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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/04/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4206/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4206/2024
All'udienza del 29 aprile 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Padula Giulia Maria ha depositato le note sostitutive di udienza CP_1
in data 28.04.2025;
- Per il , l'avvocatura Generale Dello Stato ha depositato le note Controparte_2
sostitutive di udienza in data 28.04.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4206/2024 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia CP_1 C.F._1
Maria Padula, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Corso Matteotti n. 61, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), in persona del p.t., con sede Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
a Roma, in via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 136 comma 2 e 170 D.P.R. 115/02 depositato in data 22.10.2024,
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto del Collegio del Tribunale di Latina del CP_1
14.10.2024, con cui era stata revocata la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiesta nel giudizio avente ad oggetto la separazione giudiziale dal coniuge Persona_1
conclusosi con sentenza del 29 settembre 2023. Deduceva in particolare la ricorrente di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera COA n. 250 del 26 aprile 2016 e che il predetto procedimento di separazione, recante n. RG 3279/2016, era stato iscritto a ruolo nel pagina 2 di 12 mese di maggio 2016, ma la pima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente si era tenuta esattamente un anno dopo e che, a seguito di numerose udienze e copiosa attività istruttoria (escussione testimoniale, interrogatorio delle parti, audizione minori, espletamento di
CTU medica su genitori, figli e compagine familiare, incarico ai Servizi Sociali del Comune di
Latina per la ripresa rapporti tra padre e i due figli), il giudizio era stato definito nel merito con sentenza n. 2025/2023 del 29 settembre 2023, depositata il 03 ottobre 2023. Proseguiva poi la
GG evidenziando che con successivo e separato decreto, sempre datato 29 settembre 2023, il
Tribunale, a fronte dell'istanza di liquidazione degli onorari di gratuito patrocinio presentata dal suo procuratore durante la fase decisionale del giudizio e prima della conclusione di esso, chiedeva disporsi l'integrazione della documentazione personale e reddituale, domandando, nello specifico, il deposito dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la successiva delibera provvisoria rilasciata dal COA di Latina nonché la certificazione storica del suo stato di famiglia, oltre alla completa documentazione fiscale/reddituale della medesima, sostituita anche da autocertificazione ex art. 46 co. 1 lett. o) d.p.r. 445/2000 e art. 79 co. 1 lett. c)
d.p.r. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni. Provvedeva, quindi, in data 02.11.2023, al deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, della delibera provvisoria del COA e di autocertificazione familiare e reddituale sottoscritta, rappresentando al Giudice di essere impossibilitata a produrre il certificato storico di stato di famiglia, in quanto documento non rilasciabile dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Latina. Nonostante ciò il Tribunale, con decreto del 14 ottobre 2024, revocava, con effetto retroattivo, la sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato sulla base dei seguenti rilievi: 1) mancata allegazione del richiesto certificato “storico” dello stato di famiglia;
2) “inattendibilità” della dichiarazione sostitutiva di atto notorio per non aver la stessa ricorrente indicato di percepire l'assegno di mantenimento per sé e per i figli;
3) omessa quantificazione del reddito di cittadinanza come indicato e certificato nella dichiarazione sostitutiva (dall'anno 2020 sino al marzo 2023). Ciò premesso, la CP_1
precisava, in relazione alla mancata produzione del certificato storico di famiglia, che l'omissione era del tutto incolpevole e non a lei imputabile, tenuto conto che non era stato possibile estrarre tale tipo di attestazione presso gli Uffici dell'Anagrafe del Comune di Latina in quanto la certificazione “storica” poteva essere rilasciata soltanto con riguardo alla residenza e non invece per lo stato di famiglia. Per tale motivo la stessa produceva al Tribunale un'autocertificazione dello stato di famiglia, ove attestava e dichiarava, sotto la propria responsabilità penale che, per pagina 3 di 12 gli anni 2017-2023 (periodo del giudizio), il proprio nucleo familiare era stato sempre costituito solo da sé medesima e dai propri due figli e . La aggiungeva che la Per_2 Per_3 CP_1
situazione non era, comunque, mutata e che per il solo anno 2016, data di instaurazione ed iscrizione a ruolo del procedimento di separazione, era stato depositato, in allegato all'atto introduttivo, lo stato di famiglia dal quale emergeva che i coniugi ( ed i figli Persona_4
vivevano ancora tutti insieme. Sosteneva quindi che la decisione del Tribunale di applicare la misura della revoca, con effetto retroattivo, del beneficio del gratuito patrocinio, risultava eccessiva ed ultronea, visto il deposito della dichiarazione sostitutiva. Proseguiva la CP_1
adducendo che la dichiarazione sostitutiva delle condizioni reddituali sottoscritta il 19 ottobre
