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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/10/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. AM LASTELLA - Presidente
2)Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. NE GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza e assistenza in grado di appello iscritta al N.376
del Ruolo Generale delle cause dell‟anno 2021, discussa e decisa all‟udienza di discussione del 22.10.2025
TRA
AZ. Parte_1 Controparte_1
(C.F.: ,in persona del legale rappresentante, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Taranto presso l‟Ufficio legale dell‟INPS via Golfo di
Taranto7\D, rappresentata e difesa dall‟avv. in virtù di Controparte_2
procura generale alle liti, conferita con atto a rogito del Dott. Per_1
Notaio in Roma, in data 22.03.2024 rep.7313;
[...]
CP_3
1
[...]
E
[...]
Controparte_4
-Contumace-
All‟udienza del 22.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l‟appellata sentenza (n.2082 /2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda proposta da nei Controparte_4
confronti dell‟INPS diretta ad ottenere riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione percepita di anzianità n. VTT\00404362 con decorrenza 01.02.2018 ,
previo computo degli emolumenti extramensili nella retribuzione figurativa da accreditarsi nei periodi di mobilità usufruiti dall‟08.03.2013 al 28.2.2017 e per l‟effetto condannava l‟INPS a corrispondere all‟istante i relativi ratei differenziali,
quantificati sino al 31.12.2020 in complessivi € 4645,20 oltre interessi legali e rivalutazione.
Condannava l‟INPS a rifondere all‟istante le spese di causa .
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone la erroneità e Pt_2
chiedendone la riforma.
, rimaneva contumace. Controparte_4
All‟udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con i motivi di gravame l‟appellante denuncia l‟erroneità della decisione impugnata sia per motivi processuali che sostanziali, evidenziando in relazione al diritto di accredito contributivo figurativo a vario titolo, l‟omessa dimostrazione e violazione dell‟art.2697 c.c. e\o la totale infondatezza della domanda.
L‟appello è fondato.
Ebbene, , titolare di pensione di anzianità n.VTT/00404362 Controparte_4
con decorrenza 1.2.2018, premetteva 1) che era stato dipendente della
[...]
fino alla data di collocazione in quiescenza, maturando numerosi CP_5
periodi di inattività coperti da MOBILITA‟ tra il 2013 ed il 2017; 2) che l‟INPS,
nel liquidargli la pensione, non avrebbe „verosimilmente‟ utilizzato la retribuzione globale percepita in costanza di lavoro, come si evincerebbe dall‟estratto contributivo, scomputando gli emolumenti extramensili come stabilito nella Circ.
n. 11/2013; 3) che, in base all‟applicazione dell‟art.8 L.155/1981, il valore Pt_2
retributivo da attribuire a ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è
determinato dalla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro, comprendendo tutte le componenti della retribuzione indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione, senza escludere le competenze retributive ricevute con cadenza extra-mensili o ultra mensili, rientrando anch‟esse esse nella retribuzione imponibile a fini contributivi;
4) che, dunque, il valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana dei periodi riconosciuti figurativamente andrebbe determinato dalla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro nello stesso anno solare oppure in quello immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di rapporto di lavoro ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile; 5) che la retribuzione annua pensionabile risulta commisurata alla retribuzione imponibile ai fini contributivi come definita dalla L.153/1969, costituente base anche per il calcolo delle settimane coperte da contribuzione figurativa;
6) che, dunque, risulta
3 inequivocabile che la retribuzione accreditata per i periodi di Mobilità sarebbe stata calcolata in maniera errata, pertanto conveniva in giudizio l' per sentire Pt_2
riconosciuto il suo diritto ad ottenere il ricalcolo della sua pensione in base alla corretta applicazione dell‟art.8 L.155/1981 e art.7, co.9^, L.223/1991.
Il Tribunale accoglieva la domanda.
L‟appellante reitera l‟infondatezza della richiesta di ricalcolo per le quote A), B) E
C) relativa a periodi di contribuzione figurativa per mobilità,asserendo che il calcolo della retribuzione figurativa per i citati periodi usufruiti dal CP_4
dall‟8.3.2013 al 28.2.2017 (v. estratto conto assicurativo;
doc.5) relativamente alle quote A), B) e C) della pensione in godimento, avveniva correttamente ed in conformità alla normativa di legge, posto che il modo di procedere veniva elaborato dall‟INPS sulla base di una precisa disposizione di legge, contenuta nella
L.183/2010 (“Collegato Lavoro”), e precisamente ex art.40 (“Contribuzione figurativa”) che così ha stabilito:
1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è
pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.” La retribuzione normale è quella che sarebbe spettata al lavoratore in relazione alla attività lavorativa svolta nel mese di riferimento, con esclusione cioè di tutti quegli emolumenti altrimenti denominati e riferibili a periodi diversi e/o ulteriori rispetto a quello di riferimento;
tali dati, tra l‟altro, sono forniti direttamente dal datore di lavoro, per cui l‟INPS non fa altro che recepire quei dati ed inserirli nella
4 posizione contributiva personale dell‟assicurato ai fini del futuro computo della retribuzione pensionabile.
