Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di DE ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 20 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 76/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (codice fiscale: ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Giovanni Merliani n° 19, presso lo studio dell'Avv. Marco Barzaghi (codice fiscale: ), il quale lo rappresenta e difende in virtù CodiceFiscale_2 di procura in atti
APPELLANTE
E
(cod. fisc. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., sig. , elettivamente domiciliata in Napoli, alla CP_2
Piazza G. Bovio n. 22, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Persico (C.F.
), e Daniele Giordano (C.F. ), come da C.F._3 C.F._4 mandato telematico in atti, i quali chiedono di ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni ai seguenti indirizzi pec:
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pec: Email_2
APPELLATO
1
Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 10.1.2024, l'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza n. 4887/2023 pubbl. il 17/07/2023 con la quale il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro aveva respinto il suo ricorso teso ad ottenere, in relazione al contratto di agenzia a tempo indeterminato con la con decorrenza dal mese di marzo Controparte_1
2019, in regime di monomandato, svoltosi nell'ambito delle Regioni Lazo, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, le seguenti statuizioni:
“condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 330,48 per provvigioni maturate in relazione ad affari conclusi nel mese di aprile 2021 e mai corrisposte;
condannare la in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore al pagamento, in favore di esso ricorrente, della somma di € 10.291,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
in via principale, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento, Controparte_1 in favore di esso ricorrente, della somma di € 16.945,92 dovuta a titolo di “indennità di cessazione del rapporto” ex art. 1751 c.c.; ovvero, in subordine, di quella maggiore
o minore che, alla luce delle vicende che hanno caratterizzato il rapporto, sarà ritenuta di giustizia, somma che dovrà essere ricompresa tra il trattamento indennitario massimo previsto dall'art. 1751 c.c. e quello minimo garantito previsto dagli A.E.C. pari ad € 7.625,66 (di cui € 1.101,48 per indennità suppletiva di clientela, € 1.161,52 per FIRR ed € 5.362,66 per indennità meritocratica); condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 al pagamento della rivalutazione monetaria, nonché degli interessi moratori di cui all'art. 5 del D. Lgs. 9.10.2002, n° 231 e di cui all'art. 1284 c.c. sulle indennità sostitutiva del preavviso e di fine rapporto”; il tutto con vittoria di spese di lite.
L'appellante ha lamentato che il primo giudice aveva erroneamente valutato i fatti ed il materiale istruttorio, in sede di applicazione del principio di legge sancito dall'art. 2119 c.c.. negando la sussistenza della giusta causa di recesso del rapporto di agenzia. Ha sottolineato, a fondamento della legittimità del recesso, che la aveva omesso di versare i contributi relativi all'anno 2019 per CP_1 complessivi € 595,98, nonché di accantonare nell'apposito fondo FIRR costituito presso l'Enasarco, con violazione degli obblighi posti a carico della preponente dall'art. 1749 c.c..
Ha contestato il rigetto delle domande del volte ad ottenere la condanna della Pt_1 preponente al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. ovvero, in subordine, dell'indennità suppletiva di clientela e dell'”indennità meritocratica”.
Ha osservato che dalla sussistenza della giusta causa di recesso, discende il diritto all'”indennità sostitutiva del preavviso” a norma dell'art. 11 dell'A.E.C. 16.2.2009, pari a complessivi € 10.291,00 computata avuto riguardo al periodo di preavviso cui l'agente avrebbe avuto diritto, pari a mesi 5 ed all'importo provvigionale maturato in suo favore nell'anno 2020 (anno precedente quello di risoluzione del rapporto), pari ad € 24.698,46. 2 Contr Ha argomentato – con riguardo alla disciplina dettata dall' e dal codice civile - sul proprio diritto ad ottenere dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. ovvero, in subordine, dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica.
Ha impugnato infine il capo di sentenza con cui il Tribunale, sul presupposto dell'assenza di giusta causa di recesso, aveva ritenuto dovuta alla CP_1
l'indennità sostitutiva del preavviso per € 10.291,00, procedendo a compensare con detto importo quelli correttamente riconosciuti come dovuti al a titolo di Pt_1 provvigioni e di FIRR.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, di accertare e dichiarare la sussistenza di un'ipotesi di recesso per giusta causa operato dall'agente e conseguentemente:
- condannare la al pagamento della somma di € 10.291,12 a titolo Controparte_1 di “indennità sostitutiva del preavviso”, ovvero di quella, maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- in via principale, condannare la società al pagamento della somma di € 16.945,92 a titolo di “indennità di cessazione del rapporto” prevista dall'art. 1751 c.c., ovvero di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria nonché degli interessi legali e moratori
- in subordine, condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di
€ 1.101,48 a titolo di “indennità suppletiva di clientela” ed € 5.362,66 a titolo di
“indennità meritocratica”. Vinte le spese.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato si è costituito resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto. Vinte le spese.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione. L'appello è infondato.
1.Il presente giudizio ha ad oggetto le pretese creditorie del , agente di Pt_1 commercio monomandatario per conto e nell'interesse della dal Controparte_1 mese di marzo 2019 al 24.5.2021, in conseguenza della risoluzione del rapporto che, secondo la tesi, sarebbe dovuto a causa imputabile al preponente.
Il Tribunale aveva ritenuto l'inesistenza di una giusta causa di recesso dell'agente tale da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto esistente tra le parti, con conseguente esclusione del diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso. Aveva escluso la debenza dell'indennità di risoluzione del contratto, sulla base dell'articolo 1751 c.c. che prevede l'indennità per lo scioglimento del contratto per fatto non imputabile all'agente, ravvisando un insanabile difetto di allegazione in ordine all'incremento del numero di clienti o dello sviluppo degli affari con i clienti esistenti nonché della persistenza, a vantaggio del preponente, di sostanziali vantaggi economici scaturenti dagli affari, 3 risultando piuttosto - dalla documentazione allegata agli atti - il riscontro di un notevole decremento del fatturato nei primi mesi dell'anno 2021, in relazione agli affari conclusi dal ricorrente.
Con riguardo alla domanda di indennità suppletiva di clientela, formulata dal ricorrente in via subordinata – per il caso di rigetto della richiesta dell'indennità di cessazione del rapporto ex art 1751 c.c. – il Tribunale aveva considerato che il recesso era stato intimato per fatto non imputabile alla preponente. Analogamente aveva motivato per l'indennità meritocratica.
Infine, pur avendo riconosciuto la debenza dell'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) quantificata in € 1.161,52, secondo il conteggio formulato da parte ricorrente e non oggetto di contestazione della resistente, nonché l'importo di € 330,48 per provvigioni non pagate, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge, il Giudice nulla aveva ritenuto dovuto al ricorrente, procedendo ad una compensazione impropria, quale mera operazione contabile di conguaglio tra reciproche poste creditorie afferenti allo stesso rapporto.
La motivazione appare coerente ed adeguata alle risultanze istruttorie e resiste alle censure dell'appellante.
2.La difesa del ha censurato in primo luogo la motivazione della sentenza Pt_1 nella parte in cui è stato ritenuto che la sola mancata regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale non potesse costituire una giusta causa di recesso dell'agente dal rapporto, una volta venuti meno tutti gli ulteriori fatti addebitati – nella prospettazione del ricorrente - alla preponente.
Ha eccepito l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il giudicante, alla luce dell'art. 2119 c.c., relativamente alla gravità degli inadempimenti posti in essere dalla preponente e che avevano indotto l'agente a risolvere il rapporto per giusta causa.
Considerato che non sono stati più messi in discussione gli ulteriori addebiti mossi dall'agente alla preponente (quali la modifica unilaterale e senza preavviso delle pattuizioni contrattuali riguardanti la zona;
la sottrazione, senza preavviso, dell'incarico di capoarea per i settori W.T. e M.W. e dell'utilizzo dell'auto aziendale contravvenendo ai patti recepiti sub art.
4.5. del contratto), resta da valutare l'inadempienza contributiva posta dal a fondamento della legittimità del Pt_1 proprio recesso.
Sul punto va precisato che, secondo quanto dedotto anche nell'atto di gravame, la
, seppure tardivamente, successivamente alla cessazione del rapporto, CP_1 aveva provveduto ad effettuare i versamenti previdenziali per un totale di € 3.709,81 (€ 1.500,68 versati il 14/7/2021 ed € 2.209,13 versati il 21/7/2021: v. estratto conto doc. 11 della produzione di primo grado), restando CP_4 inadempiente con riguardo alla sola quota di contributi relativi all'anno 2019 per complessivi € 595,98, nonché per l'accantonamento nell'apposito fondo FIRR costituito presso l' dell'indennità di risoluzione del rapporto. CP_4
4 In ogni caso, il suddetto comportamento (di omissione contributiva), anche valutato
– come sottolineato dall'appellante – alla data delle rassegnate dimissioni, non costituisce inadempimento di gravità tale da intaccare irrimediabilmente l'elemento fiduciario sul quale il rapporto di agenzia si fonda.
