Articolo 29 della Legge 23 ottobre 1992, n. 420
Articolo 28
Versione
14 novembre 1992
Art. 29. (Spese) 1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1991 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 5.420.753.076.079.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1990 risultano stabiliti in lire 32.356.461.359.913.
3. I residui passivi al 31 dicembre 1991 ammontano complessivamente a lire 3.883.630.260.916, cosi' risultanti:
Somme rimaste Totale
Somme pagate da pagare
(in lire)
Impegni
3.417.508.206.800 2.003.244.869.279 5.420.753.076.079
Residui passivi
dell'esercizio 1990
1.476.075.968.276 1.880.385.391.637 3.356.461.359.913

3.883.630.260.916
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NOTE

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'ultimo comma dell' art. 9 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) e' il seguente: "Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.
Nota all'art. 8:
- L'art. 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. n. 309/1990 , e' cosi' formulato:
"Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi del presente testo unico, presentati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanita' con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali.
2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio.
3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al comma 11 e' destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio- sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.
4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e' disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1.
5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta, specifica le priorita' in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonche' di contenimento del fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l'altro:
a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio;
b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti;
c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente;
d) della necessita' di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della sanita' (regione europea) e dalla Comunita' europea.
6. Per l'esame istruttorio dei progetti e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione e' coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale e' preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.
8. Le amministrazioni provvedono altresi' ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti.
9. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficolta' operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, puo' apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entita' del finanziamento accordato.
10. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria e' valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990.
11. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e' determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.990 milioni a decorrere dal 1991.
12. L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e' disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato potra' articolarsi in piu' sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all' art. 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
Note all' art. 27 :
- Il comma 2 dell'art. 3 della legge n. 406/1990 (Legge di bilancio 1991) prevede che: "Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1991, fino all'importo massimo di L. 1.809.565.367.000".
- L' art. 1 del D.L.L. n. 822/1945 (Modificazione dell' art. 14 del D.Lgs.Lgt. 6 settembre 1917, n. 1451 , concernente il tasso che la Cassa depositi e prestiti corrisponde all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sui fondi della gestione dei conti correnti postali) e' cosi' formulato:
-"Art. 1. - I fondi disponibili sono versati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti al tasso corrispondente al frutto medio annuale, lordo di qualunque spesa, che la Cassa riceve dalla massa dei capitali da essa amministrati, dedotti quindici centesimi.
Qualora il tasso dell'apposito conto corrente della Cassa presso il Tesoro, al quale i detti fondi devono essere versati, discenda al disotto del tasso medio percentuale annuo che la Cassa ricava dai capitali da essa amministrati, la Cassa stessa corrispondera' all'Amministrazione postale il tasso del conto corrente col Tesoro, diminuito di quindici centesimi".
Nota all'allegato 1:
- Per il testo dell'ultimo comma dell' art. 9 della legge n. 468/1978 si veda in nota all'art. 6.
Nota all'allegato 2:
- Il testo dell' art. 12 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) e' il seguente:
"Art. 12 (Assegnazioni di bilancio). - Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni rela- tive a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente art. 8, nonche' per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1977 e successive modificazioni.
In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono allegati due elenchi, da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, dei capitoli per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facolta' di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo.
Al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui ai commi precedenti con le indicazioni dei motivi per i quali si e' proceduto alle iscrizioni e integrazioni di cui al presente articolo".
Entrata in vigore il 14 novembre 1992