2023 e depositata in data 02 novembre 2023 era assolutamente attendibile e veritiera in quanto non si discostava dal dato reale e finale ovvero quello della non intervenuta modifica in concreto della situazione reddituale personale e familiare rispetto all'inizio del giudizio: ella dichiarava, infatti, di non aver percepito redditi che superavano la soglia di ammissione al gratuito patrocinio. L'omessa indicazione, nella autocertificazione prodotta, degli importi percepiti a titolo di assegno di mantenimento per sé ed i figli non era voluta o intenzionale (essendo peraltro il Tribunale a conoscenza di tale forma di contribuzione) ma frutto di un mero fraintendimento di quanto richiestole. In ogni caso tale omissione non comportava, secondo la prospettazione della ricorrente, la revoca del beneficio poiché le somme incassate non modificavano la sua condizione economica, non oltrepassando la soglia di ammissione. Aggiungeva poi che, nella parte ove attestava di non percepire altre ed ulteriori fonti di reddito (anche esenti Irpef), voleva in realtà intendere e far riferimento ad ulteriori e diverse entrate economiche oltre quelle già previste per il mantenimento (di cui il Tribunale era edotto avendolo disposto) ed il reddito di cittadinanza dichiarato. Evidenziava quindi la ricorrente che il mancato superamento della soglia sarebbe emerso per tabulas anche qualora il Tribunale avesse operato un rapido calcolo (avendo contezza degli importi stabiliti per il mantenimento e incassati per il reddito di cittadinanza). Sosteneva poi che, in ogni caso, l'istante assume l'obbligo di comunicare solo le variazioni reddituali rilevanti e, dunque, significative ai fini dell'ammissione, con conseguente ingiustizia del provvedimento di revoca emesso dal Tribunale. In relazione poi ai presunti redditi del figlio maggiorenne la ricorrente sosteneva che i medesimi erano del tutto indimostrati in quanto la loro Per_2
presunta sussistenza si basava solamente su una relazione depositata nel giudizio di separazione dai Servizi Sociali, relazione peraltro non ritenuta sufficiente a dimostrare l'autosufficienza pagina 4 di 12 economica del ragazzo neanche dal giudice che aveva confermato in suo favore l'assegno di mantenimento. Oltretutto, in caso di dubbio, secondo la ricorrente, il Collegio avrebbe potuto richiedere un'integrazione documentale, precisando che comunque la stessa aveva provveduto, assumendosene la responsabilità, ad attestare di non aver percepito nel periodo dal 2016 al 2023, per sé medesima e per tutti gli altri componenti del nucleo familiare, redditi che superassero la soglia di ammissione, assolvendo regolarmente a quanto richiesto dal Tribunale.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “in via preliminare e cautelare, valutati i presupposti di urgenza, fumus boni iuris e periculum in mora, sospendere, inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva del provvedimento di revoca notificato dal Tribunale Ordinario di Latina in data 15 ottobre 2024, considerato che la signora ha già ricevuto il 18 ottobre CP_1
scorso, a seguito della comunicata revoca, la lettera di sollecito di pagamento (all.12) della CTU
(al 50%) da parte del dott. nominato nel giudizio;
in tal modo l'odierna opponente si Per_5
troverebbe costretta a pagare forzatamente un importo (spese di CTU al 50%) non dovuto e/o comunque eccessivo e spropositato, così come deciso nel decreto di revoca di cui si chiede oggi
l'annullamento; d'altra parte, in caso di mancato pagamento della propria quota di CTU, la ricorrente subirebbe un'ingiusta esecuzione e tale eventualità risulta ictu oculi gravissima;
- in via principale, verificato il mancato superamento della soglia reddituale fissata per il godimento del patrocinio a spese dello Stato, annullare, revocare e/o porre nel nulla il provvedimento notificato in quanto illegittimo, eccessivo, ingiustificato e assolutamente abnorme in merito agli effetti e alle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano o potrebbero derivare (revoca con efficacia retroattiva) in caso di conferma in questa sede;
- nel merito, e per l'effetto, riconoscere la validità ed efficacia del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, già concesso con delibera
COA n. 250 del 26 aprile 2016, e dunque riammettere la ricorrente, signora alla CP_1
misura del gratuito patrocinio per l'intero periodo decorrente dalla delibera di ammissione da parte del COA di Latina (anno 2016) sino al deposito della sentenza (anno 2023) che ha definito, nel merito, il procedimento per separazione personale;
- conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio;
- in via del tutto gradata e residuale, riconoscere alla ricorrente, signora il beneficio del CP_1
pagina 5 di 12 patrocinio gratuito, almeno parzialmente ovvero per il periodo che l'Ill.mo Presidente adito vorrà accertare e considerare valido ed efficace ai fini della liquidazione a spese dello Stato”.
Si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare il difetto di Controparte_2
legittimazione attiva della ricorrente con riferimento alla domanda di liquidazione dei compensi professionali in favore del difensore. Sosteneva, infatti, che non era revocabile in dubbio che la ricorrente fosse legittimata ad agire per chiedere l'accertamento del diritto ad essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in quanto era quest'ultima, e non il difensore, a volersi avvalere del beneficio, ma che, con riferimento all'azione volta a ottenere la liquidazione della somma prevista a titolo di prestazione professionale, la legittimazione ad agire spettava al solo difensore, sicché la domanda relativa alla liquidazione della somma prevista a titolo di prestazione professionale andava ritenuta inammissibile per difetto di legittimazione ad agire della ricorrente.
