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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/10/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3102/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3102/2025 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. MATTEI Parte_1
GESSICA;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. CASALI Parte_2
MICHELE.
CONCLUSIONI: [omologare la separazione consensuale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 alle seguenti condizioni] “1. i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_2
rispetto.
2. I medesimi dispongono di redditi adeguati, sicché rinunziano reciprocamente ad ogni contributo di mantenimento personale.
3. La casa famigliare sita in Monsano (AN), via Guastuglie n. 11, di proprietà per la quota di ¼ del sig. e per la quota di ¾ della sig.ra , viene assegnata alla medesima, Parte_1 Parte_2 con tutti gli arredi e corredi che vi si trovano. L'assegnataria vi continuerà ad abitare con il figlio
. Per_1
Si dà atto che il sig. si è già da tempo trasferito in Jesi (AN), in via Dei Cordai n. Parte_3
56, presso un appartamento preso in locazione verso un canone mensile di € 400,00.
- 1 - Si dà atto inoltre che il sig. non ha mai potuto prelevare dalla casa famigliare i suoi Parte_1
effetti personali e che, la sig.ra si rende disponibile a consentire tali operazioni nel Parte_2
giorno che verrà concordato di comune accordo tra le parti.
4. I coniugi, in regime di separazione dei beni, si danno atto reciprocamente di non avere beni, crediti né debiti in comune, ad eccezione: - dell'appartamento sito in Monsano (AN), via Guastuglie n. 11, distinto nel Catasto Fabbricati di detto Comune, al foglio 14, particella 178, sub. 1, P S1-T, categoria
A/3, classe 3, vani 7,5, rendita € 364,10, in proprietà indivisa per la quota di ¾ sig.ra e ¼ Pt_2
sig. (doc. n. 4); Parte_1
- del mutuo del 25.10.2001, redatto dal Notaio Rep. n. 53393, raccolta n. Persona_2
14218, acceso per l'acquisto della casa familiare, rinegoziato con la Controparte_1 in data 18.01.2010 e restituibile in n. 204 rate mensili di € 640,00 circa (con scadenza
[...]
18.12.2026) (doc. n. 5 e 6);
Cont
- di una cassetta di sicurezza presso la di e CP_1 Controparte_1
Volendo definire già in sede di separazione i rapporti patrimoniali originati e, comunque, connessi al matrimonio ed alla vita trascorsa in comune, i ricorrenti pattuiscono quanto segue.
Il sig. si impegna a cedere e trasferire alla sig.ra la quota indivisa Parte_1 Parte_2 di 1/4 (un quarto) e in ogni caso tutti i diritti a lui spettanti sull'appartamento sito in Monsano (AN), via Guastuglie n. 11, distinto nel Catasto Fabbricati di detto Comune, al foglio 14, particella 178, sub. 1, P S1-T, categoria A/3, classe 3, vani 7,5, rendita € 364,10.
Per contro, la sig.ra si impegna fin da ora ad accollarsi in via esclusiva l'intero debito Parte_2 residuo (€ 11.844,84 circa alla data del 18/05/2025) per l'ammortamento del mutuo ipotecario di Cont originari € 100.000,00 in linea capitale, che è stato acceso dai coniugi con la di CP_1
in virtù di contratto rinegoziato in data 25.10.2001, a rogito del Notaio CP_1 Persona_2
Rep. n. 53393, raccolta n. 14218, registrato in data 09.11.2001, garantito da ipoteca
[...]
volontaria iscritta in data 02.11.2001 al n. R.G. 20433 ed al n. R.P. 4211 sullo stesso bene immobile oggetto di cessione.
Per l'effetto, la sig.ra si impegna a riconoscersi subingredita al sig. Parte_2 Parte_1
verso l'Istituto di credito finanziatore e si obbliga a pagare, puntualmente e per intero, tutte
[...]
le singole rate di ammortamento residue - per capitale, interessi e accessori - sino alla totale estinzione del debito, dichiarandosi perfettamente edotta, in quanto contraente, di tutte le clausole contrattuali che disciplinano il finanziamento di che trattasi, obbligandosi altresì a tenere indenne lo stesso da qualsiasi pretesa dell'istituto di credito conseguente, pertinente o comunque correlata.
