Articolo 61 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 62Articolo 61 1
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6 agosto 1890
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23 gennaio 1924
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5 marzo 1924
Art. 61.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate nella congregazione di carita' o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite, in conformita' dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle provincie, dei comuni, o delle frazioni di comune a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti. (3) ((4))

COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N.
2841. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Entrata in vigore il 5 marzo 1924
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