Nel merito il convenuto sosteneva la totale infondatezza del ricorso, tenuto conto che, dall'analisi della normativa dettata in materia di patrocinio a spese dello Stato, emergeva che al magistrato è attribuito il potere di rivalutare la decisione del Consiglio dell'Ordine e, in questa prospettiva, lo stesso magistrato può anche richiedere la documentazione necessaria per verificare la sussistenza e la permanenza dei presupposti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e che, quindi, il giudice ha il potere/dovere di valutare l'attendibilità dell'autocertificazione di cui all'art. 76 e disattendere la medesima ove si sia in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la sussistenza in capo al richiedente di risorse economiche non compatibili con la dichiarazione di percezione di un reddito inferiore al limite per l'ammissione al beneficio. Proseguiva il CP_2
sostenendo che, potendo il Giudice valutare l'attendibilità dell'autocertificazione, qualora richieda all'interessato la produzione di ulteriori elementi e documenti, quest'ultimo deve necessariamente riscontrare la predetta richiesta. Infatti, in caso di mancata trasmissione della documentazione integrativa, il giudice non poteva procedere con la verifica della sussistenza dei presupposti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e, quindi, doveva necessariamente revocare l'atto di accoglimento dell'istanza posto in essere dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati. Con riferimento al caso di specie, il Ministero della Giustizia rilevava in primo luogo che la ricorrente aveva prodotto solo un'autocertificazione del proprio nucleo familiare, benché il
Tribunale di Latina avesse specificatamente richiesto il certificato di stato di famiglia storico per il periodo di pendenza del procedimento. In merito a tale attestazione deduceva che la maggioranza dei Comuni non ha difficoltà a rilasciarla ai propri utenti, sicché non si tratta pagina 6 di 12 certamente di documento che il Comune di Latina era impossibilitato a rilasciare. Oltretutto, sarebbe stato onere dell'istante fornire la prova dell'impossibilità di ottenere il certificato storico- attraverso una dichiarazione in tal senso dell'ufficio comunale preposto e non per effetto della mera dichiarazione di parte - in assenza della quale correttamente il giudice aveva revocato il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In aggiunta, la aveva CP_1
rilasciato un'autocertificazione non precisa, non determinata e non attendibile, che non aveva dato modo al Tribunale di poter avere contezza, anno per anno, dell'ammontare complessivo dei redditi percepiti dal suo nucleo familiare, non avendo peraltro indicato, ai sensi dell'art. 79 del
D.P.R. 115/2002, la variazione dei redditi percepiti, con particolare riferimento al mantenimento percepito, nonché all'ammontare del reddito di cittadinanza. Deduceva che, quindi - partendo da una situazione di dichiarata totale mancanza di redditi - la percezione degli assegni di mantenimento per l'entità indicata, correttamente costituiva, per il Tribunale, una variazione assolutamente rilevante e significativa, a maggior ragione considerando anche i redditi di cittadinanza pure indicati, seppure in maniera imprecisa e non specificatamente determinata. In ogni caso, evidenziava che dall'incompletezza delle informazioni e della documentazione trasmesse dalla ricorrente non sarebbe stato comunque possibile accertare i redditi percepiti da quest'ultima e dal suo nucleo familiare. Invero, nella specie, la mancata allegazione del certificato storico di famiglia e della dichiarazione dell'ufficio comunale di impossibilità di rilasciarlo e l'omessa comunicazione della variazione dei dati reddituali non avevano messo il giudice nelle condizioni di valutare il reale ammontare dei redditi percepiti;
anzi, tali omissioni avevano implicato che il giudice, nell'esercizio del proprio potere/dovere di valutare l'attendibilità dell'autocertificazione di cui all'art. 76, avesse correttamente disatteso la medesima in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la sussistenza in capo alla richiedente di risorse economiche non compatibili con la dichiarazione di percezione di un reddito inferiore al limite per l'ammissione al beneficio. D'altronde, che le ulteriori somme percepite non avessero comportato il superamento della soglia d'ammissione era una circostanza indimostrata, non essendo stato neppure dichiarato il reddito percepito dal figlio nonostante lo svolgimento del lavoro di organizzatore di eventi, come risultante dalla relazione dei servizi sociali richiamata nella motivazione del provvedimento di revoca. Da ultimo il convenuto contestava la domanda cautelare di emissione di un provvedimento inaudita altera parte non ricorrendone i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
pagina 7 di 12 Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda di liquidazione dei compensi professionali, per il difetto di legittimazione attiva della ricorrente;
- nel merito, rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata, confermando il decreto opposto - con vittoria di spese e onorari di lite”.
Rigettata l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 29.04.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente evidenziare che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di gratuito patrocinio, il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, ai sensi dell'art. 136 del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve individuarsi, in mancanza di espressa previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dagli artt. 99, 112 e 113 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n.115, ma nell'art. 170 del medesimo decreto che, pur rivolto a regolare l'opposizione ai decreti di pagamento in favore dell'ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell'ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e, quindi, esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 02.02.2023, n.3286). Pertanto, il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è soggetto al regime di impugnazione di cui agli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n.150 del 2011.
Ciò chiarito in linea generale, nel caso di specie risulta che con provvedimento del 14.10.2024 il
Collegio revocava l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente, sostenendo che la stessa non avesse prodotto il certificato storico di stato di famiglia richiestole, e che la dichiarazione sostitutiva resa non fosse attendibile in merito ai redditi percepiti, avendo la stessa omesso di indicare quanto incassato a titolo di mantenimento, non avendo precisato gli importi introitati a titolo di reddito di cittadinanza, né indicato quelli percepiti annualmente dal figlio pagina 8 di 12 , tenuto conto che nel corso del giudizio di separazione era emerso che lo stesso Per_2
svolgesse, almeno saltuariamente, l'attività di organizzatore di eventi.
Va innanzitutto evidenziato che ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti, il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio non preclude, nel giudizio presidenziale di opposizione (attesa la natura completamente devolutiva di questo), la valutazione di ulteriori documenti idonei a integrare la richiesta originaria e a dimostrare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice in ordine alla condizione di non abbienza (cfr. Cass. Pen. Sez. IV,
22.1.2020, n. 2263). Ne consegue che tutta la documentazione depositata nel presente giudizio risulta ammissibile.
Quindi, in relazione all'omesso deposito del certificato storico di famiglia, rileva questo Giudice che la ricorrente aveva correttamente assolto a quanto demandato dal Collegio nella richiesta di integrazione documentale, depositando l'autocertificazione dello stato storico di famiglia per il periodo 2017/2023, tenuto conto che – pacificamente – ai sensi dell'art. 46 lett. f) del DPR n.