Il trasferimento della quota di proprietà del sig. in favore della sig.ra Parte_1 Pt_2
verrà effettuato mediante rogito di un Notaio a cura e spese della medesima.
[...]
- 2 - Contestualmente al rogito notarile, che verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dall'omologa della separazione, la sig.ra si impegna a volturare in suo nome tutte le utenze Parte_2 domestiche relative all'abitazione familiare (luce, acqua, gas metano, telefono ed internet).
Le parti si impegnano ad estinguere immediatamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dall'omologa della separazione, il conto corrente cointestato, ove ad oggi esistente, sul quale ad oggi vengono addebitate le rate del suddetto mutuo, le quali per il futuro dovranno essere addebitate su un conto corrente bancario intestato esclusivamente alla sig.ra . Parte_2
I coniugi hanno una cassetta di sicurezza cointestata presso la il Controparte_1
cui canone è agganciato sul conto corrente personale del sig. e la chiave è nella Parte_1
disponibilità della sig.ra . Pt_2
I coniugi si impegnano fin da ora a chiudere detta cassetta di sicurezza e a prelevare ciascuno i propri effetti personali, entro e non oltre 40 giorni dall'omologa della separazione.
5. I figli e , entrambi maggiorenni, manterranno la loro residenza presso la casa Per_3 Per_1
familiare sita in Monsano (AN), via Guastuglie n. 11.
, di anni 26, lavora con contratto di lavoro a tempo determinato e, dallo scorso novembre Per_3
2024, si è trasferito a Milano ove ricopre una posizione lavorativa, che, però, non gli permette ancora di essere economicamente indipendente, essendo agli inizi della propria attività.
, di anni 19, ha frequentato il 4° anno dell'Istituto Tecnico Commerciale “P. Cuppari” di Jesi. Per_1
I ragazzi saranno liberi di vedere il padre e di pernottare presso di lui quando lo vorranno, senza limitazioni, compatibilmente con le loro esigenze e previo accordo con il padre.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con le figli e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere apprezzamenti l'uno dell'altro.
6. Sul contributo di mantenimento dei figli.
Preliminarmente, i coniugi si danno reciproco atto del fatto che fino ad oggi il sig. Parte_1
ha sempre corrisposto il contributo di mantenimento in favore dei figli come precedentemente concordato tra le parti ed ha, altresì, provveduto al pagamento in maniera esclusiva di tutte le utenze domestiche relative alla casa familiare, domiciliate sul conto corrente personale del sig. Parte_1
(luce, acqua, metano, cellulari dei ragazzi ed internet), e che null'altro è dovuto a tale titolo.
Con riferimento al figlio , il sig. dovrà versare alla sig.ra , a Per_1 Parte_1 Parte_2 titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00)) entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli aumenti dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati.
- 3 - Tale contributo continuerà ad essere corrisposto dal sig. fin tanto che il figlio Parte_1 Per_1
continuerà ad abitare presso la madre e/o fino a quando diventerà economicamente indipendente.
Con riferimento al figlio , verrà versato un contributo di mantenimento di € 250,00 (euro Per_3
duecentocinquanta/00) alle stesse condizioni, direttamente al figlio, fino a quando diventerà economicamente indipendente.
Fino alla data di scadenza del mutuo ipotecario (18.12.2026) acceso per l'acquisto della casa familiare, il sig. continuerà ad erogare in favore della sig.ra Parte_1 Parte_4 contributo per le utenze domestiche pari ad € 100,00 al mese (euro cento/00) da corrispondere entro e non oltre il 10 di ogni mese.
L'assegno universale INPS per il figlio continuerà ad essere percepito dalla sig.ra Per_1 Pt_2
.
[...]
Le spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e culturali che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio saranno ripartite in ragione del 50% per ciascuno dei genitori, per tali Per_1
spese straordinarie le parti si riportano integralmente a quanto stabilito nel protocollo del Tribunale di Ancona.
