TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 9354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9354 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE
R.G. 25512/2021
Il Giudice Monocratico della VI sezione civile del Tribunale di Napoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale r.p.t. elettivamente domiciliato in Grumo Nevano (Na) alla via
Cimmino 37 presso lo studio dell'avv. LUCIANO PALERMO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
attore
e
Controparte_1
P.I. I )
[...] P.IVA_2
convenuto contumace
OGGETTO: richiesta di risarcimento danni extracontrattuali.
CONCLUSIONI: rese da parte attrice all' udienza del 06.06.2025 disposta in modalità telematica.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69 del 18.06.2009. Verrà riepilogata in ogni caso brevemente la vicenda oggetto giudizio e sinteticamente l'iter processuale della causa. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale in epigrafe,
[...]
Controparte_1 per il sinistro causato ad un autocarro di sua
[...] proprietà dalla denominata T1 di proprietà della società CP_2 convenuta. Sosteneva l' attrice che il giorno 02/03/2021 in Napoli all' interno della area in zona Granili, all' interno della area portuale di CP_1
Napoli, alle ore 15,00 circa, l' autocarro Renault TG. FL 608MZ di sua proprietà mentre era regolarmente fermo in attesa delle operazioni di carico e scarico effettuate della denominata T1 (unità di CP_2 movimentazione per carico e scarico merci), veniva danneggiato, dal mezzo gru, a causa di una errata manovra posta in essere dal manovratore che nel sollevare un container, non attendeva la fine della fase di oscillazione del carrello che veniva abbassato frettolosamente, causando un urto violento contro il mezzo dell' attore colpendo il lato destro della cabina che subiva ingenti danni. A seguito del suddetto danneggiamento della cabina dell'autocarro Renault TG. Fl - 608MZ la società attorea formalizzava la richiesta dei danni subiti in complessivi € 36.564,21 così specificati: € 28.042,81 per i danni materiali riportati alla cabina, come da fattura di riparazione emessa dalla Motor Truck – Concessionaria Renault in data 03.06.202 ed € 8.521,40 pari ai costi di sub trasporto, effettuato da altra società che l' attrice affermava di aver sostenuto, a causa del fermo tecnico necessario per la riparazione dell' autocarro danneggiato. In data 11.06.2021, la società istante riceveva dalla compagnia CP_3
che garantiva la società convenuta, bonifico bancario a titolo di
[...] risarcimento danni, la somma di € 23.000,00.
2 Ritenuto il suddetto importo incongruo e non satisfattivo per i danni che sosteneva di aver subito, l' attrice in data 25.06.2021 inoltrava via pec alla società convenuta che la somma ricevuta veniva trattenuta a titolo di acconto sulla maggiore somma richiesta. Alla suddetta pec non seguiva nessun riscontro come nessun riscontro seguiva alla notifica della negoziazione assistita cosicché la società attrice notificava l' atto di citazione ai danni della società convenuta per sentir: “ a) dichiarare la responsabilità esclusiva dell' incidente descritto in premessa a carico del manovratore del denominato T1 (unità Parte_2 di movimento per carico e scarico merci) di proprietà della società
b) condannare …la convenuta Controparte_1 CP_1
,in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore
[...] dell' istante, a titolo di risarcimento Parte_1 danni la somma complessiva di € 36.564 ,21 di cui: a) 28.042, 81per i danni materiali…”, specificando che da tale somma andrà detratta quella già ricevuta e trattenuta in acconto pari ad € 23.000,00 e “b) € 8.521,00 per i danni indiretti conseguenti al fermo tecnico …”. Conseguenza di ciò è la richiesta di condanna del pagamento della somma residua di € 13.564,21o comunque, in quella diversa somma che il giudice adito dovesse ritenere equa e satisfattiva, con interessi e svalutazione monetaria dal fatto fino all' effettivo soddisfo, il tutto contenuto entro il limite di € 26.000,00, oltre la condanna alle spese di giudizio. Inscritta la causa a ruolo, veniva assegnata alla sesta sezione civile del Tribunale di Napoli, con giudice designato Maria Teresa Mondo, allora Presidente della summenzionata sezione, che all' udienza del 19.04.2022, dava atto della mancata costituzione della convenuta pur regolarmente citata e concedeva i termini di cui all' art. 183 cpc comma 6, rinviando all' udienza del 2.11.2022 per la quale disponeva la trattazione scritta. Articolate dalla parte attrice le istante istruttorie di ammissione prova testimoniale e di CTU per accertare i danni da esso riportati nonché la quantificazione degli stessi. In data 29.11.2023 veniva ammessa la prova articolata dalla parte attrice, ed in data 04.07.2023 , veniva sentito il sig.
ed all' esito della sua deposizione, il difensore Testimone_1
3 dell'attore rinunciava alla escussione dell'altro teste ammesso chiedendo la nomina di un CTU per la quantificazione dei danni. Il Giudice autorizzava la CTU nominando il dott. che Persona_1 successivamente al giuramento conferito telematicamente, provvedeva nei termini concessi, in data 25.06.2024, al deposito della relazione tecnica. Il giudizio veniva rinviata all' udienza disposta con modalità di trattazione scritta dell'1.06.2025 per precisazione conclusioni dalla dott.ssa Nissim a cui la causa veniva assegnata a seguito di scardinamento del ruolo della Presidente Mondo, per poi essere successivamente e definitivamente assegnata alla scrivente che la introitata a sentenza con ordinanza del 10.06.2025, con la concessione dei termini dell'art. 190 cpc. La parte costituita non provvedeva al deposito della comparsa conclusionale. La domanda dell' attore è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono. La legittimazione attiva è dimostra dalla documentazione PRA prodotta in atti attestante la proprietà dell' autocarro della società attrice mentre la legittimazione passiva è confermata dalla corrispondenza intercorsa tra le parti da cui si evince la legittimazione passiva mai stata contestata da parte convenuta, nonché dal bonifico corrisposto a seguito della richiesta risarcitoria. Va premesso, che la fattispecie sub iudice va inquadrata nell' ipotesi di cui all'art. 2054 c,c, che regola la responsabilità extracontrattuale derivante dalla circolazione di veicoli, stabilendo che il conducente è obbligato a risarcire i danni a meno che non provi di aver fatto il possibile pe evitarli. Infatti la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell' art. 2054 c.c. , si applica anche al caso di manovratore di gru che causa danni ad un veicolo fermo. Tale norma si applica a qualsiasi veicolo senza guida di rotaie includendo quindi nella circolazione dei veicoli, anche le gru. Va altresì evidenziato che nel presente giudizio,, la società attrice ha provveduto ad inoltrare la citazione alla società proprietario della gru, responsabile del danno causato da un suo manovratore (conducente) ex art. 2043 c.c., senza coinvolgere nel presente giudizio la società assicurativa che lo garantiva.
4 Conseguentemente la condizione di proponibilità della domanda deve ritenersi rispettata, in linea generale, ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire alla controparte una valutazione della richiesta, secondo un giudizio da svolgersi non già formalisticamente ex ante bensì ex post, alla luce del contegno di entrambe le parti da valutare ex fide bona. Nel merito si osserva che secondo la regola generale del processo, incombe sull' attore l' onere di provare l' assunto posto a fondamento della pretesa ovvero di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore. Pertanto, quanto sostenuto da parte attrice è stato confermato sia dalle risultanze istruttorie sia dalla produzione documentale dimostrando la veridicità del verificarsi del sinistro nelle circostanze di luogo e di tempo indicate in citazione. Inoltre , tale circostanza risulta anche confermata dal fatto che la società convenuta proprietaria della gru non si sia costituita e non abbia contestato ne stragiudizialmente ne processualmente, quanto sostenuto dall' attore in merito al sinistro oggetto di causa. A sostengno di ciò abbiamo le dichiarazioni rese del sig. Tes_1
che si ritengono convincenti e prive di contraddizioni e,
[...] pertanto, valutate integralmente attendibile hanno confermato il verificarsi e la dinamica del sinistro, il luogo e l' ora in cui avveniva. Il teste preliminarmente a domanda del giudice dichiara di essere indifférente, per avendo nessuno dei rapporti di cui all'art. 252 c.p.c. con le parti in causa e di essere a conoscenza dei fatti di causa perché il 02.03.2021 verso le ore 15:00 si trovava all' interno dell' area in zona Granilli, nell' area portuale di Napoli, per CP_1 consegnare le bolle per conto di una società terza allorquando vide l'autocarro Renault tg FL 608MZ che era fermo in un luogo consentito in attesa delle operazioni di carico ad opera della denominata Parte_2
T1 ( unità di movimento per carico e scarico merci), venire danneggiato del suddetto mezzo gru a seguito di una manovra posta in essere dall' operatore.
