01/2019; n.° 1900207725 dell'11/01/2019; n.° 1900207726 dell'11/01/2019; n.° 19002 07727 dell'11/01/2019; n.° 1900207728 dell'11/01/2019; n.° 1900207729 dell'11/01/2019; n.°1900207730 dell'11/01/ 2019; n.° 1900207731 dell'11/01/2019; n.° 1900207732 dell'11/01/2019; n.° 1900207733 dell'11/01/2019; n.° 19002 07735 dell'11/01/2019; n.° 1900207736 dell'11/01/2019; n.° 1900207737 dell'11/01/2019; n.° 1900207738 dell'11/01/ 2019; n.° 1900207739 dell'11/01/2019; n.° 1900207740 dell'11/01/2019; n.° 1900207742 dell'11/01/2019; n.° 19002 07743 dell'11/01/2019; n.° 1900207744 dell'11/01/2019, n.° 1900207745 dell'11/01/2019; n.° 1900207746 dell'11/01/ 2019; n.° 1900207747 dell'11/01/2019; n.° 1900807110 del 25/01/2019; n.° 1900807111 del 25/01/2019, n.° 1900807112 del 25/01/2019, n.° 1901223313
dell'08/02/2019; n.° 190122 3314 dell'08/02/2019; n.° 1901303809 dell'08/02/2019; n.° 1901303810 dell'08/02/2019; n.° 1901303811 dell'08/02/ 2019; n.° 1901303812
dell'08/02/2019; n.° 1901303813 dell'08/02/2019; n.° 1901303814 dell'08/02/2019; n.° 1901303815 dell'08/02/2019; n.° 1901303816 dell'08/02/ 2019; n.° 1901303817
dell'08/02/2019; n.° 1901303818 dell'08/02/2019; n.° 1901303819 dell'08/02/2019; n.° 1901303820 dell'08/02/2019; n.° 1901303821 dell'08/02/ 2019; n.° 1901303822
dell'08/02/2019; n.° 1901303824 dell'08/02/2019; n.° 1901303825 dell'08/02/2019; n.° 1901303826 dell'08/02/2019; n.° 1901303827 dell'08/02/2019; n.° 1901303828
dell'08/02/2019; n.° 1901303829 dell'08/02/2019; n.° 1901303831 dell'08/02/ 2019; n.° 1901303832 dell'08/02/2019; n.° 1901303833 dell'08/02/2019; n.° 1901303834
dell'08/02/2019; n.° 1901303835 dell'08/02/2019; c) in via meramente subordinata: accertare e dichiarare che “Hera Comm s.r.l.” ha conseguito un ingiustificato arricchimento in danno del ex art. 2041 C.C., per non aver provveduto al rimborso delle note di credito Controparte_2
(n.° 411900807113 del 25/01/2019; n.° 411903913710 del 26/04/2019; 411905897386 del 25/06/2019; n.° 411906015590 del 28.06.2019) per un totale di € 31.617,89 (al netto dell'I.V,A.) e per l'effetto condannare la medesima società alla rimborso di dette somme (oltre interessi e rivalutazioni) e al risarcimento di tutti quanti gli ulteriori danni subiti dall'Ente Comunale, da quantificarsi in via equitativa;
a) condannare per l'effetto, “Hera Comm s.r.l.” al pagamento di della somma di € 31.617,89 (al netto dell'I.V,A.), a titolo di rimborso della predette note di credito n.° 411900807113 del 25/01/2019; n.° 411903913710 del 26/04/2019; 411905897386 del 25/06/2019; n.° 411906015590 del 28.06.2019), anche riconoscendo l'eventuale diritto del ad agire in regresso, verso il terzo chiamato, per quanto fosse, in ogni caso, Controparte_2 tenuto a corrispondere all'attrice per i fatti di cui è causa e per l'eventuale pagamento di fatture indebitamente cedute, nonostante l'emissione di note di credito di ricalcolo dei consumi per il periodo in cui dal novembre 2018 al 05 luglio 2019, il pozzo artesiano, in località Castello, ad
è rimasto chiuso e non funzionante, nonché per le fatture già liquidate in suo favore prima CP_2 dell'atto di cessione rep n.° 36581 registrata a Milano 2, il 2 aprile 2019, in forza delle determinazioni del Responsabile del Servizio Bilancio n.° 11 del 13/02/2019 (cfr doc. 17) n.° 23, 24, 25, 26 del 25/03/2019 (cfr doc. 18-19-20-21): 1) condannare, in ogni caso, l'attore e/o il terzo chiamato in causa al pagamento delle spese processuali e dei compensi professionali, ivi compresi ogni accessorio di legge. In via istruttoria, nella considerazione che la
[...]