In effetti nel caso di specie i contributi figurativi si riferiscono a periodi successivi al 31/1/2004.
Ebbene, questa Corte ritiene operabile la neutralizzazione, alla luce della disciplina transitoria stabilita dall‟art 13 L 503/1992 di riforma del sistema pensionistico, secondo l‟orientamento della giurisprudenza di legittimità(sentenza della Cassazione
n. 28025/2018), limitatamente alla quota A di pensione, in quanto calcolata in ossequio al disposto della L. n. 297 del 1982 con riferimento alle ultime 260
settimane di contribuzione;
ovviamente con il limite di salvaguardare la minima anzianità contributiva necessaria per accedere al trattamento pensionistico richiesto;
In ordine alla modalità di accredito dei contributi figurativi, deve farsi riferimento all‟orientamento di legittimità operante ratione temporis secondo cui “In tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8
della legge n. 155 del 1981, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, più ampia rispetto a quella civilistica. Ne
consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie - concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione” .
Successivamente è intervenuta la riforma di cui all‟art 40 L 183/2010, la quale ha stabilito che “per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito - tra le quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità - per i periodi successivi alla data del
5 31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato. Ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità
aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno; né l'applicazione della "reformatio in peius" dei criteri di calcolo ai periodi di disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità
di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale” .
La suddetta riforma è applicabile al caso di specie, ricadendo i periodi di contribuzione figurativa in discussione in epoca successiva al 31/12/2004.
L‟appello dev‟essere accolto e l‟impugnata decisione dev‟essere totalmente riformata.
Le spese del doppio grado vengono compensate per il contrasto giurisprudenziali su questioni dirimenti.
P.Q.M.
-Accoglie l‟appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda del ricorrente;
Controparte_4
-Compensa le spese del doppio grado.
Taranto, 22/10/2025
Il Consigliere Ausiliario Relatore Il Presidente
6 Dott.NE IN Dott.AM LL
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. AM LASTELLA - Presidente
2)Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. NE GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza e assistenza in grado di appello iscritta al N.376
del Ruolo Generale delle cause dell‟anno 2021, discussa e decisa all‟udienza di discussione del 22.10.2025
TRA
AZ. Parte_1 Controparte_1
(C.F.: ,in persona del legale rappresentante, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Taranto presso l‟Ufficio legale dell‟INPS via Golfo di
Taranto7\D, rappresentata e difesa dall‟avv. in virtù di Controparte_2
procura generale alle liti, conferita con atto a rogito del Dott. Per_1
Notaio in Roma, in data 22.03.2024 rep.7313;
[...]
CP_3
1
[...]
E
[...]
Controparte_4
-Contumace-
All‟udienza del 22.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l‟appellata sentenza (n.2082 /2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda proposta da nei Controparte_4
confronti dell‟INPS diretta ad ottenere riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione percepita di anzianità n. VTT\00404362 con decorrenza 01.02.2018 ,
previo computo degli emolumenti extramensili nella retribuzione figurativa da accreditarsi nei periodi di mobilità usufruiti dall‟08.03.2013 al 28.2.2017 e per l‟effetto condannava l‟INPS a corrispondere all‟istante i relativi ratei differenziali,
quantificati sino al 31.12.2020 in complessivi € 4645,20 oltre interessi legali e rivalutazione.
Condannava l‟INPS a rifondere all‟istante le spese di causa .
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone la erroneità e Pt_2
chiedendone la riforma.
, rimaneva contumace. Controparte_4
All‟udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con i motivi di gravame l‟appellante denuncia l‟erroneità della decisione impugnata sia per motivi processuali che sostanziali, evidenziando in relazione al diritto di accredito contributivo figurativo a vario titolo, l‟omessa dimostrazione e violazione dell‟art.2697 c.c. e\o la totale infondatezza della domanda.
L‟appello è fondato.