5 Riferisce il teste: “… ho visto che c' era un autocarro Renault di colore bianco fermo che era in attesa del carico di container, mentre l' autista era fuori la cabina che aspettava … il manovratore della gru che caricava i container, aveva un container che non era fermo ma oscillava, e invece di fermare il braccio aspettando che si fermasse l' oscillazione, continuò la manovra e urtò l'autocarro nella parte superiore dal lato del passeggero. L' urto è avvenuto con lo spigolo del conteainer che stava sopra la gru e la parte superiore dell' autocarro … l'autocarro Renault riportava a seguito dell' urto subito danni alla cabina di comando, al parabrezza, alla porta, all' antenna, alla maniglia, al pannello tetto, allo specchio retrovisore, al deflettore,al frigorifero …l'autocarro subiva danni alla cabina che era completamente schiacciata … subiva danni al vetro anteriore ed a due vetri anteriori laterali ... il camion si trovava in una zona autorizzata quale quella che veniva utilizzata da coloro che caricano e scaricano i container
… mi trovavo in macchina esattamente di fronte al camion”. Al teste vengono poi mostrate le foto prodotte dall' attore dalle quali ricnoosce le condizioni dell' autocarro dopo il sinistro, lo stato dei luoghi, nonchè la posizione che l' autocarro aveva al momento del sinistro. La testimonianza assunta, valutata integralmente attendibile, conferma quanto riportato nell'atto di citazione che l' incidente oggetto di causa è avvenuto per una errata manovra posta in essere dal manovratore della gru (Transtainer denominata T1) e che pertanto, la responsabilità del sinistro deve esere ascritta esclusivamente alla società convenuta proprietaria e custode della gru oltre che datrice di lavoro dell'operatore. Conseguenza di ciò è che l' incidente è avvenuto per colpa esclusiva della e che vi è nesso causale tra l' errata manovra Controparte_1 posta in essere dal manovratore della gru ed i danni subiti dall' autocarro in sosta. Quindi, nessuna corresponsabilità ex art. 2054 c,c, del sinistro può essere ascritta alla società attrice in quanto al momento del verificarsi dell' incidente, come si rileva dalla deposizione del teste escusso, l'autocarro Renault tg FL 608MZ di sua proprietà era fermo, in una zona autorizzata, mentre l' autista era fuori dalla cabina in attesa delle operazioni di carico ad opera della denominata T1. Parte_2
6 Escusso il teste, per la quantificazione dei danni ad istanza della società attrice il giudice nominava il CTU dott. al quale Persona_1 affidava il seguente incarico: “accerti, sulla base dei rilievi fotografici e delle dichiarazioni del teste, gli interventi necessari per la riparazione dei danni determinati dal sinistro per cui è causa;
ne indichi il costo alla data della fattura in atti;
riscontri attraverso l' esame dell' autocarro se disponibile, l' avvenuta riparazione;
nel provvedere alla quantificazione dei danni applichi, se del caso, un coefficiente di abbattimento che tenga conto della vetustà del veicolo”. I risultati a cui giunge l' ausiliario nella sua relazione confermano i danni subiti dall' attrice a seguito del sinistro. Inoltre, l'ausiliario confrontando la fattura relativa ai lavori per la riparazione dell' autocarro, emessa dalla Motor Truck del 03.06.2021, versata in atti da parte attrice, con il costo delle riparazioni indicato nella stima analitica redatta ed allegata alla relazione, rileva che la spesa risulta essere in linea con i costi del periodo in cui è stato emesso il documento fiscale e “… di aver verificato la sostituzione della cabina danneggiata e delle parti indicate nella fattura versata in atti”. Inoltre l' ausiliario in merito al “coefficiente di abbattimento” che tiene conto della vetustà del veicolo, specifica che nel caso in esame tale coefficiente non va applicato in quanto non sono stati coinvolti “elementi meccanici di movimentazione soggetti ad usura legati all' utilizzo del veicolo”. Alla luce di ciò, in base alla scheda analitica allegata alla relazione dall'ausiliario, abbiamo la conferma della quantificazione dei danni materiali riportati nel sinistro dall' autocarro di proprietà attorea e la corrispondenza dell' ammontare richiesto di cui alla fattura per la riparazione effettuate a titolo di risarcimento . Pertanto, si ritiene di aderire integralmente alle conclusioni del CTU per la completezza della disamina e la coerenza con le risultanze documentali, che rendono la stima attendibile e condivisibile. Di conseguenza i danni patrimoniali riportati dall' autocarro possono essere quantificati in € 28.042,81 ammontare corrispondente all' importo di cui alla fattura di riparazione prodotta da parte attrice