” è attrice ed essa ha, pertanto, l'onere della prova della pretesa, Parte_1 l'opponente si riserva di articolare e/o integrare, nei termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c, che, sin d'ora, si richiedono, le istanze istruttorie, anche alla luce delle difese di controparte. ISTANZA DI RIUNIONE Precedentemente alla notifica del presente atto di citazione, la
[...]
ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo n.° 308-2020 del Parte_1
02.03.2020 che è stato opposto dal ed ha ad oggetto il riconoscimento di Controparte_2
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presunti crediti derivanti da altre fatture assertivamente rimaste insolute, rientranti in ulteriori cessioni di credito siglate in favore della ” (cessionaria) dalla “Hera Parte_1 Comm s.r.l.”, “Enel ” e ” (quali società cedenti); giudizio che tuttora CP_8 CP_9 Pt_1 pende dinanzi R.G. n.° 2523-2020. Giudice Designato: dott.ssa Di Matteo Aureliana della Sez.
II del Tribunale di Avellino. di cui è stata fissata la prossima udienza di prima comparizione per il 29.09.2021 Si chiede che detti giudizi, per evidenti questioni di connessione oggettiva
(promessa di pagamento e ricognizione di debito) e soggettiva (medesimi attore e convenuto), vengano riuniti e trattati congiuntamente.”. Autorizzata la chiamata del terzo e disposto all'uopo il differimento della prima udienza, si costituiva in giudizio la parte terza chiamata precisando di essere stata Controparte_1 individuata, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125/07 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”, quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nei territori indicati, di avere acquisito il tra i propri clienti a far data Controparte_2 dal giorno 1/01/2017, inviando a tale Ente una lettera di benvenuto con cui comunicava la modalità di ingresso e le condizioni economiche applicabili, di avere emesso, nei confronti del nel periodo compreso tra il mese di settembre dell'anno 2018 ed il mese di Controparte_2 agosto dell'anno 2019 le fatture indicate nell'elenco allegato, tutte regolarmente ricevute dall'ente debitore, per un importo complessivo di euro 322.643,85; di avere, con distinti e successivi atti pubblici, regolato la cessione di crediti con la e fra i Parte_1 crediti ceduti erano ricomprese le fatture insolute intestate al in particolare: - Controparte_2 cessione di credito rep n. 54593, registrata a Milano 2, il 28 dicembre 2018 con relativo elenco di fatture di crediti ceduti;
cessione di credito rep n. 36581, registrata a Milano 2, il 2 aprile 2019 con relativo elenco di fatture di crediti ceduti, cessione di credito rep n. 37167, registrata a
Milano 2, il 30 settembre 2019 con relativo elenco di fatture di crediti ceduti, cessione di credito rep n. 37168, registrata a Milano 2, il 30 settembre 2019 con relativo elenco di fatture di crediti ceduti, tali crediti venivano ceduti con la formula “pro-soluto” specificata all'art. 1 di ogni atto pubblico sottoscritto;
in data 22/05/2019 il trasmetteva una pec contestando Controparte_2 gli importi relativi alle fatture n. 411806793116 del 10/08/2018; 411807642651 del 08/09/2018;
411808469980 del 11/10/2018; 411809356182 del 10/11/2018; 411810363891 dell'11/12/2018; 411810967551 del 24/12/2018; 411900168940 dell'11/01/2019; 411902213283 del 09/03/2019; 411903394548 del 10/04/2019, riferite alla fornitura di corrente elettrica a beneficio di un pozzo
