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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/06/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 24/06/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1167/2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. F. Mastroianni, con cui Parte_1 inturno (LT) alla via Appia n. 695, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. De Benedictis, I. Verrengia, L. CP_1 li e D. Catalano giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza di ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/02/2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000808325, notificata in data 24/01/2023, relativa a sanzioni amministrative riferite all'anno 2016, per la complessiva somma di € 10.006,60. Dedotto, tra l'altro, l'avvenuto pagamento delle ritenute previdenziali contestate, eccepite l'intervenuta decadenza e la sproporzione della sanzione comminata, concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, “C) nel merito accogliere l'opposizione ed accertata l'inesistenza e/o la non conformità ai requisiti previsti dalla legge delle notifiche concernenti l'opposta ingiunzione di pagamento n. OI-000808325 dichiararla inesistente e/o nulla e per l'effetto dichiarare l carente del titolo legittimante all'esecuzione; D) accertata CP_1
l'intervenuta decadenza ex art. 25 del D.Lgs. 46/99 e la violazione dell'art. 14 Legge n. 689/1981, dichiarare nulla e/o inefficace l'opposta ingiunzione di pagamento n. OI-000808325 per i motivi esposti nel presente ricorso;
IN SUBORDINE E) accertata la tenuità della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione nonché la personalità dello stesso, la sua buona fede e le sue condizioni economiche disporre in base ai principi di diritto costituzionali ed unionali la riduzione della sanzione irrogata ex art. 11 Legge n. 689/1981”. Spese vinte.
1 Si costituiva l' che dava atto di aver proceduto alla rideterminazione della sanzione, CP_1
e, con articolata memoria, concludeva per il rigetto del ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese. La causa, rinviata per discussione anche per verificare il pagamento della sanzione rideterminata, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
All'odierna udienza, l'istituto previdenziale dava atto del pagamento della sanzione rideterminata. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, l'intervenuto pagamento della somma rideterminata, oggetto del presente giudizio, risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni delle parti, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, stante il mutamento normativo in corso di causa che comportava la rideterminazione della sanzione comminata, con conseguente pagamento ad opera di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 24/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 24/06/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1167/2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. F. Mastroianni, con cui Parte_1 inturno (LT) alla via Appia n. 695, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. De Benedictis, I. Verrengia, L. CP_1 li e D. Catalano giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza di ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/02/2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000808325, notificata in data 24/01/2023, relativa a sanzioni amministrative riferite all'anno 2016, per la complessiva somma di € 10.006,60. Dedotto, tra l'altro, l'avvenuto pagamento delle ritenute previdenziali contestate, eccepite l'intervenuta decadenza e la sproporzione della sanzione comminata, concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, “C) nel merito accogliere l'opposizione ed accertata l'inesistenza e/o la non conformità ai requisiti previsti dalla legge delle notifiche concernenti l'opposta ingiunzione di pagamento n. OI-000808325 dichiararla inesistente e/o nulla e per l'effetto dichiarare l carente del titolo legittimante all'esecuzione; D) accertata CP_1
l'intervenuta decadenza ex art. 25 del D.Lgs. 46/99 e la violazione dell'art. 14 Legge n. 689/1981, dichiarare nulla e/o inefficace l'opposta ingiunzione di pagamento n. OI-000808325 per i motivi esposti nel presente ricorso;
IN SUBORDINE E) accertata la tenuità della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione nonché la personalità dello stesso, la sua buona fede e le sue condizioni economiche disporre in base ai principi di diritto costituzionali ed unionali la riduzione della sanzione irrogata ex art. 11 Legge n. 689/1981”. Spese vinte.
1 Si costituiva l' che dava atto di aver proceduto alla rideterminazione della sanzione, CP_1
e, con articolata memoria, concludeva per il rigetto del ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese. La causa, rinviata per discussione anche per verificare il pagamento della sanzione rideterminata, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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All'odierna udienza, l'istituto previdenziale dava atto del pagamento della sanzione rideterminata. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, l'intervenuto pagamento della somma rideterminata, oggetto del presente giudizio, risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni delle parti, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, stante il mutamento normativo in corso di causa che comportava la rideterminazione della sanzione comminata, con conseguente pagamento ad opera di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 24/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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