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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/07/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 3717 del 13.12.2023 Oggetto: impugnativa di licenziamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Garofalo Parte_1
Appellante e
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Teresa Cutrone e Controparte_1
Alfredo Cacciapaglia
Appellata
FATTO
Con ricorso depositato il 24.02.2023, -già lavoratore alle dipendenze della Parte_1 Parte_2 dal marzo 1999, in qualità di collaboratore amministrativo professionale esperto (cat. D), in servizio presso la sede del DSS di Gagliano del Capo- impugnava il licenziamento di cui alla delibera del
Commissario Straordinario n. 51 del 20.01.2023 -che recepiva la decisione dell'Ufficio Procedimenti
Disciplinari (UPD) n. 615 del 2.01.2023-, intimato, ai sensi dell'art. 55-quater comma 1 lett. a, e comma 1-bis, per i fatti emersi all'esito delle indagini condotte mediante telecamere e OCP
(osservazione controllo pedinamento) dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS di che aveva accertato “…una condotta illecita aggravata e continuata consistita nell'assentarsi dal CP_1 posto di lavoro senza timbrare l'uscita tramite il proprio badge nell'apposita macchinetta marca tempo oppure producendo certificazione attestante falsamente la sua presenza in servizio”, posta in essere dal lavoratore nei giorni, specificamente individuati, ricadenti nel lasso temporale compreso dal
1 7.06.2021 al 6.07.2021 e nelle giornate del 30.09.2021, 05.10.2021 e 7.04.2022. Pur non contestando, nella loro materialità, i fatti addebitati con riferimento alla omessa timbratura, il ricorrente deduceva, preliminarmente, che l'accelerazione dei tempi del procedimento disciplinare rispetto a fatti accaduti circa 16 mesi prima della contestazione aveva impedito una compiuta difesa ed eccepiva, inoltre, la sproporzione della sanzione irrogata, in mancanza della applicazione dei criteri di gradualità delle sanzioni previsti dalle norme contrattuali. Rilevava, in particolare, che dagli atti delle indagini emergevano errori nel computo del debito orario (a fronte della contestazione di 1.709 minuti pari a
€ 413,01, risultava effettivamente un debito orario di 478 minuti, pari a € 116,00) e, in ogni caso, anche quando aveva timbrato oltre l'orario istituzionale di uscita (ore 14,00), egli non aveva mai richiesto né credito orario né straordinario, risultando sempre le ore istituzionali (ore 6,30); ciò configurava l'ipotesi di una mera irregolarità nelle timbrature, priva di qualsiasi intento fraudolento, tale da giustificare la rideterminazione della sanzione ai sensi dell'art. 63 comma 2-bis d.lgs. n.
165/2001. Evidenziava, inoltre, la peculiarità dei compi assegnatigli dalla quanto Parte_3 egli era titolare di una attività istituzionale (cura del settore Case di cura private accreditate nell'ambito della UO di Lecce Gestione dei Rapporti Convenzionali), e di un'altra attività aggiuntiva
(cura del trattamento economico del personale del DSS di Gagliano del Capo), svolta su richiesta del
Direttore del Distretto- che comportavano la necessità di spostarsi sul territorio durante l'orario di servizio. Sottolineava, anche, la presenza, nelle vicinanze del luogo di lavoro, dell'abitazione dell'anziano genitore presso cui si era recato in molte delle occasioni contestate. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'illegittimità del licenziamento irrogato con conseguente reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno, quantificato secondo equità ex art. 1226 c.c., con conseguente rideterminazione, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 165/2001, della sanzione per la condotta disciplinare oggetto di causa, nel rispetto del principio di proporzionalità.
La si costituiva in giudizio contestando gli avversi assunti e richiamando gli esiti degli Parte_2 accertamenti svolti dai Carabinieri del NAS, che avevano dato luogo anche al procedimento penale
R.G.N.R. 2877/2021 - R.G.-GIP n. 6331/2021 a carico di e di altri dipendenti della Parte_1 [...]
in servizio presso il DSS di Gagliano del Capo. Chiedeva il rigetto del ricorso. Pt_2
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava la domanda e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Dopo aver ricostruito la vicenda sotto il profilo documentale - richiamando la ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Lecce, che aveva adottato la misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici del ricorrente (2.11.2022), il provvedimento di Parte sospensione dal servizio adottato dalla (delibera n. 391/2022), la contestazione disciplinare (del
14.11.2022 prot. n. 195497) e la delibera di adozione del licenziamento (del 2.01.2023 n. 615)- e dopo aver rilevato la tempestività dell'azione disciplinare, riteneva accertati i fatti contestati, in
2 quanto per ogni singolo episodio il ricorrente era stato ripreso dalle telecamere mentre entrava e usciva dai locali del DSS di Gagliano del Capo (spesso peraltro dall'uscita secondaria) senza timbrare il badge, e le condotte contestate erano state descritte dai Carabinieri in modo analitico, con riferimenti temporali assolutamente precisi. Reputava, invece, insussistenti gli errori segnalati dal ricorrente rispetto alla quantificazione del debito orario, precisando che, ai sensi dell'art. 55-quater, assumeva rilevanza la falsa attestazione della presenza in servizio e, sotto tale profilo, il debito orario doveva essere valutato non con riferimento alle eventuali ore di straordinario o al credito orario (come dedotto dal ricorrente), ma alle ore in cui tale falsa attestazione della presenza in servizio si era protratta.
Riteneva, infine, l'inammissibilità e irrilevanza della prova testimoniale richiesta al fine di dimostrare che l'allontanamento dall'ufficio era stato giustificato -in alcune circostanze- da esigenze di servizio, anche in considerazione del fatto che, anche in tali ipotesi, il lavoratore era tenuto a timbrare l'uscita.
In ultimo, valutava la sanzione irrogata proporzionata alle condotte contestate, anche in considerazione della reiterazione delle stesse.
Avverso tale decisione, con atto depositato il 13.06.2024, ha proposto appello , Parte_1 censurandola per i motivi che di seguito si sintetizzano:
1) nullità della sentenza per incompatibilità del rito previsto dall'art. 127-ter c.p.c. (applicato nel giudizio di primo grado) rispetto alla udienza di discussione prevista dal rito del lavoro;
2) omessa considerazione delle circostanze dedotte nel ricorso di primo grado con riferimento alla peculiarità dell'attività lavorativa, che prevedeva un doppio incarico e, quindi, la necessità di spostarsi sul territorio, ove richiesto;
3) violazione del diritto di difesa per omessa considerazione delle puntuali giustificazioni fornite dal lavoratore a proposito del proprio profilo orario (dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.00, per un totale di ore 6.30 di lavoro;
rientro settimanale nella giornata del giovedì dalle 14.30 alle 18.00, per un totale di ore 3.30 di lavoro), rispetto al quale aveva spiegato che, in alcune giornate,
l'allontanamento dell'ufficio era stato determinato da motivi di servizio, stante la necessità di recarsi presso la sede di o la Casa di cura o la sede di TA (quindi non poteva essere contestata CP_1 la mancata presenza in servizio e la mancata timbratura) e, in altre giornate, aveva regolarmente effettuato il servizio anche oltre l'orario dovuto, mentre solo alcuni degli allontanamenti dal Distretto non erano supportati da motivazione legata al servizio, ma da un assoluto stato di necessità Parte (accudimento del padre) o dalla pausa caffè e mai effettuati con l'intento di frodare la
4) insussistenza della condotta di cui all'art. 55-quater co. 1 lett. a, e comma 1-bis per le contestazioni relative alle giornate del 7, 8, 9 e 15 giugno 2021, in relazione alle quali il debito orario effettivo si discostava da quello rilevato dai Carabinieri. Sul punto ha evidenziato che il bene tutelato dalla norma era il rispetto dell'orario di lavoro da parte del dipendente, con l'effetto che il comportamento
3 passibile di licenziamento in tronco non si identificava con la mera falsa attestazione della presenza in servizio, ma con il voler figurare in servizio, al fine di ingannare l'amministrazione sul rispetto dell'orario di lavoro per ottenere i conseguenti benefici: la falsa attestazione della presenza in servizio, quindi, doveva essere necessariamente integrata dall'intento fraudolento, elemento costitutivo della fattispecie, che nel caso di specie difettava del tutto, perché l'orario istituzionale era stato rispettato e il lavoratore non aveva agito con l'intento di frodare l'amministrazione, visto che gli scostamenti di orario non avevano fatto maturare né retribuzione né credito orario. Alla luce di tali presupposti l'appellante ha esaminato i singoli episodi contestati, sostenendo la correttezza della propria condotta;
5) omessa ammissione della prova testimoniale richiesta al fine di dimostrare le modalità operative dell'espletamento del doppio incarico da parte del lavoratore, che richiedevano lo spostamento sul territorio su semplice richiesta del superiore gerarchico, dott. Persona_1
6) motivazione contraddittoria in ordine al giudizio di proporzionalità della sanzione, con erronea applicazione dell'art. 84 CCNL.