Ebbene, , titolare di pensione di anzianità n.VTT/00404362 Controparte_4
con decorrenza 1.2.2018, premetteva 1) che era stato dipendente della
[...]
fino alla data di collocazione in quiescenza, maturando numerosi CP_5
periodi di inattività coperti da MOBILITA‟ tra il 2013 ed il 2017; 2) che l‟INPS,
nel liquidargli la pensione, non avrebbe „verosimilmente‟ utilizzato la retribuzione globale percepita in costanza di lavoro, come si evincerebbe dall‟estratto contributivo, scomputando gli emolumenti extramensili come stabilito nella Circ.
n. 11/2013; 3) che, in base all‟applicazione dell‟art.8 L.155/1981, il valore Pt_2
retributivo da attribuire a ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è
determinato dalla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro, comprendendo tutte le componenti della retribuzione indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione, senza escludere le competenze retributive ricevute con cadenza extra-mensili o ultra mensili, rientrando anch‟esse esse nella retribuzione imponibile a fini contributivi;
4) che, dunque, il valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana dei periodi riconosciuti figurativamente andrebbe determinato dalla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro nello stesso anno solare oppure in quello immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di rapporto di lavoro ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile; 5) che la retribuzione annua pensionabile risulta commisurata alla retribuzione imponibile ai fini contributivi come definita dalla L.153/1969, costituente base anche per il calcolo delle settimane coperte da contribuzione figurativa;
6) che, dunque, risulta
3 inequivocabile che la retribuzione accreditata per i periodi di Mobilità sarebbe stata calcolata in maniera errata, pertanto conveniva in giudizio l' per sentire Pt_2
riconosciuto il suo diritto ad ottenere il ricalcolo della sua pensione in base alla corretta applicazione dell‟art.8 L.155/1981 e art.7, co.9^, L.223/1991.
Il Tribunale accoglieva la domanda.
L‟appellante reitera l‟infondatezza della richiesta di ricalcolo per le quote A), B) E
C) relativa a periodi di contribuzione figurativa per mobilità,asserendo che il calcolo della retribuzione figurativa per i citati periodi usufruiti dal CP_4
dall‟8.3.2013 al 28.2.2017 (v. estratto conto assicurativo;
doc.5) relativamente alle quote A), B) e C) della pensione in godimento, avveniva correttamente ed in conformità alla normativa di legge, posto che il modo di procedere veniva elaborato dall‟INPS sulla base di una precisa disposizione di legge, contenuta nella
L.183/2010 (“Collegato Lavoro”), e precisamente ex art.40 (“Contribuzione figurativa”) che così ha stabilito:
1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è
pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.” La retribuzione normale è quella che sarebbe spettata al lavoratore in relazione alla attività lavorativa svolta nel mese di riferimento, con esclusione cioè di tutti quegli emolumenti altrimenti denominati e riferibili a periodi diversi e/o ulteriori rispetto a quello di riferimento;
tali dati, tra l‟altro, sono forniti direttamente dal datore di lavoro, per cui l‟INPS non fa altro che recepire quei dati ed inserirli nella
4 posizione contributiva personale dell‟assicurato ai fini del futuro computo della retribuzione pensionabile.
In effetti nel caso di specie i contributi figurativi si riferiscono a periodi successivi al 31/1/2004.
Ebbene, questa Corte ritiene operabile la neutralizzazione, alla luce della disciplina transitoria stabilita dall‟art 13 L 503/1992 di riforma del sistema pensionistico, secondo l‟orientamento della giurisprudenza di legittimità(sentenza della Cassazione
n. 28025/2018), limitatamente alla quota A di pensione, in quanto calcolata in ossequio al disposto della L. n. 297 del 1982 con riferimento alle ultime 260
settimane di contribuzione;
ovviamente con il limite di salvaguardare la minima anzianità contributiva necessaria per accedere al trattamento pensionistico richiesto;
In ordine alla modalità di accredito dei contributi figurativi, deve farsi riferimento all‟orientamento di legittimità operante ratione temporis secondo cui “In tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8
della legge n. 155 del 1981, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, più ampia rispetto a quella civilistica. Ne
consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie - concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione” .
Successivamente è intervenuta la riforma di cui all‟art 40 L 183/2010, la quale ha stabilito che “per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito - tra le quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità - per i periodi successivi alla data del
5 31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato. Ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità
aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno; né l'applicazione della "reformatio in peius" dei criteri di calcolo ai periodi di disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità
di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale” .
La suddetta riforma è applicabile al caso di specie, ricadendo i periodi di contribuzione figurativa in discussione in epoca successiva al 31/12/2004.
L‟appello dev‟essere accolto e l‟impugnata decisione dev‟essere totalmente riformata.
Le spese del doppio grado vengono compensate per il contrasto giurisprudenziali su questioni dirimenti.
P.Q.M.
-Accoglie l‟appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda del ricorrente;
Controparte_4
-Compensa le spese del doppio grado.
Taranto, 22/10/2025
Il Consigliere Ausiliario Relatore Il Presidente
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