Come ben sottolineato in sentenza e non contestato in appello, il aveva posto Pt_1
a fondamento del recesso per giusta causa le circostanze, cumulativamente considerate, non solo della mancata regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale ma anche dell'avvenuta modifica unilaterale e senza preavviso delle pattuizioni contrattuali riguardanti la zona nonché della sottrazione, senza preavviso, dell'incarico di capoarea per i settori W.T. e M.W. e dell'utilizzo dell'auto aziendale: circostanze tutte riportate nella premessa della comunicazione di recesso (v. doc.7). Il Tribunale, con motivazione non attinta da censure, ha considerato legittima la condotta datoriale di modifica unilaterale e senza preavviso delle pattuizioni contrattuali riguardanti la zona nonché della sottrazione, senza preavviso, dell'incarico di capoarea per i settori W.T. e M.W. e dell'utilizzo dell'auto aziendale. Di conseguenza ha correttamente concluso nel senso che la mancata regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale non costituisse, di per sè sola, una volta venuti meno tutti gli ulteriori addebiti contestati alla preponente, una giusta causa di recesso dal rapporto in termini di irrimediabile lesione del vincolo fiduciario ed impossibilità di prosecuzione dello stesso.
Del resto non consta neppure che il ricorrente abbia richiesto l'intervento dell'TE di DE , per ottenere la regolarizzazione della propria posizione, CP_4 prima di rassegnare le dimissioni (costituenti l'extrema ratio).
Ne consegue pertanto che non è dovuta all'agente l'indennità di preavviso pretesa al capo 4. dell'atto di appello, mentre correttamente è stata prevista in sentenza in favore della preponente (risultando quindi non condivisibili le argomentazioni dell'appellante svolte al capo 6.).
3. Con riguardo all'Indennità in caso di cessazione del rapporto, giova premettere che l'art. 1751 c.c. ne ha previsto la corresponsione in favore dell'agente qualora
“abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
5 quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia….” .
La pretesa, reiterata in questo grado, si fonda sulla tesi dell'imputabilità della preponente del recesso – in quanto tale sorretto da giusta causa – dell'agente: una volta ritenuta l'infondatezza della prospettazione, per quanto già sopra esposto, viene meno il presupposto per l'erogazione della citata indennità ai sensi del co2 dell'art. 1751 c.c..
In ogni caso, anche con riguardo ai presupposti di cui al co. 1 , l'atto di appello è assertivo con riguardo al fatto che il preponente abbia continuato a ricevere sostanziali vantaggi derivati dalla conclusione di affari con i clienti appartenenti alla zona contrattualmente assegnata all'agente anche in epoca successiva alla cessazione del rapporto in esame. Con riferimento invece all'aumento degli affari e/o al procacciamento di nuovi clienti, deve osservarsi che il Giudice correttamente aveva rilevato che la mera circostanza dell'incremento, nel corso degli anni, dei compensi percepiti non soddisfa il requisito richiesto dalla norma. Infatti l'aumento progressivo dei compensi è dato fisiologico in un rapporto di durata ed inoltre il valore nominale del fatturato aumenta per effetto dell'aumento dei prezzi, di modo che la mera variazione della cifra delle provvigioni non attesta uno sviluppo di clientela.
E' stato ben evidenziato in sentenza che la norma richiede che sia aumentato il numero dei clienti ovvero che quelli esistenti abbiano aumentato il valore reale, e non solo nominale, dei loro acquisti;
inoltre tali incrementi, agli effetti di causa, devono essere ascrivibili al merito dell'agente e non a fattori estranei, quali l'espansione generale del mercato ovvero un particolare sforzo promozionale effettuato dalla preponente.
In applicazione dei suddetti principi, il Giudice ha riscontrato nella fattispecie un difetto di allegazione con riferimento alle condizioni legittimanti l'erogazione dell'indennità in esame in conseguenza dell'incremento del numero di clienti ovvero dello sviluppo degli affari con i clienti esistenti nonché dell'attuale persistenza – per il preponente - di sostanziali vantaggi economici scaturenti dagli affari suddetti.
Insufficiente quindi l'elencazione dei “nuovi clienti” alla pagina 20-21 dell'atto di gravame, al fine di confutare la motivazione della sentenza: del resto in primo grado l'allegazione rimandava ad un elenco - accluso al ricorso – riguardante genericamente i CLIENTI GESTITI IN CORSO DI RAPPORTO DA senza Pt_1 alcuna specificazione relativa a quelli di nuova acquisizione per merito del ricorrente.
Per le medesime ragioni fin qui esposte, resta confermato il rigetto della pretesa delle ulteriori indennità.
Non contestata infine è la correttezza dell'utilizzo della compensazione impropria da parte del Tribunale.
L'appello va quindi respinto.
6 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie - a far luogo dal 31 gennaio 2013. La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.984,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari avv. Vincenzo Persico e Daniele Giordano;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 20 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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