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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1291/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1291/2021 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 19.12.2024 con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla via Carlo Levi, I^ trav. n°3, c/o lo studio degli Avv. Vincenzo Cimmino, c.f.: , ed Avv. Raffaela C.F._2
Fontanella c.f. , dai quali è rappresentata e difesa giusta procura C.F._3
in atti
OPPONENTE
E
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Napoli, Controparte_2
Centro Direzionale, Isola E4, piano 5° ed int. 503 c/o lo studio degli avv. Giovanni
Marotta, c.f. , e Rosaria Paudice, c.f. , C.F._4 C.F._5
dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n 4611/2020 emesso dal Tribunale di Napoli
Nord in data 27.12.2020
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Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 20.2.2021 la società proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 4611/2020 emesso dal Tribunale di Napoli
Nord in data 27.12.2020 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro
€ 12.000,00 (dodicimila/00) oltre gli interessi e spese di procedura in favore della soc.
Ing. e a saldo dei lavori espletati in subappalto per la realizzazione CP_1 CP_1 dell'impianto di climatizzazione per i piani da 16 a 20 del complesso alberghiero NH
Ambassador sito in Napoli alla via Medina n. 70.
L'opponente deduceva che i lavori eseguiti presentavano vizi su aspetti funzionali ed erano difformi a quanto pattuito nel contratto di subappalto, essendo stato montato in maniera errata un termo arredo al piano sedicesimo con conseguente allagamento di parte del piano ed infiltrazioni anche al piano sottostante e per la rottura di un gomito della montante idrica con conseguenti danni al cartongesso;
che per eliminare i difetti era stato necessario realizzare nuovi lavori con una spesa di circa euro 15.000,00.
Chiedeva, pertanto, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno patrimoniale subito a seguito del ripristino dei danni occorsi ai locali dell'albergo NH Ambassador di Napoli per la somma di euro
15.000,00.
Si costituiva in giudizio l'opposta che deduceva l'infondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale. La causa veniva, dunque, assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 19.12.2024 con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va rilevato che (cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448;
Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859; Cass. civ. 22 aprile 2000 n. 5286), l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto
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se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore - opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass. 4/12/1997, n.
12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass.
11/7/1983 n. 4689; Cass. 9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare,
l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore - opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.
Parte opposta ha agito in via monitoria per ottenere il saldo dei compensi relativi all'esecuzione di lavori effettuati in adempimento di un contratto di subappalto stipulato con la parte opponente, fornendo in comunicazione, unitamente al ricorso, la documentazione idonea a costituire la prova scritta del credito vantato ai sensi e per gli effetti di cui all'art 633 cpc.
Ciò risulta documentato con l'allegata fattura commerciale n. 129/2020, con il preventivo di sub- appalto- approvato in data 16.04.2019- e i pagamenti ricevuti alle scadenze convenute;
documenti questi non contestati .
Sull'unico motivo di opposizione, ovvero l'esistenza di presunti vizi e difformità delle lavorazioni eseguite dall'odierna opposta, posti anche a fondamento della domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo dell'appalto e di risarcimento del danno conseguente, le evidenze istruttorie hanno comprovato come l'avversa censura sia infondata.
La documentazione probatoria in atti, unitamente all'attività istruttoria conseguente all'acquisizione delle prove testimoniali, hanno comprovato la regolare esecuzione delle opere oggetto del contratto di sub appalto da parte della soc. Ing. Controparte_1
[...]
Le dichiarazioni rese dai testi, e , risultano concordi ed Tes_1 Testimone_2 univoche nell'evidenziare come i lavori appaltati siano terminati nel settembre dell'anno
2019 a seguito dei quali la società Ing. effettuava, come previsto per Controparte_1
la tipologia di lavorazioni eseguite, esclusivamente delle registrazioni e coibentazioni di piccoli tratti del sistema di climatizzazione;
trattasi, nel caso di specie, di ordinaria attività di manutenzione dell'impianto realizzato. Hanno, altresì, confermato
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l'esecuzione a regola d'arte dell'impianto di climatizzazione dal sedicesimo al ventesimo piano della struttura alberghiera. Risulta, infine, provato come a seguito dell'ultimazione dei lavori nel mese di settembre 2019, consegnate ed accettate le opere realizzate, nei confronti della soc. Ing. e non risultano mai comunicate CP_1 CP_1
contestazioni circa le opere eseguite né la medesima società dovette mai intervenire per problemi di allagamento o ai termoarredi installati. Dall'escussione dei testi è, altresì, emerso come la soc. Ing. non risulta aver mai eseguito lavori Controparte_1 afferenti l'impianto idraulico (operato da altre imprese presenti sul cantiere) bensì esclusivamente quelli afferenti l'impianto di climatizzazione e riscaldamento. Del tutto generiche invece risultano le dichiarazioni dei testi di parte opponente che, pur riferendo della perdita di un termo arredo al piano 16 solo nel mese di gennaio 2020 ( dopo la cessazione e consegna dei lavori dell'opposta) non sono stati in grado di precisarne la localizzazione nè di fornire elementi utili per un accertamento delle cause, tenuto conto della pluralità di ditte che lavoravano sul cantiere in subappalto, ed hanno poi riferito di un allagamento per la rottura di un gomito della montante idrica al 16° piano che neppure rientrava tra le opere realizzate dalla opposta.
Orbene va osservato che, nel dare esecuzione al contratto, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire l'opera commissionata attenendosi alle regole dell'arte ed alle direttive del committente onde far conseguire a quest'ultimo il risultato concordato. Ai sensi dell'art. 1667, comma 1, c.c. “l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano state in mala fede taciuti dall'appaltatore”. Il comma 2 dell'art. 1667 c.c. prescrive altresì che “il committente deve a pena di decadenza, denunciare le difformità
o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha rilevato che “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle
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conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (Cass., 19146/2013). Sempre in tema di appalto, la Suprema Corte ha evidenziato che “ ai sensi dell'art. 1665, comma 4, c.c., è necessario distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima
(anche “per facta concludentia”) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo” (Cass. civ. 19019/2017).
Alla luce dei suddetti principi, nel caso di specie può ritenersi intervenuta una espressa accettazione dei lavori mediante il rilascio del certificato di collaudo avvenuto durante l'estate dell'anno 2019, come confermato anche dal teste all'udienza Testimone_2
del 14.04.2022.
Ne consegue che, essendo l'accettazione il discrimine per la distribuzione dell'onere della prova, nel caso che ci occupa, gravava sull'opponente l'onere di provare la tempestiva denuncia dei vizi all'opposta e la sussistenza degli stessi.
All'uopo, in assenza di qualsivoglia contestazione formulata dal committente in data antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, deve ritersi confermato l'esatto adempimento della soc. Ing. alle proprie obbligazioni in esecuzione del Controparte_1
contratto di sub appalto perfezionatosi tra le parti.
Di fatto parte opponente si è limitata a depositare esclusivamente alcuni rilievi fotografici nonché un computo metrico genericamente riferito a “danni albergo” senza alcuna riferibilità certa ai fatti in contestazione, in quanto privo degli elementi essenziali di valenza probatoria ( ad es. nome dell'impresa e/o tecnico che lo ha redatto), né ha fornito prova dell'effettivo esborso economico sostenuto per porre rimedio ai pretesi danni occorsi all'albergo.
Successivamente, nella fase di precisazione delle conclusioni, la stessa opponente rinunziava alla domanda riconvenzionale ed alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo deducendo la cessazione materia del contendere - asseritamente intervenuta-
a seguito dell'assegnazione delle somme in favore della parte opposta, a seguito della
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procedura esecutiva da quest'ultima azionata, una volta ottenuta la provvisoria esecuzione del titolo esecutivo, oggetto dell'odierna opposizione.
Al riguardo va evidenziato che, nonostante la compiuta esecuzione in corso di causa e il relativo pieno soddisfacimento dell'interesse creditorio, nel caso in esame, non può procedersi alla declaratoria della cessata materia del contendere poiché il pagamento è avvenuto non spontaneamente ma in sede di esecuzione forzata stante la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e del resto la stessa parte opposta ha insistito alla decisione nel merito.
Al riguardo, infatti, maggioritario orientamento di legittimità afferma che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretizzarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”
Cass. n. 21757/2021 - Cass. n. 11962/2005).
Per le ragioni esposte vanno rigettate l'opposizione a decreto ingiuntivo e la stessa domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto .
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 aggiornati, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente
Par pronunciando sulla opposizione avanzata dalla Pt_1 Parte_1
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avverso il decreto ingiuntivo n 4611/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
27.12.2020, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore di soc. Ing. che si liquidano in complessivi Controparte_1
euro 5.077,00 per compensi, oltre, IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione agli avv.ti Giovanni Marotta e Rosaria Paudice antistatari.
Così deciso in Aversa, 10/04/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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