Devono intendersi per spese straordinarie:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) ticket sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico
5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto)
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- 4 - 2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spesa extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (Baby sitter);
3) viaggi e vacanze.
9. Le spese di separazione saranno integralmente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
Jesi il 20/09/1997, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (in data 13/02/1998) e (in data 20/01/2006), che per incompatibilità di Per_3 Per_1
carattere e diversità di interessi è progressivamente venuta a mancare ai coniugi la comunione spirituale e materiale e che, preso atto della frattura creatasi, i medesimi sono addivenuti alla decisione di separarsi con rito consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 05/08/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, entrambi maggiorenni – , che lavora con contratto di Per_3
lavoro a tempo determinato e, dallo scorso novembre 2024, si è trasferito a Milano ove ricopre una
- 5 - posizione lavorativa, che, però, non gli permette ancora di essere economicamente indipendente, essendo agli inizi della propria attività, che sta frequentando l'Istituto Tecnico Commerciale Per_1
“P. Cuppari” di Jesi – prevedendosi per ciascuno un contributo mensile al mantenimento, fino a quando diventeranno economicamente indipendenti.
Non appare incongrua la ripartizione delle spese straordinarie, in ragione del 50% per ciascuno dei genitori, per il solo figlio , ancora studente e senz'altro bisognoso di un contributo più Per_1
continuativo anche per le spese straordinarie (mentre per , che già dispone di un reddito da Per_3
lavoro, il contributo per le spese straordinarie ben può essere ricompreso nella somma mensile indicata).
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(“nonché dichiarare – decorso il termine previsto per legge e previo passaggio in giudicato della separazione - la cessazione degli effetti civili del matrimonio”).
Ciò posto, non essendo tale domanda (pur senz'altro ammissibile) ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
(atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito di note) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a Jesi il 20/09/1997, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Jesi al n. 101, parte 2, serie A, dell'anno 1997; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese al definitivo.
- 6 - Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/10/2025.
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3102/2025 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. MATTEI Parte_1
GESSICA;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. CASALI Parte_2
MICHELE.
CONCLUSIONI: [omologare la separazione consensuale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 alle seguenti condizioni] “1. i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_2
rispetto.
2. I medesimi dispongono di redditi adeguati, sicché rinunziano reciprocamente ad ogni contributo di mantenimento personale.
3. La casa famigliare sita in Monsano (AN), via Guastuglie n. 11, di proprietà per la quota di ¼ del sig. e per la quota di ¾ della sig.ra , viene assegnata alla medesima, Parte_1 Parte_2 con tutti gli arredi e corredi che vi si trovano. L'assegnataria vi continuerà ad abitare con il figlio
. Per_1
Si dà atto che il sig. si è già da tempo trasferito in Jesi (AN), in via Dei Cordai n. Parte_3
56, presso un appartamento preso in locazione verso un canone mensile di € 400,00.
- 1 - Si dà atto inoltre che il sig. non ha mai potuto prelevare dalla casa famigliare i suoi Parte_1
effetti personali e che, la sig.ra si rende disponibile a consentire tali operazioni nel Parte_2
giorno che verrà concordato di comune accordo tra le parti.
4. I coniugi, in regime di separazione dei beni, si danno atto reciprocamente di non avere beni, crediti né debiti in comune, ad eccezione: - dell'appartamento sito in Monsano (AN), via Guastuglie n. 11, distinto nel Catasto Fabbricati di detto Comune, al foglio 14, particella 178, sub. 1, P S1-T, categoria
A/3, classe 3, vani 7,5, rendita € 364,10, in proprietà indivisa per la quota di ¾ sig.ra e ¼ Pt_2
sig. (doc. n. 4); Parte_1
- del mutuo del 25.10.2001, redatto dal Notaio Rep. n. 53393, raccolta n. Persona_2
14218, acceso per l'acquisto della casa familiare, rinegoziato con la Controparte_1 in data 18.01.2010 e restituibile in n. 204 rate mensili di € 640,00 circa (con scadenza
[...]
