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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/06/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
1442/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1442/24 promossa da:
nato in [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv.to CP_1
Capponi Stefania, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Tiberi Elisabetta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di cessazione effetti civili del matrimonio contratto il
09/05/1999 in NI (TR), precisando che dall'unione sono nati i figli: il Parte_1
12/08/2003 in NI (TR) e il 06/07/2000 in NI (TR) entrambi Controparte_3 maggiorenni, precisando che per il figlio affetto da difficoltà di salute il Tribunale Pt_1 di Terni con decreto del 9/2/23 ha nominato amministratrice di sostegno CP_2
, madre del beneficiario, e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed
[...] appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di cessazione effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023), con sentenza parziale n. 7/25 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di cessazione effetti civili del matrimonio:
“1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) la casa famigliare sita in NI, Via della Madonnella n. 3/T, di proprietà del padre della
SI.ra viene assegnata alla SI.ra , quale genitore convivente CP_2 Controparte_2 con il figlio non autosufficiente economicamente;
Pt_1
3) il SI. verserà entro il 15 di ogni mese, alla moglie a titolo di contributo CP_1 al mantenimento del figlio la somma di € 200,00 somma rivalutabile annualmente Pt_1 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo
d'intesa sottoscritto tra i Magistrati e gli Avvocati del Tribunale di Terni in data 27 giugno
2018 che, le parti dichiarano di conoscere in ogni sua parte;
4) nulla viene disposto a titolo di mantenimento dei coniugi essendo, ad oggi, entrambi autosufficienti economicamente;
5) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
6) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio. L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 09/05/1999 tra
e in NI (TR) alle condizioni CP_1 Controparte_2 indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
RN (TR) (atto n. 12, parte II, Serie A, Uff. 1, anno 1999);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11 giugno 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1442/24 promossa da:
nato in [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv.to CP_1
Capponi Stefania, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Tiberi Elisabetta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di cessazione effetti civili del matrimonio contratto il
09/05/1999 in NI (TR), precisando che dall'unione sono nati i figli: il Parte_1
12/08/2003 in NI (TR) e il 06/07/2000 in NI (TR) entrambi Controparte_3 maggiorenni, precisando che per il figlio affetto da difficoltà di salute il Tribunale Pt_1 di Terni con decreto del 9/2/23 ha nominato amministratrice di sostegno CP_2
, madre del beneficiario, e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed
[...] appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di cessazione effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023), con sentenza parziale n. 7/25 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di cessazione effetti civili del matrimonio:
“1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) la casa famigliare sita in NI, Via della Madonnella n. 3/T, di proprietà del padre della
SI.ra viene assegnata alla SI.ra , quale genitore convivente CP_2 Controparte_2 con il figlio non autosufficiente economicamente;
Pt_1
3) il SI. verserà entro il 15 di ogni mese, alla moglie a titolo di contributo CP_1 al mantenimento del figlio la somma di € 200,00 somma rivalutabile annualmente Pt_1 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo
d'intesa sottoscritto tra i Magistrati e gli Avvocati del Tribunale di Terni in data 27 giugno
2018 che, le parti dichiarano di conoscere in ogni sua parte;
4) nulla viene disposto a titolo di mantenimento dei coniugi essendo, ad oggi, entrambi autosufficienti economicamente;
5) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
6) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio. L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 09/05/1999 tra
e in NI (TR) alle condizioni CP_1 Controparte_2 indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
RN (TR) (atto n. 12, parte II, Serie A, Uff. 1, anno 1999);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11 giugno 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti