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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 13/08/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n.380/2024 V.G. , rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'11 giugno 2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. Parte_1
Roccaporena n.54 rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Di Curzio ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Spoleto Via Plinio il Giovane n.26, presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
, nata in [...] il [...] e domiciliata in UG Via Controparte_1
Cortonese n.27 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia Ricci ed elettivamente domiciliata, giusta procura, in UG Via Mario Angeloni n.62, presso il Difensore;
– RICORRENTE –
e
AVV.TO , in qualità di curatore speciale del minore Controparte_2
Persona_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c. Oggetto: Ricorso per la modifica delle condizioni dell'affidamento di minore
Svolgimento del processo e motivi della decisione
e , nella loro qualità di padre e madre del Parte_1 Controparte_1 figlio minore assistiti dai rispettivi difensori , depositavano ricorso Persona_1 congiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul predetto figlio minore chiedendo 1) la revoca del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale di
[...]
sul figlio minore emesso dal tribunale Minorenni dell'Umbria in data Controparte_3
20.11.2020 e confermato successivamente dal Tribunale ordinario , al quale gli atti erano stati trasmessi per competenza 2) la revoca dell'affidamento del minore ai Servizi Persona_1
Sociali del Comune di SC;
3) l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento dello stesso presso l'abitazione del padre in Roccaporena (SC-PG) e mantenimento del minore a carico del genitore collocatario, ad esclusione delle spese straordinarie, in particolare di quelle mediche;
la calendarizzazione degli incontri in forma libera tra la madre Controparte_3
e il figlio, previo accordo con il padre, e , comunque, tutti i fine settimana, oppure ogni
[...]
15 giorni (a seconda delle esigenze lavorative della stessa) dal sabato dopo la scuola (ore 12,30) oppure dopo la partita, fino alla domenica sera (ore 19,00 – 20,30) presso l'abitazione della madre sita in UG, la madre prenderà a SC all'uscita di scuola del sabato (12,30), o al Per_1 termine della partita (in trasferta, se giocata di sabato) e lo porterà a UG e il padre si recherà a
UG a riprenderlo la domenica sera (ore 19,00 o 20,30 nel periodo giugno-settembre- vacanze scolastiche) ; la madre , nella settimana in cui il minore pernotta presso di lei , lo accompagnerà alla partita che si terrà in trasferta, solitamente a Spoleto, se il minore gioca di domenica mattina o pomeriggio;
il week end successivo ( che coincide con la partita in casa , solitamente di domenica mattina , ma raramente anche di sabato pomeriggio ) la madre potrà vedere il figlio o nella giornata di sabato o di domenica, da decidere in base all'impegno sportivo di e anche in base agli Per_1 impegni della , nel caso in cui la partita si svolge a SC sarà la a recarsi a SC CP_3 CP_3 per vederlo , se e in quanto vorrà, non potendosi prevedere uno spostamento di a UG per Per_1 una sola mezza giornata;
la madre potrà, inoltre trascorrere con il figlio due settimane di vacanza, anche non continuative, da comunicarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno, nel periodo estivo,
e fino a 5 giorni consecutivi nel periodo delle feste natalizie, fino a tre giorni consecutivi nel periodo delle feste pasquali. I ricorrenti sono i genitori non coniugati del minore nato a [...] Persona_1 il 28 giugno 2013 ; i predetti , dopo avere convissuto per alcuni anni presso la residenza del Parte_1 in Roccaporena di SC, si sono separati quando il minore aveva appena tre anni;
le condizioni di affidamento e di mantenimento del minore erano state stabilite dal Tribunale di Spoleto con ordinanza del 23 settembre 2016, ma con il tempo le stesse non erano state più rispettate anche a causa delle mutate esigenze del figlio, il quale nel frattempo aveva iniziato a frequentare la scuola primaria a
SC , successivamente, quando la tornava a vivere a UG Controparte_4 CP_3 proprio con l'inizio del lockdown determinato dalla pandemia da CO , portando con sé il piccolo
; i rapporti tra i due genitori si inasprivano e seguivano una serie di denunce che originavano Per_1 procedimenti penali;
la incardinava un procedimento davanti al Tribunale ordinario di Spoelto CP_5 per ottenere l'affidamento esclusivo del figlio minore (proc.n.1290/2020) con modifica delle precedenti condizioni;
il invece segnalava la situazione di forte tensione e contrasto ai Parte_1
Servizi Sociali di zona e dava così impulso ad un autonomo e parallelo procedimento dinanzi al
Tribunale per i Minorenni di UG (Proc.n.164/2020) sempre per l'affidamento del figlio minore .