[... artesiano, a seguito di rettifica della quantificazione dei consumi da parte del distributore conseguente le letture reali del contatore interessato, venivano emesse le Controparte_10 seguenti note di credito: n. 411906015590 per € 1.092,39 e n. 411905897386, per un importo complessivo di € 19.065,76, dandone conferma al cliente con pec inviata in data 01/07/2019; con la stessa comunicazione veniva pure inviato un riepilogo dei dati di consumo fatturati da CP_1
; in data 9/03/2020 l'avv. Petrillo per incarico ricevuto dal contestava
[...] Controparte_2 la fornitura di corrente elettrica a beneficio del medesimo POD IT001E84818483, ribadendo il mancato utilizzo del pozzo artesiano sito nella località Castello in dal mese di novembre CP_2
2018 al mese di luglio 2019; essa riscontrava tale comunicazione in data 1/04/2020 ricordando, in primo luogo, che la stessa aveva fornito l'energia elettrica in servizio di Salvaguardia per questa utenza dal 27/07/2018 al 31/10/2019; di avere effettuato verifiche presso il distributore circa tali consumi;
di avere contestato le richieste di rimborso del In diritto, Controparte_2 la parte terza chiamata, premessi cenni sul mercato di salvaguardia, chiariva la situazione delle fatture emesse e rilevava che dalle risultanze contabili emergesse un credito del nei CP_2 propri confronti per la somma di euro 8.782,55, però considerato il rapporto negoziale complessivo con il per tutte le forniture attive, poteva desumersi dall'estratto Controparte_2 conto allegato, la propria posizione di creditrice dell'Ente per la somma di euro 15.135,73 e ciò
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tenuto conto anche dell'importo delle note pro forma indicate;
eccepiva l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. e svolgeva domanda riconvenzionale nei confronti del CP_2
La parte terza chiamata concludeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, - IN VIA PRELIMINARE, dichiarare, l'inammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. proposta dal per le ragioni di cui in motivazione;
- NEL MERITO, in via principale, Controparte_2 respingere le domande del nei confronti di siccome Controparte_2 Controparte_1 infondate in fatto e in diritto;
- IN VIA RICONVENZIONALE, condannare il Controparte_2
- al pagamento in favore di della somma di euro 15.254,21 a titolo di fatture Controparte_1 insolute elencate nell'estratto conto del 26/11/2021; - al pagamento in favore di CP_1 della somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata
[...] ai sensi ed effetti del primo comma dell'art. 96 c.p.c., - al pagamento in favore di CP_1 di somma pari alle spese legali liquidande in di lei favore, in caso di esito vittorioso, a titolo
[...] di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi ed effetti del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.; - IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”. Con Ordinanza del 2.5.2022 il G.I. rilevava quanto segue “considerato che la cessionaria vanta un credito per fornitura di energia elettrica in favore di una p.a.; noto essendo che i contratti della p.a. necessitano di forma scritta ad substantiam e non possono essere conclusi neppure per facta concludentia;
verificato che nessun contratto è stato depositato in atti;
considerato, dunque, che le parti debbano controdedurre sulla questione che segue: se il mercato di salvaguardia invocato possa derogare alla forma scritta ad substantiam dei contratti della p.a.; “ e rinviava la causa per controdeduzioni delle parti sulla questione. All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, essa veniva assegnata alla scrivente. All'esito della odierna udienza di discussione la causa viene decisa. Così succintamente esposti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Le domande di pagamento avanzate da parte attrice e dalla parte terza chiamata nei confronti del non possono essere accolte. Controparte_2 E' ben noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, cfr. Cass. civile sez. un.,
