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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 01/06/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 327/2025 introdotta con ricorso depositato in data 21.03.2025 da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AP) il 28.06.1951 e residente in [...] e
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
07.05.1958 e residente in [...], entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Elisa Remoli del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. dichiarava “visto, nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2025, i ricorrenti sulla premessa che: - i coniugi avevano contratto matrimonio in Montefortino (FM) il 02.06.1979, trascritto nei Registri dello stato civile dello stesso Comune al n. 12 Parte ii Serie A
Ufficio 1 scegliendo il regime della comunione dei beni;
- con atto in data 21-03-2003 a rogito del notaio del Persona_1
distretto notarile di ASCOLI PICENO - FERMO i coniugi sceglievano il regime della separazione dei beni, come risulta trascritto nell'allegato estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio;
- dall'unione erano nati i figli nato a [...] il Persona_2
14.09.1980 e nata a [...] il [...], Persona_3
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- i coniugi si erano separati consensualmente innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno che aveva omologato le condizioni della separazione consensuale con sentenza n.441/08 del 09.09.2008;
- dalla data della separazione a oggi non vi era stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi era venuta definitivamente meno;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale di Ascoli
Piceno di dichiarare, con trattazione scritta del procedimento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) La casa coniugale sita in Comunanza (AP) alla Via Savonarola, n. 4 rimane assegnata al sig. Parte_1
2) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti;
di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione;
di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico e di non avere, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
3) per ciò che concerne la proprietà immobiliari cointestate (terreno, accessorio agricolo di e mezzi agricoli) le parti dichiarano di voler lasciare la Parte_3
situazione immutata;
4) ciascun coniuge provvederà al pagamento dei propri oneri di difesa. A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle medesime.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti come sopra riportate;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, in quanto il relativo atto è stato trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Montefortino (AP) al n. 12 Parte II Serie A Ufficio 1;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Rita De Angelis
Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 327/2025 introdotta con ricorso depositato in data 21.03.2025 da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AP) il 28.06.1951 e residente in [...] e
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
07.05.1958 e residente in [...], entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Elisa Remoli del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. dichiarava “visto, nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2025, i ricorrenti sulla premessa che: - i coniugi avevano contratto matrimonio in Montefortino (FM) il 02.06.1979, trascritto nei Registri dello stato civile dello stesso Comune al n. 12 Parte ii Serie A
Ufficio 1 scegliendo il regime della comunione dei beni;
- con atto in data 21-03-2003 a rogito del notaio del Persona_1
distretto notarile di ASCOLI PICENO - FERMO i coniugi sceglievano il regime della separazione dei beni, come risulta trascritto nell'allegato estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio;
- dall'unione erano nati i figli nato a [...] il Persona_2
14.09.1980 e nata a [...] il [...], Persona_3
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- i coniugi si erano separati consensualmente innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno che aveva omologato le condizioni della separazione consensuale con sentenza n.441/08 del 09.09.2008;
- dalla data della separazione a oggi non vi era stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi era venuta definitivamente meno;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale di Ascoli
Piceno di dichiarare, con trattazione scritta del procedimento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) La casa coniugale sita in Comunanza (AP) alla Via Savonarola, n. 4 rimane assegnata al sig. Parte_1
2) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti;
di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione;
di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico e di non avere, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
3) per ciò che concerne la proprietà immobiliari cointestate (terreno, accessorio agricolo di e mezzi agricoli) le parti dichiarano di voler lasciare la Parte_3
situazione immutata;
4) ciascun coniuge provvederà al pagamento dei propri oneri di difesa. A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle medesime.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti come sopra riportate;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, in quanto il relativo atto è stato trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Montefortino (AP) al n. 12 Parte II Serie A Ufficio 1;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Rita De Angelis
Dott.ssa Alessandra Panichi