18.12.2026) (doc. n. 5 e 6);
Cont
- di una cassetta di sicurezza presso la di e CP_1 Controparte_1
Volendo definire già in sede di separazione i rapporti patrimoniali originati e, comunque, connessi al matrimonio ed alla vita trascorsa in comune, i ricorrenti pattuiscono quanto segue.
Il sig. si impegna a cedere e trasferire alla sig.ra la quota indivisa Parte_1 Parte_2 di 1/4 (un quarto) e in ogni caso tutti i diritti a lui spettanti sull'appartamento sito in Monsano (AN), via Guastuglie n. 11, distinto nel Catasto Fabbricati di detto Comune, al foglio 14, particella 178, sub. 1, P S1-T, categoria A/3, classe 3, vani 7,5, rendita € 364,10.
Per contro, la sig.ra si impegna fin da ora ad accollarsi in via esclusiva l'intero debito Parte_2 residuo (€ 11.844,84 circa alla data del 18/05/2025) per l'ammortamento del mutuo ipotecario di Cont originari € 100.000,00 in linea capitale, che è stato acceso dai coniugi con la di CP_1
in virtù di contratto rinegoziato in data 25.10.2001, a rogito del Notaio CP_1 Persona_2
Rep. n. 53393, raccolta n. 14218, registrato in data 09.11.2001, garantito da ipoteca
[...]
volontaria iscritta in data 02.11.2001 al n. R.G. 20433 ed al n. R.P. 4211 sullo stesso bene immobile oggetto di cessione.
Per l'effetto, la sig.ra si impegna a riconoscersi subingredita al sig. Parte_2 Parte_1
verso l'Istituto di credito finanziatore e si obbliga a pagare, puntualmente e per intero, tutte
[...]
le singole rate di ammortamento residue - per capitale, interessi e accessori - sino alla totale estinzione del debito, dichiarandosi perfettamente edotta, in quanto contraente, di tutte le clausole contrattuali che disciplinano il finanziamento di che trattasi, obbligandosi altresì a tenere indenne lo stesso da qualsiasi pretesa dell'istituto di credito conseguente, pertinente o comunque correlata.
Il trasferimento della quota di proprietà del sig. in favore della sig.ra Parte_1 Pt_2
verrà effettuato mediante rogito di un Notaio a cura e spese della medesima.
[...]
- 2 - Contestualmente al rogito notarile, che verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dall'omologa della separazione, la sig.ra si impegna a volturare in suo nome tutte le utenze Parte_2 domestiche relative all'abitazione familiare (luce, acqua, gas metano, telefono ed internet).
Le parti si impegnano ad estinguere immediatamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dall'omologa della separazione, il conto corrente cointestato, ove ad oggi esistente, sul quale ad oggi vengono addebitate le rate del suddetto mutuo, le quali per il futuro dovranno essere addebitate su un conto corrente bancario intestato esclusivamente alla sig.ra . Parte_2
I coniugi hanno una cassetta di sicurezza cointestata presso la il Controparte_1
cui canone è agganciato sul conto corrente personale del sig. e la chiave è nella Parte_1
disponibilità della sig.ra . Pt_2
I coniugi si impegnano fin da ora a chiudere detta cassetta di sicurezza e a prelevare ciascuno i propri effetti personali, entro e non oltre 40 giorni dall'omologa della separazione.
5. I figli e , entrambi maggiorenni, manterranno la loro residenza presso la casa Per_3 Per_1
familiare sita in Monsano (AN), via Guastuglie n. 11.
, di anni 26, lavora con contratto di lavoro a tempo determinato e, dallo scorso novembre Per_3
2024, si è trasferito a Milano ove ricopre una posizione lavorativa, che, però, non gli permette ancora di essere economicamente indipendente, essendo agli inizi della propria attività.
, di anni 19, ha frequentato il 4° anno dell'Istituto Tecnico Commerciale “P. Cuppari” di Jesi. Per_1
I ragazzi saranno liberi di vedere il padre e di pernottare presso di lui quando lo vorranno, senza limitazioni, compatibilmente con le loro esigenze e previo accordo con il padre.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con le figli e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere apprezzamenti l'uno dell'altro.
6. Sul contributo di mantenimento dei figli.
Preliminarmente, i coniugi si danno reciproco atto del fatto che fino ad oggi il sig. Parte_1
ha sempre corrisposto il contributo di mantenimento in favore dei figli come precedentemente concordato tra le parti ed ha, altresì, provveduto al pagamento in maniera esclusiva di tutte le utenze domestiche relative alla casa familiare, domiciliate sul conto corrente personale del sig. Parte_1
(luce, acqua, metano, cellulari dei ragazzi ed internet), e che null'altro è dovuto a tale titolo.
Con riferimento al figlio , il sig. dovrà versare alla sig.ra , a Per_1 Parte_1 Parte_2 titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00)) entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli aumenti dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati.
- 3 - Tale contributo continuerà ad essere corrisposto dal sig. fin tanto che il figlio Parte_1 Per_1
continuerà ad abitare presso la madre e/o fino a quando diventerà economicamente indipendente.
Con riferimento al figlio , verrà versato un contributo di mantenimento di € 250,00 (euro Per_3
duecentocinquanta/00) alle stesse condizioni, direttamente al figlio, fino a quando diventerà economicamente indipendente.
Fino alla data di scadenza del mutuo ipotecario (18.12.2026) acceso per l'acquisto della casa familiare, il sig. continuerà ad erogare in favore della sig.ra Parte_1 Parte_4 contributo per le utenze domestiche pari ad € 100,00 al mese (euro cento/00) da corrispondere entro e non oltre il 10 di ogni mese.
L'assegno universale INPS per il figlio continuerà ad essere percepito dalla sig.ra Per_1 Pt_2
.
[...]
Le spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e culturali che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio saranno ripartite in ragione del 50% per ciascuno dei genitori, per tali Per_1
spese straordinarie le parti si riportano integralmente a quanto stabilito nel protocollo del Tribunale di Ancona.
Devono intendersi per spese straordinarie:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) ticket sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico
5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto)
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- 4 - 2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spesa extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (Baby sitter);
3) viaggi e vacanze.
9. Le spese di separazione saranno integralmente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
Jesi il 20/09/1997, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (in data 13/02/1998) e (in data 20/01/2006), che per incompatibilità di Per_3 Per_1
carattere e diversità di interessi è progressivamente venuta a mancare ai coniugi la comunione spirituale e materiale e che, preso atto della frattura creatasi, i medesimi sono addivenuti alla decisione di separarsi con rito consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 05/08/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, entrambi maggiorenni – , che lavora con contratto di Per_3
lavoro a tempo determinato e, dallo scorso novembre 2024, si è trasferito a Milano ove ricopre una
- 5 - posizione lavorativa, che, però, non gli permette ancora di essere economicamente indipendente, essendo agli inizi della propria attività, che sta frequentando l'Istituto Tecnico Commerciale Per_1
“P. Cuppari” di Jesi – prevedendosi per ciascuno un contributo mensile al mantenimento, fino a quando diventeranno economicamente indipendenti.
Non appare incongrua la ripartizione delle spese straordinarie, in ragione del 50% per ciascuno dei genitori, per il solo figlio , ancora studente e senz'altro bisognoso di un contributo più Per_1
continuativo anche per le spese straordinarie (mentre per , che già dispone di un reddito da Per_3
lavoro, il contributo per le spese straordinarie ben può essere ricompreso nella somma mensile indicata).
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(“nonché dichiarare – decorso il termine previsto per legge e previo passaggio in giudicato della separazione - la cessazione degli effetti civili del matrimonio”).
Ciò posto, non essendo tale domanda (pur senz'altro ammissibile) ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
(atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito di note) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a Jesi il 20/09/1997, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Jesi al n. 101, parte 2, serie A, dell'anno 1997; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese al definitivo.
- 6 - Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/10/2025.
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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