7 essendo in questo caso stato dimostrato l'esistenza del danno e la prova dell' entità del danno. Ciò perché, la fattura commerciale, nel processo di cognizione pur avendo valore di mero indizio e non di prova piena, relativamente ai danni materiali subiti è stata confermata dalla valutazione oggetto della relazione del CTU. Invece, in merito alla richiesta risarcitoria per danni indiretti da fermo tecnico, va rilevato che tale richiesta si basa sulla produzione agli atti di fatture emesse pure esse da una terza società che non possono ritenersi sufficiente ad assolvere l' onere della prova che necessita di ben altri strumenti e mezzi. In questo caso, la parte attorea non ha assolto all' onere probatorio che su di essa incombeva a fondamento della sua richiesta risarcitoria di € 8.521,00 a titolo di danni indiretti conseguenti al fermo tecnico, in quanto manca il supporto di documenti fiscali e contabili che attestino l'effettività degli esborsi con assegni, bonifici e quietanze. Si aggiunga inoltre, che due delle fatture prodotte emesse dalla società risalgono a prestazioni effettuate per conto della Controparte_4 società attrice riferibili ad un periodo precedente (fattura n. 21 del 28.02.2021 e fattura n. 22 del 28.02.2021 ) a quello del sinistro avvenuto in data 02.03.2021. Per tale motivo non può essere accolta la richiesta risarcitoria di pagamento dell' importo di € 8.521,00 a titolo di danno indiretto per la sosta tecnica, non essendo stata idoneamente provata. Allo stato degli atti, risulta dovuto alla parte attrice l' importo di € 5.024,81 quale differenza a saldo del danno materiale riportato nel sinistro il cui ammontare complessivo di € 28.042,81 è stato confermato dall'ausiliario nella CTU, dal quale va detratto l' importo che l'attrice ha ricevuto e trattenuto a titolo di acconto, pari ad € 23.000,00. Pertanto, il credito residuo di € 5.024,81 costituendo debito di valore , va poi , maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio.
8 La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell' autorevole insegnamento della Corte di Cassazione (cfr. sentenza del 17 febbraio 1995 n. 1712), mediante l' attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma residua liquidata a titolo di risarcimento danni del bene danneggiato, mediante l' applicazione degli indici pubblicati dall'istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici istat una devalutazione dell' importo al momento del fatto illecito ( ovvero dall 02.03.2021) per poi rivalutarlo, anno per anno sulla base dei medesimi indici, fino all' attualità sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono poi dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva del residuo dovuto, determinata in base ai calcoli sopra esposti. Le spese di lite e gli onorari seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in riferimento ai parametri disciplinati dal D.M. 55/2014 e aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022, sugli importi dello scaglione dei valori medi. Le spese di CTU, in considerazione dell' esito del giudizio , si pongono a carico della parte convenuta, con il conseguente diritto dell' attore di ripetere dagli stessi le somme eventualmente versate o che sono state versate all' ausiliario, in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul giudizio promosso da Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. contro
[...] [...]
in Controparte_1 persona del legale rappresentante p. t. , così provvede:
1) dichiara la contumacia di
[...] in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. ; 2) accoglie la domanda attore nei limiti indicati in motivazione e per l' effetto, condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento , in favore di
[...]
[..
[...] della somma residua di € di € 5.024,81 oltre Parte_3 interessi e rivalutazione monetaria come espressi in parte motiva;
3) condanna parte convenuta al pagamento in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario degli esborsi se sostenuti ( di contributo unificato e di diritti di cancelleria) e degli onorari di giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa. come per legge;
4) le spese di CTU, si pongono a carico della parte convenuta soccombente, con il conseguente diritto dell' attore di ripetere dalle stesse le somme eventualmente versate o che saranno versate all' ausiliario in forza del decreto di liquidazione del 14.05.2024.
Così deciso in data 17/10/2025.
