Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2933/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
------------- sul ricorso ex 473 bis.47 c.p.c.
presentato
da
e , rappresentata e difesa dagli avv. FORZUTTI MAILA e Parte_1 Parte_2
SUPPIEJ BARTOLOMEO, presso gli stessi elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrenti -
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“- Le figlie sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e manterranno la residenza presso la madre a Venezia, Cannaregio 4893. Parte_1
- Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori.
- Durante il periodo scolastico:
Per_ Per_ 1) Il padre terrà con sé le figlie e a fine settimana alterni da sabato alle 13.00, andandole a prendere all'uscita di scuola, fino al lunedì mattina con l'onere di accompagnarle a scuola.
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- Durante il periodo delle vacanze scolastiche:
Per_ Per_ 1) Il padre terrà con sé le figlie e a fine settimana alterni da venerdì alle 10.00, da casa della madre,
con l'onere della madre di riprenderle entro le ore 10:00 di lunedì.
2) Nella settimana in cui il padre non terrà le figlie per il fine settimana, le terrà con sé martedì dalle ore 10:00,
fino alla sera stessa dopo cena con l'onere della madre di riprenderle alle ore 22:00.
3) Nel caso di impedimenti da ambo le parti, si concorda, ove non fosse possibile usufruire dell'aiuto dei parenti, di richiedere l'intervento di baby-sitter il cui onere sarà a carico della parte impedita.
- Quanto alle vacanze natalizie: esse saranno suddivise in due periodi, dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, alternativamente attribuiti a ciascun genitore;
- quanto alle vacanze pasquali: ciascun genitore trascorrerà con le figlie metà del periodo alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
- Durante il periodo estivo il padre terrà con sé le figlie per tre settimane, anche non consecutive, in periodi da concordarsi tra genitori entro fine maggio di ciascun anno.
- il sig. verserà quale contributo al mantenimento delle figlie, entro il giorno 10 del mese, la Parte_2
somma di euro 700,00 (settecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ed il 50% delle spese straordinarie, quali spese mediche, scolastiche, sportive, ricreative e culturali, come da protocollo sottoscritto dal tribunale di Venezia con l'Ordine degli Avvocati di Venezia il 19 settembre 2019.”
Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 16.07.2024 i ricorrenti rappresentavano di aver intrattenuto una relazione sentimentale da cui erano nate le minori a Venezia il 23.08.2012 di anni 11 e Per_3 Per_4
a Venezia il 31.05.2017 di anni 6; che la relazione era cessata.
[...]
Ciò premesso, le parti formulavano conclusioni conformi al fine di regolamentare i loro rapporti genitoriali negli interessi dei figli minori;
contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione fosse
Pag. 2 di 4 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto del 18.07.2024,
lette le note depositate il 07.11.2024 in cui le parti insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata merita di essere accolta. Preso atto degli accordi raggiunti dalle parti sopra epigrafati, ritenuta manifestamente superflua l'audizione delle minori in virtù dell'accordo raggiunto, questo collegio ritiene di poter recepire le condizioni concordate dai genitori in quanto esse corrispondono all'interesse materiale e morale della prole minore e sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Nulla per le spese stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
1) ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento delle figlie Per_3
, nata il [...], e , nata il [...], alle seguenti condizioni:
[...] Per_4
- Le figlie sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e manterranno la residenza presso la madre a Venezia, Cannaregio 4893. Parte_1
- Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori.
- Durante il periodo scolastico:
Per_ Per_ 1) Il padre terrà con sé le figlie e a fine settimana alterni da sabato alle 13.00, andandole a prendere all'uscita di scuola, fino al lunedì mattina con l'onere di accompagnarle a scuola.
2) Nella settimana in cui il padre non terrà le figlie per il fine settimana, le terrà con sé martedì dall'uscita di scuola alle ore 17:00, fino alla sera stessa dopo cena con l'onere della madre di riprenderle alle ore 21:00.
- Durante il periodo delle vacanze scolastiche:
Per_ Per_ 1) Il padre terrà con sé le figlie e a fine settimana alterni da venerdì alle 10.00, da casa della madre,
con l'onere della madre di riprenderle entro le ore 10:00 di lunedì.
2) Nella settimana in cui il padre non terrà le figlie per il fine settimana, le terrà con sé martedì dalle ore 10:00,
fino alla sera stessa dopo cena con l'onere della madre di riprenderle alle ore 22:00.
Pag. 3 di 4 3) Nel caso di impedimenti da ambo le parti, si concorda, ove non fosse possibile usufruire dell'aiuto dei parenti, di richiedere l'intervento di baby-sitter il cui onere sarà a carico della parte impedita.
- Quanto alle vacanze natalizie: esse saranno suddivise in due periodi, dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, alternativamente attribuiti a ciascun genitore;
- quanto alle vacanze pasquali: ciascun genitore trascorrerà con le figlie metà del periodo alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
- Durante il periodo estivo il padre terrà con sé le figlie per tre settimane, anche non consecutive, in periodi da concordarsi tra genitori entro fine maggio di ciascun anno.
- il sig. verserà quale contributo al mantenimento delle figlie, entro il giorno 10 del mese, la Parte_2
somma di euro 700,00 (settecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ed il 50% delle spese straordinarie, quali spese mediche, scolastiche, sportive, ricreative e culturali, come da protocollo sottoscritto dal tribunale di Venezia con l'Ordine degli Avvocati di Venezia il 19 settembre 2019.
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 13.2.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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