445/2000 lo stato di famiglia rientra tra gli “stati” autocertificabili dall'interessato. Detta autocertificazione è, quindi, a mente del dettato normativo, del tutto equiparabile all'attestazione rilasciata dal Comune di residenza, con ciò comportando l'impossibilità per l'amministrazione cui viene prodotta di non prenderla in considerazione, se debitamente sottoscritta dalla parte, come nel caso di specie. A ciò si aggiunga che, nel corso del presente giudizio, la ha CP_1
comunque dimostrato di non aver potuto produrre in giudizio il certificato richiesto per causa alla stessa non imputabile, come comprovato dalla pec trasmessa dal Comune di Latina al difensore della stessa (cfr. doc. 6 del ricorso) nel cui oggetto si legge “per evadere lo stato di famiglia storico c'è bisogno di una data precisa ed attesta solo di un giorno”, a nulla rilevando che altri comuni rilascino il predetto documento.
Per quanto attiene poi alla presunta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in relazione alla situazione reddituale sua e della sua famiglia, giova rammentare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, “l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con
l'autocertificazione e la documentazione allegata. In ogni caso, anche a voler riconoscere un
pagina 9 di 12 margine di valutazione della attendibilità dell'autocertificazione dell'istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio, il rigetto è sempre ricollegato al riconoscimento di indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate (sez. 4, n. 4628 del
20/9/2017” (cfr. Cass. 6 febbraio 2023 n. 4953). Inoltre, la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del
2002, non comportano, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass. Pen., Sez. IV, 6.10.2023, n. 40720).
Orbene, nel caso di specie non si riscontrano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche ulteriori tali da comportare il superamento della soglia di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Ed invero, dalla documentazione depositata dalla GG risulta provata la persistenza, per tutta la durata del giudizio (2016/2023) dei requisiti per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Nel corso del presente giudizio, infatti, la ricorrente – che pacificamente non svolge attività lavorativa, come riportato anche nella sentenza di separazione (doc. 2 del ricorso) – ha dimostrato, puntualizzando i propri redditi, di non aver mai superato la soglia di ammissione al beneficio. La stessa, infatti, producendo la sentenza di separazione ha precisato i redditi percepiti a titolo di mantenimento suo e dei figli. Ha inoltre specificato quanto introitato a titolo di reddito di cittadinanza, come risulta dagli estratti conto e versamenti depositati (doc. 10 e 10.1 del ricorso) alla luce dei quali emerge che la ha effettivamente percepito un reddito mensile variabile tra € 45,00 ed € CP_1
300,00. In relazione poi, ai presunti redditi del figlio , nella sentenza di separazione il Per_2
Giudice motiva quanto segue “parte convenuta ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio , sulla base della circostanza che nella relazione depositata Per_2
dal Servizio Sociale del Comune di Latina il 3 gennaio 2020 è scritto che lavora come Per_2
organizzatore di eventi. È evidente, tuttavia, che da tale affermazione non si evince affatto che il ragazzo sia entrato nel mondo del lavoro e percepisca una retribuzione sufficiente ad assicurargli un'esistenza libera e dignitosa. In definitiva, si ritiene che il convenuto non abbia provato che il figlio sia divenuto nel corso del giudizio autosufficiente economicamente, né appare, anche considerata l'età molto giovane del primogenito, che possa ritenersi imputabile al figlio maggiore delle parti la sua condizione di mancata autosufficienza economica. Ad entrambi
i figli spetta, pertanto, un assegno di mantenimento a carico del padre, che deve tener conto
pagina 10 di 12 anche della circostanza che, non avendo alcun rapporto con i suddetti, il padre non contribuisce in alcun modo al loro mantenimento”. Ne deriva che lo stesso era ritenuto soggetto privo di reddito e non economicamente autosufficiente, tanto da essere destinatario dell'assegno di mantenimento.
Ebbene, alla luce di quanto sopra, non può che concludersi per l'illegittimità del decreto impugnato, essendo possibile per il Tribunale verificare i requisiti di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 76 del d.p.r. 115 del 2002.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente revoca del decreto del Collegio del Tribunale di
Latina del 14.10.2024.
Deve invece trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dal in relazione alla domanda di liquidazione del compenso professionale Controparte_2
spettante al procuratore costituito per il giudizio di separazione. Ritiene, infatti, questo Giudice di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il giudice che accoglie l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, e del d.lg. n. 150 del 2011, art. 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al d.P.R. n. 115 del
2002, art. 83, comma 2” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 7.01.2022 n.286). Dunque, in materia di patrocinio a spese dello Stato, da un lato l'ordinamento riconosce esclusivamente all'istante e non anche al suo difensore la legittimazione attiva ad opporsi al decreto di rigetto o di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
dall'altro lato, invece, configura una legittimazione esclusiva del difensore in relazione alla liquidazione del compenso, trattandosi, come precisato dalla giurisprudenza sopra richiamata, di un autonomo diritto patrimoniale allo stesso riconducibile in via esclusiva. Ritiene, dunque, questo Giudice che tutt'al più, ai fini dell'accoglimento nel presente giudizio della domanda di liquidazione dei compensi eventualmente spettanti al difensore, il procuratore avrebbe dovuto agire unitamente alla parte.
Poiché nel caso di specie è la sola e non anche il suo difensore ad aver proposto il CP_1
ricorso, la domanda di liquidazione del compenso eventualmente spettante al difensore deve essere dichiarata inammissibile.
pagina 11 di 12 L'inammissibilità della domanda di liquidazione giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3. I restanti 2/3 delle spese seguono la soccombenza prevalente del e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della CP_2
controversia, di bassa complessità, applicando i parametri minimi e con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, in riforma del CP_1
provvedimento impugnato, dichiara la sussistenza dei requisiti di legge per l'ammissione al gratuito patrocinio della parte istante;
- dichiara inammissibile la domanda di liquidazione in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato del compenso, per carenza di legittimazione attiva;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3;
- condanna il al pagamento in favore di dei 2/3 Controparte_2 CP_1 delle spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre iva, spese generali e cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Giulia Maria Padula, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 29 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4206/2024
All'udienza del 29 aprile 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Padula Giulia Maria ha depositato le note sostitutive di udienza CP_1
in data 28.04.2025;
- Per il , l'avvocatura Generale Dello Stato ha depositato le note Controparte_2
sostitutive di udienza in data 28.04.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4206/2024 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia CP_1 C.F._1
Maria Padula, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Corso Matteotti n. 61, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), in persona del p.t., con sede Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
a Roma, in via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 136 comma 2 e 170 D.P.R. 115/02 depositato in data 22.10.2024,
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto del Collegio del Tribunale di Latina del CP_1
14.10.2024, con cui era stata revocata la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiesta nel giudizio avente ad oggetto la separazione giudiziale dal coniuge Persona_1
conclusosi con sentenza del 29 settembre 2023. Deduceva in particolare la ricorrente di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera COA n. 250 del 26 aprile 2016 e che il predetto procedimento di separazione, recante n. RG 3279/2016, era stato iscritto a ruolo nel pagina 2 di 12 mese di maggio 2016, ma la pima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente si era tenuta esattamente un anno dopo e che, a seguito di numerose udienze e copiosa attività istruttoria (escussione testimoniale, interrogatorio delle parti, audizione minori, espletamento di
CTU medica su genitori, figli e compagine familiare, incarico ai Servizi Sociali del Comune di
Latina per la ripresa rapporti tra padre e i due figli), il giudizio era stato definito nel merito con sentenza n. 2025/2023 del 29 settembre 2023, depositata il 03 ottobre 2023. Proseguiva poi la
GG evidenziando che con successivo e separato decreto, sempre datato 29 settembre 2023, il
Tribunale, a fronte dell'istanza di liquidazione degli onorari di gratuito patrocinio presentata dal suo procuratore durante la fase decisionale del giudizio e prima della conclusione di esso, chiedeva disporsi l'integrazione della documentazione personale e reddituale, domandando, nello specifico, il deposito dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la successiva delibera provvisoria rilasciata dal COA di Latina nonché la certificazione storica del suo stato di famiglia, oltre alla completa documentazione fiscale/reddituale della medesima, sostituita anche da autocertificazione ex art. 46 co. 1 lett. o) d.p.r. 445/2000 e art. 79 co. 1 lett. c)
d.p.r. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni. Provvedeva, quindi, in data 02.11.2023, al deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, della delibera provvisoria del COA e di autocertificazione familiare e reddituale sottoscritta, rappresentando al Giudice di essere impossibilitata a produrre il certificato storico di stato di famiglia, in quanto documento non rilasciabile dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Latina. Nonostante ciò il Tribunale, con decreto del 14 ottobre 2024, revocava, con effetto retroattivo, la sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato sulla base dei seguenti rilievi: 1) mancata allegazione del richiesto certificato “storico” dello stato di famiglia;
2) “inattendibilità” della dichiarazione sostitutiva di atto notorio per non aver la stessa ricorrente indicato di percepire l'assegno di mantenimento per sé e per i figli;
3) omessa quantificazione del reddito di cittadinanza come indicato e certificato nella dichiarazione sostitutiva (dall'anno 2020 sino al marzo 2023). Ciò premesso, la CP_1
precisava, in relazione alla mancata produzione del certificato storico di famiglia, che l'omissione era del tutto incolpevole e non a lei imputabile, tenuto conto che non era stato possibile estrarre tale tipo di attestazione presso gli Uffici dell'Anagrafe del Comune di Latina in quanto la certificazione “storica” poteva essere rilasciata soltanto con riguardo alla residenza e non invece per lo stato di famiglia. Per tale motivo la stessa produceva al Tribunale un'autocertificazione dello stato di famiglia, ove attestava e dichiarava, sotto la propria responsabilità penale che, per pagina 3 di 12 gli anni 2017-2023 (periodo del giudizio), il proprio nucleo familiare era stato sempre costituito solo da sé medesima e dai propri due figli e . La aggiungeva che la Per_2 Per_3 CP_1
situazione non era, comunque, mutata e che per il solo anno 2016, data di instaurazione ed iscrizione a ruolo del procedimento di separazione, era stato depositato, in allegato all'atto introduttivo, lo stato di famiglia dal quale emergeva che i coniugi ( ed i figli Persona_4
vivevano ancora tutti insieme. Sosteneva quindi che la decisione del Tribunale di applicare la misura della revoca, con effetto retroattivo, del beneficio del gratuito patrocinio, risultava eccessiva ed ultronea, visto il deposito della dichiarazione sostitutiva. Proseguiva la CP_1
adducendo che la dichiarazione sostitutiva delle condizioni reddituali sottoscritta il 19 ottobre
2023 e depositata in data 02 novembre 2023 era assolutamente attendibile e veritiera in quanto non si discostava dal dato reale e finale ovvero quello della non intervenuta modifica in concreto della situazione reddituale personale e familiare rispetto all'inizio del giudizio: ella dichiarava, infatti, di non aver percepito redditi che superavano la soglia di ammissione al gratuito patrocinio. L'omessa indicazione, nella autocertificazione prodotta, degli importi percepiti a titolo di assegno di mantenimento per sé ed i figli non era voluta o intenzionale (essendo peraltro il Tribunale a conoscenza di tale forma di contribuzione) ma frutto di un mero fraintendimento di quanto richiestole. In ogni caso tale omissione non comportava, secondo la prospettazione della ricorrente, la revoca del beneficio poiché le somme incassate non modificavano la sua condizione economica, non oltrepassando la soglia di ammissione. Aggiungeva poi che, nella parte ove attestava di non percepire altre ed ulteriori fonti di reddito (anche esenti Irpef), voleva in realtà intendere e far riferimento ad ulteriori e diverse entrate economiche oltre quelle già previste per il mantenimento (di cui il Tribunale era edotto avendolo disposto) ed il reddito di cittadinanza dichiarato. Evidenziava quindi la ricorrente che il mancato superamento della soglia sarebbe emerso per tabulas anche qualora il Tribunale avesse operato un rapido calcolo (avendo contezza degli importi stabiliti per il mantenimento e incassati per il reddito di cittadinanza). Sosteneva poi che, in ogni caso, l'istante assume l'obbligo di comunicare solo le variazioni reddituali rilevanti e, dunque, significative ai fini dell'ammissione, con conseguente ingiustizia del provvedimento di revoca emesso dal Tribunale. In relazione poi ai presunti redditi del figlio maggiorenne la ricorrente sosteneva che i medesimi erano del tutto indimostrati in quanto la loro Per_2
presunta sussistenza si basava solamente su una relazione depositata nel giudizio di separazione dai Servizi Sociali, relazione peraltro non ritenuta sufficiente a dimostrare l'autosufficienza pagina 4 di 12 economica del ragazzo neanche dal giudice che aveva confermato in suo favore l'assegno di mantenimento. Oltretutto, in caso di dubbio, secondo la ricorrente, il Collegio avrebbe potuto richiedere un'integrazione documentale, precisando che comunque la stessa aveva provveduto, assumendosene la responsabilità, ad attestare di non aver percepito nel periodo dal 2016 al 2023, per sé medesima e per tutti gli altri componenti del nucleo familiare, redditi che superassero la soglia di ammissione, assolvendo regolarmente a quanto richiesto dal Tribunale.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “in via preliminare e cautelare, valutati i presupposti di urgenza, fumus boni iuris e periculum in mora, sospendere, inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva del provvedimento di revoca notificato dal Tribunale Ordinario di Latina in data 15 ottobre 2024, considerato che la signora ha già ricevuto il 18 ottobre CP_1
scorso, a seguito della comunicata revoca, la lettera di sollecito di pagamento (all.12) della CTU
(al 50%) da parte del dott. nominato nel giudizio;
in tal modo l'odierna opponente si Per_5
troverebbe costretta a pagare forzatamente un importo (spese di CTU al 50%) non dovuto e/o comunque eccessivo e spropositato, così come deciso nel decreto di revoca di cui si chiede oggi
l'annullamento; d'altra parte, in caso di mancato pagamento della propria quota di CTU, la ricorrente subirebbe un'ingiusta esecuzione e tale eventualità risulta ictu oculi gravissima;
- in via principale, verificato il mancato superamento della soglia reddituale fissata per il godimento del patrocinio a spese dello Stato, annullare, revocare e/o porre nel nulla il provvedimento notificato in quanto illegittimo, eccessivo, ingiustificato e assolutamente abnorme in merito agli effetti e alle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano o potrebbero derivare (revoca con efficacia retroattiva) in caso di conferma in questa sede;
- nel merito, e per l'effetto, riconoscere la validità ed efficacia del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, già concesso con delibera
COA n. 250 del 26 aprile 2016, e dunque riammettere la ricorrente, signora alla CP_1
misura del gratuito patrocinio per l'intero periodo decorrente dalla delibera di ammissione da parte del COA di Latina (anno 2016) sino al deposito della sentenza (anno 2023) che ha definito, nel merito, il procedimento per separazione personale;
- conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio;
- in via del tutto gradata e residuale, riconoscere alla ricorrente, signora il beneficio del CP_1
pagina 5 di 12 patrocinio gratuito, almeno parzialmente ovvero per il periodo che l'Ill.mo Presidente adito vorrà accertare e considerare valido ed efficace ai fini della liquidazione a spese dello Stato”.
Si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare il difetto di Controparte_2
legittimazione attiva della ricorrente con riferimento alla domanda di liquidazione dei compensi professionali in favore del difensore. Sosteneva, infatti, che non era revocabile in dubbio che la ricorrente fosse legittimata ad agire per chiedere l'accertamento del diritto ad essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in quanto era quest'ultima, e non il difensore, a volersi avvalere del beneficio, ma che, con riferimento all'azione volta a ottenere la liquidazione della somma prevista a titolo di prestazione professionale, la legittimazione ad agire spettava al solo difensore, sicché la domanda relativa alla liquidazione della somma prevista a titolo di prestazione professionale andava ritenuta inammissibile per difetto di legittimazione ad agire della ricorrente.
Nel merito il convenuto sosteneva la totale infondatezza del ricorso, tenuto conto che, dall'analisi della normativa dettata in materia di patrocinio a spese dello Stato, emergeva che al magistrato è attribuito il potere di rivalutare la decisione del Consiglio dell'Ordine e, in questa prospettiva, lo stesso magistrato può anche richiedere la documentazione necessaria per verificare la sussistenza e la permanenza dei presupposti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e che, quindi, il giudice ha il potere/dovere di valutare l'attendibilità dell'autocertificazione di cui all'art. 76 e disattendere la medesima ove si sia in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la sussistenza in capo al richiedente di risorse economiche non compatibili con la dichiarazione di percezione di un reddito inferiore al limite per l'ammissione al beneficio. Proseguiva il CP_2
sostenendo che, potendo il Giudice valutare l'attendibilità dell'autocertificazione, qualora richieda all'interessato la produzione di ulteriori elementi e documenti, quest'ultimo deve necessariamente riscontrare la predetta richiesta. Infatti, in caso di mancata trasmissione della documentazione integrativa, il giudice non poteva procedere con la verifica della sussistenza dei presupposti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e, quindi, doveva necessariamente revocare l'atto di accoglimento dell'istanza posto in essere dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati. Con riferimento al caso di specie, il Ministero della Giustizia rilevava in primo luogo che la ricorrente aveva prodotto solo un'autocertificazione del proprio nucleo familiare, benché il
Tribunale di Latina avesse specificatamente richiesto il certificato di stato di famiglia storico per il periodo di pendenza del procedimento. In merito a tale attestazione deduceva che la maggioranza dei Comuni non ha difficoltà a rilasciarla ai propri utenti, sicché non si tratta pagina 6 di 12 certamente di documento che il Comune di Latina era impossibilitato a rilasciare. Oltretutto, sarebbe stato onere dell'istante fornire la prova dell'impossibilità di ottenere il certificato storico- attraverso una dichiarazione in tal senso dell'ufficio comunale preposto e non per effetto della mera dichiarazione di parte - in assenza della quale correttamente il giudice aveva revocato il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In aggiunta, la aveva CP_1
rilasciato un'autocertificazione non precisa, non determinata e non attendibile, che non aveva dato modo al Tribunale di poter avere contezza, anno per anno, dell'ammontare complessivo dei redditi percepiti dal suo nucleo familiare, non avendo peraltro indicato, ai sensi dell'art. 79 del
D.P.R. 115/2002, la variazione dei redditi percepiti, con particolare riferimento al mantenimento percepito, nonché all'ammontare del reddito di cittadinanza. Deduceva che, quindi - partendo da una situazione di dichiarata totale mancanza di redditi - la percezione degli assegni di mantenimento per l'entità indicata, correttamente costituiva, per il Tribunale, una variazione assolutamente rilevante e significativa, a maggior ragione considerando anche i redditi di cittadinanza pure indicati, seppure in maniera imprecisa e non specificatamente determinata. In ogni caso, evidenziava che dall'incompletezza delle informazioni e della documentazione trasmesse dalla ricorrente non sarebbe stato comunque possibile accertare i redditi percepiti da quest'ultima e dal suo nucleo familiare. Invero, nella specie, la mancata allegazione del certificato storico di famiglia e della dichiarazione dell'ufficio comunale di impossibilità di rilasciarlo e l'omessa comunicazione della variazione dei dati reddituali non avevano messo il giudice nelle condizioni di valutare il reale ammontare dei redditi percepiti;
anzi, tali omissioni avevano implicato che il giudice, nell'esercizio del proprio potere/dovere di valutare l'attendibilità dell'autocertificazione di cui all'art. 76, avesse correttamente disatteso la medesima in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la sussistenza in capo alla richiedente di risorse economiche non compatibili con la dichiarazione di percezione di un reddito inferiore al limite per l'ammissione al beneficio. D'altronde, che le ulteriori somme percepite non avessero comportato il superamento della soglia d'ammissione era una circostanza indimostrata, non essendo stato neppure dichiarato il reddito percepito dal figlio nonostante lo svolgimento del lavoro di organizzatore di eventi, come risultante dalla relazione dei servizi sociali richiamata nella motivazione del provvedimento di revoca. Da ultimo il convenuto contestava la domanda cautelare di emissione di un provvedimento inaudita altera parte non ricorrendone i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
pagina 7 di 12 Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda di liquidazione dei compensi professionali, per il difetto di legittimazione attiva della ricorrente;
- nel merito, rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata, confermando il decreto opposto - con vittoria di spese e onorari di lite”.
Rigettata l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 29.04.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente evidenziare che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di gratuito patrocinio, il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, ai sensi dell'art. 136 del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve individuarsi, in mancanza di espressa previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dagli artt. 99, 112 e 113 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n.115, ma nell'art. 170 del medesimo decreto che, pur rivolto a regolare l'opposizione ai decreti di pagamento in favore dell'ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell'ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e, quindi, esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 02.02.2023, n.3286). Pertanto, il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è soggetto al regime di impugnazione di cui agli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n.150 del 2011.
Ciò chiarito in linea generale, nel caso di specie risulta che con provvedimento del 14.10.2024 il
Collegio revocava l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente, sostenendo che la stessa non avesse prodotto il certificato storico di stato di famiglia richiestole, e che la dichiarazione sostitutiva resa non fosse attendibile in merito ai redditi percepiti, avendo la stessa omesso di indicare quanto incassato a titolo di mantenimento, non avendo precisato gli importi introitati a titolo di reddito di cittadinanza, né indicato quelli percepiti annualmente dal figlio pagina 8 di 12 , tenuto conto che nel corso del giudizio di separazione era emerso che lo stesso Per_2
svolgesse, almeno saltuariamente, l'attività di organizzatore di eventi.
Va innanzitutto evidenziato che ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti, il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio non preclude, nel giudizio presidenziale di opposizione (attesa la natura completamente devolutiva di questo), la valutazione di ulteriori documenti idonei a integrare la richiesta originaria e a dimostrare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice in ordine alla condizione di non abbienza (cfr. Cass. Pen. Sez. IV,
22.1.2020, n. 2263). Ne consegue che tutta la documentazione depositata nel presente giudizio risulta ammissibile.
Quindi, in relazione all'omesso deposito del certificato storico di famiglia, rileva questo Giudice che la ricorrente aveva correttamente assolto a quanto demandato dal Collegio nella richiesta di integrazione documentale, depositando l'autocertificazione dello stato storico di famiglia per il periodo 2017/2023, tenuto conto che – pacificamente – ai sensi dell'art. 46 lett. f) del DPR n.