30/10/2001, n.13533). E' decisivo poi osservare che qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico richiede la forma scritta ad substantiam e la relativa carenza è rilevabile d'ufficio (v. in tema ex multis Cass. civile sez. I, 04/09/2009, n.19209 “Ai sensi del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) tutti i contratti stipulati dalla p.a., anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta "ad substantiam", pur se consistano in appalti di manufatti di modesta entità, con esclusione, quindi, di qualsiasi manifestazione di volontà implicita, desumibile da comportamenti meramente attuativi.”; v. anche Cass. civile sez. I, 22/06/2018, n.16562 “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento - salva la deroga prevista dall'articolo 17 del Rd 2440/1923, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio - non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla amministrazione convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede
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necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto.”). Non appare, altresì, peregrino considerare come, nei contratti della pubblica amministrazione, l'articolo 17 R.D. 18.11.1923 n. 2440 stabilisca il requisito della forma scritta ad substantiam e la sua mancanza determina la nullità del contratto, anche quando la pubblica amministrazione agisca iure privatorum, rispondendo esso al fine precipuo di identificare esattamente il contenuto negoziale e di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta (Cass. civile sez. III, 24 novembre 2000, n. 15197). Inoltre, la volontà della pubblica amministrazione deve essere manifestata all'esterno dall'organo rappresentativo e la manifestazione di volontà non può essere implicita, né desunta da comportamenti meramente attuativi ed il contratto, salvo diversa previsione di legge, deve consacrato in unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (v. Cass. civ.
26.01.2007 n. 1752; Cass., n. 2772 del 1998; Cass., n. 6406 del 1998; Cass., n. 6966 del 1998;
Cass., n. 11687 del 1999; Cass. civ. 28.09.2010 n. 20340). E' altresì necessario, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267/2000. Ebbene, nel caso di specie, come sopra detto, già in corso di causa si rilevava che alcun contratto fosse stato depositato in atti. A fronte poi dell'operato rilievo d'ufficio sul se il mercato di salvaguardia invocato potesse derogare alla forma scritta ad substantiam dei contratti della p.a., la difesa della parte attrice e della parte terza chiamata replicavano, rispettivamente, che il regime di Salvaguardia subentra laddove non vi sia stato un contratto tra il fornitore di energia elettrica o gas scelto nel mercato libero ed il e sarebbe innaturale aspettarsi la stipula di CP_2 un contratto in circostanze dove il fornitore viene scelto dall' Acquirente unico in extrema ratio per dare continuità all' erogazione ed evitare che il resti privo delle utenze necessarie, CP_2 inoltre, che il non avesse mai negato di aver ricevuto energia elettrica da Controparte_2 CP_1 Con
(v. note scritte depositate in data 5/10/2022 per e che la negoziazione privata fosse
[...] sostituta dalle disposizioni di legge senza necessità di un contratto scritto, in quanto il rapporto contrattuale nasceva in forza di disposizione cogenti della normativa di settore cui non potevano sottrarsi nemmeno gli enti pubblici (v. note scritte del 31/8/2022 per Hera comm).
Preso atto del dato pacifico della mancata allegazione dei contratti aventi necessaria forma scritta ad substantiam stipulati dalla p.a. e riferibili alle forniture di cui si chiede il pagamento, le esposte tesi non persuadono, dovendosi ritenere che la rilevanza imperativa ed inderogabile della forma scritta dei contratti con la P.A., tenuto conto delle preminenti, pregnanti e specifiche ragioni sottese, ben evidenziate dalla giurisprudenza sopra riportata, non possa trovare deroga nemmeno nelle ipotesi descritte dalle parti. E' da ritenersi che, sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non possa derogare a un'altra normativa parimenti speciale come quella in tema di contrattazione pubblica, necessitando il subentro del nuovo soggetto contraente la stipula di un atto scritto. Interessa ancora ribadire che, venendo in rilievo l'applicabilità di una norma imperativa, la cui violazione è rilevabile anche d'ufficio, a nulla vale la mancata contestazione del rapporto da parte dell'ente coinvolto, considerato che non v'è in tali casi margine per l'operatività del principio di non contestazione;
né rilevano eventuali pagamenti comunque intervenuti, non potendo ritenersi sufficiente che, in luogo della forma scritta, la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia" secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. Neppure può ritenersi il cessionario esonerato dalla prova del rapporto sottostante, nel rispetto delle forme di legge, insufficiente essendo la prova della sola cessione (v. in tema, ex multis, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25999 del 17/10/2018 per cui “Il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera
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nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte.”; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015). Pertanto, in conclusione, non avendo nè la parte attrice , né Parte_1 la parte terza chiamata attrice in riconvenzionale assolto all'onere di provare, Controparte_1 ai sensi dell'art. 2697 c.c., la fonte della propria pretesa creditoria, a mezzo della necessaria produzione dei contratti di fornitura aventi forma scritta conclusi con il e riferibili alle CP_2 forniture di cui si chiede il pagamento nella odierna sede, le rispettive domande di pagamento, proposte nei confronti del non possono che essere respinte. Il rigetto della Controparte_2 domanda avente ad oggetto l'obbligazione principale di pagamento comporta il necessario e consequenziale rigetto delle ulteriori domande di pagamento, valendo le medesime considerazioni in termini di assenza di titolo contrattuale.
Visto il rilievo decisivo ed assorbente delle esposte argomentazioni, ogni altra questione ed eccezione resta assorbita, in virtù del principio della “ragione più liquida” (v. ex multis Cass. civile sez. VI, 28/05/2014, n.12002).
Restano, altresì, assorbite le domande svolte dal nei confronti della terza CP_2 chiamata, in quanto avanzate “in ipotesi, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla “ (v. punto 9 delle conclusioni della Parte_3
Comparsa di costituzione e risposta).
La domanda svolta dalla parte attrice nella Memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. per cui
“In subordine qualora il Sig Giudice dovesse ritenere fondate le eccezioni sollevate dal
[...]
e dovesse ritenere non dovute le somme contestate, voglia condannare essa CP_2 CP_1
alla restituzione delle stesse, oltre accessori ed interessi ad essa .”
[...] Parte_1 va giudicata inammissibile, in quanto generica, priva di riferimenti in punto di fatto e di diritto che consentano di comprenderne il fondamento e peraltro, come eccepito dalla difesa della parte terza, nemmeno preceduta da richiesta di eventuale risoluzione del contratto di cessione dei crediti.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza di parte attrice
[...]
, e di parte terza chiamata attrice in riconvenzionale ed Parte_1 Controparte_1 esse vengono liquidate, in favore del convenuto d'ufficio, come da Controparte_2 dispositivo, in base ai vigenti parametri forensi, tenendo conto del valore delle rispettive domande, della non particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto affrontate e delle attività processuali espletate, in particolare della semplicità della fase istruttoria, svolta a mezzo di sole prove precostituite e della snellezza della fase decisoria, espletata con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Nei rapporti tra attrice e parte terza chiamata le spese possono essere compensate, in ragione delle limitate attività difensive reciprocamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. rigetta le domande proposte da parte attrice nei confronti Parte_1 del convenuto Controparte_2
B. Rigetta le domande proposte dalla parte terza chiamata nei confronti Controparte_1 del Controparte_2
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C. Dichiara inammissibile la domanda di restituzione proposta da Parte_1 nei confronti della parte terza chiamata
[...] Controparte_1
D. Condanna in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, Parte_1 in favore del convenuto delle spese di giudizio che si liquidano in Controparte_2
€11.229,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. E. Condanna in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 del convenuto in riconvenzionale delle spese di giudizio che si Controparte_2 liquidano in €2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. F. Compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti.
Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 9 aprile 2025.
Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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