Il GOP dott.ssa Annunziata Pesce
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE
R.G. 25512/2021
Il Giudice Monocratico della VI sezione civile del Tribunale di Napoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale r.p.t. elettivamente domiciliato in Grumo Nevano (Na) alla via
Cimmino 37 presso lo studio dell'avv. LUCIANO PALERMO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
attore
e
Controparte_1
P.I. I )
[...] P.IVA_2
convenuto contumace
OGGETTO: richiesta di risarcimento danni extracontrattuali.
CONCLUSIONI: rese da parte attrice all' udienza del 06.06.2025 disposta in modalità telematica.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69 del 18.06.2009. Verrà riepilogata in ogni caso brevemente la vicenda oggetto giudizio e sinteticamente l'iter processuale della causa. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale in epigrafe,
[...]
Controparte_1 per il sinistro causato ad un autocarro di sua
[...] proprietà dalla denominata T1 di proprietà della società CP_2 convenuta. Sosteneva l' attrice che il giorno 02/03/2021 in Napoli all' interno della area in zona Granili, all' interno della area portuale di CP_1
Napoli, alle ore 15,00 circa, l' autocarro Renault TG. FL 608MZ di sua proprietà mentre era regolarmente fermo in attesa delle operazioni di carico e scarico effettuate della denominata T1 (unità di CP_2 movimentazione per carico e scarico merci), veniva danneggiato, dal mezzo gru, a causa di una errata manovra posta in essere dal manovratore che nel sollevare un container, non attendeva la fine della fase di oscillazione del carrello che veniva abbassato frettolosamente, causando un urto violento contro il mezzo dell' attore colpendo il lato destro della cabina che subiva ingenti danni. A seguito del suddetto danneggiamento della cabina dell'autocarro Renault TG. Fl - 608MZ la società attorea formalizzava la richiesta dei danni subiti in complessivi € 36.564,21 così specificati: € 28.042,81 per i danni materiali riportati alla cabina, come da fattura di riparazione emessa dalla Motor Truck – Concessionaria Renault in data 03.06.202 ed € 8.521,40 pari ai costi di sub trasporto, effettuato da altra società che l' attrice affermava di aver sostenuto, a causa del fermo tecnico necessario per la riparazione dell' autocarro danneggiato. In data 11.06.2021, la società istante riceveva dalla compagnia CP_3
che garantiva la società convenuta, bonifico bancario a titolo di
[...] risarcimento danni, la somma di € 23.000,00.
2 Ritenuto il suddetto importo incongruo e non satisfattivo per i danni che sosteneva di aver subito, l' attrice in data 25.06.2021 inoltrava via pec alla società convenuta che la somma ricevuta veniva trattenuta a titolo di acconto sulla maggiore somma richiesta. Alla suddetta pec non seguiva nessun riscontro come nessun riscontro seguiva alla notifica della negoziazione assistita cosicché la società attrice notificava l' atto di citazione ai danni della società convenuta per sentir: “ a) dichiarare la responsabilità esclusiva dell' incidente descritto in premessa a carico del manovratore del denominato T1 (unità Parte_2 di movimento per carico e scarico merci) di proprietà della società
b) condannare …la convenuta Controparte_1 CP_1
,in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore
[...] dell' istante, a titolo di risarcimento Parte_1 danni la somma complessiva di € 36.564 ,21 di cui: a) 28.042, 81per i danni materiali…”, specificando che da tale somma andrà detratta quella già ricevuta e trattenuta in acconto pari ad € 23.000,00 e “b) € 8.521,00 per i danni indiretti conseguenti al fermo tecnico …”. Conseguenza di ciò è la richiesta di condanna del pagamento della somma residua di € 13.564,21o comunque, in quella diversa somma che il giudice adito dovesse ritenere equa e satisfattiva, con interessi e svalutazione monetaria dal fatto fino all' effettivo soddisfo, il tutto contenuto entro il limite di € 26.000,00, oltre la condanna alle spese di giudizio. Inscritta la causa a ruolo, veniva assegnata alla sesta sezione civile del Tribunale di Napoli, con giudice designato Maria Teresa Mondo, allora Presidente della summenzionata sezione, che all' udienza del 19.04.2022, dava atto della mancata costituzione della convenuta pur regolarmente citata e concedeva i termini di cui all' art. 183 cpc comma 6, rinviando all' udienza del 2.11.2022 per la quale disponeva la trattazione scritta. Articolate dalla parte attrice le istante istruttorie di ammissione prova testimoniale e di CTU per accertare i danni da esso riportati nonché la quantificazione degli stessi. In data 29.11.2023 veniva ammessa la prova articolata dalla parte attrice, ed in data 04.07.2023 , veniva sentito il sig.