Ha chiesto -previa ammissione delle richieste istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado-
l'annullamento del licenziamento, con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna della al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di Parte_2 riferimento per il calcolo del tfr dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in subordine, ha chiesto la rideterminazione della sanzione trasformandola in sanzione conservativa graduata secondo i criteri indicati dall'art. 84
CCNL.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la , contestando le avverse argomentazioni Parte_2
e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 2.07.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente deve essere disatteso il primo motivo di appello, con cui è stata denunciata la nullità della sentenza per incompatibilità del rito previsto dall'art. 127-ter c.p.c. (applicato nel giudizio di primo grado) rispetto alla udienza di discussione prevista dal rito del lavoro.
Sul punto deve darsi atto che, con sentenza n. 17603 del 30.06.2025, le sezioni unite della Suprema
Corte hanno riconosciuto che “La trattazione scritta delle udienze prevista dall'art. 127-ter cod. proc. civ.
è applicabile anche nel processo del lavoro, sia in primo grado che in appello, a condizione che la sostituzione
4 riguardi esclusivamente la fase decisoria del processo e non l'intera udienza di discussione. La sostituzione è ammissibile solo se nessuna delle parti si opponga espressamente e se le memorie depositate comprendano
(oltre alle istanze e conclusioni) anche le argomentazioni difensive, così da assolvere la funzione propria della discussione orale”.
Nella specie il giudizio di primo grado si è svolto con una prima udienza (23.05.2023), celebrata con la presenza delle parti, e una successiva (5.12.2023) “sostituita dal deposito di note scritte”, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., non escludenti come tali un'eventuale esposizione di tesi difensive (v. decreto del 6.11.2023), a cui, peraltro, le parti erano state già autorizzate con ordinanza del 25.05.2023.
D'altra parte, non risulta, né è stato dedotto dall'appellante, che sia stata manifestata opposizione al decreto del 6.11.2023 emesso ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Pertanto, anche alla luce del principio di diritto espresso dalle sezioni unite della Suprema Corte, il motivo di appello deve essere disatteso.
***
I restanti motivi, stante la loro stretta connessione, vanno trattati congiuntamente e devono essere disattesi per le ragioni che di seguito si espongono.
Appare opportuno, preliminarmente, riportare gli episodi contestati nelle singole giornate, per come rilevati dal rapporto investigativo dei Carabinieri (allegato 12 di parte resistente in primo grado) e - quanto al debito orario- dalla Scheda dell'area gestione del personale (allegato 13 di parte resistente primo grado, riportato nella memoria di costituzione), tenendo presente che (per come spiegato dalla nei propri scritti difensivi) il tempo di “assenza” dal servizio è stato calcolato dalla Parte_2 [...] ricomprendendo non solo il debito orario e i minuti in cui il dipendente si è allontanato dal Pt_2 posto di lavoro durante l'orario di servizio, ma anche tutti i minuti trascorsi da quando è uscito senza vidimare a quando è rientrato esclusivamente per timbrare, arco temporale nel quale risultava presente pur non essendolo.
Giornata lavorativa del 7/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,40) US (14,57)
Il dipendente si allontana dal servizio dal retro dalle ore 10:00 alle ore 10:12 senza timbrare e si reca alla casa del padre sita in via Oberdan al civico 27/29. Esce alle ore 14:05 senza timbrare per poi ritornare alle 14:57 esclusivamente per vidimare facendo in tal modo risultare la sua presenza senza interruzioni dalle ore 7:40 alle ore 14,57 (Minuti di assenza dal servizio 64).
Giornata lavorativa dell'8/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,44) US (14,56)
5 Il dipendente esce realmente dal servizio alle ore 13:50 dirigendosi verso il centro di Gagliano senza timbrare per poi ritornare alle 14:56 esclusivamente per vidimare, attestando falsamente la sua presenza in servizio (Minuti di assenza dal servizio 65).
Giornata lavorativa del 9/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,36) US (15,26)
Il dipendente esce alle ore 14:06 dall'ingresso posteriore senza timbrare dirigendosi verso il centro di
Gagliano per poi ritornare alle 15:26 esclusivamente per vidimare, facendo in tal modo risultare la sua presenza senza interruzioni dalle ore 7:36 alle ore 15:26 (Minuti di assenza dal servizio 81).
Giornata lavorativa del 15/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,40) US (15,33)
Il dipendente si allontana dal servizio dal retro dalle ore 8:29 alle ore 8:41 senza timbrare e si dirige verso la casa del padre. Esce alle ore 14:00 dall'ingresso posteriore senza timbrare dirigendosi verso il centro di Gagliano, per poi ritornare alle 15:33 esclusivamente per vidimare facendo in tal modo risultare la sua presenza senza interruzioni dalle ore 7:40 alle ore 15:33. (Minuti di assenza dal servizio 104).
Giornata lavorativa del 17/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,40) US (14,07) - Ingresso (14,07) US (18,13)
Il dipendente si allontana dal servizio dal retro dalle ore 7:42 alle ore 8:18 senza timbrare e si reca in direzione del parcheggio. Esce alle ore 14:07 e contemporaneamente (14:07) vidima l'entrata in servizio per il rientro pomeridiano e si allontana dal distretto dirigendosi verso il centro di Gagliano per poi ritornare alle 18:13 esclusivamente per vidimare facendo in tal modo risultare la sua presenza senza interruzioni dalle ore 7:40 alle ore 18:13 (Minuti di assenza dal servizio 283)
Giornata lavorativa del 18/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,42) US (11,40)
Il dipendente dopo aver vidimato l'entrata esce alle ore 7:42 senza timbrare per poi ritornare alle
11:40 esclusivamente per vidimare facendo in tal modo risultare la sua presenza senza interruzioni dalle ore 7:42 alle ore 11:40 (Minuti di assenza dal servizio 240).
Giornata lavorativa del 21/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,47) US (15,42)
Il dipendente si allontana a piedi dal servizio dal retro dalle ore 10:16 alle ore 10:37 senza timbrare e si reca alla casa del padre. Esce alle ore 14:02 dall'ingresso posteriore senza timbrare per poi ritornare alle 15:42 esclusivamente per vidimare, facendo in tal modo risultare la sua presenza senza interruzioni dalle ore 7:47 alle ore 15:42 (Minuti di assenza dal servizio 119).
6 Giornata lavorativa del 22/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,35) US (13,22 uscita per servizio, codice 03)-
Ingresso (13,33) US (14,32)
Il dipendente si allontana dal servizio dal retro dalle ore 7:44 alle ore 8:07 senza timbrare e si reca alla casa del padre. Alle ore 10:06 si allontana nuovamente senza timbrare per recarsi in via Oberdan al civico 27/29 dove risiede il padre e ritorna alle ore 10.23. Si allontana ulteriormente dalle ore 12:49 alle 13:05. Alle ore 13:52 si allontana senza timbrare dirigendosi verso la strada statale che collega a Santa Maria di Leuca per poi ritornare alle 14:32 esclusivamente per vidimare, facendo in tal CP_1 modo risultare la sua presenza senza interruzioni dalle ore 7:35 alle ore 14:32 (Minuti di assenza dal servizio 79).
Giornata lavorativa del 23/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,41) US (15,08)
Il dipendente si allontana a piedi dal servizio dal retro dalle ore 10:45 alle ore 10:54 senza timbrare e si reca alla casa del padre. Esce alle ore 14:05 dall'ingresso posteriore senza timbrare per poi ritornare alle 15:08 esclusivamente per vidimare facendo in tal modo risultare la sua presenza senza interruzioni dalle ore 7:41 alle ore 15:08 (Minuti di assenza dal servizio 71).
Giornata lavorativa del 28/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,26) US (15,03)
Il dipendente si allontana a piedi dal servizio dal retro dalle ore 8:28 alle ore 8:36 senza timbrare e si reca alla casa del padre. Esce alle ore 14:05 dall'ingresso posteriore del DSS senza timbrare per poi ritornare alle 15:03 esclusivamente per vidimare facendo in tal modo risultare la sua presenza senza interruzioni dalle ore 7:26 alle ore 15:03 (Minuti di assenza dal servizio 74).
Giornata lavorativa del 29/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,32) US (16,25)
Il dipendente si allontana a piedi dal servizio ripetutamente durante la mattinata e precisamente: dalle ore 7,47 alle ore 8,11, dalle ore 8,13 alle ore 8,27, dalle ore 8,49 alle ore 8,59, dalle ore 11,18 alle ore
11,29, dalle ore 11,32 alle ore 11,42 per poi uscire definitivamente alle ore 13,41 dal retro sempre senza timbrare. Ritorna al DSS alle ore 16,35 (dopo circa 3 ore) esclusivamente per vidimare facendo in tal modo risultare la sua presenza senza interruzioni dalle ore 7:32 alle ore 16:35 (Minuti di assenza dal servizio 131).
Giornata lavorativa del 30/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,38) US (15,48)
7 Il dipendente si allontana a piedi dal servizio dal retro dalle ore 7:56 alle ore 8:08 senza timbrare e si reca alla casa del padre. Esce alle ore 14:06 dall'ingresso posteriore del DSS senza timbrare per poi ritornare alle 15:48 esclusivamente per vidimare facendo in tal modo risultare la sua presenza senza interruzioni dalle ore 7:38 alle ore 15:48 (Minuti di assenza dal servizio 114).
Giornata lavorativa del 1/07/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,30 timbratura autocertificata) US (13,44)-Ingresso
(14,30 timbratura autocertificata) US (18,00 timbratura autocertificata).
Il dipendente, contrariamente a quanto ha attestato con autocertificazione, arriva al DSS alle ore 9,31, si allontana alle 9,34 e ritorna alle 9,39. Il pomeriggio non lo si vede né arrivare né andare via (Minuti di assenza dal servizio 120)
Giornata lavorativa del 2/07/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,23) US (14,07)
Il dipendente si allontana a piedi dal servizio dal retro dalle ore 7:30 alle ore 8:11 senza timbrare e si dirige dapprima verso la casa del padre e successivamente verso il bar Sakura (Minuti di assenza dal servizio 39 minuti).
Giornata lavorativa del 05/07/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,26) US (14,06)
Il dipendente si allontana a piedi dal servizio dal retro dalle ore 7:30 alle ore 7:49 senza timbrare e si dirige verso la casa del padre;
rientra in servizio per poi uscire nuovamente alle ore 8:15 e rientrare alle ore 8:20 (Minuti di assenza dal servizio 33).
Giornata lavorativa del 06/07/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,26) US (18,07)
Il dipendente alle ore 10:59 digitando il “codice 03” esce per servizio. Rientra dal servizio fuori sede alle ore 15,04 e timbra contemporaneamente l'entrata del servizio pomeridiano. Dalle riprese delle videocamere risulta che il ricorrente al momento della timbratura per uscita dal servizio indossava una maglia rossa e che al rientro indossava una maglia blu scuro o nera. Appena dopo aver vidimato l'entrata di servizio pomeridiano (ore 15:04) si allontana senza timbrare per poi ritornare alle ore
16:36 (Minuti di assenza dal servizio 92).
Successivamente al 6/07/2021, giusta nota del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS di prot. n. 1/12-22-2021 del 10 maggio 2022 (allegato14 di parte resistente in primo grado), CP_1
l'attività di indagine, effettuata esclusivamente con servizi OCP nel periodo dal 07 aprile al 02 maggio
2022, ha accertato che ha continuato a proseguire il suo rapporto lavorativo con le stesse Parte_1 modalità di attestazione illegittima della sua presenza in servizio.
8 Così riassunti i fatti oggetto di contestazione, l'appellante è stato sanzionato con il licenziamento senza preavviso, ai sensi del disposto di cui all'art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001, secondo cui “
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
(…) 1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta (…)”.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha interpretato innumerevoli volte siffatta disposizione normativa, affermando che la registrazione effettuata attraverso l'utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se nell'intervallo compreso tra le timbrature in entrata e in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore
è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita. La fattispecie disciplinare di fonte legale (anche nell'interpretazione fornita prima dell'introduzione del comma 1-bis sopra riportato) si realizza non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita;
la condotta che si compendia nell'allontanamento dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza economicamente apprezzabili è, infatti, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e costituisce, ad un tempo, condotta penalmente rilevante ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, art. 55 quinquies, comma 1 (cfr. tra le tante, Cass. n. 24574/2016). Si è affermato, anche, che la norma cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravità della sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta (Cass. n. 18326/2016).
Tanto chiarito, l'appellante ha individuato una serie di elementi che, a suo parere, escluderebbero la sussistenza della condotta disciplinare contestata o che, almeno, ridurrebbero il disvalore, ai fini disciplinari, della condotta materiale posta in essere. In particolare -muovendo dal presupposto che il bene che l'art. 55-quater intende tutelare è il rispetto dell'orario di lavoro da parte del dipendente
9 pubblico e che l'assenza ingiustificata dal servizio rilevante ai fini disciplinari va valutata solo se sorretta dal dolo ed esclusivamente rispetto all'orario di servizio istituzionale- ha dedotto di: -aver sempre rispettato l'orario istituzionale di lavoro in tutte le giornate contestate;
-non avere fruito del lavoro straordinario o di compensazione oraria in corrispondenza dei periodi di falsa attestazione della sua presenza in servizio;
-aver avuto la necessità, in talune occasioni, di allontanarsi per accudire il genitore residente nei pressi del luogo di lavoro;
-essere stato incaricato di peculiari mansioni e di un doppio incarico di lavoro, che richiedevano sopralluoghi presso le Case di Cura e lo spostamento dalla sede di Gagliano a quella di su semplice richiesta del superiore gerarchico. CP_1
Le ragioni addotte da parte appellante non appaiono idonee a integrare valide fattispecie scriminanti della condotta oggetto di sanzione disciplinare.
Vale precisare che, sulla scorta del tenore testuale delle norme e dell'interpretazione fornitane dalla
Suprema Corte, la condotta tipizzata per cui è causa non è caratterizzata da un "intento" fraudolento ma da una "modalità" fraudolenta, e infatti ciò che viene sanzionato non è solo il "trarre in inganno
l'amministrazione sul rispetto dell'orario di lavoro" (ovvero l'intento di sottrare all'amministrazione le energie lavorative dovute e retribuite) ma anche -semplicemente- il "far risultare" falsamente la
"presenza" in servizio del dipendente. La condotta antigiuridica, dunque, consiste non nel violare l'obbligo dell'orario di servizio, bensì nel non consentire all'amministrazione di conoscere la presenza o meno del dipendente nella sede di servizio e i motivi di eventuali assenze, grazie a "modalità" fraudolente, che, per come già detto, possono consistere anche nella semplice violazione dell'obbligo di registrare correttamente gli ingressi e le uscite dal luogo di lavoro (cfr. per argomenti in tale senso, tra le tante, Cass. n. 24574/2016 cit., e Corte dei Conti Calabria n. 86/2025).
In questa ottica, allora, non costituisce scriminante della condotta contestata il fatto che, nelle giornate oggetto di addebito, l'appellante abbia comunque assolto al debito orario giornaliero di sei ore e trenta minuti, oppure che non abbia lucrato sul maggior numero di ore registrate, rispetto a quello effettivamente lavorate, percependo la retribuzione per lavoro straordinario, o che non abbia compensato il debito orario generato dalle omesse timbrature con un proprio eventuale credito orario riveniente dalla precedente prestazione di maggiori ore di lavoro. Si ribadisce, infatti, che -anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo- ai fini disciplinari non è richiesto un "intento" fraudolento, cioè la volontà di frodare l'amministrazione a proprio vantaggio omettendo di lavorare in minuti o ore regolarmente retribuiti, ma è sufficiente la consapevolezza di attestare la presenza in servizio con una "modalità" fraudolenta, facendo apparire una falsa situazione di presenza in servizio.
Per analoghe ragioni, appaiono irrilevanti anche le doglianze dell'appellante riferite ai presunti errori degli investigatori e della nella quantificazione del debito orario accumulato in Parte_2
10 conseguenza della falsa attestazione in servizio. Sul punto, per un verso, deve ritenersi condivisibile il criterio di computo della durata dell'assenza utilizzato dalla , che, come detto in Parte_2 precedenza, ha considerato non solo i minuti in cui il dipendente si è allontanato dal posto di lavoro durante l'orario di servizio, ma anche tutti i minuti trascorsi da quando è uscito senza vidimare a quando è rientrato esclusivamente per timbrare, arco temporale in cui risultava presente pur non essendolo. Per altro verso, deve in ogni caso tenersi in conto che -anche a prescindere dalla esatta quantificazione del debito orario secondo il criterio utilizzato dalla ciò che rileva ai Parte_2 fini disciplinari è la consapevole fraudolenta attestazione della presenza in servizio, che nella specie
è stata accertata dagli investigatori attraverso il servizio di osservazione protratto nel tempo.
Neppure appare rilevante la tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro (nella specie quantificato in € 413,01, somma che l'appellante ha dichiarato di aver già restituito), dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e a incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro (cfr. tra le tante Cass. n. 27683/2022).
Analoghe considerazioni valgono con riferimento ai casi in cui l'appellante sostiene di essere stato costretto ad assentarsi per accudire il padre, visto che -ove anche si fosse verificato uno stato di necessità (peraltro non documentato) per ognuna delle innumerevoli volte in cui egli si è recato nell'abitazione paterna in orario di servizio, per come sopra riportate- anche in questi casi sarebbe stato suo obbligo timbrare in uscita, secondo i principi più volte richiamati.
A conclusioni non dissimili si perviene, infine, con riferimento alle ipotesi in cui l'appellante ha sostenuto di essersi assentato dalla sede di lavoro per ragioni di servizio. Vale sul punto rilevare che i regolamenti e le circolari aziendali prevedono espressamente che: “La timbratura in entrata ed in uscita all'orologio di controllo -ivi compreso il corretto utilizzo dei tasti funzionali- costituisce dovere di servizio, da osservare con diligenza (…) La timbratura va effettuata tassativamente all'orologio di controllo assegnato all'unità Operativa di appartenenza, al fine di rendere possibile l'immediato riscontro della presenza in servizio ed al fine di evitare intervalli indebiti tra la timbratura e l'effettivo inizio delle prestazioni lavorative. In tutti i casi di allontanamento dal posto di lavoro -sia per motivi di servizio che personali- occorre far risultare l'assenza con specifica timbratura secondo la codifica allegata.” (v. allegati n. 8 e 9 del resistente in primo grado). Deve quindi ritenersi che, nel momento in cui sono stati posti in essere i fatti contestati, vi era l'obbligo da parte del dipendente di registrare, in entrata e in uscita, l'orario di lavoro e di segnalare, con i sistemi messi a disposizione dell'azienda, anche eventuali uscite per ragioni di servizio. D'altra parte, non può dubitarsi del fatto che l'appellante fosse a conoscenza dell'esistenza dell'obbligo di timbrare anche in caso di uscita per ragioni di servizio, visto che -per
11 come risulta dalle attività di indagine e dalla rilevazione delle presenze sopra riportate- i giorni 22 giugno e 6 luglio 2021 egli ha timbrato il “codice 03”, proprio per attestare l'uscita per ragioni di servizio.
Le ragioni sopra esposte inducono a ritenere, anche in questa sede, la inammissibilità e irrilevanza della prova testimoniale sui capitoli di prova indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (“Vero è che il Dott. , a far data dal trasferimento presso la sede del DSS di Gagliano del Parte_1
Capo, si recava frequentemente presso la sede di per svolgere i compiti relativi al settore delle Case di CP_1
Cura private accreditate e quindi su richiesta del Dirigente, Dott. e più in Parte_4 particolare anche nei giorni 17 giugno e 1° luglio”; “Vero è che il Dott. svolgeva la sua attività Parte_1 relativa al settore delle Case di Cura private accreditate, sia recandosi personalmente presso le rispettive sedi durante l'orario di servizio e anche al di fuori dell'orario istituzionale di servizio e spesso fino a sera lavorando dalla propria abitazione in relazione alle richieste e alle varie problematiche urgenti poste dalle stesse”), in quanto riferita a circostanze del tutto generiche, che, in ogni caso, non incidono sull'obbligo di timbratura cui il dipendente è tenuto anche in ipotesi di spostamento per ragioni di servizio. Le suesposte considerazioni valgono non solo per gli addebiti riferiti alle giornate del 17 giugno e del 1° luglio (le uniche -sia pure genericamente- indicate nel capitolo di prova sopra riportato) ma anche per quelli riferiti ad altre giornate lavorative, in cui l'appellante ha dedotto di essersi allontanato dal posto di lavoro per motivi di servizio (che, peraltro, non sono state fatte oggetto di specifica richiesta di prova).
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, dunque, deve ritenersi la sussistenza della condotta disciplinare contestata all'appellante, sia sotto il profilo della condotta materiale -accertata a seguito della comparazione dei dati risultanti dall'attività investigativa e dai tabulati del sistema informatico di rilevamento delle presenze- sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo, stante l'intenzionalità del comportamento posto in essere nella consapevolezza di attestare la presenza in servizio con una
"modalità" fraudolenta, nel senso sopra specificato.
Resta da valutare, allora, la proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti accertati.
Anche sotto tale profilo il licenziamento irrogato va esente da censure.
Invero, l'art. 84 CCNL individua i criteri per la graduazione delle sanzioni disciplinari, individuandoli nei seguenti: “a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Azienda
o Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito
12 del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro”.
In considerazione dei suddetti criteri, nella specie, ai fini del giudizio di proporzionalità, rileva la reiterazione della condotta per un lungo arco temporale (replicata, con le medesime modalità, in più giornate nel periodo oggetto di investigazione), la durata delle assenze (protratta anche per molti minuti, durante i quali cui il dipendente risultava formalmente presente in servizio pur non essendolo), la mancanza di circostanze idonee a scriminare il comportamento o a giustificare l'allontanamento (in ragione delle motivazioni sopra esposte rispetto alle giustificazioni addotte dall'appellante), la rilevanza degli obblighi violati (considerato che quando -come nella specie- l'attività lavorativa si svolga al di fuori del diretto controllo del datore di lavoro, è maggiore l'affidamento che quest'ultimo deve poter riporre nella correttezza e nella buona fede del lavoratore), la intenzionalità del comportamento (posto in essere nella consapevolezza di far risultare la presenza in servizio con modalità fraudolente), l'idoneità della condotta a ledere, anche all'esterno, l'immagine dell' CP_1
Tutti i predetti elementi contribuiscono a connotare di particolare gravità la condotta posta in essere dal dipendente, con conseguente grave negazione degli elementi essenziali del rapporto e, in particolare, della fiducia che il datore di lavoro, pubblico o privato, deve poter riporre nel futuro corretto adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto scaturiscono (cfr. tra le tante Cass. n.
13620/2025). Né può ritenersi d'ostacolo all'applicazione della sanzione del licenziamento la assenza di precedenti disciplinari a carico dell'appellante, in considerazione della gravità dei fatti contestati, tali, per la tipologia e la sistematicità delle condotte accertate, da mettere in dubbio l'affidamento riposto nel lavoratore circa il corretto adempimento delle obbligazioni future (cfr. tra le tante Cass. n.
16615/2024, n. 5722/2023, n. 27683/2022).
Per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 13/06/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza del 13/12/2023 n. 3717 del Tribunale di Lecce, così provvede:
[...]
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
13 Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 02/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Garofalo Parte_1
Appellante e
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Teresa Cutrone e Controparte_1
Alfredo Cacciapaglia
Appellata
FATTO
Con ricorso depositato il 24.02.2023, -già lavoratore alle dipendenze della Parte_1 Parte_2 dal marzo 1999, in qualità di collaboratore amministrativo professionale esperto (cat. D), in servizio presso la sede del DSS di Gagliano del Capo- impugnava il licenziamento di cui alla delibera del
Commissario Straordinario n. 51 del 20.01.2023 -che recepiva la decisione dell'Ufficio Procedimenti
Disciplinari (UPD) n. 615 del 2.01.2023-, intimato, ai sensi dell'art. 55-quater comma 1 lett. a, e comma 1-bis, per i fatti emersi all'esito delle indagini condotte mediante telecamere e OCP
(osservazione controllo pedinamento) dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS di che aveva accertato “…una condotta illecita aggravata e continuata consistita nell'assentarsi dal CP_1 posto di lavoro senza timbrare l'uscita tramite il proprio badge nell'apposita macchinetta marca tempo oppure producendo certificazione attestante falsamente la sua presenza in servizio”, posta in essere dal lavoratore nei giorni, specificamente individuati, ricadenti nel lasso temporale compreso dal
1 7.06.2021 al 6.07.2021 e nelle giornate del 30.09.2021, 05.10.2021 e 7.04.2022. Pur non contestando, nella loro materialità, i fatti addebitati con riferimento alla omessa timbratura, il ricorrente deduceva, preliminarmente, che l'accelerazione dei tempi del procedimento disciplinare rispetto a fatti accaduti circa 16 mesi prima della contestazione aveva impedito una compiuta difesa ed eccepiva, inoltre, la sproporzione della sanzione irrogata, in mancanza della applicazione dei criteri di gradualità delle sanzioni previsti dalle norme contrattuali. Rilevava, in particolare, che dagli atti delle indagini emergevano errori nel computo del debito orario (a fronte della contestazione di 1.709 minuti pari a
€ 413,01, risultava effettivamente un debito orario di 478 minuti, pari a € 116,00) e, in ogni caso, anche quando aveva timbrato oltre l'orario istituzionale di uscita (ore 14,00), egli non aveva mai richiesto né credito orario né straordinario, risultando sempre le ore istituzionali (ore 6,30); ciò configurava l'ipotesi di una mera irregolarità nelle timbrature, priva di qualsiasi intento fraudolento, tale da giustificare la rideterminazione della sanzione ai sensi dell'art. 63 comma 2-bis d.lgs. n.
165/2001. Evidenziava, inoltre, la peculiarità dei compi assegnatigli dalla quanto Parte_3 egli era titolare di una attività istituzionale (cura del settore Case di cura private accreditate nell'ambito della UO di Lecce Gestione dei Rapporti Convenzionali), e di un'altra attività aggiuntiva
(cura del trattamento economico del personale del DSS di Gagliano del Capo), svolta su richiesta del
Direttore del Distretto- che comportavano la necessità di spostarsi sul territorio durante l'orario di servizio. Sottolineava, anche, la presenza, nelle vicinanze del luogo di lavoro, dell'abitazione dell'anziano genitore presso cui si era recato in molte delle occasioni contestate. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'illegittimità del licenziamento irrogato con conseguente reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno, quantificato secondo equità ex art. 1226 c.c., con conseguente rideterminazione, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 165/2001, della sanzione per la condotta disciplinare oggetto di causa, nel rispetto del principio di proporzionalità.
La si costituiva in giudizio contestando gli avversi assunti e richiamando gli esiti degli Parte_2 accertamenti svolti dai Carabinieri del NAS, che avevano dato luogo anche al procedimento penale
R.G.N.R. 2877/2021 - R.G.-GIP n. 6331/2021 a carico di e di altri dipendenti della Parte_1 [...]
in servizio presso il DSS di Gagliano del Capo. Chiedeva il rigetto del ricorso. Pt_2
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava la domanda e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Dopo aver ricostruito la vicenda sotto il profilo documentale - richiamando la ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Lecce, che aveva adottato la misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici del ricorrente (2.11.2022), il provvedimento di Parte sospensione dal servizio adottato dalla (delibera n. 391/2022), la contestazione disciplinare (del
14.11.2022 prot. n. 195497) e la delibera di adozione del licenziamento (del 2.01.2023 n. 615)- e dopo aver rilevato la tempestività dell'azione disciplinare, riteneva accertati i fatti contestati, in
2 quanto per ogni singolo episodio il ricorrente era stato ripreso dalle telecamere mentre entrava e usciva dai locali del DSS di Gagliano del Capo (spesso peraltro dall'uscita secondaria) senza timbrare il badge, e le condotte contestate erano state descritte dai Carabinieri in modo analitico, con riferimenti temporali assolutamente precisi. Reputava, invece, insussistenti gli errori segnalati dal ricorrente rispetto alla quantificazione del debito orario, precisando che, ai sensi dell'art. 55-quater, assumeva rilevanza la falsa attestazione della presenza in servizio e, sotto tale profilo, il debito orario doveva essere valutato non con riferimento alle eventuali ore di straordinario o al credito orario (come dedotto dal ricorrente), ma alle ore in cui tale falsa attestazione della presenza in servizio si era protratta.
Riteneva, infine, l'inammissibilità e irrilevanza della prova testimoniale richiesta al fine di dimostrare che l'allontanamento dall'ufficio era stato giustificato -in alcune circostanze- da esigenze di servizio, anche in considerazione del fatto che, anche in tali ipotesi, il lavoratore era tenuto a timbrare l'uscita.
In ultimo, valutava la sanzione irrogata proporzionata alle condotte contestate, anche in considerazione della reiterazione delle stesse.
Avverso tale decisione, con atto depositato il 13.06.2024, ha proposto appello , Parte_1 censurandola per i motivi che di seguito si sintetizzano:
1) nullità della sentenza per incompatibilità del rito previsto dall'art. 127-ter c.p.c. (applicato nel giudizio di primo grado) rispetto alla udienza di discussione prevista dal rito del lavoro;
2) omessa considerazione delle circostanze dedotte nel ricorso di primo grado con riferimento alla peculiarità dell'attività lavorativa, che prevedeva un doppio incarico e, quindi, la necessità di spostarsi sul territorio, ove richiesto;
3) violazione del diritto di difesa per omessa considerazione delle puntuali giustificazioni fornite dal lavoratore a proposito del proprio profilo orario (dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.00, per un totale di ore 6.30 di lavoro;
rientro settimanale nella giornata del giovedì dalle 14.30 alle 18.00, per un totale di ore 3.30 di lavoro), rispetto al quale aveva spiegato che, in alcune giornate,
l'allontanamento dell'ufficio era stato determinato da motivi di servizio, stante la necessità di recarsi presso la sede di o la Casa di cura o la sede di TA (quindi non poteva essere contestata CP_1 la mancata presenza in servizio e la mancata timbratura) e, in altre giornate, aveva regolarmente effettuato il servizio anche oltre l'orario dovuto, mentre solo alcuni degli allontanamenti dal Distretto non erano supportati da motivazione legata al servizio, ma da un assoluto stato di necessità Parte (accudimento del padre) o dalla pausa caffè e mai effettuati con l'intento di frodare la
4) insussistenza della condotta di cui all'art. 55-quater co. 1 lett. a, e comma 1-bis per le contestazioni relative alle giornate del 7, 8, 9 e 15 giugno 2021, in relazione alle quali il debito orario effettivo si discostava da quello rilevato dai Carabinieri. Sul punto ha evidenziato che il bene tutelato dalla norma era il rispetto dell'orario di lavoro da parte del dipendente, con l'effetto che il comportamento
3 passibile di licenziamento in tronco non si identificava con la mera falsa attestazione della presenza in servizio, ma con il voler figurare in servizio, al fine di ingannare l'amministrazione sul rispetto dell'orario di lavoro per ottenere i conseguenti benefici: la falsa attestazione della presenza in servizio, quindi, doveva essere necessariamente integrata dall'intento fraudolento, elemento costitutivo della fattispecie, che nel caso di specie difettava del tutto, perché l'orario istituzionale era stato rispettato e il lavoratore non aveva agito con l'intento di frodare l'amministrazione, visto che gli scostamenti di orario non avevano fatto maturare né retribuzione né credito orario. Alla luce di tali presupposti l'appellante ha esaminato i singoli episodi contestati, sostenendo la correttezza della propria condotta;
5) omessa ammissione della prova testimoniale richiesta al fine di dimostrare le modalità operative dell'espletamento del doppio incarico da parte del lavoratore, che richiedevano lo spostamento sul territorio su semplice richiesta del superiore gerarchico, dott. Persona_1
6) motivazione contraddittoria in ordine al giudizio di proporzionalità della sanzione, con erronea applicazione dell'art. 84 CCNL.
Ha chiesto -previa ammissione delle richieste istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado-
l'annullamento del licenziamento, con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna della al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di Parte_2 riferimento per il calcolo del tfr dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in subordine, ha chiesto la rideterminazione della sanzione trasformandola in sanzione conservativa graduata secondo i criteri indicati dall'art. 84
CCNL.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la , contestando le avverse argomentazioni Parte_2
e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 2.07.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente deve essere disatteso il primo motivo di appello, con cui è stata denunciata la nullità della sentenza per incompatibilità del rito previsto dall'art. 127-ter c.p.c. (applicato nel giudizio di primo grado) rispetto alla udienza di discussione prevista dal rito del lavoro.
Sul punto deve darsi atto che, con sentenza n. 17603 del 30.06.2025, le sezioni unite della Suprema
Corte hanno riconosciuto che “La trattazione scritta delle udienze prevista dall'art. 127-ter cod. proc. civ.
è applicabile anche nel processo del lavoro, sia in primo grado che in appello, a condizione che la sostituzione
4 riguardi esclusivamente la fase decisoria del processo e non l'intera udienza di discussione. La sostituzione è ammissibile solo se nessuna delle parti si opponga espressamente e se le memorie depositate comprendano
(oltre alle istanze e conclusioni) anche le argomentazioni difensive, così da assolvere la funzione propria della discussione orale”.
Nella specie il giudizio di primo grado si è svolto con una prima udienza (23.05.2023), celebrata con la presenza delle parti, e una successiva (5.12.2023) “sostituita dal deposito di note scritte”, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., non escludenti come tali un'eventuale esposizione di tesi difensive (v. decreto del 6.11.2023), a cui, peraltro, le parti erano state già autorizzate con ordinanza del 25.05.2023.
D'altra parte, non risulta, né è stato dedotto dall'appellante, che sia stata manifestata opposizione al decreto del 6.11.2023 emesso ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Pertanto, anche alla luce del principio di diritto espresso dalle sezioni unite della Suprema Corte, il motivo di appello deve essere disatteso.
***
I restanti motivi, stante la loro stretta connessione, vanno trattati congiuntamente e devono essere disattesi per le ragioni che di seguito si espongono.
Appare opportuno, preliminarmente, riportare gli episodi contestati nelle singole giornate, per come rilevati dal rapporto investigativo dei Carabinieri (allegato 12 di parte resistente in primo grado) e - quanto al debito orario- dalla Scheda dell'area gestione del personale (allegato 13 di parte resistente primo grado, riportato nella memoria di costituzione), tenendo presente che (per come spiegato dalla nei propri scritti difensivi) il tempo di “assenza” dal servizio è stato calcolato dalla Parte_2 [...] ricomprendendo non solo il debito orario e i minuti in cui il dipendente si è allontanato dal Pt_2 posto di lavoro durante l'orario di servizio, ma anche tutti i minuti trascorsi da quando è uscito senza vidimare a quando è rientrato esclusivamente per timbrare, arco temporale nel quale risultava presente pur non essendolo.
Giornata lavorativa del 7/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,40) US (14,57)
Il dipendente si allontana dal servizio dal retro dalle ore 10:00 alle ore 10:12 senza timbrare e si reca alla casa del padre sita in via Oberdan al civico 27/29. Esce alle ore 14:05 senza timbrare per poi ritornare alle 14:57 esclusivamente per vidimare facendo in tal modo risultare la sua presenza senza interruzioni dalle ore 7:40 alle ore 14,57 (Minuti di assenza dal servizio 64).
Giornata lavorativa dell'8/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,44) US (14,56)
5 Il dipendente esce realmente dal servizio alle ore 13:50 dirigendosi verso il centro di Gagliano senza timbrare per poi ritornare alle 14:56 esclusivamente per vidimare, attestando falsamente la sua presenza in servizio (Minuti di assenza dal servizio 65).
Giornata lavorativa del 9/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,36) US (15,26)
Il dipendente esce alle ore 14:06 dall'ingresso posteriore senza timbrare dirigendosi verso il centro di
Gagliano per poi ritornare alle 15:26 esclusivamente per vidimare, facendo in tal modo risultare la sua presenza senza interruzioni dalle ore 7:36 alle ore 15:26 (Minuti di assenza dal servizio 81).
Giornata lavorativa del 15/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,40) US (15,33)
Il dipendente si allontana dal servizio dal retro dalle ore 8:29 alle ore 8:41 senza timbrare e si dirige verso la casa del padre. Esce alle ore 14:00 dall'ingresso posteriore senza timbrare dirigendosi verso il centro di Gagliano, per poi ritornare alle 15:33 esclusivamente per vidimare facendo in tal modo risultare la sua presenza senza interruzioni dalle ore 7:40 alle ore 15:33. (Minuti di assenza dal servizio 104).
Giornata lavorativa del 17/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,40) US (14,07) - Ingresso (14,07) US (18,13)
Il dipendente si allontana dal servizio dal retro dalle ore 7:42 alle ore 8:18 senza timbrare e si reca in direzione del parcheggio. Esce alle ore 14:07 e contemporaneamente (14:07) vidima l'entrata in servizio per il rientro pomeridiano e si allontana dal distretto dirigendosi verso il centro di Gagliano per poi ritornare alle 18:13 esclusivamente per vidimare facendo in tal modo risultare la sua presenza senza interruzioni dalle ore 7:40 alle ore 18:13 (Minuti di assenza dal servizio 283)
Giornata lavorativa del 18/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,42) US (11,40)
Il dipendente dopo aver vidimato l'entrata esce alle ore 7:42 senza timbrare per poi ritornare alle
11:40 esclusivamente per vidimare facendo in tal modo risultare la sua presenza senza interruzioni dalle ore 7:42 alle ore 11:40 (Minuti di assenza dal servizio 240).
Giornata lavorativa del 21/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,47) US (15,42)
Il dipendente si allontana a piedi dal servizio dal retro dalle ore 10:16 alle ore 10:37 senza timbrare e si reca alla casa del padre. Esce alle ore 14:02 dall'ingresso posteriore senza timbrare per poi ritornare alle 15:42 esclusivamente per vidimare, facendo in tal modo risultare la sua presenza senza interruzioni dalle ore 7:47 alle ore 15:42 (Minuti di assenza dal servizio 119).
6 Giornata lavorativa del 22/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,35) US (13,22 uscita per servizio, codice 03)-
Ingresso (13,33) US (14,32)
Il dipendente si allontana dal servizio dal retro dalle ore 7:44 alle ore 8:07 senza timbrare e si reca alla casa del padre. Alle ore 10:06 si allontana nuovamente senza timbrare per recarsi in via Oberdan al civico 27/29 dove risiede il padre e ritorna alle ore 10.23. Si allontana ulteriormente dalle ore 12:49 alle 13:05. Alle ore 13:52 si allontana senza timbrare dirigendosi verso la strada statale che collega a Santa Maria di Leuca per poi ritornare alle 14:32 esclusivamente per vidimare, facendo in tal CP_1 modo risultare la sua presenza senza interruzioni dalle ore 7:35 alle ore 14:32 (Minuti di assenza dal servizio 79).
Giornata lavorativa del 23/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,41) US (15,08)
Il dipendente si allontana a piedi dal servizio dal retro dalle ore 10:45 alle ore 10:54 senza timbrare e si reca alla casa del padre. Esce alle ore 14:05 dall'ingresso posteriore senza timbrare per poi ritornare alle 15:08 esclusivamente per vidimare facendo in tal modo risultare la sua presenza senza interruzioni dalle ore 7:41 alle ore 15:08 (Minuti di assenza dal servizio 71).
Giornata lavorativa del 28/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,26) US (15,03)
Il dipendente si allontana a piedi dal servizio dal retro dalle ore 8:28 alle ore 8:36 senza timbrare e si reca alla casa del padre. Esce alle ore 14:05 dall'ingresso posteriore del DSS senza timbrare per poi ritornare alle 15:03 esclusivamente per vidimare facendo in tal modo risultare la sua presenza senza interruzioni dalle ore 7:26 alle ore 15:03 (Minuti di assenza dal servizio 74).
Giornata lavorativa del 29/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,32) US (16,25)
Il dipendente si allontana a piedi dal servizio ripetutamente durante la mattinata e precisamente: dalle ore 7,47 alle ore 8,11, dalle ore 8,13 alle ore 8,27, dalle ore 8,49 alle ore 8,59, dalle ore 11,18 alle ore
11,29, dalle ore 11,32 alle ore 11,42 per poi uscire definitivamente alle ore 13,41 dal retro sempre senza timbrare. Ritorna al DSS alle ore 16,35 (dopo circa 3 ore) esclusivamente per vidimare facendo in tal modo risultare la sua presenza senza interruzioni dalle ore 7:32 alle ore 16:35 (Minuti di assenza dal servizio 131).
Giornata lavorativa del 30/06/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,38) US (15,48)
7 Il dipendente si allontana a piedi dal servizio dal retro dalle ore 7:56 alle ore 8:08 senza timbrare e si reca alla casa del padre. Esce alle ore 14:06 dall'ingresso posteriore del DSS senza timbrare per poi ritornare alle 15:48 esclusivamente per vidimare facendo in tal modo risultare la sua presenza senza interruzioni dalle ore 7:38 alle ore 15:48 (Minuti di assenza dal servizio 114).
Giornata lavorativa del 1/07/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,30 timbratura autocertificata) US (13,44)-Ingresso
(14,30 timbratura autocertificata) US (18,00 timbratura autocertificata).
Il dipendente, contrariamente a quanto ha attestato con autocertificazione, arriva al DSS alle ore 9,31, si allontana alle 9,34 e ritorna alle 9,39. Il pomeriggio non lo si vede né arrivare né andare via (Minuti di assenza dal servizio 120)
Giornata lavorativa del 2/07/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,23) US (14,07)
Il dipendente si allontana a piedi dal servizio dal retro dalle ore 7:30 alle ore 8:11 senza timbrare e si dirige dapprima verso la casa del padre e successivamente verso il bar Sakura (Minuti di assenza dal servizio 39 minuti).
Giornata lavorativa del 05/07/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,26) US (14,06)
Il dipendente si allontana a piedi dal servizio dal retro dalle ore 7:30 alle ore 7:49 senza timbrare e si dirige verso la casa del padre;
rientra in servizio per poi uscire nuovamente alle ore 8:15 e rientrare alle ore 8:20 (Minuti di assenza dal servizio 33).
Giornata lavorativa del 06/07/2021
Il cartellino marcatempo riporta: Ingresso (7,26) US (18,07)
Il dipendente alle ore 10:59 digitando il “codice 03” esce per servizio. Rientra dal servizio fuori sede alle ore 15,04 e timbra contemporaneamente l'entrata del servizio pomeridiano. Dalle riprese delle videocamere risulta che il ricorrente al momento della timbratura per uscita dal servizio indossava una maglia rossa e che al rientro indossava una maglia blu scuro o nera. Appena dopo aver vidimato l'entrata di servizio pomeridiano (ore 15:04) si allontana senza timbrare per poi ritornare alle ore
16:36 (Minuti di assenza dal servizio 92).
Successivamente al 6/07/2021, giusta nota del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS di prot. n. 1/12-22-2021 del 10 maggio 2022 (allegato14 di parte resistente in primo grado), CP_1
l'attività di indagine, effettuata esclusivamente con servizi OCP nel periodo dal 07 aprile al 02 maggio
2022, ha accertato che ha continuato a proseguire il suo rapporto lavorativo con le stesse Parte_1 modalità di attestazione illegittima della sua presenza in servizio.
8 Così riassunti i fatti oggetto di contestazione, l'appellante è stato sanzionato con il licenziamento senza preavviso, ai sensi del disposto di cui all'art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001, secondo cui “
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
(…) 1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta (…)”.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha interpretato innumerevoli volte siffatta disposizione normativa, affermando che la registrazione effettuata attraverso l'utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se nell'intervallo compreso tra le timbrature in entrata e in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore
è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita. La fattispecie disciplinare di fonte legale (anche nell'interpretazione fornita prima dell'introduzione del comma 1-bis sopra riportato) si realizza non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita;
la condotta che si compendia nell'allontanamento dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza economicamente apprezzabili è, infatti, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e costituisce, ad un tempo, condotta penalmente rilevante ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, art. 55 quinquies, comma 1 (cfr. tra le tante, Cass. n. 24574/2016). Si è affermato, anche, che la norma cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravità della sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta (Cass. n. 18326/2016).
Tanto chiarito, l'appellante ha individuato una serie di elementi che, a suo parere, escluderebbero la sussistenza della condotta disciplinare contestata o che, almeno, ridurrebbero il disvalore, ai fini disciplinari, della condotta materiale posta in essere. In particolare -muovendo dal presupposto che il bene che l'art. 55-quater intende tutelare è il rispetto dell'orario di lavoro da parte del dipendente
9 pubblico e che l'assenza ingiustificata dal servizio rilevante ai fini disciplinari va valutata solo se sorretta dal dolo ed esclusivamente rispetto all'orario di servizio istituzionale- ha dedotto di: -aver sempre rispettato l'orario istituzionale di lavoro in tutte le giornate contestate;
-non avere fruito del lavoro straordinario o di compensazione oraria in corrispondenza dei periodi di falsa attestazione della sua presenza in servizio;
-aver avuto la necessità, in talune occasioni, di allontanarsi per accudire il genitore residente nei pressi del luogo di lavoro;
-essere stato incaricato di peculiari mansioni e di un doppio incarico di lavoro, che richiedevano sopralluoghi presso le Case di Cura e lo spostamento dalla sede di Gagliano a quella di su semplice richiesta del superiore gerarchico. CP_1
Le ragioni addotte da parte appellante non appaiono idonee a integrare valide fattispecie scriminanti della condotta oggetto di sanzione disciplinare.
Vale precisare che, sulla scorta del tenore testuale delle norme e dell'interpretazione fornitane dalla
Suprema Corte, la condotta tipizzata per cui è causa non è caratterizzata da un "intento" fraudolento ma da una "modalità" fraudolenta, e infatti ciò che viene sanzionato non è solo il "trarre in inganno
l'amministrazione sul rispetto dell'orario di lavoro" (ovvero l'intento di sottrare all'amministrazione le energie lavorative dovute e retribuite) ma anche -semplicemente- il "far risultare" falsamente la
"presenza" in servizio del dipendente. La condotta antigiuridica, dunque, consiste non nel violare l'obbligo dell'orario di servizio, bensì nel non consentire all'amministrazione di conoscere la presenza o meno del dipendente nella sede di servizio e i motivi di eventuali assenze, grazie a "modalità" fraudolente, che, per come già detto, possono consistere anche nella semplice violazione dell'obbligo di registrare correttamente gli ingressi e le uscite dal luogo di lavoro (cfr. per argomenti in tale senso, tra le tante, Cass. n. 24574/2016 cit., e Corte dei Conti Calabria n. 86/2025).
In questa ottica, allora, non costituisce scriminante della condotta contestata il fatto che, nelle giornate oggetto di addebito, l'appellante abbia comunque assolto al debito orario giornaliero di sei ore e trenta minuti, oppure che non abbia lucrato sul maggior numero di ore registrate, rispetto a quello effettivamente lavorate, percependo la retribuzione per lavoro straordinario, o che non abbia compensato il debito orario generato dalle omesse timbrature con un proprio eventuale credito orario riveniente dalla precedente prestazione di maggiori ore di lavoro. Si ribadisce, infatti, che -anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo- ai fini disciplinari non è richiesto un "intento" fraudolento, cioè la volontà di frodare l'amministrazione a proprio vantaggio omettendo di lavorare in minuti o ore regolarmente retribuiti, ma è sufficiente la consapevolezza di attestare la presenza in servizio con una "modalità" fraudolenta, facendo apparire una falsa situazione di presenza in servizio.
Per analoghe ragioni, appaiono irrilevanti anche le doglianze dell'appellante riferite ai presunti errori degli investigatori e della nella quantificazione del debito orario accumulato in Parte_2
10 conseguenza della falsa attestazione in servizio. Sul punto, per un verso, deve ritenersi condivisibile il criterio di computo della durata dell'assenza utilizzato dalla , che, come detto in Parte_2 precedenza, ha considerato non solo i minuti in cui il dipendente si è allontanato dal posto di lavoro durante l'orario di servizio, ma anche tutti i minuti trascorsi da quando è uscito senza vidimare a quando è rientrato esclusivamente per timbrare, arco temporale in cui risultava presente pur non essendolo. Per altro verso, deve in ogni caso tenersi in conto che -anche a prescindere dalla esatta quantificazione del debito orario secondo il criterio utilizzato dalla ciò che rileva ai Parte_2 fini disciplinari è la consapevole fraudolenta attestazione della presenza in servizio, che nella specie
è stata accertata dagli investigatori attraverso il servizio di osservazione protratto nel tempo.
Neppure appare rilevante la tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro (nella specie quantificato in € 413,01, somma che l'appellante ha dichiarato di aver già restituito), dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e a incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro (cfr. tra le tante Cass. n. 27683/2022).
Analoghe considerazioni valgono con riferimento ai casi in cui l'appellante sostiene di essere stato costretto ad assentarsi per accudire il padre, visto che -ove anche si fosse verificato uno stato di necessità (peraltro non documentato) per ognuna delle innumerevoli volte in cui egli si è recato nell'abitazione paterna in orario di servizio, per come sopra riportate- anche in questi casi sarebbe stato suo obbligo timbrare in uscita, secondo i principi più volte richiamati.
A conclusioni non dissimili si perviene, infine, con riferimento alle ipotesi in cui l'appellante ha sostenuto di essersi assentato dalla sede di lavoro per ragioni di servizio. Vale sul punto rilevare che i regolamenti e le circolari aziendali prevedono espressamente che: “La timbratura in entrata ed in uscita all'orologio di controllo -ivi compreso il corretto utilizzo dei tasti funzionali- costituisce dovere di servizio, da osservare con diligenza (…) La timbratura va effettuata tassativamente all'orologio di controllo assegnato all'unità Operativa di appartenenza, al fine di rendere possibile l'immediato riscontro della presenza in servizio ed al fine di evitare intervalli indebiti tra la timbratura e l'effettivo inizio delle prestazioni lavorative. In tutti i casi di allontanamento dal posto di lavoro -sia per motivi di servizio che personali- occorre far risultare l'assenza con specifica timbratura secondo la codifica allegata.” (v. allegati n. 8 e 9 del resistente in primo grado). Deve quindi ritenersi che, nel momento in cui sono stati posti in essere i fatti contestati, vi era l'obbligo da parte del dipendente di registrare, in entrata e in uscita, l'orario di lavoro e di segnalare, con i sistemi messi a disposizione dell'azienda, anche eventuali uscite per ragioni di servizio. D'altra parte, non può dubitarsi del fatto che l'appellante fosse a conoscenza dell'esistenza dell'obbligo di timbrare anche in caso di uscita per ragioni di servizio, visto che -per
11 come risulta dalle attività di indagine e dalla rilevazione delle presenze sopra riportate- i giorni 22 giugno e 6 luglio 2021 egli ha timbrato il “codice 03”, proprio per attestare l'uscita per ragioni di servizio.
Le ragioni sopra esposte inducono a ritenere, anche in questa sede, la inammissibilità e irrilevanza della prova testimoniale sui capitoli di prova indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (“Vero è che il Dott. , a far data dal trasferimento presso la sede del DSS di Gagliano del Parte_1
Capo, si recava frequentemente presso la sede di per svolgere i compiti relativi al settore delle Case di CP_1
Cura private accreditate e quindi su richiesta del Dirigente, Dott. e più in Parte_4 particolare anche nei giorni 17 giugno e 1° luglio”; “Vero è che il Dott. svolgeva la sua attività Parte_1 relativa al settore delle Case di Cura private accreditate, sia recandosi personalmente presso le rispettive sedi durante l'orario di servizio e anche al di fuori dell'orario istituzionale di servizio e spesso fino a sera lavorando dalla propria abitazione in relazione alle richieste e alle varie problematiche urgenti poste dalle stesse”), in quanto riferita a circostanze del tutto generiche, che, in ogni caso, non incidono sull'obbligo di timbratura cui il dipendente è tenuto anche in ipotesi di spostamento per ragioni di servizio. Le suesposte considerazioni valgono non solo per gli addebiti riferiti alle giornate del 17 giugno e del 1° luglio (le uniche -sia pure genericamente- indicate nel capitolo di prova sopra riportato) ma anche per quelli riferiti ad altre giornate lavorative, in cui l'appellante ha dedotto di essersi allontanato dal posto di lavoro per motivi di servizio (che, peraltro, non sono state fatte oggetto di specifica richiesta di prova).
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, dunque, deve ritenersi la sussistenza della condotta disciplinare contestata all'appellante, sia sotto il profilo della condotta materiale -accertata a seguito della comparazione dei dati risultanti dall'attività investigativa e dai tabulati del sistema informatico di rilevamento delle presenze- sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo, stante l'intenzionalità del comportamento posto in essere nella consapevolezza di attestare la presenza in servizio con una
"modalità" fraudolenta, nel senso sopra specificato.
Resta da valutare, allora, la proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti accertati.
Anche sotto tale profilo il licenziamento irrogato va esente da censure.
Invero, l'art. 84 CCNL individua i criteri per la graduazione delle sanzioni disciplinari, individuandoli nei seguenti: “a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Azienda
o Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito
12 del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro”.
In considerazione dei suddetti criteri, nella specie, ai fini del giudizio di proporzionalità, rileva la reiterazione della condotta per un lungo arco temporale (replicata, con le medesime modalità, in più giornate nel periodo oggetto di investigazione), la durata delle assenze (protratta anche per molti minuti, durante i quali cui il dipendente risultava formalmente presente in servizio pur non essendolo), la mancanza di circostanze idonee a scriminare il comportamento o a giustificare l'allontanamento (in ragione delle motivazioni sopra esposte rispetto alle giustificazioni addotte dall'appellante), la rilevanza degli obblighi violati (considerato che quando -come nella specie- l'attività lavorativa si svolga al di fuori del diretto controllo del datore di lavoro, è maggiore l'affidamento che quest'ultimo deve poter riporre nella correttezza e nella buona fede del lavoratore), la intenzionalità del comportamento (posto in essere nella consapevolezza di far risultare la presenza in servizio con modalità fraudolente), l'idoneità della condotta a ledere, anche all'esterno, l'immagine dell' CP_1
Tutti i predetti elementi contribuiscono a connotare di particolare gravità la condotta posta in essere dal dipendente, con conseguente grave negazione degli elementi essenziali del rapporto e, in particolare, della fiducia che il datore di lavoro, pubblico o privato, deve poter riporre nel futuro corretto adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto scaturiscono (cfr. tra le tante Cass. n.
13620/2025). Né può ritenersi d'ostacolo all'applicazione della sanzione del licenziamento la assenza di precedenti disciplinari a carico dell'appellante, in considerazione della gravità dei fatti contestati, tali, per la tipologia e la sistematicità delle condotte accertate, da mettere in dubbio l'affidamento riposto nel lavoratore circa il corretto adempimento delle obbligazioni future (cfr. tra le tante Cass. n.
16615/2024, n. 5722/2023, n. 27683/2022).
Per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 13/06/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza del 13/12/2023 n. 3717 del Tribunale di Lecce, così provvede:
[...]
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
13 Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 02/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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