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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3232/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3232.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Goffredo Iaquinandi;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Tecla Bianco
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di Nocera
Inferiore, In via preliminare: - ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile e/o improcedibile e, comunque, rigettare l'avversa domanda per mancanza della legittimazione ad agire e della titolarità della posizione giuridica attiva in capo a parte opposta;
- sospendere
l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data
21.04.21. Nel merito:
1. Accertare e dichiarare nullo il contratto di mutuo stipulato per notar del 10.10.2002 (Rep. N. 299812 e Racc. 43764) per violazione delle Persona_1 norme imperative ex art. 38 del TUB e, per l'effetto, dichiarare inammissibile/ invalido/ nullo/ improcedibile il precetto notificato e l'azione promossa;
2. Accertare e dichiarare nullo il
pagina 1 di 10 contratto di mutuo stipulato per notar del 10.10.2002(Rep. N. 299812 e Persona_1
Racc. 43764) per mancanza del piano di ammortamento e, per l'effetto, dichiarare inammissibile/ invalido/ nullo/ improcedibile il precetto notificato e l'azione promossa;
3.
Accertare e dichiarare nullo il contratto di mutuo stipulato per notar del Persona_1
10.10.2002(Rep. N. 2998 12 e Racc. 43764) per violazione degli obblighi normativi di trasparenza e informazione, con declaratoria di responsabilità contrattuale da inadempimento ed extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per la violazione del generale principio del neminem ledere nell'ambito della c.d. Culpa in omittendo e, per l'effetto, dichiarare inammissibile/ invalido/ nullo/ improcedibile il precetto notificato e l'azione promossa;
4. Accertare e dichiarare la vessatorietà dell'art 4 del Capitolato delle condizioni generale del contratto di mutuo stipulato per notar del 10.10.2002(Rep. N. 299812 e Racc. Persona_1
43764) ai sensi e per gli effetti dell'art. all'art. 33, co 2 lett. F. e art 36, primo comma, del
Codice del consumo e per l'effetto accertare e dichiarare l'inapplicabilità del citato art. 4 al caso de quo e quindi dichiarare inammissibile/ invalido/ nullo/ improcedibile il precetto notificato e l'azione promossa;
5. In via di estremo subordine, fatto salvo gravame, rideterminare nel quantum l'importo richiesto dall'opposta, manifestamente eccessivo e non dovuto;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da attribuirsi ai procuratori antistatari”. Per la convenuta: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così provvedere: A) In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto sostanziale della
[...]
per eventuali passività relative ad atti/fatti e circostanze ante data di Controparte_1
cessione del credito (14.07.2017), rimaste in capo alla cedente unica Parte_2
legittimata passiva per il caso di ripetizione e/o riduzione del credito e/o richieste restitutorie/risarcitorie; B) Sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione, ex art. 615, I comma, c.p.c., dell'efficacia esecutiva del titolo perché improponibile ed improcedibile, e, comunque, infondata, non ricorrendo il fumus boni iuris, né i gravi motivi;
C)
Nel merito, rigettare perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto l'opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c., proposta da con atto notificato Parte_1
in data 11.06.2021, nonché tutte le domande ivi proposte perché parimenti infondate e, comunque, non provate né nell'an, né nel quantum, accertando e dichiarando, anche in via riconvenzionale, il diritto della nella qualità, ut supra, di procedere Controparte_1
esecutivamente nei confronti di esso in virtù di contratto di mutuo per notar Parte_1
di Roma del 10.10.2002 (Rep. n. 299812 e Racc. 43764) per il recupero Persona_1
pagina 2 di 10 del residuo credito di € 132.601,18 per rate arretrate, interessi di mora e residua sorta capitale alla data del 31.12.2020, oltre interessi moratori dal 01.01.2021 nella misura contrattuale, entro i limiti del tasso soglia ex lege 108/96, fino all'effettivo soddisfo;
D) In via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta nullità del mutuo fondiario de quo, in accoglimento della spiegata eccezione riconvenzionale, dichiarare la conversione del negozio nullo da mutuo fondiario in mutuo ipotecario, con ogni conseguenza di legge;
in via ancora più subordinata, - accertare e dichiarare, in ogni caso, l'opponente – mutuatario tenuto alla restituzione, ex art. 2033 c.c., della sorta capitale oggetto dell'operazione del mutuo, oltre interessi al tasso legale sino all'effettivo pagamento;
E) In via istruttoria rigettare l'avversa richiesta di c.t.u. estimativa e di c.t.u. contabile perché inammissibili in quanto esplorative e, comunque, irrilevanti ai fini della decisione della causa;
F) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15% per spese generali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 20.4.2021, con il quale la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., agendo sulla scorta del titolo costituito dal contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato con atto per notar di Roma del Persona_1
10.10.2002 (Rep. n. 299812 e Racc. 43764) chiedeva il pagamento della residua somma di €
85.221,11, oltre interessi moratori dall'1.1.2021 nella misura contrattuale (ridotti in ogni caso nei limiti del tasso-soglia) sino al soddisfo, nonché € 590,94 per compensi professionali. Più
pagina 3 di 10 in particolare, gli obblighi assunti dalla parte mutuataria venivano garantiti dalla sig.ra R_
, che in qualità di terza datrice di ipoteca, costituiva ipoteca consensuale di primo grado
[...] sull'appartamento di sua proprietà situato nel Comune di Terracina, alla Via San Felice al
Circeo s.n.c. censito nel NCEU di detto Comune al foglio 192, particella 577 sub 1 e particella
577 sub 2 graffate, categ. A/3, cl. 2, vani 4,5. Successivamente alla stipula del predetto contratto di mutuo essa terza datrice di ipoteca vendeva, con atto di Persona_2
compravendita per Notar di Roma del 30.10.2002, alla parte mutuataria Persona_1
l'immobile dinanzi descritto;
in seguito, a sua volta, il sig. Parte_1 Parte_1
vendeva, con atto di compravendita per Notar del 12.01.2004, alla Persona_3 società Ideal Srl, con sede in Iseo (BS), l'immobile dinanzi descritto. In virtù del predetto titolo esecutivo (contratto di mutuo per notar di Roma del 10.10.2002), a Persona_1 seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo, l (con la quale Controparte_2
originariamente il aveva stipulato il contratto di mutuo) promuoveva, ai sensi degli Pt_1
artt.602 e segg. c.p.c. e 2808 c.c., in danno della terza acquirente del bene oggetto di ipoteca, ovvero Ideal Srl, dinanzi al Tribunale di Latina – sez. dist. di Terracina - la esecuzione immobiliare n. 74/2006 – R.G.E.; pertanto, il compendio immobiliare ipotecato a garanzia del credito veniva venduto nell'ambito della predetta procedura esecutiva immobiliare con ricavo lordo di € 119.760,00. In data 16.10.2019 il G.E. rendeva esecutivo il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni pignorati nella procedura esecutiva immobiliare n. 74/2006, divenuto definitivo, in seguito al quale
[...]
costituitasi, quale nuova titolare del credito di originaria titolarità Controparte_1 dell' , a parziale soddisfo del credito vantato, incassava euro 11.776,93 in Controparte_2
via di prededuzione per compensi professionali e spese della procedura esecutiva ex art. 2770 c.c., nonché, in via ipotecaria, ex art. 2855 c.c., la somma di € 98.252,31, restando il credito residuo parzialmente incapiente. A sostegno della domanda, parte opponente eccepiva: 1) la carenza di legittimazione attiva della 2) la nullità del Controparte_1
mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, T.U.B.; 3) la nullità del contratto di mutuo in assenza del piano di ammortamento;
4) la nullità del contratto di mutuo per violazione delle norme sulla trasparenza;
5 ) la nullità dell'art. 4 del capitolato delle condizioni generali del contratto di mutuo fondiario;
6 ) l'erroneità del quantum dell'avversa domanda.
Nel dettaglio, sull'eccepita violazione del limite di finanziabilità, parte opponente richiamava la
CTP redatta dall'Ing. incaricato illo tempore di stimare il valore di mercato e il valore Per_4
pagina 4 di 10 cauzionale dell'immobile ipotecato, il quale all'esito dell'attività espletata giungeva alle seguenti conclusioni: “….il più probabile valore di mercato del locale sito nel Comune di
Terracina alla Via San Felice Circeo è pari a 150.800,00 € in cifra tonda e approssimata. Il valore così stimato si riferisce all'immobile nello stato e nella consistenza attuale. All'atto di acquisto da parte del sig. , il cespite presentava una consistenza minore, Parte_1 regolarizzata successivamente attraverso una Concessione Edilizia in Sanatoria… Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, è possibile rivalutare il valore cauzionale dell'immobile al
2002 andando ad aggiungere un'aliquota di crescita pari al 20 % al valore già calcolato. Vc al
2002 sarà quindi pari a = 138.452,97 €”. Pertanto, considerando che all'atto della stipula del contratto di mutuo per notar del 10.10.2002 la società Persona_1 Controparte_2
concedeva a titolo di mutuo fondiario fruttifero alla parte mutuataria Sig. , odierno
[...] Pt_1 apponente, la somma complessiva di € 128.000,00 e che il valore cauzionale dell'immobile, all'epoca dei fatti, era pari ad € 138.452,97, è innegabile che la banca aveva violato palesemente il limite di finanziabilità ex art. 38, secondo comma, T.U.B. con conseguente nullità del contratto stesso.
Parte opponente eccepiva, altresì, la nullità del precetto per omessa consegna al momento della stipula del contratto di mutuo, del piano di ammortamento, non consentendo al sig.
, quale contraente consumatore, di determinare ex ante in maniera univoca l'oggetto Pt_1
della prestazione, con evidente e palese squilibrio del sinallagma contrattuale. Alla medesima conclusione giungeva, rilevando la violazione delle norme sulla trasparenza, nonché la vessatorietà delle clausole contrattuali, con particolare riferimento all'art. 4 del Capitolato delle condizioni generali di contratto, clausola che il Sig. avrebbe dovuto Pt_1 specificatamente approvare ai sensi dell'art. 1341 cc in quanto inserita in un documento integrativo “il Capitolato”.
Con comparsa depositata in data 30.9.2021 si costituiva la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., che, in via preliminare, chiedeva accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto sostanziale della per eventuali passività relative ad atti/fatti e circostanze ante Controparte_1
data di cessione del credito (14.07.2017), rimaste in capo alla cedente Parte_2
unica legittimata passiva per il caso di ripetizione e/o riduzione del credito e/o richieste restitutorie/risarcitorie, nonché la propria legittimazione attiva in relazione alla posizione creditoria vantata, tenuto conto della documentazione versata in atti, ovvero estratto della
Gazzetta Ufficiale Part. II n. 93 del 08.08.2017 la quale già consentiva di provare, in pagina 5 di 10 assonanza con ulteriori elementi convergenti (es. stato di sofferenza del credito al momento della cessione, tempo della conclusione del contratto, categoria di contratto) l'inclusione del credito nelle categorie dei rapporti ceduti in blocco. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, contestando in particolar modo l'eccepita violazione del limite di finanziabilità, richiamando, a tal proposito, la c.t.u. estimativa redatta dall'esperto arch. depositata in data Persona_5
30.12.2013 nella proc. esec. imm n. 74/2006 R.G.E. Trib. Latina il quale attribuiva all'immobile ipotecato (villino monofamiliare in zona turistica del litorale laziale, ubicato, precisamente, nel territorio extraurbano del comune di Terracina, lungo la Strada provinciale per San Felice al Circeo) un valore di mercato di € 215.529,68. Pertanto, pur ammettendo, come affermato dal c.t.p. ing. che il valore c.d. cauzionale dell'immobile era minore Per_4 del valore di mercato, è di tutta evidenza che l'importo erogato di € 128.000,00 poteva ritenersi di gran lunga inferiore all'80% del valore dell'immobile ipotecato per cui non si era verificata alcuna violazione dell'art. 38 T.U.B. Parte opposta, contestava, poi, puntualmente gli altri motivi di opposizione, specificando il capitale residuo a partire dalla data in cui il mutuo era passato in sofferenza, ovvero 11.9.2007, e il relativo calcolo degli interessi.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata per i motivi di seguito indicati.
Quanto al primo motivo di opposizione avente ad oggetto la pretesa nullità del precetto per carenza di legittimazione attiva della lo stesso risulta Controparte_1
adeguatamente resistito dalla documentazione versata in atti da parte opposta.
Innanzitutto, come rilevato da parte opposta, ovvero in relazione Controparte_1
alla titolarità del credito in capo ad essa, la cessione risulta dimostrata con la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dai documenti allegati alla comparsa ove emerge l'intervenuta cessione. Al riguardo si osserva che il favor espresso dal
Legislatore si può apprezzare proprio nei casi in cui il credito è interessato da una pluralità di vicende circolatorie: onerare l'ultimo cessionario di dare la prova della titolarità del rapporto mediante il deposito del contratto, significherebbe costringerlo a produrre anche i contratti con i quali si sono perfezionati le cessioni precedenti, sino a risalire all'originario creditore, con evidente aggravio dell'onere probatorio, in contrato con le finalità perseguite dall'art. 58 TUB.
Inoltre, ed a prescindere da tali rilievi, è principio pacifico in Giurisprudenza che, al fine di agevolare la cessione dei crediti in blocco, la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata attraverso la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, purché indichi, almeno per categorie, i rapporti ceduti in blocco.
pagina 6 di 10 Infatti, la pubblicazione della notizia sulla G.U. ha la funzione di esonerare dalla notificazione ex art. 1264 c.c. agevolando dunque - come poc'anzi ribadito - la cessione in blocco dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Ne discende pertanto, che la pubblicazione sulla G.U. delle cessioni in blocco assicurano senza ombra di dubbio l'efficacia delle stesse nei confronti dei debitori ceduti (ex multis: Cass. Civ., sez. VI, 29/09/2020).
Dal contenuto dell'avviso di cessione, come si è visto, è dunque possibile risalire con certezza al blocco di rapporti ceduti, tra i quali è certamente compreso il contratto di mutuo azionato in questa sede, per il che è dimostrata la titolarità in capo alla Società opposta del credito del quale si discute (cfr. Cass. Civ. Sez. III 05/09/2019, n. 22151).
Invero, parte opposta oltre a fornire prova della propria legittimazione ad agire con il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale Part. II n. 93 del 08.08.2017, relativa alla pubblicazione dell'Avviso di cessione di crediti pro – soluto (ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti relativa al contratto di cessione concluso in data 14.07.2017 con avente ad oggetto un pacchetto di tutti Parte_2
i crediti per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, a comprova della Parte_2 infondatezza anche in fatto dell'avversa eccezione, all'atto della costituzione in giudizio depositava la ulteriore documentazione, tra i quali si considera di particolare rilievo la dichiarazione a firma di in nome e per conto di recante CP_2 Parte_2
espressa conferma che tra i crediti ceduti a rientrano anche i crediti Controparte_3
vantati nei confronti del sig. derivanti dai rapporti di conto corrente n. 5201354 Parte_1
e di finanziamento (mutuo ipotecario) n. 771653 (poi rapporti a sofferenza numeri
2400535851 e 2400535850) nella quale si dà atto del numero di NDG ossia del numero identificativo del cliente censito nell'anagrafe della Banca.