445/2000 lo stato di famiglia rientra tra gli “stati” autocertificabili dall'interessato. Detta autocertificazione è, quindi, a mente del dettato normativo, del tutto equiparabile all'attestazione rilasciata dal Comune di residenza, con ciò comportando l'impossibilità per l'amministrazione cui viene prodotta di non prenderla in considerazione, se debitamente sottoscritta dalla parte, come nel caso di specie. A ciò si aggiunga che, nel corso del presente giudizio, la ha CP_1
comunque dimostrato di non aver potuto produrre in giudizio il certificato richiesto per causa alla stessa non imputabile, come comprovato dalla pec trasmessa dal Comune di Latina al difensore della stessa (cfr. doc. 6 del ricorso) nel cui oggetto si legge “per evadere lo stato di famiglia storico c'è bisogno di una data precisa ed attesta solo di un giorno”, a nulla rilevando che altri comuni rilascino il predetto documento.
Per quanto attiene poi alla presunta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in relazione alla situazione reddituale sua e della sua famiglia, giova rammentare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, “l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con
l'autocertificazione e la documentazione allegata. In ogni caso, anche a voler riconoscere un
pagina 9 di 12 margine di valutazione della attendibilità dell'autocertificazione dell'istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio, il rigetto è sempre ricollegato al riconoscimento di indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate (sez. 4, n. 4628 del
20/9/2017” (cfr. Cass. 6 febbraio 2023 n. 4953). Inoltre, la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del
2002, non comportano, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass. Pen., Sez. IV, 6.10.2023, n. 40720).
Orbene, nel caso di specie non si riscontrano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche ulteriori tali da comportare il superamento della soglia di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Ed invero, dalla documentazione depositata dalla GG risulta provata la persistenza, per tutta la durata del giudizio (2016/2023) dei requisiti per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Nel corso del presente giudizio, infatti, la ricorrente – che pacificamente non svolge attività lavorativa, come riportato anche nella sentenza di separazione (doc. 2 del ricorso) – ha dimostrato, puntualizzando i propri redditi, di non aver mai superato la soglia di ammissione al beneficio. La stessa, infatti, producendo la sentenza di separazione ha precisato i redditi percepiti a titolo di mantenimento suo e dei figli. Ha inoltre specificato quanto introitato a titolo di reddito di cittadinanza, come risulta dagli estratti conto e versamenti depositati (doc. 10 e 10.1 del ricorso) alla luce dei quali emerge che la ha effettivamente percepito un reddito mensile variabile tra € 45,00 ed € CP_1
300,00. In relazione poi, ai presunti redditi del figlio , nella sentenza di separazione il Per_2
Giudice motiva quanto segue “parte convenuta ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio , sulla base della circostanza che nella relazione depositata Per_2
dal Servizio Sociale del Comune di Latina il 3 gennaio 2020 è scritto che lavora come Per_2
organizzatore di eventi. È evidente, tuttavia, che da tale affermazione non si evince affatto che il ragazzo sia entrato nel mondo del lavoro e percepisca una retribuzione sufficiente ad assicurargli un'esistenza libera e dignitosa. In definitiva, si ritiene che il convenuto non abbia provato che il figlio sia divenuto nel corso del giudizio autosufficiente economicamente, né appare, anche considerata l'età molto giovane del primogenito, che possa ritenersi imputabile al figlio maggiore delle parti la sua condizione di mancata autosufficienza economica. Ad entrambi
i figli spetta, pertanto, un assegno di mantenimento a carico del padre, che deve tener conto
pagina 10 di 12 anche della circostanza che, non avendo alcun rapporto con i suddetti, il padre non contribuisce in alcun modo al loro mantenimento”. Ne deriva che lo stesso era ritenuto soggetto privo di reddito e non economicamente autosufficiente, tanto da essere destinatario dell'assegno di mantenimento.
Ebbene, alla luce di quanto sopra, non può che concludersi per l'illegittimità del decreto impugnato, essendo possibile per il Tribunale verificare i requisiti di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 76 del d.p.r. 115 del 2002.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente revoca del decreto del Collegio del Tribunale di
Latina del 14.10.2024.
Deve invece trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dal in relazione alla domanda di liquidazione del compenso professionale Controparte_2
spettante al procuratore costituito per il giudizio di separazione. Ritiene, infatti, questo Giudice di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il giudice che accoglie l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, e del d.lg. n. 150 del 2011, art. 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al d.P.R. n. 115 del
2002, art. 83, comma 2” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 7.01.2022 n.286). Dunque, in materia di patrocinio a spese dello Stato, da un lato l'ordinamento riconosce esclusivamente all'istante e non anche al suo difensore la legittimazione attiva ad opporsi al decreto di rigetto o di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
dall'altro lato, invece, configura una legittimazione esclusiva del difensore in relazione alla liquidazione del compenso, trattandosi, come precisato dalla giurisprudenza sopra richiamata, di un autonomo diritto patrimoniale allo stesso riconducibile in via esclusiva. Ritiene, dunque, questo Giudice che tutt'al più, ai fini dell'accoglimento nel presente giudizio della domanda di liquidazione dei compensi eventualmente spettanti al difensore, il procuratore avrebbe dovuto agire unitamente alla parte.
Poiché nel caso di specie è la sola e non anche il suo difensore ad aver proposto il CP_1
ricorso, la domanda di liquidazione del compenso eventualmente spettante al difensore deve essere dichiarata inammissibile.
pagina 11 di 12 L'inammissibilità della domanda di liquidazione giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3. I restanti 2/3 delle spese seguono la soccombenza prevalente del e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della CP_2
controversia, di bassa complessità, applicando i parametri minimi e con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, in riforma del CP_1
provvedimento impugnato, dichiara la sussistenza dei requisiti di legge per l'ammissione al gratuito patrocinio della parte istante;
- dichiara inammissibile la domanda di liquidazione in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato del compenso, per carenza di legittimazione attiva;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3;
- condanna il al pagamento in favore di dei 2/3 Controparte_2 CP_1 delle spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre iva, spese generali e cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Giulia Maria Padula, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 29 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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