ed all' esito della sua deposizione, il difensore Testimone_1
3 dell'attore rinunciava alla escussione dell'altro teste ammesso chiedendo la nomina di un CTU per la quantificazione dei danni. Il Giudice autorizzava la CTU nominando il dott. che Persona_1 successivamente al giuramento conferito telematicamente, provvedeva nei termini concessi, in data 25.06.2024, al deposito della relazione tecnica. Il giudizio veniva rinviata all' udienza disposta con modalità di trattazione scritta dell'1.06.2025 per precisazione conclusioni dalla dott.ssa Nissim a cui la causa veniva assegnata a seguito di scardinamento del ruolo della Presidente Mondo, per poi essere successivamente e definitivamente assegnata alla scrivente che la introitata a sentenza con ordinanza del 10.06.2025, con la concessione dei termini dell'art. 190 cpc. La parte costituita non provvedeva al deposito della comparsa conclusionale. La domanda dell' attore è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono. La legittimazione attiva è dimostra dalla documentazione PRA prodotta in atti attestante la proprietà dell' autocarro della società attrice mentre la legittimazione passiva è confermata dalla corrispondenza intercorsa tra le parti da cui si evince la legittimazione passiva mai stata contestata da parte convenuta, nonché dal bonifico corrisposto a seguito della richiesta risarcitoria. Va premesso, che la fattispecie sub iudice va inquadrata nell' ipotesi di cui all'art. 2054 c,c, che regola la responsabilità extracontrattuale derivante dalla circolazione di veicoli, stabilendo che il conducente è obbligato a risarcire i danni a meno che non provi di aver fatto il possibile pe evitarli. Infatti la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell' art. 2054 c.c. , si applica anche al caso di manovratore di gru che causa danni ad un veicolo fermo. Tale norma si applica a qualsiasi veicolo senza guida di rotaie includendo quindi nella circolazione dei veicoli, anche le gru. Va altresì evidenziato che nel presente giudizio,, la società attrice ha provveduto ad inoltrare la citazione alla società proprietario della gru, responsabile del danno causato da un suo manovratore (conducente) ex art. 2043 c.c., senza coinvolgere nel presente giudizio la società assicurativa che lo garantiva.
4 Conseguentemente la condizione di proponibilità della domanda deve ritenersi rispettata, in linea generale, ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire alla controparte una valutazione della richiesta, secondo un giudizio da svolgersi non già formalisticamente ex ante bensì ex post, alla luce del contegno di entrambe le parti da valutare ex fide bona. Nel merito si osserva che secondo la regola generale del processo, incombe sull' attore l' onere di provare l' assunto posto a fondamento della pretesa ovvero di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore. Pertanto, quanto sostenuto da parte attrice è stato confermato sia dalle risultanze istruttorie sia dalla produzione documentale dimostrando la veridicità del verificarsi del sinistro nelle circostanze di luogo e di tempo indicate in citazione. Inoltre , tale circostanza risulta anche confermata dal fatto che la società convenuta proprietaria della gru non si sia costituita e non abbia contestato ne stragiudizialmente ne processualmente, quanto sostenuto dall' attore in merito al sinistro oggetto di causa. A sostengno di ciò abbiamo le dichiarazioni rese del sig. Tes_1
che si ritengono convincenti e prive di contraddizioni e,
[...] pertanto, valutate integralmente attendibile hanno confermato il verificarsi e la dinamica del sinistro, il luogo e l' ora in cui avveniva. Il teste preliminarmente a domanda del giudice dichiara di essere indifférente, per avendo nessuno dei rapporti di cui all'art. 252 c.p.c. con le parti in causa e di essere a conoscenza dei fatti di causa perché il 02.03.2021 verso le ore 15:00 si trovava all' interno dell' area in zona Granilli, nell' area portuale di Napoli, per CP_1 consegnare le bolle per conto di una società terza allorquando vide l'autocarro Renault tg FL 608MZ che era fermo in un luogo consentito in attesa delle operazioni di carico ad opera della denominata Parte_2
T1 ( unità di movimento per carico e scarico merci), venire danneggiato del suddetto mezzo gru a seguito di una manovra posta in essere dall' operatore.
5 Riferisce il teste: “… ho visto che c' era un autocarro Renault di colore bianco fermo che era in attesa del carico di container, mentre l' autista era fuori la cabina che aspettava … il manovratore della gru che caricava i container, aveva un container che non era fermo ma oscillava, e invece di fermare il braccio aspettando che si fermasse l' oscillazione, continuò la manovra e urtò l'autocarro nella parte superiore dal lato del passeggero. L' urto è avvenuto con lo spigolo del conteainer che stava sopra la gru e la parte superiore dell' autocarro … l'autocarro Renault riportava a seguito dell' urto subito danni alla cabina di comando, al parabrezza, alla porta, all' antenna, alla maniglia, al pannello tetto, allo specchio retrovisore, al deflettore,al frigorifero …l'autocarro subiva danni alla cabina che era completamente schiacciata … subiva danni al vetro anteriore ed a due vetri anteriori laterali ... il camion si trovava in una zona autorizzata quale quella che veniva utilizzata da coloro che caricano e scaricano i container
… mi trovavo in macchina esattamente di fronte al camion”. Al teste vengono poi mostrate le foto prodotte dall' attore dalle quali ricnoosce le condizioni dell' autocarro dopo il sinistro, lo stato dei luoghi, nonchè la posizione che l' autocarro aveva al momento del sinistro. La testimonianza assunta, valutata integralmente attendibile, conferma quanto riportato nell'atto di citazione che l' incidente oggetto di causa è avvenuto per una errata manovra posta in essere dal manovratore della gru (Transtainer denominata T1) e che pertanto, la responsabilità del sinistro deve esere ascritta esclusivamente alla società convenuta proprietaria e custode della gru oltre che datrice di lavoro dell'operatore. Conseguenza di ciò è che l' incidente è avvenuto per colpa esclusiva della e che vi è nesso causale tra l' errata manovra Controparte_1 posta in essere dal manovratore della gru ed i danni subiti dall' autocarro in sosta. Quindi, nessuna corresponsabilità ex art. 2054 c,c, del sinistro può essere ascritta alla società attrice in quanto al momento del verificarsi dell' incidente, come si rileva dalla deposizione del teste escusso, l'autocarro Renault tg FL 608MZ di sua proprietà era fermo, in una zona autorizzata, mentre l' autista era fuori dalla cabina in attesa delle operazioni di carico ad opera della denominata T1. Parte_2
6 Escusso il teste, per la quantificazione dei danni ad istanza della società attrice il giudice nominava il CTU dott. al quale Persona_1 affidava il seguente incarico: “accerti, sulla base dei rilievi fotografici e delle dichiarazioni del teste, gli interventi necessari per la riparazione dei danni determinati dal sinistro per cui è causa;
ne indichi il costo alla data della fattura in atti;
riscontri attraverso l' esame dell' autocarro se disponibile, l' avvenuta riparazione;
nel provvedere alla quantificazione dei danni applichi, se del caso, un coefficiente di abbattimento che tenga conto della vetustà del veicolo”. I risultati a cui giunge l' ausiliario nella sua relazione confermano i danni subiti dall' attrice a seguito del sinistro. Inoltre, l'ausiliario confrontando la fattura relativa ai lavori per la riparazione dell' autocarro, emessa dalla Motor Truck del 03.06.2021, versata in atti da parte attrice, con il costo delle riparazioni indicato nella stima analitica redatta ed allegata alla relazione, rileva che la spesa risulta essere in linea con i costi del periodo in cui è stato emesso il documento fiscale e “… di aver verificato la sostituzione della cabina danneggiata e delle parti indicate nella fattura versata in atti”. Inoltre l' ausiliario in merito al “coefficiente di abbattimento” che tiene conto della vetustà del veicolo, specifica che nel caso in esame tale coefficiente non va applicato in quanto non sono stati coinvolti “elementi meccanici di movimentazione soggetti ad usura legati all' utilizzo del veicolo”. Alla luce di ciò, in base alla scheda analitica allegata alla relazione dall'ausiliario, abbiamo la conferma della quantificazione dei danni materiali riportati nel sinistro dall' autocarro di proprietà attorea e la corrispondenza dell' ammontare richiesto di cui alla fattura per la riparazione effettuate a titolo di risarcimento . Pertanto, si ritiene di aderire integralmente alle conclusioni del CTU per la completezza della disamina e la coerenza con le risultanze documentali, che rendono la stima attendibile e condivisibile. Di conseguenza i danni patrimoniali riportati dall' autocarro possono essere quantificati in € 28.042,81 ammontare corrispondente all' importo di cui alla fattura di riparazione prodotta da parte attrice
7 essendo in questo caso stato dimostrato l'esistenza del danno e la prova dell' entità del danno. Ciò perché, la fattura commerciale, nel processo di cognizione pur avendo valore di mero indizio e non di prova piena, relativamente ai danni materiali subiti è stata confermata dalla valutazione oggetto della relazione del CTU. Invece, in merito alla richiesta risarcitoria per danni indiretti da fermo tecnico, va rilevato che tale richiesta si basa sulla produzione agli atti di fatture emesse pure esse da una terza società che non possono ritenersi sufficiente ad assolvere l' onere della prova che necessita di ben altri strumenti e mezzi. In questo caso, la parte attorea non ha assolto all' onere probatorio che su di essa incombeva a fondamento della sua richiesta risarcitoria di € 8.521,00 a titolo di danni indiretti conseguenti al fermo tecnico, in quanto manca il supporto di documenti fiscali e contabili che attestino l'effettività degli esborsi con assegni, bonifici e quietanze. Si aggiunga inoltre, che due delle fatture prodotte emesse dalla società risalgono a prestazioni effettuate per conto della Controparte_4 società attrice riferibili ad un periodo precedente (fattura n. 21 del 28.02.2021 e fattura n. 22 del 28.02.2021 ) a quello del sinistro avvenuto in data 02.03.2021. Per tale motivo non può essere accolta la richiesta risarcitoria di pagamento dell' importo di € 8.521,00 a titolo di danno indiretto per la sosta tecnica, non essendo stata idoneamente provata. Allo stato degli atti, risulta dovuto alla parte attrice l' importo di € 5.024,81 quale differenza a saldo del danno materiale riportato nel sinistro il cui ammontare complessivo di € 28.042,81 è stato confermato dall'ausiliario nella CTU, dal quale va detratto l' importo che l'attrice ha ricevuto e trattenuto a titolo di acconto, pari ad € 23.000,00. Pertanto, il credito residuo di € 5.024,81 costituendo debito di valore , va poi , maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio.
8 La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell' autorevole insegnamento della Corte di Cassazione (cfr. sentenza del 17 febbraio 1995 n. 1712), mediante l' attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma residua liquidata a titolo di risarcimento danni del bene danneggiato, mediante l' applicazione degli indici pubblicati dall'istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici istat una devalutazione dell' importo al momento del fatto illecito ( ovvero dall 02.03.2021) per poi rivalutarlo, anno per anno sulla base dei medesimi indici, fino all' attualità sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono poi dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva del residuo dovuto, determinata in base ai calcoli sopra esposti. Le spese di lite e gli onorari seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in riferimento ai parametri disciplinati dal D.M. 55/2014 e aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022, sugli importi dello scaglione dei valori medi. Le spese di CTU, in considerazione dell' esito del giudizio , si pongono a carico della parte convenuta, con il conseguente diritto dell' attore di ripetere dagli stessi le somme eventualmente versate o che sono state versate all' ausiliario, in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul giudizio promosso da Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. contro
[...] [...]
in Controparte_1 persona del legale rappresentante p. t. , così provvede:
1) dichiara la contumacia di
[...] in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. ; 2) accoglie la domanda attore nei limiti indicati in motivazione e per l' effetto, condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento , in favore di
[...]
[..
[...] della somma residua di € di € 5.024,81 oltre Parte_3 interessi e rivalutazione monetaria come espressi in parte motiva;
3) condanna parte convenuta al pagamento in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario degli esborsi se sostenuti ( di contributo unificato e di diritti di cancelleria) e degli onorari di giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa. come per legge;
4) le spese di CTU, si pongono a carico della parte convenuta soccombente, con il conseguente diritto dell' attore di ripetere dalle stesse le somme eventualmente versate o che saranno versate all' ausiliario in forza del decreto di liquidazione del 14.05.2024.
Così deciso in data 17/10/2025.
Il GOP dott.ssa Annunziata Pesce
10