Quanto alla pretesa nullità del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità, tale asserto risulta smentito dalla documentazione depositata in atti, in particolare dalla relazione redatta dall' arch. depositata in data 30.12.2013 nella proc. esec. imm n. Persona_5
74/2006 R.G.E. Trib. Latina, il quale attribuiva all'immobile ipotecato un valore di €
215.529,68, il che esclude il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 co.2 TUB, in quanto il mutuo veniva concesso per la somma di € 128.000,00, quindi per un importo di gran lunga inferiore all'80% del valore dell'immobile ipotecato. In ogni caso, la questione deve ritenersi superata, dal momento che, come già rilevato nel corso del giudizio a quo con pagina 7 di 10 ordinanza del 21.10.2021, nonché con ordinanza dell'11.10.2023 emessa a scioglimento della riserva assunta sull'istanza di sospensione, “… in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – quale quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di Vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della vigilanza prudenziale (cfr. articoli 51 e 53 del TUB) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità e del travolgimento del contratto, potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio
l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della
Banca ed al contenimento dei rischi nella concessione del credito…” (Cassazione Sezione
Unite del 16.11.2022 n. 33179).
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità per omessa consegna, al momento della stipula del contratto di mutuo, del piano di ammortamento. Si ritiene condivisibile l'argomentazione addotta da parte opposta con la propria costituzione in giudizio, la quale faceva rilevare che in base a quanto previsto dall'art. 2 del contratto di mutuo, si trattava nel caso di specie, di un contratto di mutuo a tasso misto, con previsione di un periodo iniziale a tasso fisso (lett. a, art. 2) seguito da periodi successivi a tasso variabile indicizzato ovvero a tasso fisso (lett. b, art. 2), secondo l'opzione esercitata dalla parte mutuataria. Ne derivava l'impossibilità di elaborare ab origine un piano di ammortamento del mutuo per l'intera durata del finanziamento in quanto alla data della stipula non era nota l'opzione che avrebbe esercitato la parte mutuataria, nel caso specifico, alla scadenza del primo biennio. Le modalità di rimborso del mutuo, tra l'altro, sono previste al successivo art. 4 che così statuisce: Art. 4) “La parte mutuataria si obbliga, per sé, successori ed aventi causa e fra tutti in via solidale ed indivisibile, a rimborsare il mutuo con ammortamento in anni 20 (venti) a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui avverrà l'erogazione (mediante contabilizzazione su conto corrente) della somma mutuata, mediante il pagamento alla
senza soluzione di continuità di complessive n. 40 (quaranta) rate posticipate, pagabili CP_2
ogni sei mesi, comprensive di capitale ed interessi, di cui le prime n. 4 (quattro) ammontanti ciascuna ad € 4.761,58 (quattromilasettecentosessantuno euro e cinquantotto centesimi) al tasso fisso di cui alla lettera a) dell'art. 2 del presente atto. La prima delle suddette rate avrà scadenza l'ultimo giorno del sesto mese immediatamente seguente al mese in cui avverrà
l'erogazione di cui sopra. Le successive rate di ammortamento saranno determinate con
pagina 8 di 10 riferimento alle modalità ed alle condizioni di cui al punto b) del sopra citato art. 2 del presente atto”. Inoltre, per quanto possibile, ovvero in relazione alle prime sei rate, rimaste impagate, le quali prevedevano l'applicazione di un tasso fisso, veniva allegato il relativo piano di ammortamento.
Sulla questione della nullità del contratto di mutuo per mancata allegazione del piano di ammortamento, si è espressa la Prima Sezione del Tribunale di Ivrea (Trib. Ivrea, Sez. I,
07.09.021, n. 836) la quale ha statuito che «la mancata consegna del piano di ammortamento non può certo determinare la nullità delle clausole che concorrono a costituire il regolamento contrattuale perché si è in presenza della violazione di una mera norma di comportamento, suscettibile, come tale, di dare luogo (al più) ad una responsabilità precontrattuale o contrattuale che, nel caso di specie, non è mai stata invocata dagli opponenti»; in maniera non dissimile, si è posto il Tribunale di Vicenza (Trib. Vicenza, 20.08.2020, n. 1391) ad avviso del quale «la mancata indicazione nel contratto di finanziamento del piano di ammortamento applicato non comporta la nullità del finanziamento medesimo, i cui tassi di interesse, le spese e gli oneri applicati risultano sufficientemente specificati nel relativo documento di sintesi”.
La medesima argomentazione si pone alla base del rigetto anche della questione relativa alla presunta omessa consegna dell'informativa pre-contrattuale, che, tra l'altro, risulta contestata da parte opposta, la quale dichiarava di aver messo a disposizione della parte mutuataria tutta la documentazione necessaria.
Circa la nullità del contratto di mutuo per la vessatorietà delle clausole in esso contenute, deve essere confermato quanto già statuito con ordinanza del 21.10.2021 con la quale, richiamando la normativa codicistica, artt. 1341 e 1342 cc, e appurata la sottoscrizione ed accettazione di tutte le clausole, si confermava la validità ed efficacia delle stesse.
Infine, parte opponente contestava genericamente l'erroneità nel quantum dell'avversa domanda, limitandosi a chiedere la rideterminazione della somma precettata. In considerazione della genericità dell'eccezione formulata, la doglianza va rigettata tenendo, tra l'altro, presente che secondo recenti pronunce giurisprudenziali, in particolare Corte di Cass.
Sent. n. 8096/2022, “è valido il precetto nel caso in cui si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna indicazione del percorso logico giuridico seguito per determinarla”.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
10.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3232.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Goffredo Iaquinandi;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Tecla Bianco
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di Nocera
Inferiore, In via preliminare: - ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile e/o improcedibile e, comunque, rigettare l'avversa domanda per mancanza della legittimazione ad agire e della titolarità della posizione giuridica attiva in capo a parte opposta;
- sospendere
l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data
21.04.21. Nel merito:
1. Accertare e dichiarare nullo il contratto di mutuo stipulato per notar del 10.10.2002 (Rep. N. 299812 e Racc. 43764) per violazione delle Persona_1 norme imperative ex art. 38 del TUB e, per l'effetto, dichiarare inammissibile/ invalido/ nullo/ improcedibile il precetto notificato e l'azione promossa;
2. Accertare e dichiarare nullo il
pagina 1 di 10 contratto di mutuo stipulato per notar del 10.10.2002(Rep. N. 299812 e Persona_1
Racc. 43764) per mancanza del piano di ammortamento e, per l'effetto, dichiarare inammissibile/ invalido/ nullo/ improcedibile il precetto notificato e l'azione promossa;
3.
Accertare e dichiarare nullo il contratto di mutuo stipulato per notar del Persona_1
10.10.2002(Rep. N. 2998 12 e Racc. 43764) per violazione degli obblighi normativi di trasparenza e informazione, con declaratoria di responsabilità contrattuale da inadempimento ed extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per la violazione del generale principio del neminem ledere nell'ambito della c.d. Culpa in omittendo e, per l'effetto, dichiarare inammissibile/ invalido/ nullo/ improcedibile il precetto notificato e l'azione promossa;
4. Accertare e dichiarare la vessatorietà dell'art 4 del Capitolato delle condizioni generale del contratto di mutuo stipulato per notar del 10.10.2002(Rep. N. 299812 e Racc. Persona_1
43764) ai sensi e per gli effetti dell'art. all'art. 33, co 2 lett. F. e art 36, primo comma, del
Codice del consumo e per l'effetto accertare e dichiarare l'inapplicabilità del citato art. 4 al caso de quo e quindi dichiarare inammissibile/ invalido/ nullo/ improcedibile il precetto notificato e l'azione promossa;
5. In via di estremo subordine, fatto salvo gravame, rideterminare nel quantum l'importo richiesto dall'opposta, manifestamente eccessivo e non dovuto;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da attribuirsi ai procuratori antistatari”. Per la convenuta: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così provvedere: A) In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto sostanziale della
[...]
per eventuali passività relative ad atti/fatti e circostanze ante data di Controparte_1
cessione del credito (14.07.2017), rimaste in capo alla cedente unica Parte_2
legittimata passiva per il caso di ripetizione e/o riduzione del credito e/o richieste restitutorie/risarcitorie; B) Sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione, ex art. 615, I comma, c.p.c., dell'efficacia esecutiva del titolo perché improponibile ed improcedibile, e, comunque, infondata, non ricorrendo il fumus boni iuris, né i gravi motivi;
C)
Nel merito, rigettare perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto l'opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c., proposta da con atto notificato Parte_1
in data 11.06.2021, nonché tutte le domande ivi proposte perché parimenti infondate e, comunque, non provate né nell'an, né nel quantum, accertando e dichiarando, anche in via riconvenzionale, il diritto della nella qualità, ut supra, di procedere Controparte_1
esecutivamente nei confronti di esso in virtù di contratto di mutuo per notar Parte_1
di Roma del 10.10.2002 (Rep. n. 299812 e Racc. 43764) per il recupero Persona_1
pagina 2 di 10 del residuo credito di € 132.601,18 per rate arretrate, interessi di mora e residua sorta capitale alla data del 31.12.2020, oltre interessi moratori dal 01.01.2021 nella misura contrattuale, entro i limiti del tasso soglia ex lege 108/96, fino all'effettivo soddisfo;
D) In via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta nullità del mutuo fondiario de quo, in accoglimento della spiegata eccezione riconvenzionale, dichiarare la conversione del negozio nullo da mutuo fondiario in mutuo ipotecario, con ogni conseguenza di legge;
in via ancora più subordinata, - accertare e dichiarare, in ogni caso, l'opponente – mutuatario tenuto alla restituzione, ex art. 2033 c.c., della sorta capitale oggetto dell'operazione del mutuo, oltre interessi al tasso legale sino all'effettivo pagamento;
E) In via istruttoria rigettare l'avversa richiesta di c.t.u. estimativa e di c.t.u. contabile perché inammissibili in quanto esplorative e, comunque, irrilevanti ai fini della decisione della causa;
F) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15% per spese generali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 20.4.2021, con il quale la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., agendo sulla scorta del titolo costituito dal contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato con atto per notar di Roma del Persona_1
10.10.2002 (Rep. n. 299812 e Racc. 43764) chiedeva il pagamento della residua somma di €
85.221,11, oltre interessi moratori dall'1.1.2021 nella misura contrattuale (ridotti in ogni caso nei limiti del tasso-soglia) sino al soddisfo, nonché € 590,94 per compensi professionali. Più
pagina 3 di 10 in particolare, gli obblighi assunti dalla parte mutuataria venivano garantiti dalla sig.ra R_
, che in qualità di terza datrice di ipoteca, costituiva ipoteca consensuale di primo grado
[...] sull'appartamento di sua proprietà situato nel Comune di Terracina, alla Via San Felice al
Circeo s.n.c. censito nel NCEU di detto Comune al foglio 192, particella 577 sub 1 e particella
577 sub 2 graffate, categ. A/3, cl. 2, vani 4,5. Successivamente alla stipula del predetto contratto di mutuo essa terza datrice di ipoteca vendeva, con atto di Persona_2
compravendita per Notar di Roma del 30.10.2002, alla parte mutuataria Persona_1
l'immobile dinanzi descritto;
in seguito, a sua volta, il sig. Parte_1 Parte_1
vendeva, con atto di compravendita per Notar del 12.01.2004, alla Persona_3 società Ideal Srl, con sede in Iseo (BS), l'immobile dinanzi descritto. In virtù del predetto titolo esecutivo (contratto di mutuo per notar di Roma del 10.10.2002), a Persona_1 seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo, l (con la quale Controparte_2
originariamente il aveva stipulato il contratto di mutuo) promuoveva, ai sensi degli Pt_1
artt.602 e segg. c.p.c. e 2808 c.c., in danno della terza acquirente del bene oggetto di ipoteca, ovvero Ideal Srl, dinanzi al Tribunale di Latina – sez. dist. di Terracina - la esecuzione immobiliare n. 74/2006 – R.G.E.; pertanto, il compendio immobiliare ipotecato a garanzia del credito veniva venduto nell'ambito della predetta procedura esecutiva immobiliare con ricavo lordo di € 119.760,00. In data 16.10.2019 il G.E. rendeva esecutivo il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni pignorati nella procedura esecutiva immobiliare n. 74/2006, divenuto definitivo, in seguito al quale
[...]
costituitasi, quale nuova titolare del credito di originaria titolarità Controparte_1 dell' , a parziale soddisfo del credito vantato, incassava euro 11.776,93 in Controparte_2
via di prededuzione per compensi professionali e spese della procedura esecutiva ex art. 2770 c.c., nonché, in via ipotecaria, ex art. 2855 c.c., la somma di € 98.252,31, restando il credito residuo parzialmente incapiente. A sostegno della domanda, parte opponente eccepiva: 1) la carenza di legittimazione attiva della 2) la nullità del Controparte_1
mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, T.U.B.; 3) la nullità del contratto di mutuo in assenza del piano di ammortamento;
4) la nullità del contratto di mutuo per violazione delle norme sulla trasparenza;
5 ) la nullità dell'art. 4 del capitolato delle condizioni generali del contratto di mutuo fondiario;
6 ) l'erroneità del quantum dell'avversa domanda.
Nel dettaglio, sull'eccepita violazione del limite di finanziabilità, parte opponente richiamava la
CTP redatta dall'Ing. incaricato illo tempore di stimare il valore di mercato e il valore Per_4
pagina 4 di 10 cauzionale dell'immobile ipotecato, il quale all'esito dell'attività espletata giungeva alle seguenti conclusioni: “….il più probabile valore di mercato del locale sito nel Comune di
Terracina alla Via San Felice Circeo è pari a 150.800,00 € in cifra tonda e approssimata. Il valore così stimato si riferisce all'immobile nello stato e nella consistenza attuale. All'atto di acquisto da parte del sig. , il cespite presentava una consistenza minore, Parte_1 regolarizzata successivamente attraverso una Concessione Edilizia in Sanatoria… Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, è possibile rivalutare il valore cauzionale dell'immobile al
2002 andando ad aggiungere un'aliquota di crescita pari al 20 % al valore già calcolato. Vc al
2002 sarà quindi pari a = 138.452,97 €”. Pertanto, considerando che all'atto della stipula del contratto di mutuo per notar del 10.10.2002 la società Persona_1 Controparte_2
concedeva a titolo di mutuo fondiario fruttifero alla parte mutuataria Sig. , odierno
[...] Pt_1 apponente, la somma complessiva di € 128.000,00 e che il valore cauzionale dell'immobile, all'epoca dei fatti, era pari ad € 138.452,97, è innegabile che la banca aveva violato palesemente il limite di finanziabilità ex art. 38, secondo comma, T.U.B. con conseguente nullità del contratto stesso.
Parte opponente eccepiva, altresì, la nullità del precetto per omessa consegna al momento della stipula del contratto di mutuo, del piano di ammortamento, non consentendo al sig.
, quale contraente consumatore, di determinare ex ante in maniera univoca l'oggetto Pt_1
della prestazione, con evidente e palese squilibrio del sinallagma contrattuale. Alla medesima conclusione giungeva, rilevando la violazione delle norme sulla trasparenza, nonché la vessatorietà delle clausole contrattuali, con particolare riferimento all'art. 4 del Capitolato delle condizioni generali di contratto, clausola che il Sig. avrebbe dovuto Pt_1 specificatamente approvare ai sensi dell'art. 1341 cc in quanto inserita in un documento integrativo “il Capitolato”.
Con comparsa depositata in data 30.9.2021 si costituiva la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., che, in via preliminare, chiedeva accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto sostanziale della per eventuali passività relative ad atti/fatti e circostanze ante Controparte_1
data di cessione del credito (14.07.2017), rimaste in capo alla cedente Parte_2
unica legittimata passiva per il caso di ripetizione e/o riduzione del credito e/o richieste restitutorie/risarcitorie, nonché la propria legittimazione attiva in relazione alla posizione creditoria vantata, tenuto conto della documentazione versata in atti, ovvero estratto della
Gazzetta Ufficiale Part. II n. 93 del 08.08.2017 la quale già consentiva di provare, in pagina 5 di 10 assonanza con ulteriori elementi convergenti (es. stato di sofferenza del credito al momento della cessione, tempo della conclusione del contratto, categoria di contratto) l'inclusione del credito nelle categorie dei rapporti ceduti in blocco. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, contestando in particolar modo l'eccepita violazione del limite di finanziabilità, richiamando, a tal proposito, la c.t.u. estimativa redatta dall'esperto arch. depositata in data Persona_5
30.12.2013 nella proc. esec. imm n. 74/2006 R.G.E. Trib. Latina il quale attribuiva all'immobile ipotecato (villino monofamiliare in zona turistica del litorale laziale, ubicato, precisamente, nel territorio extraurbano del comune di Terracina, lungo la Strada provinciale per San Felice al Circeo) un valore di mercato di € 215.529,68. Pertanto, pur ammettendo, come affermato dal c.t.p. ing. che il valore c.d. cauzionale dell'immobile era minore Per_4 del valore di mercato, è di tutta evidenza che l'importo erogato di € 128.000,00 poteva ritenersi di gran lunga inferiore all'80% del valore dell'immobile ipotecato per cui non si era verificata alcuna violazione dell'art. 38 T.U.B. Parte opposta, contestava, poi, puntualmente gli altri motivi di opposizione, specificando il capitale residuo a partire dalla data in cui il mutuo era passato in sofferenza, ovvero 11.9.2007, e il relativo calcolo degli interessi.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata per i motivi di seguito indicati.
Quanto al primo motivo di opposizione avente ad oggetto la pretesa nullità del precetto per carenza di legittimazione attiva della lo stesso risulta Controparte_1
adeguatamente resistito dalla documentazione versata in atti da parte opposta.
Innanzitutto, come rilevato da parte opposta, ovvero in relazione Controparte_1
alla titolarità del credito in capo ad essa, la cessione risulta dimostrata con la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dai documenti allegati alla comparsa ove emerge l'intervenuta cessione. Al riguardo si osserva che il favor espresso dal
Legislatore si può apprezzare proprio nei casi in cui il credito è interessato da una pluralità di vicende circolatorie: onerare l'ultimo cessionario di dare la prova della titolarità del rapporto mediante il deposito del contratto, significherebbe costringerlo a produrre anche i contratti con i quali si sono perfezionati le cessioni precedenti, sino a risalire all'originario creditore, con evidente aggravio dell'onere probatorio, in contrato con le finalità perseguite dall'art. 58 TUB.
Inoltre, ed a prescindere da tali rilievi, è principio pacifico in Giurisprudenza che, al fine di agevolare la cessione dei crediti in blocco, la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata attraverso la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, purché indichi, almeno per categorie, i rapporti ceduti in blocco.
pagina 6 di 10 Infatti, la pubblicazione della notizia sulla G.U. ha la funzione di esonerare dalla notificazione ex art. 1264 c.c. agevolando dunque - come poc'anzi ribadito - la cessione in blocco dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Ne discende pertanto, che la pubblicazione sulla G.U. delle cessioni in blocco assicurano senza ombra di dubbio l'efficacia delle stesse nei confronti dei debitori ceduti (ex multis: Cass. Civ., sez. VI, 29/09/2020).
Dal contenuto dell'avviso di cessione, come si è visto, è dunque possibile risalire con certezza al blocco di rapporti ceduti, tra i quali è certamente compreso il contratto di mutuo azionato in questa sede, per il che è dimostrata la titolarità in capo alla Società opposta del credito del quale si discute (cfr. Cass. Civ. Sez. III 05/09/2019, n. 22151).
Invero, parte opposta oltre a fornire prova della propria legittimazione ad agire con il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale Part. II n. 93 del 08.08.2017, relativa alla pubblicazione dell'Avviso di cessione di crediti pro – soluto (ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti relativa al contratto di cessione concluso in data 14.07.2017 con avente ad oggetto un pacchetto di tutti Parte_2
i crediti per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, a comprova della Parte_2 infondatezza anche in fatto dell'avversa eccezione, all'atto della costituzione in giudizio depositava la ulteriore documentazione, tra i quali si considera di particolare rilievo la dichiarazione a firma di in nome e per conto di recante CP_2 Parte_2
espressa conferma che tra i crediti ceduti a rientrano anche i crediti Controparte_3
vantati nei confronti del sig. derivanti dai rapporti di conto corrente n. 5201354 Parte_1
e di finanziamento (mutuo ipotecario) n. 771653 (poi rapporti a sofferenza numeri
2400535851 e 2400535850) nella quale si dà atto del numero di NDG ossia del numero identificativo del cliente censito nell'anagrafe della Banca.
Quanto alla pretesa nullità del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità, tale asserto risulta smentito dalla documentazione depositata in atti, in particolare dalla relazione redatta dall' arch. depositata in data 30.12.2013 nella proc. esec. imm n. Persona_5
74/2006 R.G.E. Trib. Latina, il quale attribuiva all'immobile ipotecato un valore di €
215.529,68, il che esclude il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 co.2 TUB, in quanto il mutuo veniva concesso per la somma di € 128.000,00, quindi per un importo di gran lunga inferiore all'80% del valore dell'immobile ipotecato. In ogni caso, la questione deve ritenersi superata, dal momento che, come già rilevato nel corso del giudizio a quo con pagina 7 di 10 ordinanza del 21.10.2021, nonché con ordinanza dell'11.10.2023 emessa a scioglimento della riserva assunta sull'istanza di sospensione, “… in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – quale quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di Vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della vigilanza prudenziale (cfr. articoli 51 e 53 del TUB) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità e del travolgimento del contratto, potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio
l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della
Banca ed al contenimento dei rischi nella concessione del credito…” (Cassazione Sezione
Unite del 16.11.2022 n. 33179).
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità per omessa consegna, al momento della stipula del contratto di mutuo, del piano di ammortamento. Si ritiene condivisibile l'argomentazione addotta da parte opposta con la propria costituzione in giudizio, la quale faceva rilevare che in base a quanto previsto dall'art. 2 del contratto di mutuo, si trattava nel caso di specie, di un contratto di mutuo a tasso misto, con previsione di un periodo iniziale a tasso fisso (lett. a, art. 2) seguito da periodi successivi a tasso variabile indicizzato ovvero a tasso fisso (lett. b, art. 2), secondo l'opzione esercitata dalla parte mutuataria. Ne derivava l'impossibilità di elaborare ab origine un piano di ammortamento del mutuo per l'intera durata del finanziamento in quanto alla data della stipula non era nota l'opzione che avrebbe esercitato la parte mutuataria, nel caso specifico, alla scadenza del primo biennio. Le modalità di rimborso del mutuo, tra l'altro, sono previste al successivo art. 4 che così statuisce: Art. 4) “La parte mutuataria si obbliga, per sé, successori ed aventi causa e fra tutti in via solidale ed indivisibile, a rimborsare il mutuo con ammortamento in anni 20 (venti) a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui avverrà l'erogazione (mediante contabilizzazione su conto corrente) della somma mutuata, mediante il pagamento alla
senza soluzione di continuità di complessive n. 40 (quaranta) rate posticipate, pagabili CP_2
ogni sei mesi, comprensive di capitale ed interessi, di cui le prime n. 4 (quattro) ammontanti ciascuna ad € 4.761,58 (quattromilasettecentosessantuno euro e cinquantotto centesimi) al tasso fisso di cui alla lettera a) dell'art. 2 del presente atto. La prima delle suddette rate avrà scadenza l'ultimo giorno del sesto mese immediatamente seguente al mese in cui avverrà
l'erogazione di cui sopra. Le successive rate di ammortamento saranno determinate con
pagina 8 di 10 riferimento alle modalità ed alle condizioni di cui al punto b) del sopra citato art. 2 del presente atto”. Inoltre, per quanto possibile, ovvero in relazione alle prime sei rate, rimaste impagate, le quali prevedevano l'applicazione di un tasso fisso, veniva allegato il relativo piano di ammortamento.
Sulla questione della nullità del contratto di mutuo per mancata allegazione del piano di ammortamento, si è espressa la Prima Sezione del Tribunale di Ivrea (Trib. Ivrea, Sez. I,
07.09.021, n. 836) la quale ha statuito che «la mancata consegna del piano di ammortamento non può certo determinare la nullità delle clausole che concorrono a costituire il regolamento contrattuale perché si è in presenza della violazione di una mera norma di comportamento, suscettibile, come tale, di dare luogo (al più) ad una responsabilità precontrattuale o contrattuale che, nel caso di specie, non è mai stata invocata dagli opponenti»; in maniera non dissimile, si è posto il Tribunale di Vicenza (Trib. Vicenza, 20.08.2020, n. 1391) ad avviso del quale «la mancata indicazione nel contratto di finanziamento del piano di ammortamento applicato non comporta la nullità del finanziamento medesimo, i cui tassi di interesse, le spese e gli oneri applicati risultano sufficientemente specificati nel relativo documento di sintesi”.
La medesima argomentazione si pone alla base del rigetto anche della questione relativa alla presunta omessa consegna dell'informativa pre-contrattuale, che, tra l'altro, risulta contestata da parte opposta, la quale dichiarava di aver messo a disposizione della parte mutuataria tutta la documentazione necessaria.
Circa la nullità del contratto di mutuo per la vessatorietà delle clausole in esso contenute, deve essere confermato quanto già statuito con ordinanza del 21.10.2021 con la quale, richiamando la normativa codicistica, artt. 1341 e 1342 cc, e appurata la sottoscrizione ed accettazione di tutte le clausole, si confermava la validità ed efficacia delle stesse.
Infine, parte opponente contestava genericamente l'erroneità nel quantum dell'avversa domanda, limitandosi a chiedere la rideterminazione della somma precettata. In considerazione della genericità dell'eccezione formulata, la doglianza va rigettata tenendo, tra l'altro, presente che secondo recenti pronunce giurisprudenziali, in particolare Corte di Cass.
Sent. n. 8096/2022, “è valido il precetto nel caso in cui si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna indicazione del percorso logico giuridico seguito per determinarla”.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
10.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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