Il Tribunale per i minorenni emetteva una serie di provvedimenti e con decreto n.1324 dell'8 settembre
2020 disponeva l'affidamento ai servizi sociali di del minore e Persona_2 Persona_1 conferiva incarico ai servizi specialistici di effettuare una valutazione personologica e delle capacità genitoriali di entrambi i genitori;
con decreto n.1392/2020 dell'8 settembre 2020 nominava curatore speciale del minore l'Avv. ed infine con decreto n.1879/2020 del 20 novembre Controparte_2
2020 sospendeva l'esercizio della potestà genitoriale della madre e confermava le Controparte_3 proprie statuizioni “sino alle decisioni del Tribunale Ordinario di Spoleto competente a provvedere”.
Il Tribunale di Spoleto nel giudizio incardinato dalla Sig.ra per la modifica Parte_2 delle condizioni di affidamento, (n.1291/2020 ) emetteva in data 10 marzo 2021 un' ordinanza con la quale venivano disposti “incontri monitorati alla presenza di un operatore del Servizio Sociale di
SC”, tra la madre ed il minore, con la frequenza di un incontro a settimana della durata di due ore e ordinava agli stessi servizi sociali, di redigere “una relazione sull'andamento degli incontri madre- figlio entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza” .
La madre partecipava con regolarità agli incontri tanto che i Servizi Sociali di SC con una relazione dell'11 agosto 2021 evidenziavano che l'andamento degli incontri era buono, che “il bambino trascorre volentieri il tempo con la madre che, dal canto suo, cerca di stimolare il figlio ed interessarlo affinchè le due ore... trascorrano in maniera più serena possibile” Inoltre dai colloqui avuti anche con il padre emergeva che “il bambino torna sereno dagli incontri protetti” e che “le telefonate che fa con la mamma avvengono senza alcuna criticità” Gli stessi servizi , inoltre , sottolineavano che nel tempo vi era stato anche un allentamento della tensione tra i due genitori e , quindi, il venire meno dell'elevata conflittualità.
Il e la nel loro ricorso evidenziavano che gli incontri protetti avrebbero dovuto Parte_1 CP_3 essere rivisti dopo tre mesi e che , invece, stavano proseguendo da oltre un anno senza che mai si fosse manifestata alcuna criticità; che entrambi avevano ritirato le reciproche denunce riconoscendo che la grave situazione di pregiudizio che si era venuta a creare per il figlio minore e alla quale il
Tribunale minorenni e il Tribunale ordinario , con i provvedimenti susseguitisi nel tempo, avevano cercato di porre rimedio era stata originati dalla forte conflittualità tra gli stessi genitoriale e dalla ritrosia della ad accettare le regole poste dai Servizi Sociali, tutte situazioni non più esistenti CP_3
e risolte al punto tale da portarli alla proposizione di un ricorso congiunto per risolvere le vicende relative al collocamento del figlio e all'esercizio congiunto della potestà genitoriale basata sulla condivisione di impostazione su alcune questioni di particolare importanza, e tenendo conto principalmente del benessere del figlio.
All'udienza dell'11.12.2024 il Giudice si riservava e sciogliendo la riserva disponeva l'integrazione del contraddittorio con il Curatore speciale del minore , Avv. Persona_1 CP_2
, nonché la presa in carico del e della da parte dei Servizi specialistici
[...] Parte_1 CP_3 competenti al fine di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità che li supportasse nella relazione con il minore, stante la disponibilità dai predetti offerta .
Il Curatore Speciale del minore Avv. si costituiva in giudizio in data 19 giugno Controparte_6
2025 , ad integrazione del contraddittorio, precisando di essere stata nominata curatore del minore dal Tribunale per i Minorenni di UG nell'ambito del procedimento di Persona_3 cui al N.162/2020 NRG ormai definito;
confermava che l'elevata conflittualità che aveva caratterizzato nel tempo la relazione tra il e la era venuta meno come chiaramente Parte_1 CP_3 risultante dal ricorso congiunto presentato dai predetti nonché dalle relazioni di tutti i servizi intervenuti a tutela del minore;
si associava, pertanto, alle richieste congiunte del e della Parte_1
. CP_3
I Servizi sociali depositavano in data 3 aprile 2025 una relazione con la quale facevano presente che era “utile concludere gli interventi attivati in favore di minore e famiglia”.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'11 giugno 2025 senza assegnazione di termini, avendovi le parti espressamente rinunciato.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
La conflittualità che aveva caratterizzato la relazione tra il e la aveva , nel tempo, Parte_1 CP_3 determinato un grave pregiudizio per una crescita sana ed equilibrata del figlio minore della coppia , così come i diversi provvedimenti emessi sia dal tribunale ordinario sia dal Tribunale minorenni, con un accavallamento delle rispettive competenze, avevano messo in luce .
L'intervento dei Servizi sociali e dei Servizi specialistici ma soprattutto la disponibilità delle parti e la consapevolezza delle stesse del ruolo genitoriale hanno determinato un venire meno della conflittualità e , quindi, la possibilità di un dialogo costruttivo nell'interesse superiore del minore al punto da consentire ad entrambi i genitori di formulare un ricorso congiunto .
Gli accordi intervenuti tra il e la in ordine all'esercizio della responsabilità sul Parte_1 CP_3 figlio minore , al mantenimento dello stesso , al suo collocamento e alla sua frequentazione con il genitore non collocatario , sono sicuramente adeguati e rispondenti all'interesse di Persona_1 sia sotto il profilo del suo sostentamento economico sia sotto il profilo del supporto morale che può ricevere da entrambe le figure genitoriali.
Devono essere revocati anche tutti gli interventi dei Servizi sociali e dei Servizi specialistici ancora in atto .
Il ricorso deve , pertanto, essere accolto con spese compensate anche nei confronti del curatore speciale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede: revoca la sospensione della responsabilità genitoriale di sul figlio Controparte_3 minore;
Persona_1 revoca il curatore speciale del suddetto minore;
revoca dell'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di SC;
Persona_1 dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori , Persona_1 Parte_1
e , con collocamento dello stesso presso l'abitazione del
[...] Controparte_3 padre in Roccaporena (SC-PG) e mantenimento a carico del genitore collocatario, ad esclusione delle spese straordinarie, in particolare di quelle mediche;
dispone che gli incontri madre – figlio si svolgano in forma libera , previo accordo con il padre, e , comunque, tutti i fine settimana, oppure ogni 15 giorni (a seconda delle esigenze lavorative della stessa) dal sabato dopo la scuola (ore 12,30) oppure dopo la partita, fino alla domenica sera (ore 19,00
– 20,30) presso l'abitazione della madre sita in UG, la madre prenderà a SC all'uscita Per_1 di scuola del sabato (12,30), o al termine della partita (in trasferta, se giocata di sabato) e lo porterà a
UG e il padre si recherà a UG a riprenderlo la domenica sera (ore 19,00 o 20,30 nel periodo giugno-settembre- vacanze scolastiche) ; la madre , nella settimana in cui il minore pernotta presso di lei , lo accompagnerà alla partita che si terrà in trasferta, solitamente a Spoleto, se il minore gioca di domenica mattina o pomeriggio;
il week end successivo ( che coincide con la partita in casa , solitamente di domenica mattina , ma raramente anche di sabato pomeriggio ) la madre potrà vedere il figlio o nella giornata di sabato o di domenica, da decidere in base all'impegno sportivo di Per_1
e anche in base agli impegni della , nel caso in cui la partita si svolge a SC sarà la CP_3 CP_3
a recarsi a SC per vederlo , se e in quanto vorrà, non potendosi prevedere uno spostamento di a UG per una sola mezza giornata;
la madre potrà, inoltre trascorrere con il figlio due Per_1 settimane di vacanza, anche non continuative, da comunicarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno, nel periodo estivo, e fino a 5 giorni consecutivi nel periodo delle feste natalizie, fino a tre giorni consecutivi nel periodo delle feste pasquali;
revoca tutti gli interventi ancora in atto da parte dei Servizi sociali e dei Servizi specialistici della
; Parte_3 compensa le spese.
Spoleto 4.8.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini